Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. da 21 a 27

della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del

Consiglio regionale della Valle d'Aosta, promosso con ordinanza emessa

l'8 luglio 1966 dalla Corte d'appello di Torino su ricorso di Peaquin

Romano contro Personettaz Arlina e la Regione autonoma della Valle

d'Aosta, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Arlina Personettaz e della

Regione autonoma della Valle d'Aosta;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in data 5

maggio 1966, l'elettore Romano Peaquin chiedeva che venisse dichiarata

la decadenza di Arlina Personettaz, dalla carica di consigliere

regionale, per sopravvenuta ineleggibilità, ai sensi degli artt. 25 e

26 della legge 5 agosto 1962, n. 1257.

Poiché il Consiglio adito non provvedeva entro il termine

stabilito dal secondo comma del citato art. 26, il Peaquin, con atto 13

giugno 1966, proponeva ricorso alla Corte d'appello di Torino, ai sensi

dell'art. 27 di detta legge.

La Corte d'appello, con ordinanza in data 8 luglio 1966, ritenuta

la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza della

eccezione di legittimità costituzionale degli artt. da 21 a 27 della

legge 5 agosto 1962, n. 1257, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, sollevata dalla Personettaz e dalla Regione autonoma

della Valle d'Aosta, costituitesi parti resistenti, sospendeva il

giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte.

Più precisamente, la Corte d'appello, riteneva non manifestamente

infondata la questione, richiamando la sentenza di questa Corte, n. 93

del 27 dicembre 1965, che ha dichiarato illegittime, con riferimento

all'art. 108 della Costituzione, le norme che regolano il contenzioso

elettorale affidato alla competenza dei Consigli comunali e provinciali

e considerando, che in base ai criteri, che hanno informato tale

pronunzia, deve ritenersi, che anche le norme che regolano l'analoga

competenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in quanto

organo giurisdizionale, non possano sfuggire alla stessa censura di

illegittimità.

Motivata, poi, la rilevanza, osservando, che dalla accertata natura

giurisdizionale del Consiglio regionale, come giudice di prima istanza,

discendeva la impossibilità, per la Corte d'appello, giudice di

seconda istanza, di definire il giudizio in corso, indipendentemente

dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità

costituzionale.

Eseguite le notificazioni e la pubblicazione di legge, la questione

viene ora alla cognizione di questa Corte.

In questa sede si sono costituiti la Personettaz e la Regione

autonoma della Valle d'Aosta, mentre il Peaquin è rimasto assente dal

giudizio.

Nell'interesse della Personettaz si richiamano, approvandole, le

argomentazioni della ordinanza di rinvio, in base alle quali, si

deduce, che non può non riconoscersi la piena fondatezza della

questione di legittimità costituzionale, con l'ordinanza stessa

sollevata.

Nell'interesse della Regione della Valle d'Aosta, oltre ad un

analogo richiamo adesivo alle argomentazioni della ordinanza di rinvio,

si deduce altresì:

a) una volta riconosciuto il carattere giurisdizionale delle

attribuzioni, conferite, con le norme impugnate, al Consiglio regionale

della Valle d'Aosta, in materia di contenzioso elettorale - e non si

può non riconoscerlo, in analogia, con quanto è stato ritenuto da

questa Corte con la sentenza n. 93 del 1965, per le identiche

attribuzioni, conferite, in materia, ai Consigli comunali e provinciali

- non si può sfuggire alla soluzione della illegittimità delle norme

stesse, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

b) comunque, alla stessa soluzione si dovrebbe pervenire, anche in

riferimento all'art. 102 della Costituzione, in quanto, con la legge n.

1257 del 1962, in contrasto con tale norma costituzionale, si sarebbe

creato un nuovo organo di giurisdizione speciale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rinvio è fondata sul presupposto che le

attribuzioni, in materia di contenzioso elettorale, conferite al

Consiglio regionale della Valle d'Aosta dagli artt. 21 e 26 della legge

5 agosto 1962, n. 1257, abbiano carattere giurisdizionale. L'esistenza

di tale presupposto non è stata, peraltro, autonomamente motivata, ma

è stata desunta dalle considerazioni, contenute nella sentenza di

questa Corte 27 dicembre 1965, n. 93, riguardante le analoghe

attribuzioni del Consigli comunali e provinciali.

2. - Essenziale, ai fini del giudizio, è, pertanto, l'accertamento

dell'esattezza di quel presupposto.

In effetti, per quanto riguarda le attribuzioni del Consigli

comunali e provinciali, in materia di contenzioso elettorale, la

giurisprudenza sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia degli

organi giurisdizionali amministrativi, anteriormente alla soppressione,

avvenuta nel 1925 - 26, del detti organi, si era orientata nel senso di

riconoscerne il carattere giurisdizionale.

Tale orientamento è stato, poi, confermato anche dopo il

ripristino degli ordinamenti democratici.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, poi, non potendosi

disconoscere che, in quanto investiti di quelle attribuzioni, i

Consigli comunali e provinciali costituissero organi speciali di

giurisdizione, come tali non ammessi dall'art. 102 della Costituzione,

se ne è giustificata la persistenza in vita, in base alla VI

disposizione transitoria.

A tale giurisprudenza, in sostanza, ebbe ad aderire questa Corte,

non soltanto con la decisione n. 93 del 1965, richiamata con

l'ordinanza di rinvio, ma, soprattutto, con quella del 3 luglio 1961,

n. 42, che aveva affrontato espressamente il problema.

Ai fini del presente giudizio basta ricordare che la Corte pervenne

a tale soluzione, affermando che traesse conferma, oltre che dalla

tradizione quasi secolare, dal sistema adottato nelle varie

disposizioni legislative, che, fino a quelle vigenti, sono state

emanate per le elezioni comunali e provinciali.

Seguendo questo precedente, il giudice di rinvio, prima di

affermare, sic et simpliciter, l'estensione al Consiglio regionale

della Valle d'Aosta del principi elaborati dalla giurisprudenza, anche

costituzionale, con riferimento ai Consigli comunali e provinciali,

avrebbe dovuto accertare se vi fosse, se non proprio una identità,

almeno una stretta analogia di situazione.

A tale accertamento deve procedersi, dunque, in questa sede.

3. - Gli artt. da 21 a 33 della legge 5 agosto 1962, n. 1257,

disciplinano un sistema organico di impugnative, espressamente distinte

in due categorie: ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali, i

primi attribuiti alla competenza del Consiglio regionale, gli altri,

rispettivamente, alla Corte d'appello di Torino, se concernono la

materia di eleggibilità, al Consiglio di Stato, se concernono la

materia delle operazioni elettorali. Date che le singole norme

disciplinanti i ricorsi al Consiglio regionale, a parte la espressa

definizione di "ricorso amministrativo", sono redatte in termini presso

che identici a quelli delle norme relative ai ricorsi ai Consigli

comunali e provinciali, potrebbe sorgere il dubbio che la definizione

"amministrativo" non corrisponda alla sostanza, cosicché rimarrebbe

fermo il carattere giurisdizionale, riconosciuto tradizionalmente a

questa ultima categoria di ricorsi.

Ma un siffatto dubbio non risulta fondato.

Dai lavori preparatori della legge in questione (Relazione della I

Commissione permanente della Camera del Deputati dell'8 marzo 1961)

risulta chiaramente il proposito di tenere separata una fase meramente

amministrativa ed una fase giurisdizionale, nel contenzioso elettorale.

Non solo, ma a meglio dimostrare quale sia l'indirizzo del legislatore,

vale il fatto che anche la più recente legge 3 febbraio 1964, n. 3,

sulla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel

disciplinare il contenzioso, qualifica come "amministrativi" i ricorsi

in materia elettorale al Consiglio regionale (artt. 32, 37, 40).

Indirizzo reso necessario dalla considerazione che, come i Consigli

regionali sono organi nuovi rispetto all'ordinamento, vigente il quale

ed in riferimento al quale, si è formata e riaffermata la

giurisprudenza che ritiene la giurisdizionalità, nuovo sarebbe anche

il conferimento ad essi di attribuzioni giurisdizionali, con la

conseguenza che sarebbe stato violato l'art. 102 della Costituzione,

non essendo invocabile, data la novità, la VI disposizione

transitoria.

Obbiettivamente considerato, poi, la norma in questione non

presenta alcun aspetto, che contrasti con la definizione di

"amministrativo" data al ricorso al Consiglio regionale da esse

preveduto.

In particolare, per quanto riguarda il contraddittorio, tale

normativa non si discosta in nulla da quella instaurata, per il ricorso

gerarchico, dall'art. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale 3

marzo 1934, n. 383.

Ed altrettanto dicasi per le disposizioni (artt. 21, comma secondo,

e 26, comma secondo) che ammettono la immediata proponibilità del

ricorso giurisdizionale quando il Consiglio regionale non provvede

entro un certo termine sul ricorso ad esso proposto: anche se, con la

più autorevole dottrina, si escluda che ci si trovi in presenza di

casi di impugnativa di silenzio rifiuto o di silenzio rigetto, non può

negarsi, infatti, che, di fronte all'inerzia dell'organo tenuto a

pronunciarsi, si produce l'effetto dell'ammissione del ricorso in via

giurisdizionale.

4. - In base alle considerazioni che precedono si deve concludere,

che, in coincidenza con la definizione ad essi data dalla legge, i

ricorsi al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, preveduti dagli

artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, hanno carattere

amministrativo e non giurisdizionale.

In conseguenza la questione di legittimità costituzionale degli

artt. da 21 a 27 di detta legge, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, risulta non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. da 21 a 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257: "Norme per

l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta", in riferimento

all'art. 108 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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