Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 59

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1979 dal

Pretore di Carpi, nel procedimento civile vertente tra Vaccari Rosa e

Barbato Maria ed altri, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4

luglio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile promosso da tale Vaccari Rosa,

locatrice, contro i conduttori di un suo appartamento al fine di

ottenerne il rilascio esercitando il diritto di recesso ai sensi degli

artt. 58 e 59, n. 1, della legge n. 392/78, il Pretore di Carpi ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 59

suddetto, nella parte in cui esclude il recesso del locatore nei

confronti dei conduttori che percepiscono un reddito annuo superiore

agli 8 milioni di lire. Osserva il giudice a quo che la discriminazione

operata a vantaggio dei conduttori più abbienti appare irrazionale,

così come posto in luce in altre numerose precedenti ordinanze di

rimessione. Soggiunge il Pretore di Carpi che ciò contrasterebbe anche

con il secondo comma dell'art. 3 Cost., perché non assicurerebbe una

eguale partecipazione dei cittadini ai diritti previsti dalla

Costituzione, tra cui è fondamentale quello al godimento

dell'abitazione.

La stessa ordinanza censura l'estensione del c.d. rito del lavoro

alle azioni di recesso per necessità (artt. 30 e 46 legge n. 392/78,

in relazione ai successivi artt. 58 e 59), in riferimento agli artt. 3

e 24, primo e secondo comma Cost., assumendo che tale procedura,

adottata per avvantaggiare il lavoratore, parte più debole nel

relativo rapporto contrattuale, non è giustificatamente apprestata a

favore del locatore, parte più forte nel rapporto di locazione,

contrastando quindi anche con il disposto del secondo comma dell'art. 3

della Carta.

Ad avviso del giudice a quo, sul piano della difesa in giudizio del

diritto soggettivo del singolo, la deroga ai comuni principi

processuali non è sorretta da alcun argomento razionale. Ciò

emergerebbe anche dalla circostanza che la più sollecita procedura è

oggi ammessa a tutela di una nozione di necessità meno rigorosa di

quella prevista dalla precedente disciplina, e che in materia di

rilascio il locatore può ottenere un titolo esecutivo in maniera molto

più rapida. Non sarebbero quindi più ravvisabili né ragioni di

politica sociale né di tecnica legislativa a sorreggere l'innovazione

impugnata, attesoché, in materia, già soccorreva, sotto il secondo

profilo, il procedimento per convalida di sfratto. La estensione del

nuovo rito si tradurrebbe in un irrazionale privilegio per il locatore,

parte forte del contratto, con menomazione di tutela sostanziale e

giudiziale del conduttore, onde la denunciata violazione degli articoli

3, primo e secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 13 luglio 1979, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate.

Osserva la difesa dello Stato, richiamandosi alle argomentazioni

svolte ripetutamente in precedenti giudizi (poi definiti con sentenza

n. 22 del 1980), che la denuncia formulata per pretesa violazione

dell'art. 3 Cost., appare infondata, sostanzialmente per la non

omogeneità delle distinte ipotesi prese in considerazione, con

conseguente legittimità del prospettato trattamento differenziato.

Per quanto attiene alla censura rivolta all'applicabilità in

subiecta materia della procedura del lavoro, disposta dagli impugnati

artt. 30 e 46 della legge n. 392/78, denunciati in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., l'Avvocatura generale chiede ne sia dichiarata

l'infondatezza per l'assoluta erroneità dei presupposti da cui muove

l'ordinanza del Pretore di Carpi.

Invero si nega che il c.d. rito del lavoro abbia introdotto una

tutela differenziata a favore di uno dei soggetti processuali, il

lavoratore, parte più debole nel rapporto fatto valere in giudizio,

con la conseguente mancanza di giustificazione dell'estensione della

maggiore tutela al locatore, che si assume essere la parte più forte

nel rapporto di locazione. Infatti il nuovo processo del lavoro è

ispirato al criterio direttivo di realizzare la giustizia nel modo più

efficace e pronto, evitando che il ritardo nella conclusione dei

processi possa tradursi, come spesso accadeva, in un sostanziale

diniego di giustizia.

Pertanto apparirebbe evidente l'insostenibilità della tesi

supposta dal giudice a quo, secondo cui il nuovo rito introdurrebbe un

processo in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono

pari e adeguata difesa in giudizio a tutti i cittadini. Considerato in diritto :

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o

meno con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 59 della legge n. 392 del

1978 (o meglio il combinato disposto degli artt. 58,59, n. 1, e 65 di

tale legge), nella parte in cui esclude il diritto di recesso del

locatore nei confronti dei conduttori il cui reddito annuo sia

superiore agli otto milioni di lire, pur ammettendolo verso i

conduttori titolari di contratti già soggetti a proroga, in quanto

percettori di un reddito inferiore.

Sono altresì denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e

secondo comma, Cost., gli artt. 30 e 46 della legge n. 392/78 (in

relazione agli artt. 58 e 59 stessa legge), dubitandosi che

l'estensione della particolare procedura propria del "rito del lavoro"

alla facoltà di recesso del locatore sia la più idonea a

salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché

il locatore avrebbe una tutela irrazionalmente privilegiata sia in sede

di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre non sussisterebbero le

ragioni giustificatrici - garanzia del contraente più debole - che ne

avevano resa necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro.

Occorre ulteriormente vagliare alla stregua della ordinanza di

rimessione se la censurata estensione del nuovo rito del lavoro alle

controversie ora indicate, contrasti, o meno, anche con il principio,

di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., per il dubbio che non

rimuova gli ostacoli di ordine economico rispetto al diritto

all'abitazione.

2. - La prima censura è stata accolta da questa Corte con la

sentenza n. 22 del 1980, che ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale del disposto normativo denunciato dal giudice a quo. La

relativa questione, giusta la costante giurisprudenza della Corte, va

pertanto dichiarata manifestamente infondata, essendo già stata

dichiarata illegittima la norma impugnata.

3. - La seconda questione sollevata appare non fondata.

Occorre innanzitutto rilevare che il giudice a quo muove da

un'interpretazione del nuovo rito del lavoro che è stata ampiamente

confutata sia in dottrina sia da parte di questa Corte, principalmente

con la sentenza n. 13 del 1977.

Con tale decisione, mentre è stato escluso che i caratteri

innovativi di tale procedura, e le deroghe a quella ordinaria,

potessero costituire violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per

un'asserita tutela privilegiata di una delle parti in causa, si è

posta in luce quanto al processo di cognizione la realizzazione "nella

concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, di una perfetta

simmetria di posizione tra le parti".

Da ciò consegue l'inesistenza della prospettata differenza di

tutela, ed il riconoscimento che la estensione, entro determinati

limiti, del nuovo rito del lavoro, alle controversie in materia di

locazione, intende soltanto realizzare una più sollocita definizione

dei relativi giudizi. Il perseguimento di detto scopo, ch'è frutto di

una ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme

agli invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari

tutela giudiziale dei diritti. Quanto poi alla fase di esecuzione il

giudice a quo ha omesso di specificare quale sarebbe la normativa

applicabile alla locazione e quale ne sarebbe la rilevanza nel giudizio

di cui è investito.

Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del secondo

comma dell'art. 3 Cost., è difficilmente ipotizzabile che il

legislatore possa rimuovere gli ostacoli di ordine economico esistenti

in tema di abitazione, adottando o perpetuando una disciplina

processuale più lenta. Altri sono, infatti, gli strumenti utilizzabili

a questo scopo apprestati dal legislatore: a titolo meramente

esemplificativo, possono enumerarsi l'istituto del fondo sociale - di

cui agli artt. 75 ss. citata legge sull'equo canone - e quelli previsti

dai più recenti provvedimenti normativi per incentivare la costruzione

di nuovi immobili o almeno assicurare l'assegnazione o la locazione di

case agli sfrattati, da parte di Enti pubblici, o anche i sussidi

disposti a favore degli inquilini morosi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59,

n. 1, e 65 della legge n. 392/1978, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., in quanto la normativa impugnata è stata già dichiarata

illegittima con sentenza n. 22 del 1980;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 30 e 46 (in relazione agli artt. 58 e 59) della legge

sull'equo canone n. 392/1978, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo e secondo comma, e 24 della Costituzione, con l'ordinanza n.

409/1979 in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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