Corte costituzionale

Sentenza n. 587/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del

regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme

sulla cambiale e sul vaglia cambario), promosso con ordinanza emessa

il 13 giugno 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento civile

vertente tra Bruscia Fulvia e S.r.l. Compagnia Italiana Prestiti

iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33/Prima Serie Speciale

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Fulvia Bruscia, proposta opposizione avverso il precetto

notificatole dalla s.r.l. Compagnia Italiana Prestiti disconoscendo

l'autenticità della propria firma sulle cambiali poste a fondamento

del credito vantato e dell'esecuzione minacciata, chiedeva all'adito

Pretore di Orvieto, a norma dell'art. 64 della legge cambiaria (r.d.

14 dicembre 1933, n. 1669, Modificazioni alle norme sulla cambiale e

sul vaglia cambiario), la sospensione della esecuzione.

Il Pretore, rilevato che, allo stato delle acquisizioni

processuali, l'istanza di sospensione avrebbe dovuto trovare

accoglimento ma avrebbe dovuto essere subordinata all'imposizione di

una cauzione - necessaria, secondo la lettera della norma e secondo

l'interpretazione di essa fornita dalla giurisprudenza, e non

rimessa, come in analoghi casi (articoli 624, 668 c.p.c., 1172 c.c.),

al potere discrezionale del giudice -, con ordinanza emessa il 13

giugno 1990, sospendendo "il giudizio in corso limitatamente alla

richiesta di sospensione della esecuzione", ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 64 della legge cambiaria nella parte in cui

prevede come necessaria e non discrezionale l'imposizione di cauzione

ad opera del giudice che dispone la sospensione dell'esecuzione.

Ad avviso del giudice a quo, la necessaria imposizione di una

cauzione anche nel caso in cui l'opposizione sia basata su un fatto

così grave (la falsità della firma) ed appaia non infondata, pone

la norma denunciata in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

perché frappone un ostacolo irragionevole alla tutela dei diritti in

sede giurisdizionale, e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

realizza una disparità di trattamento tra cittadini abbienti, in

grado di versare la cauzione, e cittadini meno abbienti, che non

possono farlo o possono solo a costo di notevoli sacrifici.

Sarebbe invece conforme ai valori costituzionali, osserva

l'autorità remittente, demandare al potere discrezionale del giudice

la possibilità di imporre o meno una cauzione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, la norma denunciata è frutto di una

valutazione comparativa degli interessi in gioco; va tenuto conto,

infatti, che l'interesse contrapposto è quello di un creditore che

agisce sulla base di un titolo di credito, che in tanto è in grado

di svolgere la sua funzione in quanto conserva una particolare forza.

Dopo aver richiamato la sent. n. 137 del 1984 - che concerneva

l'art. 648, secondo comma, c.p.c. -, osserva ancora l'Avvocatura che

"l'esigenza di garantire lo svolgimento di un processo giusto",

sottolineata dalla pronuncia citata, riguarda entrambe le parti del

rapporto, e che la determinazione del legislatore nel caso in esame

non appare irragionevole, se si considera che il giudice può pur

sempre scegliere la forma di cauzione più idonea al caso concreto. Considerato in diritto

1. - Investito di istanza di sospensione dell'esecuzione, istanza

proposta - ai sensi dell'art. 64 delle norme sulla cambiale e sul

vaglia cambiario (legge cambiaria) approvate con r.d. 14 dicembre

1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia

cambiario) - a seguito di opposizione a precetto intimato sulla base

di titolo cambiario, il giudice a quo ha sollevato questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione,

del detto art. 64 nella parte in cui prevede che il Presidente del

Tribunale o il Pretore competente per valore, su ricorso

dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza o

adduca gravi motivi, possa sospendere l'esecuzione soltanto imponendo

una cauzione.

La cennata limitazione, secondo il giudice a quo, potrebbe

apparire in contrasto con gli indicati precetti costituzionali in

quanto: a) porrebbe un ostacolo irragionevole alla tutela

giurisdizionale dei diritti; b) creerebbe una disparità di

trattamento fra abbienti, in grado di pagare la cauzione, e non

abbienti, non in grado di pagarla, e quindi esposti a non ottenere la

sospensione nonostante la bontà delle proprie ragioni.

2. - L'art. 64 della legge cambiaria (e così l'art. 56 del

regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni

sull'assegno), nel sancire che l'opposizione al precetto (proposta

davanti al giudice competente) non sospende l'esecuzione, stabilisce

che questa può essere sospesa dal Presidente del Tribunale o dal

Pretore competente per valore (cui siano esibiti l'atto di

opposizione notificato e gli eventuali documenti) purché sia imposta

una cauzione. Il successivo art. 65, nel regolare i giudizi cambiari

tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, oltre a

limitare le eccezioni opponibili, e a prevedere che, se queste siano

di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza provvisoria di

condanna con cauzione o senza, stabilisce che il giudice

dell'opposizioneall'esecuzione può disporre la sospensione

dell'esecuzione stessa imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea

cauzione (terzo comma), e può confermare o revocare la sospensione

già concessa ex art. 64 (quarto comma).

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile è

sorto dubbio circa la compatibilità delle due norme con la nuova

disciplina della sospensione dell'esecuzione - disciplina la quale,

al di fuori del caso di una sentenza provvisoriamente esecutiva

impugnata, non ammette sospensione preventiva, cioè sospensione di

una esecuzione non ancora iniziata (artt. 615 e 623) - e ciò nel

presupposto che l'esecuzione inizia con il pignoramento (e non già

con la notificazione del precetto), e che competente a disporre la

sospensione è, in generale, il giudice dell'esecuzione (artt. 623 e

624).

Ma il dubbio è stato sciolto dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione con il ritenere che la normativa qui impugnata è tuttora

vigente e trova applicazione per le opposizioni all'esecuzione

cambiaria proposte prima dell'inizio dell'esecuzione - cioè, secondo

la nozione di "inizio" assunta dal detto nuovo codice, prima del

pignoramento (art. 491) - mentre, per le opposizioni all'esecuzione

cambiaria proposte dopo tale momento, competente a disporre la

sospensione dell'esecuzione è solo il giudice di quest'ultima,

davanti al quale del resto l'opposizione deve essere proposta, salva

la rimessione di essa ad altro giudice se competente al relativo

giudizio cognitorio (art. 616).

Con la duplice conseguenza:

a) che ora la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio di

questa è consentita soltanto per i titoli esecutivi cambiari (e per

l'assegno), oltre che per i titoli di formazione giudiziale;

b) che, trattandosi di opposizione proposta prima dell'inizio

dell'esecuzione, la sospensione di questa è consentita, subito dopo

l'opposizione, ad opera del Presidente del Tribunale o del Pretore

competente per valore su versamento di cauzione (cauzione

"necessaria"), ovvero, nel corso del giudizio di opposizione, ad

opera del giudice dell'opposizione, con cauzione o senza (cauzione

"facoltativa"), mentre, se si tratta di opposizione proposta dopo

l'inizio dell'esecuzione, la sospensione di questa è consentita ad

opera del giudice della medesima (che può disporla anche prima di

rimettere la causa al diverso giudice eventualmente competente per il

relativo giudizio cognitorio) con cauzione o senza (cauzione

"facoltativa").

3. - La questione non è fondata.

La prospettazione del giudice a quo strettamente riferita alla

violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della

disparità di trattamento fra abbienti (in grado di versare la

cauzione) e non abbienti (non in grado di versarla) va oltre i limiti

della questione stessa. Infatti essa finisce con l'investire la

legittimità di ogni cauzione, sia "necessaria" che "facoltativa",

laddove la questione concerne la legittimità della cauzione

"necessaria" come tale.

Quanto alle prospettazioni del giudice a quo riferite alla

violazione del diritto di difesa, esse finiscono con l'infrangersi

contro la ponderazione degli interessi in gioco, risultante dal

sistema normativo (come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte

di cassazione), ponderazione che è condivisibile e induce a non

ritenere realizzata la lesione del suindicato valore da parte della

norma impugnata.

Anzitutto dal conferimento di forza esecutiva - in sé non

contestato - al titolo cambiario (come del resto a ogni altro titolo

che ne sia munito ex lege), non è assente il profilo della tutela

giurisdizionale, cui appare improntata l'azione esecutiva, tanto più

nell'ambito di una disciplina dell'esecuzione come quella stabilita

dal codice di procedura civile del 1942 ora vigente, che - almeno per

quel che concerne l'esecuzione forzata per crediti (esecuzione

"indiretta") - è governata dal giudice nell'esercizio di una

funzione giurisdizionale. E il detto conferimento implica che, almeno

tendenzialmente, l'esecuzione sia portata a compimento, onde

l'eccezionalità della sospensione, la quale non è effetto

automatico dell'opposizione (all'esecuzione), ma è concessa in

presenza di "gravi motivi" valutabili dal giudice.

Per di più nel caso del titolo cambiario il conferimento di forza

esecutiva risponde alle stesse esigenze di pronta realizzazione del

diritto incorporato nel titolo cambiario, che inspirano il diritto

cambiario sostanziale, vale a dire a esigenze di protezione della

circolazione del titolo stesso, onde la sospensione dell'esecuzione

è qui riguardata ancora più sfavorevolmente.

Si intende che a tali ragioni ed esigenze si contrappongono, nella

ponderazione, quelle della difesa del debitore (e qui emerge un

conflitto fra portatori dello stesso diritto fondamentale di difesa,

che coinvolge anche l'art. 3 della Costituzione): ragioni ed esigenze

che sono salvaguardate dall'opposizione all'esecuzione e dalla

sospensione di questa.

Ora, malgrado le più forti esigenze che nel caso dell'esecuzione

dei titoli cambiari (e assimilati) ostano alla sospensione, questa,

nel sistema normativo considerato, può essere disposta - pur nel

concorso di limitate ipotesi (disconoscimento della firma o della

rappresentanza, "gravi e fondati" motivi) - prima dell'inizio

dell'esecuzione, a differenza da quanto è previsto per tutti gli

altri titoli esecutivi di formazione non giudiziale e (in sede

diversa tanto da quella dell'opposizione che da quella

dell'esecuzione) sulla base di una cognizione sommaria degli elementi

di causa (esibizione dell'atto di opposizione notificato e di

eventuali documenti).

Indubbiamente ciò importa una considerevole menomazione di tutela

per il creditore cambiario, menomazione che abbisogna di un compenso

ai fini del riequilibrio, in conformità degli artt. 24 e 3 della

Costituzione, fra la posizione del creditore e quella del debitore

cambiario. E tale compenso il sistema considerato trova appunto in

ciò che la sospensione viene subordinata alla condizione

"necessaria" della cauzione.

D'altra parte non sussiste insuperabile incoerenza fra la

limitazione del potere di sospensione dato al Presidente del

Tribunale o al Pretore competente per valore dall'art. 64 della legge

cambiaria ora impugnato, e il più ampio potere riconosciuto al

giudice dalle discipline sopra richiamate, relative rispettivamente

alla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione al precetto

cambiario, ai sensi dell'art. 65 stessa legge, e a quella disposta

dal giudice dell'esecuzione (in via generale, ma anche, nel sistema

normativo considerato, nel caso di opposizione all'esecuzione

cambiaria proposta dopo l'inizio dell'esecuzione stessa), discipline

le quali considerano entrambe la cauzione come condizione soltanto

"facoltativa" della sospensione.

In tali evenienze ricorre infatti una situazione diversa, di

minore aggravio per il creditore cambiario esecutante, o perché, pur

trattandosi di opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione

(art. 65 legge cambiaria), il giudice dell'opposizione ha comunque

una più ampia e approfondita cognizione degli elementi di causa

(come è dimostrato fra l'altro da ciò, che, mentre l'art. 64

postula la ricorrenza di "gravi e fondati" motivi, cioè di motivi

fondati all'evidenza, l'art. 65 parla soltanto di "gravi ragioni",

cioè di motivi rivelatisi fondati a un migliore esame), ovvero

perché, trattandosi di opposizione proposta dopo l'inizio

dell'esecuzione, il creditore cambiario ha comunque conseguito gli

effetti vantaggiosi del pignoramento.

Né vale invocare in contrario la decisione di questa Corte n. 137

del 1984, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 648,

secondo comma, c.p.c., nella parte in cui dispone che il giudice

dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia tenuto a concedere

l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se il creditore

istante offra cauzione, anziché avere il potere di concedere o no la

detta esecuzione sulla base della delibazione degli elementi

probatori di cui all'art. 648,primo comma, (e alla congruità della

cauzione ex art. 648, secondo comma) c.p.c.

I termini della questione decisa con la detta sentenza erano

differenti da quelli della questione ora sottoposta a questa Corte.

Si trattava allora della concessione ope judicis dell'esecuzione

provvisoria (di un titolo di formazione giudiziale) e quindi di una

misura che non poteva ragionevolmente non essere rimessa in tutto

alla valutazione da parte del giudice (cfr. motivazione della

sentenza n. 137 del 1984). Laddove qui si tratta della sospensione di

una esecuzione già disposta ope legis come attributo di un dato

titolo non giudiziale con valutazione da parte della legge in sé non

contestata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 64 del regio-decreto

14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e

sul vaglia cambiario), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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