Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271,

primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Ginepro Pugno Giorgio e Pugno Evasio e

Pia, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1965 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Cappellacci Maria Nicoletta, Colasanti

Ricci Giulio Mario e Marini Maria ved. Ricci, iscritta al n. 36 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Ginepro Pugno Giorgio, Pugno Evasio e

Pia, Cappellacci Maria Nicoletta, Colasanti Ricci Giulio Mario e Marini

Maria ved. Ricci;

udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

uditi gli avvocati Gioacchino Magrone, per la Cappellacci, Cesco

Nigro, per il Colasanti Ricci e la Marini, Jacopo Durandi, per i Pugno,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione, notificato il 4 ottobre 1963, il signor

Giorgio Ginepro Pugno conveniva avanti al Tribunale di Torino i coniugi

Pugno Evasio e Pugno Pia ved. Sacerdote per sentire dichiarare, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 269 del Codice civile, che esso

attore è figlio naturale del fu Pugno Umberto, dante causa dei

convenuti. Contro tale istanza costoro eccepirono la improponibilità,

essendo decorso, già prima della notifica della citazione, il termine

di cui all'art. 271 del Codice civile. Poiché l'attore ebbe a

sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 271,

primo comma, nella parte relativa all'introduzione del predetto

termine, per violazione degli artt. 3 e 30, terzo comma, della

Costituzione, il Tribunale, con sua ordinanza del 28 maggio 1965,

accertata la rilevanza della risoluzione della proposta questione al

fine della decisione della causa, la ritenne non manifestamente

infondata, in base alla considerazione che, una volta dichiarata, per

effetto della sentenza di questa Corte n. 7 del 1963, la

incostituzionalità dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione del

Codice civile, l'osservanza del termine predetto è venuta a

determinare una ingiustificata discriminazione fra i nati prima del 1

luglio 1939, i quali non possono mai giovarsi del principio affermato

con la citata sentenza, e quelli nati successivamente, per i quali si

rende possibile proporre tempestiva azione, e nella considerazione

altresì che analoga censura di non giustificata diversità di

trattamento è prospettabile anche ove si confronti la situazione dei

nati prima della data suindicata che si trovino nelle condizioni di cui

al n. 2 dell'art. 269 per i quali si rende possibile la proposizione

dell'azione entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza, o

dalla scoperta del documento attestativo della paternità, e quella

degli altri per i quali il titolo giustificativo dell'azione deriva dal

n. 1. L'ordinanza, con cui il Tribunale ha disposto la sospensione del

giudizio e l'invio degli atti alla Corte costituzionale, è stata

regolarmente notificata e comunicata e pubblicata nel n. 326 della

Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1965.

Si è costituito avanti alla Corte l'attore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Arturo Colonna e Carlo Fornario, i quali nelle deduzioni

depositate il 23 settembre 1965, fanno rilevare come i limiti entro i

quali sono venuti ad essere contenuti gli effetti della pronuncia della

Corte, quando questa si innesti nella preesistente intelaiatura

normativa della filiazione naturale, sono tali da determinare nuove

lesioni del principio di eguaglianza, nonché dell'altro principio

consacrato nell'art. 30, che impone apposita tutela della filiazione

naturale. Ciò perché alla data della pubblicazione della sentenza

della Corte il termine di cui all'art. 271 era decorso per tutti i nati

anteriormente al 1 luglio 1939, sicché costoro non potrebbero mai

avvantaggiarsi della statuizione in essa consacrata, salvo che nel caso

previsto dal n. 2 dell'art. 269 per cui il termine è spostato a due

anni dalla formazione del giudicato o dal rinvenimento dei documenti

contenenti la dichiarazione di paternità. Sicché, volendo mantenere

fermi, pur dopo la sentenza della Corte, i termini dell'art. 271, si

verrebbe a dar vita a ben quattro diverse situazioni in cui possono

venirsi a trovare i figli naturali, ai fini della proponibilità

dell'azione di riconoscimento, secondo il fortuito rapporto che può

venire a verificarsi fra la data della nascita e gli eventi invocabili

a fondamento dell'azione medesima. Aggiunge che il termine di

decadenza di cui all'art. 271, oltre a riuscire contrario al principio

di eguaglianza e di tutela degli illegittimi, è estraneo alla nostra

tradizione giuridica, che, di regola, attribuisce carattere di

imprescrittibilità alle situazioni relative allo status familiare

(come per es. avviene per la ricerca della maternità). Conclude

chiedendo che sia dichiarata l'incostituzionalità del termine di

decadenza dell'art. 271, o comunque della disciplina della sua

decorrenza.

Si sono costituiti anche i signori Pugno, rappresentati e difesi

dagli avvocati Jacopo Durandi, Ferdinando Rango di Aragona e Giovanni

Anzà, con deduzioni del 30 settembre 1965, nelle quali si sostiene che

la Corte ha già con la sentenza n. 7 citata riconosciuto

implicitamente, in quanto ha escluso l'applicazione dell'art. 27 della

legge n. 87 del 1953, la piena legittimità costituzionale dell'art.

271, sicché la questione sollevata, riguardando un'applicazione della

legge al caso concreto, esula dalla sua competenza e va rigettata.

Con successiva memoria, depositata il 2 marzo 1967 le stesse parti

ribadiscono il rilievo ora menzionato ed, a chiarirne la portata, fanno

osservare come la sentenza stessa ha lasciato in vigore il terzo comma

dell'art. 123, il quale assoggetta al termine dell'art. 271 l'azione di

riconoscimento per i casi previsti dal Codice del 1865, che pure non

poneva ad essa alcun termine.

Fanno poi considerare che l'attore avrebbe potuto chiedere al

magistrato ordinario, anche prima dell'entrata in vigore della

Costituzione, la disapplicazione dell'art. 123, dato che la distinzione

effettuata dal medesimo fra i nati prima e dopo il 1 luglio 1939 doveva

considerarsi invalida perché, come norma di attuazione, non avrebbe

dovuto contrastare con l'art. 271, che non la menziona in alcun modo.

Che, in ogni caso, nei riguardi dell'attore medesimo, il termine

dell'art. 271 veniva a scadere dopo l'entrata in vigore della

Costituzione, sicché si sarebbe ben potuto da lui proporre la

questione di incostituzionalità, ai sensi della VII disposizione

transitoria, e non essendo ciò stato fatto, non si può ora in alcun

modo riparare alla precedente inadempienza. Insiste nelle conclusioni

già prese.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deduzioni in data 20 gennaio 1966. In esse, dopo avere fatto

considerare quanto già dedotto dai resistenti privati circa la

possibilità che il Ginepro avrebbe avuto di denunciare la

incostituzionalità ora dedotta, avanti ai giudici ordinari, ai sensi

della VII disposizione transitoria, rileva che la decadenza del termine

per i nati prima del 1939 corrisponde all'esigenza di certezza, che

impone il rispetto delle situazioni divenute definitive, ed è ritenere

che l'apposizione di limiti temporali all'esercizio di un diritto può

creare pregiudizi di fatto, non già violare l'art. 3 della

Costituzione. Violazione di tale articolo non può riscontrarsi neppure

pel fatto che l'art. 269, n. 2, consente la riapertura del termine nei

casi di sentenza passata in giudicato o di rinvenimento di nuovo

documento, dato che è inerente alla natura di tali eventi un simile

effetto. Anche sotto il riguardo dell'art. 30 della Costituzione la

questione si palesa infondata, dato che limiti al riconoscimento della

paternità naturale sono da esso previsti, e quello stabilito nella

specie non ha carattere odioso a danno dei figli. Aggiunge che ha

errato il Tribunale di Torino nel ritenere che il venir meno della

preclusione di cui all'art. 123 in conseguenza della sentenza di questa

Corte debba avere per effetto l'esperibilità dell'azione di paternità

prescindendo da limiti temporali, operando cioè una remissione in

termini. Tale remissione potrà essere oggetto di un provvedi mento

legislativo (che sembra essere già allo studio), ma non mai

effettuarsi per opera del giudice costituzionale.

Con memoria depositata il 27 febbraio 1967 l'Avvocatura, dopo avere

ribadito le precedenti osservazioni, mette in rilievo che una

declaratoria di illegittimità costituzionale non farebbe conseguire il

risultato sperato dall'attore, perché non si potrebbe ammettere la

totale invalidità del termine dell'art. 271, e neppure sottrarre ad

esso solo una ristretta cerchia di interessati, che verrebbero a godere

di un vero privilegio. Insiste nel chiedere una pronuncia di

infondatezza della questione.

2. - Con altra ordinanza dell'8 novembre 1965, emessa nel corso di

un giudizio promosso avanti al Tribunale di Roma da Maria Nicoletta

Cappellacci contro Maria Marini ved. Ricci e Giulio Mario Colasanti

Ricci, per riconoscimento di filiazione naturale da Rolando Ricci,

dante causa dei convenuti, è stata sollevata analoga questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 271 del Codice civile, nella

considerazione che questa, rilevante per la decisione della causa, non

può ritenersi infondata, in quanto il breve termine di decadenza

dall'articolo stesso disposto appare contrastante con l'esigenza di

assicurare ogni possibile tutela della filiazione naturale, qual è

imposta dall'art. 30 della Costituzione. L'ordinanza debitamente

notificata e comunicata è stata pubblicata nel n. 105 della Gazzetta

Ufficiale del 30 aprile 1966.

Si è costituita avanti alla Corte la signora Cappellacci,

rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Magrone, con deduzioni

depositate il 16 febbraio 1966. In queste, richiamate le sentenze nn.

7 del 1963 e 70 del 1965, si afferma che da esse risulterebbe affermato

il principio del carattere immediatamente precettivo ed innovativo

dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione, nel senso di assicurare

ai figli nati fuori del matrimonio, fra le varie forme di tutela quella

(da considerare più importante delle altre) costituita dall'azione di

riconoscimento della paternità naturale; limitabile sì dalla legge,

ma solo a patto che il limite non sia tale da far venire meno la

protezione voluta assicurare, e si giunge alla conclusione che

l'apposizione di un breve termine di decadenza all'esperimento

dell'azione predetta produce un effetto di tal genere contraddicendo

agli intenti che hanno ispirato l'articolo stesso. Articolo che pure se

modificato nella stesura originaria del progetto di costituzione, ha

conservato immutato il primo comma che impone ai genitori naturali il

dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, e quindi esige

l'attribuzione a costoro di uno status familiare, senza di che quel

dovere rimarrebbe lettera morta. Si procede poi, nelle deduzioni, ad

una diffusa esposizione delle norme del Codice civile del 1865 e dei

lavori preparatori del nuovo Codice, e se ne deduce che in quella fase

della legislazione e nei progetti di riforma non sussisteva il termine,

che venne poi apposto dall'art. 271, disponendosi invece una disciplina

unitaria, tanto per la ricerca della paternità quanto per quella della

maternità. Si afferma altresì che la ragione del mantenimento dei

limiti alla ricerca della paternità fu dai riformatori del Codice

fatta consistere nell'esigenza di preservare i giovani o gli uomini

facoltosi dalla possibilità di insidie e di ricatti, non già dalla

necessità di salvaguardare gli interessi della famiglia legittima.

Tale essendo la genesi dell'attuale art. 271, si deve ritenere che il

termine da esso apposto, risultando ispirato ad una ratio diversa da

quella che, secondo l'art. 30 della Costituzione, dovrebbe presiedere

ai rapporti relativi alla filiazione naturale, sia con esso

contrastante. Conclusione convalidata anche dal fatto che per i

rapporti medesimi, allorché riguardano l'azione di riconoscimento

della maternità, si fa valere il principio della imprescrittibilità

dell'azione: ciò che non si concilierebbe con l'esigenza di tutela

della famiglia legittima se fosse vero che lo scopo del limite posto

dall'art. 271 si rivolgesse ad assicurare tale tutela. E poiché

l'imprescrittibilità è principio che vale per tutte le azioni

riguardanti diritti indisponibili, come sono quelle di stato, appare

abnorme la disposizione denunciata dettata per la ricerca della

paternità, mentre limiti nei riguardi di questa devono ritenersi

consentiti solo se rivolti (oltre che ad escludere l'attribuzione dello

status di figli naturali agli adulterini ed incestuosi) ad assicurare

la preminenza dei membri della famiglia legittima rispetto a quella

naturale.

Si fa poi osservare che la restrizione posta dall'art. 271 appare

assolutamente ingiustificata nella fattispecie che ha dato luogo alla

presente controversia, dato che il mancato esperimento della azione nel

termine non è dovuto ad inerzia dell'interessata (il cui rapporto di

filiazione naturale era stato già accertato giudizialmente, al fine

dell'attribuzione dell'assegno alimentare) ma per l'esistenza dell'art.

123 delle disposizioni di attuazione, dato che costei è nata prima del

luglio 1939.

Dopo avere affermato che la maggiore ampiezza consentita alla

ricerca della paternità gioverà ad accrescere il senso della

responsabilità in chi dà vita a prole illegittima e quindi,

indirettamente, a potenziare la famiglia legittima, conclude chiedendo

che venga dichiarata la incostituzionalità del termine previsto

dall'art. 271.

Si sono costituiti anche i convenuti Colasanti - Marini,

rappresentati e difesi dall'avv. Cesco Nigro, che, nelle deduzioni

depositate l'11 giugno 1966, sostiene che il termine di cui si contesta

la legittimità, mentre soddisfa l'esigenza della certezza e stabilità

dei rapporti giuridici inerenti alla famiglia legittima, trova il suo

testuale fondamento nell'ultimo comma dell'art. 30 della Costituzione

che demanda al legislatore di fissare i limiti per la ricerca della

paternità e conclude chiedendo che la questione venga dichiarata

infondata.

In una successiva memoria, depositata il 2 marzo 1967, la stessa

difesa, dopo avere fatto osservare che non potrebbe rientrare nella

competenza della Corte giudicare della legittimità della brevità o

meno di un termine legale e che, in ogni caso, quello stabilito dalla

norma in contestazione non può ritenersi breve, sostiene che

l'apposizione del medesimo non può non rientrare nel concetto generale

di limite previsto dall'art. 30, ultimo comma, comprensivo di tutte le

modalità che il legislatore ritenga di prescrivere per l'esercizio

dell'azione (come la Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 70 del

1965, relativa al giudizio di delibazione delle domande rivolte alla

ricerca di cui all'articolo stesso). Passando poi ad esaminare la tesi,

secondo cui il diritto dell'attrice all'accertamento della paternità

sarebbe sorto per effetto della sentenza n. 7 di questa Corte, fa

osservare che nulla impediva ad essa di promuovere quella stessa azione

che ha condotto alla pronuncia di illegittimità costituzionale

dell'art. 123, dato che a tutti è consentito sollevare, nella sede

competente, la questione dell'invalidità di una norma lesiva dei

propri interessi; mentre la sentenza abrogativa emessa dalla Corte

costituzionale non può fornire un titolo per legittimare la

proposizione di un'azione già in precedenza estinta. Infine contesta,

sulla base dell'interpretazione dello stesso art. 30, l'esattezza della

tesi avversaria circa l'asserita imprescrittibilità dell'azione di

reclamo dello status di figlio naturale, e dell'altra relativa alle

finalità, diverse da quelle della tutela della famiglia legittima, cui

l'art. 271 sarebbe rivolto, e ribadisce le conclusioni già prese. Considerato in diritto :

Le due cause riguardano questioni sostanzialmente eguali, anche se

prospettate in termini parzialmente diversi, e pertanto si rende

opportuno procedere alla loro riunione per deciderle con unica

sentenza.

1. - L'ordinanza del Tribunale di Roma, pur prendendo atto, al fine

del giudizio sulla rilevanza, del motivo addotto dall'attrice per

giustificare il promuovimento dell'azione oltre il termine stabilito

dall'art. 271 del Codice civile (fatto consistere nell'impedimento ad

esso opposto dalla presenza dell'art. 123 delle disposizioni di

attuazione del Codice stesso, la cui illegittimità è stata dichiarata

con la sentenza di questa Corte n. 7 del 1963), ha tuttavia ritenuto

che la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 271

predetto fosse prospettabile sotto l'aspetto del contrasto fra la

brevità del termine dal medesimo stabilito per la proposizione

dell'azione di riconoscimento della paternità naturale e le esigenze

di tutela dei nati fuori del matrimonio voluta assicurare dall'art. 30,

ultimo comma, della Costituzione.

La questione, così formulata, non può ritenersi fondata. Infatti,

se non è contestabile che la disposizione costituzionale invocata ha

inteso innovare alla precedente normazione in materia, nel senso di

meglio assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori

del matrimonio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della

paternità (la quale è da considerare forma fondamentale per

l'attuazione di tale tutela, secondo quanto questa Corte ha statuito

con la sentenza n. 70 del 1965), è altresì non dubbio l'intento che

anima la norma medesima di arrestare la protezione disposta della prole

naturale al punto in cui essa si palesi incompatibile con i diritti

della famiglia legittima. Ora l'apposizione di un termine entro cui sia

da esperire l'azione di riconoscimento non può ritenersi sottratto al

potere conferito al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo

citato di determinare i limiti entro cui contenere la ricerca della

paternità. Infatti, mentre sembra ovvio che nel generico concetto di

"limite" debba farsi rientrare ogni specie di circostanze relative

all'esercizio dell'azione medesima, e quindi anche l'apposizione di un

termine, non può contestarsi che quest'ultima corrisponda all'esigenza

di salvaguardare, oltre che gli interessi della famiglia legittima,

anche quelli della persona verso cui la ricerca si rivolge (secondo

quanto è stato ritenuto dalla citata sentenza n. 70); interessi che

poi coincidono con gli altri più generali della certezza del diritto,

indubbiamente compromessi dal consentire l'esperibilità dell'azione a

tempo indeterminato.

Nessun pregio ha l'argomento che in contrario si vorrebbe desumere

dall'imprescrittibilità di altre azioni di stato (come quella relativa

alla ricerca della maternità) poiché, non sussistendo un principio

costituzionale al quale possa venire ricondotta l'imprescrittibilità

stessa, deve ritenersi rilasciato alla discrezionalità del legislatore

lo stabilirla in alcuni casi (come, per es., oltre che per l'ipotesi

prima ricordata, per le azioni del figlio naturale consentite, ai sensi

dell'art. 279 del Codice civile, allo scopo di ottenere la

corresponsione degli alimenti a carico del genitore), e non già in

altri, come quello in specie, destinato al conseguimento di effetti

più estesi e penetranti.

Né meglio fondata appare l'eccezione quando la si consideri sotto

l'aspetto, posto in rilievo dall'ordinanza, della brevità del termine

stabilito dall'art. 271. La questione così prospettata potrebbe

ottenere adito in un giudizio di legittimità costituzionale solo in

quanto risulti che il termine venga determinato in tal modo da riuscire

irrazionale, rendendo solo apparente la possibilità di esercizio del

diritto, secondo la Corte ha avuto occasione di statuire, fra le altre,

con le sentenze n. 93 del 1962 e nn. 107 e 118 del 1963. È però da

escludere che incongruo possa considerarsi il termine in esame, perché

il periodo di due anni da essa stabilito non rende estremamente

disagevole, né tanto meno impossibile l'esperimento dell'azione.

2. - Diversa è l'impostazione che l'ordinanza del Tribunale di

Torino dà alla questione sollevata, perché con essa non si contesta

l'apponibilità di un termine all'azione in esame, ma si afferma invece

che, ove si mantenesse fermo quello stabilito dall'art. 271, pur dopo

l'avvenuta invalidazione dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione

del Codice civile, per effetto della citata sentenza n. 7 del 1963, si

verrebbe ad introdurre un'ingiustificata discriminazione fra i nati

prima del 1 luglio 1939 (per i quali la eliminazione della norma

impeditiva dell'azione rimarrebbe priva di ogni effetto) e quelli nati

successivamente, che invece ne potrebbero beneficiare, con conseguente

violazione del principio di eguaglianza, oltre che di quello dell'art.

30, posto a tutela della filiazione naturale.

Anche tali censure devono ritenersi infondate. L'ostacolo,

presentato dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione,

all'esperimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale di

paternità in tutti i casi consentiti dall'art. 269 del nuovo Codice

civile, da parte dei figli nati prima del 1 luglio 1939, è venuto a

cessare per effetto dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione

repubblicana che hanno limitato i poteri del legislatore, nel senso di

conferire una maggiore protezione alla prole illegittima, nonché di

escludere ogni discriminazione nel godimento della medesima che potesse

apparire arbitraria. Pertanto dal giorno dell'entrata in vigore della

Costituzione medesima rimaneva aperto a tutti coloro che da tali

discriminazioni si fossero ritenuti colpiti il potere di promuovere

l'azione per il riconoscimento del diritto vantato. Non può ritenersi

che si produca (come ritiene l'ordinanza) una ingiustificata diversità

di trattamento fra i nati prima del 1 luglio 1939 e quelli nati

successivamente, poiché anche ai primi (salvo che non si fosse

verificata nei loro riguardi la decadenza dal diritto per decorso dei

termini di cui all'art. 271 del Codice civile prima dell'entrata in

vigore della Costituzione) rimaneva consentito di richiedere il

riconoscimento giudiziale della paternità entro i termini predetti, o

eventualmente nei due anni decorrenti dal 1 gennaio 1948.

Il far discendere dall'inerzia di coloro, che avrebbero potuto

sperimentare l'azione a tutela del diritto venuto a costituirsi in loro

favore, un effetto estintivo del medesimo, come non può, sulla base

delle considerazioni svolte in precedenza, ritenersi contrastante con

l'art. 30 della Costituzione, così non trova ostacolo nell'art. 3,

apparendo chiaro che il principio di eguaglianza non è violato quando

la legge dispone trattamenti diversi in confronto a soggetti

diversamente solleciti nella tutela delle proprie pretese, ed anzi

violato sarebbe se, al contrario, si adottasse una disciplina uniforme

nei due casi.

Tanto meno la violazione denunciata può riscontrarsi, come ritiene

l'ordinanza, nella distinzione risultante dal secondo comma dell'art.

271 fra i casi dei numeri 1 e 4 dell'art. 269 e quello del n. 2,

essendo ovvio che il termine dei due anni non avrebbe potuto (senza

violazione del citato art. 2935 del Codice civile) farsi decorrere dal

raggiungimento della maggiore età allorché il titolo costitutivo del

diritto a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità si sia

formato dopo il compimento di quell'età.

3. - Nessuna incidenza sulla situazione giuridica derivante dai

principi che si sono richiamati può attribuirsi alla citata sentenza

n. 7 del 1963, essendosi questa limitata a dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art. 123, primo e secondo comma, nella

considerazione della irragionevolezza imputabile alla discriminazione

da esso effettuata, in via transitoria, fra i nati in epoca anteriore e

quelli nati dopo il 1 luglio 1939, ma non ha nulla statuito in ordine

alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione da parte dei

primi. Tale questione (estranea alla fattispecie allora in discussione)

dev'essere decisa secondo i criteri che la Corte ha avuto ripetutamente

occasione di enunciare. Più recentemente, con la sentenza n. 127 del

1966, ha statuito che gli effetti delle proprie pronuncie di

accoglimento, quali si deducono dalla disciplina costituzionale della

materia (risultante dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, in

relazione all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 ed

all'art. 30 della legge di attuazione n. 87 del 1953) non sono

paragonabili a quelli del jus superveniens, poiché discendono dalla

dichiarazione di una invalidità che inficia fin dall'origine (o fin

dalla emanazione della Costituzione per leggi a questa anteriori) la

disposizione impugnata. Pertanto le pronuncie stesse fanno sorgere

l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge

dichiarate costituzionalmente illegittime di non applicarle, a meno che

i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in

modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non più

suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili

in materia.

L'applicazione in concreto di tali principi compete al giudice del

merito, che dovrà effettuarla con riguardo alla natura ed entità del

vizio accertato nella legge, nonché alla particolarità delle

circostanze della controversia a lui sottoposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

disposta la riunione dei due giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

proposte dal Tribunale di Roma con ordinanza 8 novembre 1965 e dal

Tribunale di Torino con ordinanza 28 maggio 1965, dell'art. 271 del

Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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