Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1960 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 645/1936
  • art. 16r.d. 645/1936

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

168, n. 5, del Codice postale approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n.

645, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 luglio 1959 dal Consiglio di Stato in s.

g., Sez. VI, sul ricorso della Società "Il Tempo-TV" contro il

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la

RAI-Radiotelevisione italiana s. p. a., iscritta al n. 92 del Registro

ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 220 del 12 settembre 1959;

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1960 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Figari

Gianvittorio, Mazzoldi Luigi Carlo, Volonteri Attilio e De Marsico

Francesco, iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1960.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 giugno 1960 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli,

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Costantino Mortati, per "Il

Tempo-TV", Giorgio Vigevani e Carlo Arturo Jemolo, per Figari

Gianvittorio, Aldo Dedin, Paolo Greco ed Egidio Tosato, per la RAI, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con istanza 19 dicembre 1956 la Società "II Tempo-T.V."

chiedeva al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni "l'assenso

di massima" per la realizzazione di un servizio di radiodiffusione

televisiva, basato economicamente sui proventi della pubblicità, da

attuare nelle Regioni del Lazio, della Campania e della Toscana, con

eventuale successiva estensione ad altre regioni. Dichiarava la

Società di voler realizzare tale programma provvedendo alla

costruzione di impianti trasmittenti, studi di ripresa e ponti-radio

mobili per trasmissioni esterne; di volersi conformare alle vigenti

norme sulla stampa e sulla materia oggetto di pubblici spettacoli; di

voler evitare ogni disturbo alle trasmissioni di altri servizi,

"assumendo l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni nazionali ed

internazionali, legislative e regolamentari, riguardanti le

radiocomunicazioni". Al fine di "evitare interferenze con le

preesistenti stazioni TV italiane" (le quali, come è noto, si

avvalgono attualmente di frequenze della gamma VHF), dichiarava inoltre

di intendere utilizzare frequenze della gamma UHF. Pertanto, chiedeva

la riserva in proprio favore dell'uso di "sei canali TV della banda

assegnata alla radiodiffusione, al di sopra del 470 Mc/s, dalla

convenzione di Atlantic City, canali da scegliersi opportunamente per

garantire la migliore possibile efficienza delle trasmissioni";

sollecitava "la indicazione dei criteri tecnici fondamentali" cui

uniformare i programmi in corso di studio; si riservava di presentare

all'approvazione del Ministero i progetti dettagliati. Con successiva

istanza 19 febbraio 1957 "precisava e richiedeva", per l'attuazione del

suo programma, dieci canali TV della banda in precedenza indicata,

compresi tra 470 e 547 Mc/s.

Con nota 8 marzo 1957 il Ministero rispondeva che, siccome in base

agli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale e delle telecomunicazioni,

aveva concesso in esclusiva alla RAI- Radiotelevisione italiana, fin

dal 1952, l'esercizio dei "servizi di radiodiffusione e di

televisione", non poteva "prendere in considerazione nuove richieste di

concessioni per lo stesso servizio".

Con ricorso notificato il 18 aprile 1957, tale risposta fu

impugnata dalla richiedente innanzi al Consiglio di Stato, sotto il

profilo della insussistenza, nel vigente ordinamento, di un monopolio

statale del servizio della televisione, e, subordinatamente, sotto il

profilo della illegittimità costituzionale di tale monopolio, per

eccesso del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 (che approvava il Codice

postale), rispetto alla legge di delegazione 13 aprile 1933, n. 336,

nonché per contrasto con gli artt. 21, 33 e 41 della Costituzione.

2. - II Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione interlocutoria

parziale 15 luglio 1959, n. 504, dichiarava infondato il motivo basato

sulla insussistenza del monopolio statale. Con ordinanza di pari data

n. 505 dichiarava manifestamente infondata la questione di

costituzionalità relativa all'esorbitanza del Codice postale dai

limiti della delega, e rimetteva a questa Corte - previa affermazione

della rilevanza ai fini del decidere - le sole questioni relative alla

compatibilità con gli artt. 21, 33 e 41 Cost. ("anche in rapporto

all'art. 43") degli artt. 168, n. 5, e 1 del Codice postale e delle

telecomunicazioni (relativi al monopolio statale), "per la parte in cui

concernono la televisione".

In relazione all'art. 21 Cost., si osserva nella ordinanza che "non

pare... evidentemente priva di qualsiasi attendibilità" l'affermazione

della ricorrente, secondo cui tale articolo assicurerebbe ai

particolari, tra l'altro, la "libertà di diffusione" e la "libertà di

uso di ogni mezzo di diffusione" e, quindi, anche quella della

televisione: donde l'incostituzionalità della riserva di tale mezzo

allo Stato. Non potendo esistere la "libertà di compiere un atto"

senza la "libertà di fare uso dei mezzi all'uopo idonei o addirittura

indispensabili", non sarebbe "irragionevole" ritenere incompatibile con

la libertà di diffusione del pensiero riservare allo Stato l'impianto

e l'esercizio della televisione, "senza nel contempo imporgli l'obbligo

di aprire il servizio al pubblico", inteso nel senso di "insieme di

coloro che aspirano alla diffusione del loro pensiero con il mezzo

televisivo" (in modo analogo a quanto avviene per i servizi postali,

telegrafico e telefonico, nei quali "il regime di esclusiva si

accompagna all'obbligo per lo Stato, o per il concessionario, di

rendere la prestazione a chi la richieda, onde non è da temere che la

libertà individuale, che per esplicarsi avesse bisogno di detti

servizi, possa restar vulnerata dal mancato possesso del mezzo").

L'ordinanza ribatte, al riguardo, una per una le obbiezioni delle

parti resistenti.

A quella secondo cui l'art. 21 non riconoscerebbe il diritto di

utilizzare tutti i possibili mezzi di diffusione, ma solo i mezzi dei

quali si abbia la disponibilità, osserva che la questione di

costituzionalità consiste nel vedere se sia consentito alla legge di

impedire, a chi ne abbia la possibilità materiale, la possibilità

giuridica di possedere e usare liberamente un certo mezzo di

diffusione. Pur ammesso però che la libertà di diffondere il pensiero

con un dato mezzo non implichi la illimitata libertà di possedere quel

mezzo e di farne uso, sarebbe nondimeno "non irragionevole" "ritenere

che il monopolio statale sia, quanto meno, di ostacolo al pieno

raggiungimento da parte dei singoli del fine tutelato dall'art. 21": in

primo luogo - sotto un profilo "qualitativo" - poiché "lo Stato

potrebbe escludere dalla diffusione, in base a propri criteri

ideologici, una determinata corrente di pensiero"; in secondo luogo -

sotto il profilo "quantitativo" -, giacché "lo Stato potrebbe limitare

il quantum del pensiero diffondibile".

All'obbiezione della impossibilità materiale che la televisione

sia a disposizione di tutti - impossibilità determinata dalla

limitatezza delle "bande" di "frequenze" disponibili e dalla necessità

di evitare interferenze e disturbi - l'ordinanza osserva, prima di

tutto, che l'impossibilità di un numero illimitato di trasmissioni

televisive non importa affatto che in simili condizioni sia

indispensabile istituire un monopolio (una pluralità di impianti,

ancorché limitata, consentendo una maggiore accessibilità dei mezzi

di diffusione, risponderebbe certo meglio dell'unico impianto

monopolistico, al principio della libera circolazione delle idee). II

sistema del monopolio viene a permettere allo Stato di lasciare

inutilizzata buona parte delle "frequenze" che gli accordi

internazionali consentirebbero di utilizzare. Né varrebbe opporre che

il monopolio non escluderebbe la possibilità di più concessioni (e,

quindi, di una pluralità di servizi), giacché tale possibilità è

condizionata in via assoluta dalla discrezionalità (e cioè dal buon

volere) dell'Amministrazione.

All'altra obbiezione, secondo la quale, avendo la televisione,

necessariamente, per oggetto, la diffusione del pensiero altrui, la

questione della libertà di essa non riguarderebbe la libertà

garantita dall'art. 21 Cost., l'ordinanza replica che, persino a voler

ammettere l'esattezza di tale interpretazione dell'art. 21 (che non è

"pacificamente accettabile"), "non può non suscitare perplessità" la

tesi che la televisione non potrebbe servire per la diffusione del

pensiero proprio, giacché non è affatto inverosimile che un

individuo, un ente, un gruppo, un'associazione desiderino avvalersi di

tale mezzo per la diffusione del proprio pensiero, della propria fede,

della propria ideologia.

All'ulteriore obbiezione, secondo cui solo la riserva della

televisione allo Stato consentirebbe di assicurare a tutti

indistintamente - in conformità dell'art. 3 Cost. - la possibilità di

accesso a tale mezzo di diffusione del pensiero, resa altrimenti

impossibile dalla limitata disponibilità delle "frequenze",

l'ordinanza - a parte il rilievo che la sfera dei beneficiari degli

artt. 3 e 21 Cost. non coincide (in quanto la seconda comprende anche

gli stranieri) - oppone che la concreta attuazione del principio

enunciato dall'art. 3 non può prescindere dall'osservanza dell'art.

21. Resta, cioè, sempre da stabilire se con quest'ultimo sia

compatibile il monopolio statale del servizio di televisione, "o se,

invece, questo postuli la libertà individuale di disporre del mezzo,

o, quanto meno, l'esclusione di limitazioni in ordine al quantum e alla

specie del pensiero diffondibile, che lo Stato potrebbe imporre, anche

se spontaneamente ammettesse tutti i cittadini, senza distinzione, ad

avvalersi del mezzo televisivo".

In relazione all'art. 33, primo comma, Cost., che garantisce la

libertà dell'arte e della scienza, premesso che la disposizione non

riguarda soltanto il momento creativo ma anche "quello della

rappresentazione e comunicazione esteriore", l'ordinanza osserva che

questo ultimo momento "sembra potersi ricondurre nel più generale

concetto di manifestazione del pensiero" e, quindi, nell'ambito

dell'art. 21. Aggiunge, anzi, che esistono e potranno svilupparsi in

futuro forme di spettacolo (e, quindi, d'arte) "specifiche per la

televisione"; ed esse, in regime di monopolio statale del servizio,

potrebbero essere "impedite o limitate da un difforme criterio imposto

dallo Stato". Donde l'esclusione della manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione

all'art. 33 Cost.

Con riferimento all'art. 41 Cost., che garantisce la libertà

dell'iniziativa economica privata, - premesso che la relativa questione

di costituzionalità attiene al profilo (non essenziale) della

televisione, in quanto oggetto di impresa economica -, all'obbiezione

che se non dall'art. 41 il monopolio statale sarebbe consentito

dall'art. 43 (il quale ammette che per "fini di utilità generale" la

legge riservi o trasferisca allo Stato imprese attinenti a "servizi

pubblici essenziali" o a "situazioni di monopolio" e abbiano "carattere

di preminente interesse generale"), l'ordinanza replica, innanzi tutto,

che non può escludersi che sulla disciplina legislativa attinente

all'attività economica di trasmissioni televisive debbano influire i

principi contenuti nell'art. 21: col conseguente dubbio, ad es., se

possano ravvisarsi "fini di utilità generale" nella riserva allo Stato

del servizio di televisione, ove tale riserva sia riscontrata in

contrasto con l'art. 21. Aggiunge, inoltre, esser tutt'altro che certo

che i servizi di informazione, soprattutto politica, possano

considerarsi "servizi pubblici essenziali". Spiega, poi, che la

limitatezza del numero delle "frequenze" utilizzabili "non determina

necessariamente una situazione in tutto equivalente a quella di

monopolio" (cui ha riguardo l'art. 43). Osserva, infine, esser dubbio

che l'art. 43 consenta di escludere i privati da imprese riferentisi a

situazioni che solo in via eventuale potranno sfociare in un monopolio.

3. - L'ordinanza del Consiglio di Stato fu notificata alle parti in

causa (Soc. "Il Tempo-TV", RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), nonché al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 21 luglio 1959, e ne fu data

comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 28 luglio

successivo. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12

settembre 1959, n. 220.

Si è costituito innanzi a questa Corte, depositando deduzioni il

20 ottobre 1959, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Si

sono anche costituiti, depositando deduzioni e mandato, la Società "Il

Tempo-TV" il 26 settembre 1959 e la RAI-Radiotelevisione italiana s. p.

a. il 1 ottobre 1959.

È, inoltre, intervenuto, con atto depositato il 10 agosto 1959, il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. - Nelle deduzioni della Soc. "Il Tempo TV" si ribadiscono le

osservazioni dell'ordinanza.

In particolare, si osserva, in polemica con le argomentazioni

svolte dalle controparti in Consiglio di Stato, che la libertà del

contenuto (e cioè della materia delle trasmissioni) non è

conseguibile senza la libertà di disposizione del mezzo (impianti e

servizi di trasmissione), non diversamente da come avviene per la

stampa: e, come la pubblicazione di stampati e l'impiego di

altoparlanti non possono esser sottoposti ad autorizzazioni (viene

ricordata al riguardo la sent. n. 1 del 1956 di questa Corte), così

l'impianto di servizi televisivi non potrebbe esser sottoposto a

concessioni. Inconsistente sarebbe, poi, l'affermazione avversaria che

l'esercizio del servizio televisivo non si differenzierebbe

sostanzialmente da quello dei servizi postale, telegrafico, telefonico,

nonché dalla gestione dei teatri, nel senso che, non diversamente che

nei citati casi, esso si limiterebbe a porre le attrezzature occorrenti

a disposizione degli interessati che intendano manifestare il proprio

pensiero o rappresentare spettacoli: per ribattere tale tesi si osserva

che lo Stato ha dato in concessione alla RAI non soltanto i servizi

tecnici di radiotrasmissione, ma la stessa gestione dei programmi

(convenzione approvata con D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180). L'esistenza

dei controlli statali previsti dalla legislazione sui programmi radio

televisivi (art. 261 Cod. postale e D. lg. 3 aprile 1947, n. 428) e la

disposizione dell'art. 268 Cod. postale, in base alla quale "il

concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche

dai luoghi pubblici", sarebbero poi altrettante conferme che l'attuale

monopolio attiene non solo ai servizi tecnici, ma anche al contenuto

delle trasmissioni.

La Società non contesta che esistano ragioni pratiche e giuridiche

che rendono limitato il numero dei "canali" disponibili (per quanto si

tratterebbe di limiti meno gravi di quelli posti in evidenza ex

adverso), né nega che ciò postuli una disciplina da parte dello

Stato. Tutto ciò non sarebbe però sufficiente ad autorizzare il

monopolio statale, tanto è vero che analoghi problemi non impediscono

che in altri Paesi si realizzi un sistema di televisione libera.

La Società nega, poi, nel modo più assoluto che il sistema

monopolistico riesca a realizzare la uguale possibilità per tutti di

utilizzare il mezzo di trasmissione: lungi dal porlo a disposizione di

tutti, il sistema attuale pone il servizio a disposizione della sola

concessionaria. Inoltre, se fosse esatto il ragionamento avversario,

dovrebbe giungersi alla affermazione estrema che per garantire

ugualmente a tutti la libera manifestazione del pensiero occorrerebbe

monopolizzare nelle mani dello Stato l'editoria giornalistica.

5. - Nelle proprie deduzioni la RAI solleva, innanzi tutto, una

eccezione di inammissibilità del giudizio costituzionale per la parte

relativa alla compatibilità delle disposizioni impugnate con gli artt.

21 e 33 Cost.: ciò perché l'ordinanza di rimessione non avrebbe

esaminato la rilevanza di tale aspetto del giudizio di

costituzionalità promosso. Osserva che la "Il Tempo-TV" si proponeva

con la propria istanza al Ministero non finalità di diffusione del

pensiero, della scienza e dell'arte, bensì soltanto finalità di

lucro: di conseguenza quel che il rifiuto ministeriale poteva ledere

era, se mai, la libertà di impresa economica, non la libertà di

diffusione del pensiero, della scienza e dell'arte. Se la pretesa

violazione della prima libertà, e non quella della seconda, alimentava

l'interesse della ricorrente, ne discende - dice la RAI - che, al fine

di decidere il giudizio amministrativo, potevano aver rilevanza le

questioni di costituzionalità delle impugnate disposizioni del Codice

postale in relazione agli artt. 41 e 43 Cost. (riguardanti appunto la

libertà di impresa economica) e non quelle in relazione agli artt. 21

e 33 (riguardanti la libertà di diffusione del pensiero e la libertà

della scienza e dell'arte). L'ordinanza del Consiglio di Stato, avendo

mancato di procedere a una valutazione della rilevanza delle questioni

di costituzionalità in relazione a questi ultimi due articoli,

sarebbe, dunque, irrituale. Né potrebbe far pensare che tale

valutazione vi sia stata, il fatto che l'ordinanza ha dichiarato "non

pacificamente accettabile" l'osservazione della RAI secondo cui l'art.

21 proteggerebbe soltanto la libertà di diffusione del pensiero

proprio e non anche quella del pensiero altrui: tale dichiarazione,

compiuta in sede di giudizio circa la non manifesta infondatezza della

questione sollevata dalla "II Tempo-TV", non implica, infatti, che sia

stato compiuto il giudizio di rilevanza, giacché questo ha autonoma

funzione, consistendo nella valutazione della sussistenza, nella

questione di costituzionalità, di un qualche carattere pregiudiziale

rispetto alla decisione del giudizio a quo - sussistenza la quale ben

può mancare nonostante la non manifesta infondatezza della questione.

In ogni caso a dimostrare la mancanza del giudizio di rilevanza

dovrebbe bastare il semplice fatto della omissione di qualsiasi esame

circa la sussistenza di altri caratteri, oltre quelli di lucro, negli

intenti della "Il Tempo-TV". Nel merito, la RAI premette che gli artt.

1 e 168, n. 5, Cod. post. - ai quali si limita il giudizio di

costituzionalità (che non si estende anche alle altre norme relative

all'ordinamento del servizio televisivo e al modo di esercitarlo) -

assicurano allo Stato l'esclusività tanto dei mezzi televisivi (e

cioè degli impianti e del loro esercizio tecnico), quanto del relativo

servizio (e cioè delle trasmissioni), mentre non riguardano affatto il

contenuto delle trasmissioni (onde la possibilità di utilizzare il

servizio televisivo per effettuare delle trasmissioni sarebbe "aperta,

in via di principio, indistintamente a tutti", non diversamente da

quanto accade per i servizi postale, telegrafico e telefonico), e

osserva che se la "Il Tempo-TV", anziché chiedere l'autorizzazione a

realizzare un nuovo servizio televisivo, avesse chiesto di avvalersi

del servizio esistente per diffondere "manifestazioni di pensiero, di

scienza, di arte, da essa prodotte e propugnate", avrebbe ricevuto ben

altra risposta che quella impugnata in Consiglio di Stato. Premette

anche che ai fini del giudizio in esame non può farsi alcuna

differenza tra la libertà di diffusione del pensiero e la libertà di

diffusione del pensiero artistico e scientifico: donde l'opportunità

di trattare congiuntamente della pretesa violazione degli artt. 21 e 33

della Costituzione. Premette, inoltre, la necessità di tener presente

che l'oggetto della questione di costituzionalità sollevata è

soltanto l'esistenza (in base a certe norme) di una riserva allo Stato

del servizio televisivo, e non anche il modo in cui il servizio

riservato allo Stato sia (in base ad altre norme) organizzato ed

esercitato.

Osserva, poi, con riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., che

esso garantisce due diversi diritti: il primo - sostanziale - alla

libera manifestazione del pensiero; il secondo - strumentale e

accessorio rispetto all'altro - a impiegare la parola, lo scritto e

ogni altro mezzo di diffusione per manifestarlo. L'art. 21 non

specifica però in che cosa si concreti tale "diritto": non lo

individua cioè - come sembra ritenere il Consiglio di Stato - come un

diritto di "possedere" o di "usare" dei mezzi di diffusione. Si tratta

dunque di un "diritto" la cui consistenza deve essere specificata dal

legislatore ordinario: dalla Costituzione risulta soltanto, da un lato,

che né lo Stato, né altri, possono in alcun modo impedire un qualche

mezzo di diffusione del pensiero (e, quindi, anche quello televisivo),

e, dall'altro, che a ogni soggetto è consentito di avvalersi (di

adoperare, di servirsi) di qualsiasi mezzo (e, quindi, anche di quello

televisivo) per comunicare il proprio pensiero. Questi sono però i

soli limiti in cui il legislatore ordinario si imbatta al riguardo:

onde, purché li rispetti, può adottare (con legge comune o con legge

speciale), per ciò che riguarda i mezzi di diffusione, il regime che

ritenga più conveniente. È, quindi, inesatto che l'art. 21 postuli

un regime di disponibilità privata del mezzo televisivo; e tanto più

è inesatto, in quanto la limitatezza delle "frequenze" a disposizione,

consentendo solo a pochissimi la disponibilità del mezzo, fa sì che

il regime meno compatibile con gli art. 21 e 33 Cost., è proprio

quello auspicato ex adverso. Del pari è inesatto, e non provato, e

comunque non rispondente al diritto positivo, che il regime di

disponibilità privata sia il più rispondente ai fini dell'art. 21:

anzi, se la Costituzione nulla dispone all'art. 21 circa il regime dei

mezzi, dagli artt. 3, 41 e 43 si ricavano principi tutt'altro che

favorevoli alla disponibilità privata.

Passando all'esame dell'art. 1 e dell'art. 168, n. 5, Cod. postale

- che sono le sole disposizioni impugnate - la RAI, ricordato che essi

riservano allo Stato, da un lato, l'impianto e l'esercizio tecnico dei

mezzi televisivi, e, dall'altro, il servizio delle trasmissioni

televisive, si occupa, innanzi tutto, del primo aspetto. Al riguardo

osserva che, lungi dal costituire un impedimento alla diffusione del

pensiero mediante la televisione, la riserva degli impianti allo Stato

- particolarmente in un regime di democrazia liberale e sociale -

rappresenta in astratto il miglior sistema per garantire l'uguale

godimento di quel diritto, anche se in concreto possa esservi qualche

pericolo - da combattere con altri mezzi - di abusi e parzialità. Né

la riserva determina necessariamente una limitazione della

utilizzabilità dei mezzi: in concreto lo Stato si propone di

utilizzare tutte le possibili "frequenze"; e, comunque, allo Stato è

da riconoscere il potere discrezionale di valutare e assegnare ai vari

servizi (civili e militari, pubblici e privati) le "frequenze"

disponibili. Qualunque questione circa il quantum di utilizzazione

degli impianti riguarda poi, se mai, la legittimità delle norme

sull'ordinamento dei servizi, e non quella delle norme sulla riserva

degli impianti allo Stato.

In relazione, poi, alla riserva allo Stato del servizio delle

trasmissioni televisive, la RAI osserva innanzi tutto che, trattandosi,

per legge, di un servizio pubblico, ad esso inerisce istituzionalmente

che deve esser posto a disposizione di tutti gli interessati a

utilizzarlo, né esistono norme particolari che escludano nel caso tale

disciplina, risultante dai principi istituzionali: in fatto, poi, sia

per ciò che riguarda i così detti utenti passivi - e cioè i

telespettatori -, sia per ciò che riguarda gli utenti attivi - e cioè

quelli che abbiano interesse a effettuare trasmissioni -, il servizio

è realmente, e nel modo più efficiente (nei limiti del possibile), a

disposizione di tutti. Naturalmente la "limitatezza del mezzo e del

tempo" non consente di soddisfare tutte le richieste di trasmissione:

ma "anche nell'ipotesi di una pluralità di enti televisivi che pur

sempre sarebbe limitatissima, e che non servirebbe ad aumentare di un

minuto la possibilità offerta dal mezzo (perché anche ripartendo

questo fra più enti, resterebbe comunque identico il volume

complessivo delle sue prestazioni)", nondimeno "l'accesso dei vari

interessati alla televisione per diffondere il loro pensiero non

potrebbe avvenire che in un certo ordine, in base a determinati criteri

di ammissione". Per sua natura, e sempre, "il diritto all'utenza attiva

del mezzo è fondamentalmente condizionato". "I mezzi sono quelli che

sono, e il servizio è quello che è".

Quanto all'assunto che la riserva del servizio allo Stato potrebbe

tradursi in una discriminazione del pensiero diffondibile, in base ai

criteri ideologici del monopolista, la RAI ne pone in luce la

gratuità; il monopolio di uno Stato democratico è in grado di

assicurare l'obbiettività e l'indiscriminatezza del servizio certo

assai meglio di un monopolio o di un oligopolio privato. Comunque, in

concreto, il servizio è organizzato delle leggi vigenti (e in

particolare dal D. Lg. 3 aprile 1947, n. 428) in base a criteri validi

ad assicurarne l'indipendenza, l'obbiettività e l'esclusione di

discriminazioni, sia in ordine alle informazioni che in ordine ai

programmi. Tali leggi potranno, forse, anche essere insufficienti o

imperfette; è certo però che esse non contrastano con gli artt. 21 e

33 Cost.: "esse sono tali da permettere, senza alcuna eccezione, a

chiunque ne abbia interesse, a qualsiasi corrente e manifestazione di

pensiero, l'accesso per la diffusione al mezzo televisivo. Tale accesso

potrà ulteriormente esser regolato o garantito attraverso norme più

particolari e specifiche. Ciò non significa che intanto esso possa

arbitrariamente essere ostacolato e impedito". In realtà "la

televisione è aperta a tutti i settori della scienza e dell'arte, alle

voci di ogni corrente di pensiero e di ogni forma e manifestazione

d'arte".

Sottolinea, infine, la RAI che gli artt. 21 e 33 Cost. non sono

vulnerati neanche dalla possibilità per lo Stato di attribuire il

servizio in concessione. Infatti, la concessione non incide

minimamente sul diritto degli interessati di avvalersi del servizio per

la diffusione del proprio pensiero. E neppure urta coi riferiti

articoli della Costituzione il sistema della concessione in esclusiva.

La RAI passa, poi, a dimostrare l'infondatezza delle censure di

incostituzionalità in relazione agli artt. 41 e 43 Costituzione.

Premesso che il principio enunciato nel primo comma dell'art. 41 è

carico di limitazioni e che l'art. 43 non è se non uno sviluppo dei

principi fissati dall'art. 41, "rilevante sopratutto per certe

limitazioni di applicazione che esso tende a stabilire", osserva che

l'art. 41 offre un fondamento estremamente debole e fragile alla tesi

della "Il Tempo-TV". La limitatezza dei mezzi televisivi materialmente

disponibili non permetterebbe piu di due o tre servizi a base ed

estensione nazionali. In tale situazione, come può affermarsi che sia

"socialmente utile" e conforme alla "libertà umana" (che comprende

anche il diritto di essere informati) che la televisione possa ridursi

a "un privilegio delle imprese private che fossero riuscite a ottenere

(in base a quali criteri di concessione?) l'uso dei canali televisivi

necessari ?". Si tratterebbe davvero di un privilegio, "materiale ed

economico da un lato, ideologico dall'altro", dato che "l'impresa

televisiva privata non può non essere, per definizione, caratterizzata

e qualificata ideologicamente". Già i limiti posti dall'art. 41

all'iniziativa economica privata sarebbero, dunque, sufficienti a far

escludere che in base a tale articolo le impugnate disposizioni

sarebbero incostituzionali.

Con particolare riferimento all'art. 43 Cost., la RAI osserva,

innanzi tutto, che, come l'art. 43 non può legittimare limitazioni

alle libertà sancite dagli artt. 21 e 33 Cost., del pari questi non

possono impedire le applicazioni dell'art. 43 ritenute necessarie. E le

disposizioni vigenti in materia di televisione rappresentano, appunto,

"un esempio, per quanto perfettibile esso sia, del possibile

coordinamento dell'art. 21 con l'art. 43 Cost.". Specifica, poi, che

l'articolo 43 non si applica soltanto ai casi di attività esercitate

per fini di lucro. Se una attività presenti i caratteri di servizio

pubblico o di situazione di monopolio, l'art. 43 è applicabile, anche

se, per avventura, non venga utilizzata a fini di lucro (ma a fini

religiosi, ideologici, culturali, ecc.). Persino l'impresa

giornalistica potrebbe essere statizzata ai sensi dell'art. 43, anche

se, in relazione a tale attività, le disposizioni sulla stampa

contenute nell'art. 21 consentirebbero, secondo alcuni, di porre il

problema in termini assolutamente particolari, e non suscettibili di

essere estesi alla materia della televisione.

Sostenere, poi, che per il servizio televisivo non ricorrano quei

"fini di utilità generale", che soli possono legittimare, ai sensi

dell'art. 43, la riserva allo Stato, ritenendo, quindi, che solo la

libera iniziativa privata soddisfi, in connessione con gli artt. 21 e

33 Cost., ai fini di utilità generale, significa, da un lato,

sovrapporsi alla valutazione del legislatore, dall'altro, ispirarsi, in

materia di diritti di diffusione del pensiero e di iniziativa economica

privata, a vieti schemi, superati dall'ordinamento costituzionale

vigente.

Osserva ancora la RAI che la televisione è fuori dubbio un

servizio pubblico "essenziale" nel senso dell'art. 43 della

Costituzione. Il giudizio di "essenzialità", infatti, è "storicamente

e politicamente condizionato", ed è riservato al legislatore. Che,

poi, si tratti di un servizio "pubblico" non può esser dubbio, dovendo

definirsi in tal modo tutti i servizi che "in atto o in potenza,

direttamente o indirettamente", interessino la generalità dei

cittadini. Anche alla coscienza comune, del resto, la televisione

appare un servizio "assolutamente necessario e indispensabile, di

primaria importanza, cioè " essenziale "".

L'ordinanza - aggiunge la RAI - non contesta che, se lasciata

all'iniziativa privata, la televisione darebbe naturalmente luogo, data

la limitatezza dei "canali", a situazioni "almeno in parte

monopolistiche". Orbene, questo fatto è per sé solo sufficiente a

legittimare l'avocazione del servizio allo Stato, ai sensi dell'art. 43

Cost., il quale riguarda non solo le posizioni di monopolio, ma anche

quelle di monopolio complesso (oligopolio, duopolio, polipolio),

riferendosi a "qualsiasi situazione di privilegio economico", tanto

più, poi, ove essa sia suscettibile di sfociare nel "privilegio

ideologico, sociale, politico".

Per di più, non è esatto che l'art. 43 non consente la riserva

allo Stato di imprese che solo in via eventuale potrebbero sfociare in

un monopolio. La "riserva originaria" di imprese allo Stato, ammessa

dall'art. 43, non può riferirsi, infatti, che alle situazioni

eventuali.

La RAI si richiama, infine, al secondo comma dell'art. 3 della

Costituzione. Siccome la televisione in mani private si risolverebbe, a

cagione della limitatezza del mezzo, in un privilegio di pochi,

costituendo "un impedimento al pari diritto di tutti" di avvalersene,

è proprio il combinato disposto degli artt. 21 (e 33) e 3 della

Costituzione a esigere che la televisione sia "riservata allo Stato a

servizio di tutti". Né vale opporre che l'art. 3 garantisce

l'uguaglianza ai soli cittadini, mentre l'art. 21 riguarda anche gli

stranieri. "Che il diritto di manifestazione del pensiero, come

espressione di una esigenza della natura umana, sia riconosciuto a

tutti, non significa che per questo esso sia estraneo e sfugga ai

compiti che lo Stato ha, anzitutto, nei riguardi, si intende, dei suoi

cittadini". L'art. 21 e l'art. 3 vanno conciliati nel senso che una

legge ordinaria non potrebbe consentire agli stranieri la proprietà

dei mezzi televisivi.

La RAI conclude per la dichiarazione di infondatezza delle

questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato.

6. - Le stesse conclusioni vengono formulate dal Ministero delle

poste e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le tesi sostenute

nelle due difese dall'Avvocatura dello Stato coincidono. In generale,

esse non divergono da quelle della RAI, già esposte, se non in pochi

punti ai quali soltanto è il caso di fare richiamo.

In relazione all'art. 21 Cost., si osserva che la televisione, per

la natura tecnica del mezzo, e per la sua condizione giuridica, non

riceve la tutela di tale articolo, giacché questo "non può riguardare

che quei mezzi i quali possono, per sé stessi, "liberamente" usarsi da

tutti ed al cui libero uso una restrizione (come per la parola e per lo

scritto) potrebbe derivare solo da un atto del potere legislativo

ordinario", e non anche quei mezzi che (come quello in esame )

naturalmente e istituzionalmente necessitano, per l'impiego, di un

consenso del potere amministrativo. Comunque "l'inidoneità del mezzo

ad assicurare la parità dei diritti di tutti i cittadini, così come

richiesto dall'art. 21 (che necessariamente va interpretato anche in

relazione all'art. 3 Cost.), porta a convincere che la televisione non

rientra nel campo di applicazione di detto articolo".

In ordine all'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale

l'attuale sistema giuridico non prevede l'obbligo di aprire il servizio

al pubblico, l'Avvocatura osserva che la mancanza di una

regolamentazione del servizio non può esser causa di

incostituzionalità; e, del resto, la pretesa lacuna legislativa è

automaticamente colmata dall'art. 2597 Cod. civ., in base al quale chi

esercita un servizio in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di

dare la prestazione a chiunque la richieda, osservando la parità di

trattamento. E, del resto, le "condizioni generali" del servizio

vengono stabilite nel caso in esame dall'autorità di vigilanza.

Inoltre, siccome il monopolio statale è stato istituito "per

garantire altre finalità pubbliche degne di tutela (fini sociali e

culturali nonché di sicurezza interna ed esterna)", ogni eventuale

limitazione al diritto previsto dall'art. 21 non rappresenterebbe vizio

di costituzionalità.

In ordine all'art. 33 osserva l'Avvocatura che, siccome gli autori

non hanno "un diritto a veder divulgate o rappresentate le proprie

opere", "le possibili limitazioni derivanti, in concreto, dalla

necessaria selezione delle opere da divulgare o degli attori da

ammettere alla recitazione, non possono giammai creare i presupposti

per il sorgere di un problema di legittimità costituzionale del

monopolio televisivo".

In ordine all'art. 43 l'Avvocatura osserva che la natura di

"servizio pubblico essenziale" della televisione non può esser posta

in dubbio, in considerazione della "estensione (del servizio) a tutto

il territorio nazionale e dei fini di sicurezza interna ed esterna che

in ogni tempo devono essere garantiti". D'altro canto la valutazione

della "essenzialità" del servizio è riservata al giudizio del

legislatore.

Nelle deduzioni per il Ministero delle poste l'Avvocatura

sottolinea che nella generalità degli Stati europei occidentali il

servizio della televisione ha "un accentuato carattere pubblicistico",

sia pure attraverso "una gamma di situazioni che dall'ingerenza

pressoché costante dello Stato nei programmi e nella scelta dell'ente

che gestisce il servizio va fino al dichiarato carattere del servizio

medesimo come servizio pubblico, inteso questo come quell'attività che

la pubblica Amministrazione riserva a sé stessa in esclusiva per

esercitarla direttamente o per mezzo di concessionari, in relazione al

preminente carattere d'interesse collettivo insito nell'attività

stessa.

7. - La RAI, l'Avvocatura dello Stato, per conto della Presidenza

del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni, e la Soc. "Il Tempo-TV" hanno presentato memorie

illustrative delle precedenti difese, depositandole la prima l'8 giugno

e le altre il 9 giugno u. s.

Nella sua memoria, la RAI insiste diffusamente sulla propria

eccezione di inammissibilità, per omesso esame della rilevanza, delle

questioni di costituzionalità riferite agli artt. 21 e 33 Cost.: la

"II Tempo-TV" non è un ente che si propone fini culturali, artistici o

politici, ma un'impresa industriale che si propone fini di lucro; e

appunto per difendere tale suo interesse ricorse al Consiglio di Stato,

preoccupandosi di tutelare la propria libertà di iniziativa economica

e non quella di manifestazione del pensiero: l'eventuale violazione

degli artt. 21 e 33 non può, dunque, avere rilevanza ai fini della

decisione del Consiglio di Stato.

Nel merito, in aggiunta ai concetti esposti nelle deduzioni, la RAI

sottolinea che il vigente monopolio del servizio televisivo non importa

affatto che lo Stato possa avvalersene "per attuare una politica

televisiva discriminatrice e di parte": il Governo è un utente del

servizio come gli altri, tanto è vero che l'art. 31 R. D. 10 luglio

1924, n. 1226, e l'art. 18 della convenzione con la RAI hanno dovuto

espressamente riservargli il diritto di trasmettere i propri

comunicati. Comunque, ove pure esistesse nell'ordinamento una qualche

norma che non assicuri l'obbiettività del servizio, è chiaro che

unicamente essa e non le norme istitutive del monopolio - che sono le

sole impugnate - potrebbe contrastare con gli artt. 21 e 33 della

Costituzione. A ogni modo, un siffatto contrasto non risiede certamente

nelle disposizioni che rimettono alla RAI e al pubblico potere la

determinazione dei programmi: data la limitatezza della possibilità di

trasmissioni, anche il privato che gestisse il servizio televisivo

dovrebbe far luogo a una selezione delle richieste nel compilare i

programmi; e certo offre maggior garanzia di obbiettività una

selezione operata sotto l'egida del pubblico potere, tenuto

istituzionalmente a osservare nell'espletamento del servizio pubblico i

principi contenuti negli artt. 3 e 21 della Costituzione. Anzi è

proprio tale istituzionale esigenza di obbiettività dei pubblici

poteri a escludere, da un lato, che l'eventuale concessione del

servizio a soggetti diversi dallo Stato e la scelta dei concessionari

abbiano luogo per motivi non rispondenti alle esigenze obbiettive del

servizio, e a consigliare dall'altro - come avviene in molto Paesi -

che, ove lo Stato preferisca esercitare il servizio in concessione,

concessionario sia un ente legato allo Stato da vincoli particolarmente

intimi (come è, appunto, il caso della RAI).

Sottolinea, inoltre, diffusamente la RAI che il diritto di libertà

di diffusione del pensiero con qualsiasi mezzo, garantito dal primo

comma dell'art. 21 Cost., non significa anche diritto di disporre di

qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero, ma soltanto diritto di

diffondere il pensiero con i mezzi disponibili e in quanto disponibili

(alla stessa maniera, ad es., che la libertà di domicilio non implica

anche il diritto ad avere senz'altro un domicilio). L'art. 21 si occupa

della libertà di diffusione del pensiero; ma, dopo avere enunciato la

possibilità di diffonderlo con qualsiasi mezzo, contiene una

disciplina specifica di un solo mezzo di diffusione: la stampa; per il

regime giuridico degli altri mezzi esso si rimette, dunque, alla

legislazione ordinaria, col limite, peraltro, che questa non sacrifichi

in alcun modo la libertà garantita. Il diritto garantito a tutti

dall'art. 21 in ordine ai mezzi importa soltanto, da un lato, che lo

Stato "non impedisca, con norme, provvedimenti, misure discriminatrici

e odiose, l'accesso e il godimento dei mezzi disponibili per la

diffusione del pensiero, secondo il regime stabilito dalla legge

(ordinaria)"; dall'altro, che lo Stato "provveda, invece,

positivamente, ad adottare le norme necessarie perché la possibilità

di godimento della televisione sia effettivamente uguale per tutti,

senza particolari ingiustificati vantaggi a favore di questa o quella

categoria, vantaggi che si riflettono in situazioni impeditive e

restrittive per tutte le altre categorie". Orbene, sul diritto

garantito dall'art. 31, così inteso, il monopolio televisivo non

incide minimamente, ben potendosi assicurare - come in effetti il

vigente regime assicura (naturalmente nei limiti consentiti dalle

caratteristiche del mezzo) - la libertà di diffusione del pensiero a

mezzo della televisione anche in condizioni di monopolio. In regime di

democrazia liberale, il controllo ministeriale sui programmi - di un

Ministero tecnico, per giunta, quale è quello delle poste e

telecomunicazioni - non può essere un controllo ideologico (cosa, del

resto, inammissibile e irrealizzabile stante il controllo del

Parlamento sul Governo), bensì deve essere ed è soltanto un controllo

sulla rispondenza alle finalità pubbliche e alle istituzionali

esigenze di obbiettività del servizio, e, in quanto tale, lungi dal

rappresentare un'illegittima ingerenza dello Stato, rappresenta una

essenziale garanzia di imparzialità per i singoli.

In relazione agli artt. 41 e 43 Cost., la RAI sottolinea che il

servizio televisivo attiene allo sfruttamento di "fonti di energia"

(onde elettromagnetiche), è naturalmente destinato a sfociare in

"situazioni di monopolio" (pericolose perché capaci di risolversi in

privilegi ideologici, sociali e politici), ed è un "servizio pubblico

essenziale" (essendo esso considerato necessario e di primaria

importanza dalla massa della popolazione, che ormai ne è servita in

tutto il territorio nazionale, e costituendo le radiocomunicazioni, da

un cinquantennio, nel nostro ordinamento, un servizio di Stato).

Né è il caso di fare accostamenti tra il regime della televisione

e quello della stampa, data, da un lato, la diversità degli oggetti,

delle modalità, dell'efficacia, delle funzionalità rispettive,

dall'altro, la diversità delle condizioni di disponibilità dell'uno e

dell'altro mezzo. E neanche è il caso di far discriminazioni - ai fini

della riserva del servizio allo Stato - tra trasmissioni informative e

altre trasmissioni televisive: a parte l'inscindibile unitarietà del

servizio, le ragioni che giustificano la riserva delle prime allo

Stato, non sono meno valide per la riserva delle seconde.

8. - Anche l'Avvocatura dello Stato solleva, nella sua memoria,

l'eccezione già proposta dalla RAI, circa l'omesso esame della

rilevanza, nell'ordinanza di rimessione, delle questioni di

costituzionalità relative agli art. 21 e 33 Cost., posto che il

movente ispiratore della richiesta avanzata dalla "Il Tempo-TV" non era

quello della diffusione del pensiero, bensì un fine di lucro.

Inoltre, siccome, secondo l'ordinanza, la non manifesta

infondatezza delle questioni di costituzionalità relative ai riferiti

articoli risiederebbe non nella riserva del servizio televisivo allo

Stato, bensì nella mancata contemporanea imposizione al monopolista

dell'obbligo di aprire il servizio agli eventuali interessati a

effettuare trasmissioni televisive; e siccome la "Il Tempo - TV" non

aveva avanzato alcuna istanza in quest'ultimo senso, bensì

semplicemente nel senso di impiantare e gestire un servizio di

teletrasmissioni, la questione della compatibilità delle disposizioni

impugnate con gli artt. 21 e 33 Cost. non si poneva come pregiudiziale,

e, quindi, era ancora una volta irrilevante, ai fini del giudizio a

quo.

Nel merito, l'Avvocatura ribadisce le affermazioni svolte nelle

precedenti difese. In particolare sottolinea il carattere di monopolio

naturale del servizio televisivo, data la estrema limitatezza dei

"canali" a disposizione. II monopolio, cioè, preesiste alle

disposizioni legislative; e, se non fosse monopolio statale, sarebbe

necessariamente monopolio (sia pure sotto la forma oligopolistica) di

altri. Non la legge, dunque, ma la natura sarebbe in contrasto con gli

artt. 21 e 33 Cost., posto che una siffatta violazione vi fosse. Ecco

perché è da ribadire l'affermazione che tra gli "altri mezzi di

diffusione" cui si riferisce il primo comma dell'art. 21 non può

farsi rientrare la televisione.

L'Avvocatura insiste anche nella tesi che, in base all'art. 21,

l'obbligo della pubblica autorità si limita alla "non ingerenza nella

sfera di libertà individuale e nella libera esplicazione di quello

aspetto di tale libertà che consiste nella manifestazione del proprio

pensiero": l'art. 21, cioè, non prevede anche un "obbligo di

apprestare mezzi tecnici per consentire ai cittadini di esprimere il

loro pensiero".

In relazione all'art. 41 osserva che, quando esista un monopolio

naturale, da ciò stesso deriva che non possa parlarsi di limiti legali

alla libera iniziativa privata. In relazione all'art. 43 ribadisce che,

sia per la ragione che rappresenta un monopolio naturale (e quindi di

fatto), sia per la ragione che (secondo la valutazione legittimamente

discrezionale del legislatore) si tratta di un servizio pubblico

essenziale, la riserva della televisione allo Stato è

indiscutibilmente legittima.

9. - Nella memoria della Soc. "Il Tempo-TV" si confuta, innanzi

tutto, l'eccezione di omesso esame, da parte dell'ordinanza di

rimessione, della rilevanza delle questioni di costituzionalità

relative agli artt. 21 e 33 Cost.: ciò che importa è che

l'accertamento della rilevanza risulti dai termini in cui la questione

di costituzionalità è proposta, in modo che rimanga escluso ogni

dubbio sulla connessione della questione medesima con le esigenze del

processo, nel quale viene sollevato l'incidente di costituzionalità.

Nella specie tale accertamento vi fu; e a dimostrario basta

sottolineare che il Consiglio di Stato pose in evidenza la necessità

che in sede di giudizio costituzionale venisse risolto il problema di

coordinamento interpretativo tra l'art. 43 e l'art. 21 Cost. Né può

avere importanza il fatto che ciò sia avvenuto in sede di esame circa

la non manifesta infondatezza delle questioni di cui trattasi.

Nel merito, con riferimento all'art. 43 Cost., riconosciuta la

discrezionalità del legislatore in ordine ai "fini di utilità

generale" da perseguire e al carattere di "preminente interesse

generale" delle imprese che l'articolo consente di riservare alla

collettivizzazione, e aggiunto che la televisione non è attività

riguardante "fonti di energia", la Società ammette che l'art. 43

consente di riservare alla collettivizzazione anche le situazioni di

monopolio puramente potenziale, quando sussistano elementi

"effettivamente operanti che conducano a far ritenere fatale lo sbocco

verso la eliminazione della concorrenza". Quest'ultimo, però, ed esso

soltanto, è l'obbiettivo che legittima il legislatore a

collettivizzare le situazioni di monopolio attuale o potenziale.

Orbene, siccome, nella specie, l'obbiettivo avuto di mira dalla "Il

Tempo-TV" era proprio quello di realizzare una situazione

concorrenziale, incrementando l'offerta, non sarebbe ammissibile

opporre l'art. 43. Le disposizioni costituzionali da applicare sono

quelle contenute nell'art. 41, il quale, pur prevedendo limiti e

controlli, legittima in via di principio l'iniziativa economica

privata.

In ordine alla possibilità di riservare la televisione allo Stato

in quanto "servizio pubblico essenziale", la Società, dopo aver

affermato che la "essenzialità" di un servizio pubblico inerisce

all'aspetto qualitativo e non a quello quantitativo, osserva che, per

preservare la libertà prevista dall'art. 21 Cost., occorre, tra

l'altro, assicurare quella di colui che si interpone tra chi manifesta

il pensiero e chi vuole venirne a conoscenza, "tutte le volte che si

rende in pratica necessaria una organizzazione che renda possibile o

serva a facilitare ed a diffondere la comunicazione tra i due" (non

importa se tale necessario intermediario si proponga fini di lucro); e

adduce al riguardo gli esempi della scuola, della impresa

giornalistica, dell'impresa teatrale. È vero che l'art. 21 non

assicura al singolo la possibilità di uso dei mezzi di diffusione del

pensiero, ma gli assicura soltanto di esser messo in grado di

manifestare liberamente ciò che pensa con i mezzi a sua disposizione;

ma "è chiaro che complementare a tale libertà non possa non ritenersi

la libertà di moltiplicazione dei mezzi suscettibili di esser messi a

disposizione dei singoli". Onde "ogni remora che si ponga

all'espansione dei mezzi utilizzabili incide su tale libertà ed assume

carattere di incostituzionalità". I limiti di fatto alla

disponibilità dei mezzi possono giustificare, per la televisione,

provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'impianto e all'uso

di essi, e non certo la nazionalizzazione di essi.

La Società si sofferma, poi, a contestare la tesi avversaria,

secondo la quale le vigenti disposizioni non riserverebbero allo Stato

- e ai suoi concessionari - la "utilizzazione in esclusiva del mezzo

televisivo a fini di diffusione di un dato pensiero": essa argomenta

particolarmente dagli artt. 1, 4 e 18 della convenzione tra lo Stato e

la RAI, dai quali risulterebbe che i programmi trasmessi sono programmi

della RAI e non di terzi. "Un solo utente attivo la convenzione

prevede, ed esso è il Governo", a cui favore la RAI, se richiesta,

deve mettere a disposizione le stazioni per la trasmissione dei propri

comunicati. A sostegno della tesi la Società sottolinea che il n. 5

dell'art. 168 Cod. postale usa, per la concessione dei servizi di

radiodiffusione e televisione, una formula ("esercizio dei servizi")

diversa da quella usata per la concessione del solo "esercizio degli

impianti" impiegato per gli altri servizi postali e di

telecomunicazione dai nn. 1, 2, 3. Inoltre, il fatto che l'articolo 261

attribuisce alla autorità governativa "la vigilanza e il controllo

sulla utilizzazione della radiodiffusione", differenziandoli dalla

vigilanza e dal controllo sui "servizi tecnici e amministrativi",

confermerebbe che lo Stato si sarebbe riservato ben più che la

semplice gestione del servizio nel senso sostenuto dalla RAI.

Né è esatto - incalza la Società - che alla natura di "pubblico

servizio" inerisca la necessità giuridica, per lo Stato e per la sua

concessionaria, di consentire a tutti la possibilità di utilizzare la

televisione per effettuare delle trasmissioni: l'ordinamento (art. 34

Cost.) conosce, infatti, altri servizi (come la scuola) "aperti a

tutti" soltanto sul piano passivo (per apprendere) e non anche sul

piano attivo (per insegnare). Neanche può farsi discendere l'anzidetta

necessità dal diritto di esclusiva, non apparendo essa compatibile con

le forme di collettivizzazione, diverse dalla statizzazione, previste

dall'art. 43 della Costituzione. E neppure è esatto che norme

regolamentari contemplino la necessità stessa: comunque, ove pur

delle norme regolamentari la contemplassero, non potrebbe dirsi che

esse ripetano la propria normazione dalla legge.

La Società nega recisamente che il monopolio statale della

televisione possa garantire l'obbiettività, l'imparzialità e la

maggiore efficienza del servizio. Né l'art. 3 Cost. può giustificare

l'assorbimento statale delle iniziative private, che, per la natura

delle cose, siano insuscettibili di illimitata espansione: tutt'al più

esso può consentire allo Stato degli interventi di carattere

suppletivo e integrativo delle iniziative private, e può suggerirgli

un adeguato sistema di misure e di controlli in ordine al modo di

esercizio di tali iniziative. Né, infine, può esser probante criterio

il rifarsi ai sistemi degli altri Paesi, da un lato, perché essi sono

i più vari, e, dall'altro, perché diversa è la disciplina

costituzionale in materia.

10. - Le medesime questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale, con riferimento agli artt. 21,

33, 41 e 43. Cost. sono state sottoposte a questa Corte con ordinanza

del Giudice istruttore del Tribunale di Milano emessa il 13 maggio 1960

nel procedimento penale a carico dei sigg. Figari Gianvittorio,

Mazzoldi Luigi Carlo, Volonteri Attilio e De Marsico Francesco, soci

della s. p. a. "Televisione libera", imputati di avere "impiantato un

apparato per comunicazioni col mezzo di onde elettromagnetiche a onde

guidate, senza averne ottenuto la concessione statale": "talché - si

legge nell'ordinanza - ove illegittima fosse la pretesa legislativa di

codesta concessione, quale manifestazione dell'esercizio del monopolio,

è intuitivo che non si verserebbe più in tema di illecito penalmente

sanzionato".

In ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni

di legittimità costituzionale il Giudice istruttore adduce le stesse

ragioni contenute nell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nel

ricorso "Il Tempo-TV", alla quale, anzi, espressamente si richiama.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 20 maggio 1960, e ne è stata data comunicazione ai

Presidenti dei due rami del Parlamento rispettivamente il 19 e il 24

maggio 1960.

Per questo giudizio il Presidente della Corte ha disposto la

riduzione dei termini alla metà.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Figari e il Mazzoldi,

depositando deduzioni e mandato rispettivamente il 21 maggio 1960 e il

7 giugno 1960. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

con atto depositato il 7 giugno 1960.

Mentre le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato coincidono con

quelle formulate nel giudizio promosso con l'ordinanza del Consiglio di

Stato, e le deduzioni del Mazzoldi si richiamano sostanzialmente alle

tesi esposte nell'ordinanza del Giudice istruttore, ulteriori tesi e

argomentazioni sono svolte nelle deduzioni del Figari.

Premesso che il Giudice istruttore ha rimesso gli atti a questa

Corte dietro richiesta del Pubblico Ministero, il quale aveva ritenuto

non manifestamente infondate tutte le questioni sottopostegli dalla

difesa del Figari, e che la difesa stessa aveva sottoposto al Pubblico

Ministero, oltre alle questioni devolute a questa Corte dal Giudice

istruttore, anche altre questioni di legittimità costituzionale, il

Figari sostiene, prima d'ogni altra cosa, che, siccome il Pubblico

Ministero aveva il potere di rimettere direttamente alla Corte le

questioni da lui non ritenute manifestamente infondate, sono da

intendere devolute alla Corte non soltanto quelle questioni che il

Giudice istruttore ritenne non essere manifestamente infondate, ma

anche quelle che non furono ritenute tali dal Pubblico Ministero.

In tale ordine di idee la difesa del Figari sostiene, innanzi

tutto, la violazione degli art. 76 e 77 Cost. da parte degli artt. 1,

2, 18 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 1067, recante "norme per il

servizio delle comunicazioni senza filo". Gli artt. 1 e 18 sarebbero

viziati per eccesso di delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n.

1001, la quale non consentiva allo Stato di riservarsi un pubblico

servizio, e tanto meno quello della televisione; l'art. 2 non prevede

affatto un monopolio statale della televisione; comunque, il monopolio

contrasterebbe con gli artt. 41 e 43 della Costituzione Altrettale

violazione risiederebbe nell'art. 1 Cod. postale, lesivo poi anch'esso

degli artt. 76 e 77 Cost. per difetto di delega, in materia di

televisione, nella legge 13 aprile 1933, n. 336. Sarebbe "inficiato di

incostituzionalità per le medesime ragioni" l'art. 1 legge 14 marzo

1952, n. 196, recante modifiche al Codice postale. Incorrerebbero, poi,

in violazione dell'art. 87, quinto comma Cost., il D.P.R. 26 gennaio

1952, n. 180, e il D.P.R. 17 agosto 1957, n. 1136, sulla approvazione

ed esecutorietà della convenzione di concessione in esclusiva della

televisione alla RAI. Infine, il Figari lamenta che il monopolio

statale violerebbe gli artt. 21, 33, 41, 43 della Costituzione.

Il Figari sostiene diffusamente che, fino alla ratifica della

convenzione internazionale di Atlantic City del 1947, nel nostro

ordinamento nessuna disposizione normativa si sarebbe occupata della

televisione; per cui l'attribuzione di essa in esclusiva alla RAI,

avvenuta nel 1952, e non contemplata da alcuna norma, fu un atto

arbitrario. Nel Codice postale del 1936 si parlava - secondo il Figari

- di televisione nel senso di trasmissione delle sole immagini fisse e

non anche di quelle animate. Solo con la convenzione di Atlantic City

venne chiaramente definita la televisione nel senso di "trasmissione di

immagini non permanenti di soggetti fissi o mobili".

Quanto alla violazione degli artt. 21, 33, 41, 43 Cost. da parte

delle disposizioni istitutive del monopolio statale televisivo, il

Figari sostanzialmente si riporta agli argomenti dell'ordinanza di

rimessione.

11. - In data 14 e 15 giugno 1960, la difesa del Figari e

l'Avvocatura dello Stato hanno rispettivamente depositato una memoria.

Nella memoria del Figari viene riaffermata la tesi che il Codice

postale sarebbe incorso in eccesso di delega nello stabilire un sistema

di concessione per la televisione - attività nuova e non conosciuta,

nel suo significato attuale, al momento della legge di delega del 1933.

Siccome, poi, l'esclusiva della televisione fu, in fatto, realizzata

soltanto nel 1952 (con la convenzione tra lo Stato e la RAI), si pone

la questione "se sarebbe stato possibile, vigente la Costituzione con

il suo art. 76, utilizzare ancora una legge di delega del 1933".

In ordine alla violazione, da parte del Codice postale, degli artt.

21, 33, 41 e 43 Cost., a parte gli argomenti comuni alle altre difese,

delle quali già si è riferito, la difesa del Figari nega che la

televisione - non diversamente dal giornale, dal libro, dal

cinematografo, dal teatro - possa esser considerata come un servizio

pubblico essenziale; e sottolinea che tutti questi mezzi di diffusione

del pensiero né sono compresi tra i servizi elencati nel T.U. sulla

municipalizzazione 15 ottobre 1925, n. 2578, né sono stati

considerati inerenti a pubblici servizi dalla giurisprudenza formatasi

sugli artt. 357-359 Codice penale. Nel nostro ordinamento non si sono

mai concepiti, né sono ammissibili, servizi pubblici esclusivi nel

campo di attività in grado di concorrere alla formazione della

opinione e della cultura: la stampa, l'informazione, il teatro, le

manifestazioni artistiche e culturali, la scuola non sono suscettibili

di monopolio, perché non c'è dottrina e cultura di Stato. I monopoli

"sono pensabili soltanto per imprese nello stretto significato

economico del termine". Per escludere, poi, che la televisione possa

esser concepita come un servizio pubblico essenziale, basta fare

appello alla coscienza collettiva, la quale non si meraviglia affatto

se taluno faccia a meno della televisione (e neanche se taluno faccia a

meno di leggere i giornali).

La difesa del Figari nega anche che, in fatto, la situazione dei

canali disponibili renderebbe minimo il numero delle possibili stazioni

trasmittenti: e ciò, tanto più, in quanto - afferma il Figari - il

numero dei canali non utilizzati dalla RAI sarebbe di 60-70 nel campo

Uhf, e in quanto le trasmissioni non si disturbano a vicenda se non

nell'ambito di poche decine di chilometri. Contesta, inoltre, che

l'elevato costo dell'attività o la imprescindibilità di interventi

statali sotto forma di licenza o di autorizzazione possono essere

invocati per giustificare la collettivizzazione di una qualche

attività. Aggiunge che chiunque non voglia tradire lo spirito

dell'art. 21 penserà, anzitutto, che il problema della

collettivizzazione non si pone fino a che è possibile soddisfare le

limitate richieste di attribuzione dei canali disponibili, e che,

"quando non tutte le richieste potessero venire completamente e

contemporaneamente soddisfatte, sarà a passare ad altri accorgimenti

(più di uno, facili ad ipotizzarsi) per dare a ciascuno tutto ciò che

è possibile dargli".

La memoria conclude osservando che l'istituzione del monopolio

della televisione non è imposta nemmeno da ragioni "di utilità

generale": l'art. 43 Cost. tende ad "assicurare che certi beni possono

venire resi di possibile accesso a tutti, e alle migliori condizioni";

e "non è dubbio che i telespettatori sarebbero serviti più largamente

e con maggiore soddisfazione di ogni gruppo, allorché potessero

disporre di più di una televisione".

12. - Gli argomenti esposti nella memoria della Avvocatura dello

Stato coincidono con quelli da questa rappresentati nel giudizio

promosso con l'ordinanza del Consiglio di Stato.

13. - All'udienza di trattazione, le due cause sono state discusse

congiuntamente ed i difensori hanno ampiamente illustrato le rispettive

tesi. Considerato in diritto :

1. - Le questioni deferite all'esame di questa Corte dalla

ordinanza del Consiglio di Stato e da quella del Giudice istruttore

presso il Tribunale di Milano riguardano la rispondenza ai precetti

degli artt. 21, 33, 41 e 43 Cost. delle disposizioni degli artt. 1 e

168, n. 5, del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n.

645, per la parte concernente la riserva allo Stato dei servizi di

televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche, e la conseguente

esclusione della possibilità, per chi non ne abbia ottenuto

concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del

genere. I due giudizi, i quali sono stati discussi congiuntamente, data

la evidente connessione e l'identità delle questioni, possono essere

riuniti.

2. - Sono infondate e vanno respinte entrambe le eccezioni

pregiudiziali sollevate dalla RAI e dalla Avvocatura dello Stato nel

giudizio promosso con la ordinanza del Consiglio di Stato.

Secondo la prima di tali eccezioni, siccome l'istanza della

Società "Il Tempo-TV", del rifiuto della quale doveva giudicare; il

Consiglio di Stato - istanza volta a ottenere il consenso all'impianto

e all'esercizio di un servizio televisivo -, era essenzialmente e

dichiaratamente ispirata da intento di lucro, e non da quello di

facilitare disinteressatamente la diffusione del pensiero, della

cultura e dell'arte, le norme della Costituzione, delle quali la

Società poteva avere interesse a far dichiarare l'inosservanza da

parte della legislazione vigente, mai potrebbero essere quelle dettate

a tutela della libertà di diffusione del pensiero e della libertà

della cultura e dell'arte (artt. 21 e 33 Cost.), bensì soltanto quelle

dettate a tutela della libertà dell'iniziativa economica privata (art.

41, coi limiti di cui all'art. 43). La rimessione a questa Corte delle

questioni di legittimità delle norme impugnate in riferimento agli

artt. 21 e 33 Cost., senza che il Consiglio di Stato si sia dato carico

dell'eccezione (sollevata in quella sede dalla RAI) in ordine alla

irrilevanza di tali questioni, stante la carenza di interesse della

Società "II Tempo-TV" (che le sollevava) in relazione alla violazione

di quei precetti costituzionali, determinerebbe la dedotta

inammissibilità.

La tesi non può essere condivisa. Il sistema delle garanzie

costituzionali in vigore si basa sul principio che quando, comunque,

appaia non indubbia la legittimità di una disposizione legislativa da

applicare al caso concreto - qualsiasi possa essere la norma

costituzionale violata - il giudice ha il dovere di deferire la

questione relativa alla Corte costituzionale (art. 1 legge cost. 9

febbraio 1948, n. 1, e art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). Per il solo

fatto della esistenza di un sospetto di incostituzionalità, interest

rei publicae che sulla questione si pronunci l'organo di garanzia

costituzionale. Le uniche indagini che il giudice deve e può compiere,

prima di rimettere alla Corte una questione, sono quella circa la

necessaria pregiudizialità di tale questione rispetto al caso da

decidere, e quella circa la non manifesta infondatezza della questione

stessa.

Orbene, come non può esser negato che nel caso in esame il

Consiglio di Stato abbia svolto la necessaria indagine relativa alla

non manifesta infondatezza di tutte le questioni sottoposte alla Corte,

del pari nessuno può negare - né alcuna delle parti in causa nega -

che esso si sia posto - motivando anzi adeguatamente al riguardo - il

problema della rilevanza delle questioni stesse, ai fini del decidere.

E da quanto procede risulta che, per definizione, tale rilevanza

sussiste indistintamente, in relazione a tutte le norme costituzionali

della cui osservanza il giudice ha ritenuto di dubitare. Onde non può,

in proposito, avere importanza - e non occorre, quindi - alcuna

indagine circa gli interessi da esse tutelati e circa il valore che

questi possano avere per le parti del giudizio a quo.

3. - La seconda eccezione - sollevata dalla sola Avvocatura dello

Stato - si basa sul rilievo che, non avendo la Società "Il Tempo-TV"

avanzato alcuna istanza al fine di ottenere la possibilità di

utilizzare il servizio televisivo della RAI per effettuare trasmissioni

di proprio interesse - possibilità che rappresenterebbe, secondo la

stessa ordinanza di rimessione, l'unico bene garantito dagli artt. 21 e

33 Cost., nei confronti del quale sussisterebbe il sospetto di lesione

da parte della vigente disciplina dei servizi televisivi -, mancherebbe

il necessario rapporto di pregiudizialità tra la questione deferita

alla Corte circa la pretesa violazione degli artt. 21 e 33 Cost., e il

caso che il Consiglio di Stato dovrà decidere, dato che questo

presuppone soltanto la risoluzione della questione di legittimità

costituzionale della riserva allo Stato dei servizi televisivi.

Per respingere tale eccezione basta tener presente che è proprio e

solo in riferimento alla legittimità costituzionale di tale riserva,

che il Consiglio di Stato si è posto il problema della compatibilità

con gli artt. 21 e 33 Cost. della mancata previsione di un obbligo per

lo Stato di ammettere a effettuare trasmissioni televisive chiunque

possa avervi interesse: il Consiglio, cioè, ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale di una riserva della televisione allo

Stato per il fatto di non essere accompagnata da una contemporanea

previsione dell'obbligo dello Stato di ammettere al godimento dei

servizi chiunque vi sia interessato. Posto il problema in tali termini,

non può considerarsi omesso l'esame della rilevanza, in ordine alla

decisione del giudizio a quo, della proposta questione di legittimità

costituzionale. Il che è sufficiente ai fini della ammissibilità, in

questa sede, del giudizio su quest'ultima.

4. - In ordine all'oggetto della presente decisione, è da porre in

chiaro, prima d'ogni altra cosa, che le sole disposizioni legislative,

delle quali bisogna esaminare la legittimità costituzionale, sono

quelle dell'art. 1 e dell'art. 168, n. 5, del Codice postale, e non

anche quelle altre delle quali si discute nelle deduzioni presentate,

nell'interesse dell'imputato Figari, nel giudizio promosso con

l'ordinanza del Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano,

giacché esse non sono state deferite a questa Corte dall'ordinanza di

rimessione. Né potrebbe avere alcun significato - pur ammesso che

fosse esatta (cosa che, invece, non sembra) - la circostanza, affermata

dalla difesa del Figari, che il Pubblico Ministero, nelle sue

conclusioni (che non sono un atto di giurisdizione), non ne avrebbe

escluso la non manifesta infondatezza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n.

87).

5. - Venendo all'esame del merito, osserva la Corte che, data la

attuale limitatezza di fatto dei "canali" utilizzabili, la televisione

a mezzo di onde radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza

indubbiamente come una attività predestinata, in regime di libera

iniziativa, quanto meno all'oligopolio: oligopolio totale od oligopolio

locale, a seconda che i servizi vengano realizzati su scala nazionale o

su scala locale. Collocandosi così tra le categorie di "imprese" che

si riferiscono a "situazioni di monopolio", nel senso in cui ne parla

l'art. 43 Cost., per ciò solo essa rientra tra quelle che - sempre che

non vi ostino altri precetti costituzionali - l'articolo stesso

consente di sottrarre alla libera iniziativa.

Né appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione

radiotelevisiva i caratteri di attività "di preminente interesse

generale", richiesti dall'art. 43 perché ne sia consentita la

sottrazione alla libera iniziativa. È fuori discussione, infatti,

l'altissima importanza che, nell'attuale fase della nostra civiltà,

gli interessi che la televisione tende a soddisfare (informazione,

cultura, svago) assumono - e su vastissima scala - non solo per i

singoli componenti del corpo sociale, ma anche per questo nella sua

unità.

Siccome, poi, a causa della limitatezza dei "canali" utilizzabili,

i servizi radiotelevisivi, se non fossero riservati allo Stato o a un

ente statale ad hoc, cadrebbero naturalmente nella disponibilità di

uno o di pochi soggetti, prevedibilmente mossi da interessi

particolari, non può considerarsi arbitrario neanche il riconoscimento

della esistenza di ragioni "di utilità generale" idonee a

giustificare, ai sensi dell'art. 43, l'avocazione, in esclusiva, dei

servizi allo Stato, dato che questo, istituzionalmente, è in grado di

esercitarli in più favorevoli condizioni di obbiettività, di

imparzialità, di completezza e di continuità in tutto il territorio

nazionale.

Ritiene, pertanto, la Corte che la riserva allo Stato dei servizi

di radiotelevisione, e la conseguente possibilità di affidamento di

essi in concessione, non contrastano col sistema degli artt. 41 e 43

della Costituzione.

6. - Resta però a vedere se una siffatta riserva contrasti con gli

artt. 21 e 33 della Costituzione.

A tal riguardo, sia l'ordinanza di rimessione del Consiglio di

Stato, sia le difese delle parti, non mancano di sottolineare

opportunamente che, siccome l'illegittimità denunciata consiste nella

lesione non tanto della libertà di concepire e di manifestare le idee

e le varie espressioni della scienza e dell'arte, quanto della libertà

di avvalersi di ogni possibile mezzo per diffonderle, la norma

costituzionale alla quale bisogna essenzialmente por mente è quella

del primo comma dell'art. 21, secondo la quale tutti hanno diritto di

avvalersi, per manifestare il proprio pensiero, oltre che della parola

e dello scritto, anche di "ogni altro mezzo di diffusione". È chiaro

che quella particolare manifestazione della libertà di pensiero che

consiste nella possibilità di diffonderlo, riguardando ogni forma di

pensiero, riguarda anche quelle più elevate espressioni di esso, che

sono le creazioni artistiche e scientifiche. Della diffusione di queste

non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e tutela la libertà

dell'arte o della scienza e quella del loro insegnamento. Onde la

disciplina della loro diffusione è da considerar ricompresa nel

disposto del 1 comma dell'art. 21.

Di questo dunque occorre occuparsi.

7. - Anche in relazione a quest'ultimo precetto, ritiene però la

Corte che la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione - e la

conseguente possibilità di affidamento di essi in concessione - non

contrasti con la Costituzione.

È vero che il primo comma dell'art. 21 riconosce a tutti la

possibilità di diffondere il pensiero (e naturalmente non il solo

pensiero originale di chi lo manifesta) con qualsiasi mezzo. Ma già si

è visto che, per ragioni inerenti alla limitatezza di questo

particolare mezzo, è escluso che chiunque lo desideri, e ne abbia la

capacità finanziaria, sia senz'altro in grado di esercitare servizi di

radiotelevisione: in regime di libertà di iniziativa, questi non

potrebbero essere che privilegio di pochi.

Ciò premesso, osserva la Corte che, per risolvere il quesito della

rispondenza dell'attuale disciplina legislativa all'art. 21, primo

comma, Cost., non è indispensabile affrontare il problema se, in via

generale, sia compatibile con quest'ultimo l'avocazione allo Stato di

qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero. È sufficiente, infatti,

dimostrare che non contrasta col precetto costituzionale in esame

l'avocazione allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che,

in regime di libertà di iniziativa, abbiano dato luogo, o siano

naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio, o - il

che è lo stesso - di oligopolio. E la dimostrazione è in re ipsa,

quando si consideri che, rispetto a qualsiasi altro soggetto

monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle

condizioni di obbiettività e imparzialità più favorevoli per

conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale

limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale

volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il

pensiero con qualsiasi mezzo.

In quanto precede è implicito che allo Stato monopolista di un

servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di

assicurare, in condizioni di imparzialità e obbiettività, la

possibilità potenziale di goderne - naturalmente nei limiti che si

impongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti

dalle esigenze tecniche e di funzionalità - a chi sia interessato ad

avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo

manifestarsi. Donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale

possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di

imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione

del servizio non contrastanti con l'ordinarnento, con le esigenze

tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e dignità dei

programmi, ecc.).

Della normazione esistente in proposito per le trasmissioni

televisive nel vigente ordinamento, e che deve esser considerata

autonoma rispetto alle disposizioni che riservano la radiotelevisione

allo Stato, la Corte non può però occuparsi, essendo chiamata a

pronunciarsi unicamente sulla legittimità degli art. 1 e 168, n. 5,

del Codice postale, che riguarda la anzidetta riserva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i due giudizi indicati in epigrafe;

rigetta le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della

RAI-Radiotelevisione italiana s. p. a. e dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale approvato con R. D. 27

febbraio 1936, n. 645, proposte dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con

ordinanza 15 luglio 1959, n. 505, e dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Milano, con ordinanza 13 maggio 1960, in riferimento agli

artt. 21, 33, 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1960.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari