Corte costituzionale

Sentenza n. 583/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2652, comma

primo, n. 5, e 2654 del codice civile, promosso con ordinanza emessa

il 12 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento

civile vertente tra Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. e Fimiani

Giovanni ed altri, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di reclamo contro un provvedimento

di trascrizione con riserva di una domanda giudiziale ai sensi

dell'art. 2674- bis cod.civ., promosso dalla Banca Nazionale

dell'Agricolturain prima istanza davanti al Tribunale e in seconda

istanza davanti alla Corte di Appello di Salerno, quest'ultima ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652

n. 5 e 2654 cod.civ., nella parte in cui non consentono la

trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti a iscrizione

nei registri immobiliari.

Secondo il giudice remittente, l'art. 2652 n. 5, in quanto non

consente la trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti a

iscrizione, in particolare di atti di concessione di ipoteca,

pregiudica il diritto di difesa del creditore addossandogli l'onere

di prova della mala fede anche nei confronti dei terzi subacquirenti

a titolo oneroso pendente lite, mentre nel caso di impugnazione di un

atto soggetto a trascrizione la buona fede è irrilevante se il terzo

abbia trascritto il suo acquisto dopo la trascrizione della domanda

giudiziale.

Nel dispositivo dell'ordinanza è richiamato solo il parametro

dell'art. 24 Cost., ma nella motivazione le norme citate sono

impugnate anche in riferimento al principio di razionalità di cui

all'art. 3 Cost., la detta diversità di trattamento non trovando, ad

avviso del giudice remittente, "alcuna razionale giustificazione".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata. Inammissibile per irrilevanza, non essendo

prospettabile nell'ambito del giudizio a quo, che è un procedimento

di reclamo avverso la trascrizione con riserva della domanda

giudiziale, una lesione del diritto di difesa imputabile alla

lamentata carenza delle norme denunciate, e comunque perché la

richiesta integrazione dell'art. 2652 n. 5, nel senso di ammettere la

trascrizione anche delle domande di revoca di atti soggetti a

iscrizione, eccederebbe i poteri di questa Corte. Infondata, perché

la non trascrivibilità della domanda di revoca degli atti soggetti a

iscrizione non tocca il diritto di azione del creditore verso i terzi

aventi causa mediati, ma soltanto ne differenzia il regime

probatorio. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Salerno impugna gli artt. 2652 n. 5 e

2654 cod.civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

nella parte in cui non consentono la trascrizione delle domande di

revoca degli atti soggetti a iscrizione, che siano stati compiuti in

pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine

all'iscrizione.

2. - Va respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità

formulata dall'Avvocatura dello Stato. La questione è rilevante

perché da essa dipende l'accoglimento o la reiezione del reclamo

proposto dal creditore istante ai sensi degli artt. 2674- bis

cod.civ. e 113- ter disp. att., mentre l'obiezione circa il carattere

solo potenziale e non attuale della pretesa lesione del diritto di

difesa, a parte la discutibilità della tesi su cui si fonda, non

tiene conto del riferimento dell'ordinanza, pur senza citare nel

dispositivo l'art. 3 Cost., anche al principio di razionalità.

L'eccezione non può essere accolta nemmeno sotto il profilo

dell'inammissibilità di questioni dirette a ottenere sentenze

manipolative del sistema normativo. Tale non può essere giudicata la

questione sotto esame, come dimostra il fatto che nella dottrina

sulla trascrizione non manca un'opinione autorevole secondo la quale

l'omesso riferimento dell'art. 2652 n. 5 agli atti soggetti a

iscrizione sarebbe una lacuna colmabile in via di interpretazione

estensiva.

3. - La questione non è fondata.

La premessa da cui muove il giudice a quo ritiene applicabile la

tutela dell'art. 2901, ultimo comma, cod.civ. anche ai terzi di buona

fede ai quali sia stata trasmessa o vincolata a titolo oneroso una

ipoteca iscritta in base a un atto revocato per frode ai creditori.

Tale premessa trascura che una modificazione soggettiva dell'ipoteca

dal lato attivo può prodursi in base agli atti previsti dagli artt.

2843, 2856 e 2866 cod.civ., per i quali la forma di pubblicità è

l'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca, mentre i terzi

aventi causa (mediati) in buona fede e a titolo oneroso, che a norma

dell'art. 2652 n. 5 possono far valere la mancanza o la tardività di

trascrizione della domanda di revoca, hanno acquistato diritti dal

convenuto soccombente "in base a un atto trascritto o iscritto". Il

silenzio del secondo comma dell'art. 2652 n. 5 circa i terzi

subacquirenti di un diritto di ipoteca in base a un atto annotato,

correlato al silenzio del primo comma circa la domanda di revoca

degli atti soggetti a iscrizione, dimostra che l'assoggettamento a

pubblicità nei registri immobiliari delle sole domande di revoca di

atti trascritti (e non anche di atti iscritti) non è una lacuna di

previsione, ma un limite consapevolmente stabilito dal legislatore

per una precisa ragione logico-sistematica. Esso deriva dalla

connessione della norma con l'art. 2901, ultimo comma, nel cui ambito

normativo l'art. 2652 n. 5 si inserisce modificando per le domande di

revoca assoggettate a pubblicità il criterio di discriminazione dei

terzi sottoposti incondizionatamente all'efficacia del giudicato che

accoglie la domanda.

Contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, l'art. 2901,

ultimo comma, cod.civ. (come l'art. 1445, al quale si collega il

successivo n. 6, nella parte concernente le domande di annullamento

per una causa diversa dall'incapacità legale) si riferisce ai terzi

aventi causa da un alienante a sua volta investito di un titolo di

acquisto derivativo: in questo caso i vizi del titolo del dante causa

vulnerano soltanto il precedente rapporto di trasmissione del diritto

e quindi non si trasmettono al terzo, ma soltanto si riflettono sul

suo titolo in virtù della regola resoluto iure dantis resolvitur et

ius accipientis, la cui operatività è limitata dalle norme citate a

tutela dell'affidamento nel traffico giuridico. Quando, invece, il

terzo acquista un diritto costituito ex novo in capo al suo autore

(per esempio un diritto di ipoteca, nel quale subentra o in via di

cessione del credito garantito o autonomamente, come nel caso di

surrogazione del creditore perdente), i vizi del titolo del dante

causa (nella specie, il vizio che lo rende revocabile per frode ai

creditori) sono vizi del negozio costitutivo del diritto, cioè

intaccano lo stesso diritto oggetto dell'alienazione e, come tali,

sono sempre opponibili al terzo indipendentemente dalla sua buona o

mala fede e dall'onerosità o gratuità del suo acquisto. Il subentro

nell'ipoteca del terzo cessionario del credito garantito o del terzo

surrogantesi determina soltanto una modificazione soggettiva attiva

del diritto, che rimane per il resto inalterato e perciò soggetto a

tutte le eccezioni opponibili al cedente o al creditore surrogato.

In conclusione, la sentenza di revoca per frode ai creditori di un

atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non

soggiace, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto

dall'art. 2901, ultimo comma, cod.civ. L'attore vittorioso può in

ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o

vincolata nei modi indicati dall'art. 2843 oppure al terzo che

pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856. A tale

effetto la pubblicazione della domanda di revoca è irrilevante, onde

si giustifica la norma denunciata che ne esclude la trascrivibilità

nei registri immobiliari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod.civ.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di Appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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