Corte costituzionale

Sentenza n. 579/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio

1982 dal Pretore di Domodossola, il 24 maggio 1983 dal Pretore di

Orvieto e il 15 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Firenze Sezione

Promiscua, iscritte rispettivamente al n. 277 del registro ordinanze

1982, al n. 729 del registro ordinanze 1983 e al n. 743 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 269 dell'anno 1982, n. 39 dell'anno 1984 e n. 60, prima Serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanze emesse, rispettivamente, il 24 maggio 1983, il 16

gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di

Domodossola e la Corte d'appello di Firenze hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio

1950, n. 253, il primo in relazione all'art. 3 della Costituzione, il

secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d'appello anche in

relazione agli artt. 41 e 42.

Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata,

subordinando l'esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad

autorizzazione amministrativa, determini un'ingiustificata disparità

di trattamento in favore dei conduttori che esercitino tale

attività. Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati

nelle ordinanze concernerebbero: a) la compressione del diritto del

locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione

della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che

il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile

neppure dinanzi al giudice amministrativo; b) i vincoli apposti al

diritto d'iniziativa economica ed alla proprietà privata; c) la

subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza

della questione. Considerato in diritto Le tre ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi

giudizi possono perciò essere riuniti.

La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio è

disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 ("Approvazione del

regolamento per il servizio farmaceutico") e successive

modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. a), 22, lett. b), e

23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione

della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le

relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle

competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della

legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario

nazionale").

A tale normativa è logicamente collegato l'art. 35 della legge 23

maggio 1950, n. 253: la ratio di tale norma va perciò individuata

nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed

all'ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso

si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità

amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri

demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.

Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto

locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali

offerti nell'ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto

potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il

servizio in argomento.

Il carattere pubblicistico di quest'ultimo giustifica la

specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate

dai giudici rimettenti. La relativa denunzia d'illegittimità

costituzionale è perciò priva di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950,

n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili

urbani"), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla

Corte d'appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:579 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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