Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio

1961, n. 145, che ha reso obbligatori erga omnes gli accordi economici

20 giugno 1956 e 17 luglio 1957 concernenti rispettivamente la

disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e le

relative disposizioni regolamentari, promosso con ordinanza emessa il 4

luglio 1966 dal pretore di Bari nel procedimento penale a carico di

Tamma Nicola, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24

settembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In seguito a denuncia dell'Ispettorato del lavoro, il pretore di

Bari, in data 15 maggio 1966, emetteva decreto penale di condanna a

carico di Tamma Nicola, imputato di contravvenzione agli artt. 1 e 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver accantonato presso

l'E.N.A.S.A.R.C.O., relativamente a 24 agenti commerciali, le

indennità di cui agli artt. 9 e 12 dell'Accordo economico collettivo

20 giugno 1956, recepito nel D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145.

In sede di opposizione al decreto penale, la difesa del Tamma

sollevava le eccezioni di illegittimità costituzionale che il pretore

ha ritenuto non manifestamente infondate e ha rimesso a questa Corte,

con ordinanza 4 luglio 1966, letta nel pubblico dibattimento, e

regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai

Presidenti delle Camere.

Le censure di incostituzionalità sono proposte nell'ordinanza nel

seguente ordine.

a) Incostituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica

che ha reso obbligatorio erga omnes il predetto Accordo economico

riguardante gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese

industriali, perché in contrasto con gli artt. 39 e 76 della

Costituzione, in riferimento agli artt. 1 e 2 della legge di delega n.

741 del 1959.

Secondo l'ordinanza, è dubbio che il rapporto di agenzia e di

rappresentanza commerciale, così come regolato dall'art. 1742 del

Codice civile, rientri tra quelli di "collaborazione che si concretino

in prestazione d'opera continuativa e coordinata", e di conseguenza che

possa essere compreso nei confini della legge di delega. Tuttavia la

stessa ordinanza soggiunge che i rapporti di agenzia non sembrano del

tutto dissimili da quelli di collaborazione ora indicati, ove si

tengano presenti lo spirito della legge n. 741 e le relazioni con cui

essa fu presentata al Parlamento.

b) Incostituzionalità del predetto decreto del Presidente della

Repubblica per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes il

disposto degli artt. 9 e 12 del predetto Accordo economico e degli

artt. 1, nn. 2 e 3, e 8, ultimo comma, dell'Accordo economico 17 luglio

1957, che pone l'indennità di risoluzione del rapporto a totale carico

delle aziende industriali e prevede l'istituzione di fondi di

"indennità" e di "assistenza" presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., perché in

contrasto con gli artt. 39 e 76 della Costituzione, in riferimento agli

artt. 1, 4 e 5 della legge n. 741.

L'ordinanza esamina lo svolgimento della disciplina normativa

dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, per rilevare

come gli artt. 9, 12 e 20 dell'Accordo collettivo 20 giugno 1956

avrebbero posto a esclusivo carico delle aziende la detta indennità,

che secondo il precedente Accordo collettivo del 1938 era a eguale

carico del preponente e dell'agente. Il decreto presidenziale, col

recepire le ricordate norme dell'Accordo 1956, che avevano spostato

l'onere e il soggetto passivo tenuto a versare l'indennità, avrebbe

oltrepassato i limiti della delega, regolando materia estranea alla

diretta disciplina del rapporto di lavoro, e avrebbe violato anche

l'art. 39 della Costituzione, non ravvisandosi caratteri di

eccezionalità e di temporaneità nel sistema così instaurato.

c) Incostituzionalità del decreto presidenziale per contrasto con

gli artt. 39, 76 e 41 della Costituzione e 1-4 della legge n. 741, per

la parte in cui rende obbligatorio erga omnes il disposto degli

articoli del predetti Accordi collettivi che impongono l'accantonamento

presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. dell'indennità di risoluzione del rapporto

e istituiscono un "Fondo indennità", il cui utile è devoluto a fini

assistenziali, dedotto l'interesse del 3 per cento.

Si assume nell'ordinanza che tali disposizioni non servono a

garantire minimi di trattamento economico e normativo e sono estranee

alla materia voluta tutelare dalla legge delegante. L'accantonamento da

esse previsto comporterebbe il venir meno dell'immediatezza del

rapporto aziende - agenti, con l'interposizione di un ente ad esso

estraneo, con gli oneri conseguenti alla istituzione e al funzionamento

del Fondo, e l'imposizione di una attività di carattere assistenziale

ai non iscritti alle associazioni sindacali. Anche sotto questo

riflesso, quindi, vi sarebbe stato, nel decreto impugnato, eccesso

della delega.

Inoltre l'obbligatorio accantonamento contrasterebbe con l'art. 41

della Costituzione, in quanto comprimerebbe l'iniziativa economica

privata.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 14 ottobre 1966.

a) In relazione alla prima censura, in esso si osserva che la legge

n. 741, col richiamo, oltre che ai contratti collettivi, agli accordi

economici ha manifestato l'intenzione che la disciplina non dovesse

limitarsi ai rapporti di lavoro subordinato, ma estendersi anche a

rapporti interaziendali e di lavoro non subordinato. La detta legge ha

disposto la recepibilità degli accordi economici con riferimento ai

lavoratori che fossero parti di "rapporti di collaborazione che si

concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata", e tra

questi rientra il rapporto di agenzia, com'è regolato dal Codice

civile. Gli elementi indicati nell'ordinanza, se escludono una

situazione di subordinazione, non escludono una situazione di

collaborazione e coordinazione.

b) In relazione alla seconda censura, si osserva che l'aver posto a

carico delle imprese l'indennità di risoluzione del rapporto e l'aver

istituito presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. un Fondo indennità appare aderente

ai principi ispiratori della delega contenuta nella legge n. 741, ove

si consideri che l'accordo economico non ha fatto che dare esatta

applicazione all'art. 1751 del Codice civile. E l'aver dato

applicazione al Codice civile' non urta contro le esigenze di

temporaneità ed eccezionalità a cui la legge n. 741 dovrebbe

assolvere, in attesa della situazione dell'art. 39.

Il richiamo, contenuto nell'ordinanza, all'art. 4 della legge di

delega non è pertinente, e nell'ordinanza non sono precisati i termini

dell'asserito contrasto. Né si ravvisa in che possa consistere il

contrasto con l'art. 5, considerato il carattere imperativo della norma

del Codice civile che stabilisce l'indennità di risoluzione del

rapporto. Comunque, l'accertamento del contrasto con l'art. 5 sarebbe

di competenza del giudice di merito.

c) In relazione alla terza censura, si osserva che la stessa

ordinanza ha individuata la ragione dell'accantonamento presso

l'apposito fondo gestito dall'E.N.A.S.A.R.C.O., nell'"assicurare agli

agenti l'effettiva esistenza e disponibilità delle somme loro

spettanti". Tale ragione rientra indubbiamente fra quelle dirette ad

assicurare minimi di trattamento economico e normativo, di fronte alle

possibilità di fallimento, dissesto, amministrazione non oculata delle

aziende. Sussiste perciò la correlazione tra mezzo e fine, indicata

dalla Corte come elemento atto a far rientrare il provvedimento

delegato nei limiti della delega.

Il provvedimento denunciato è anche legittimo nella parte in cui

dispone l'accantonamento presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., ente di diritto

pubblico preesistente agli accordi del 1956 e del 1957. La scelta di

tale ente non è in contrasto con i limiti fissati nella delega

legislativa, in quanto esso si presentava, alle Associazioni e al

legislatore delegante, come l'ente che poteva meglio assolvere alla

gestione del Fondo, essendo già istituzionalmente investito delle

funzioni di assistenza e di previdenza della categoria.

Né può effettuarsi un esame del merito circa la misura

dell'interesse corrisposto dall'E.N.A.S.A.R.C.O. alle imprese, la

quale per altro è prossima, se non uguale, a quella che corrispondono

le banche per i depositi vincolati. Se, dopo la corresponsione degli

interessi, vi è un residuo, non va a beneficio dell'ente, ma è

devoluto a fini di assistenza.

Infine, non sussiste contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

In udienza la difesa del Presidente del Consiglio ha confermato gli

esposti argomenti. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con

l'ordinanza del pretore di Bari investe il D.P.R. 16 gennaio 1961, n.

145, emanato in base alla legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto si

pone in dubbio, col primo motivo, che il rapporto di agenzia rientri

tra quelli a cui si riferisce la delega legislativa contenuta nella

detta legge.

Va premesso che la legge 14 luglio 1959 si riferisce, oltre che ai

rapporti di lavoro subordinato, anche ad altri rapporti che con questo

presentano analogie (in particolare, nel concretarsi in una prestazione

di lavoro retribuita e nell'aver dato luogo a una disciplina di

categoria, mediante accordo o contratto collettivo), ma che non sono

riducibili allo schema del contratto di lavoro subordinato.

L'art. 2 della legge enumera questi rapporti, comprendendo in essi

quelli "di collaborazione che si concretino in prestazioni d'opera

continuativa e coordinata", tra i quali rientra il contratto di

agenzia, così com'è regolato dagli artt. 1742 e seguenti del Codice

civile.

È noto che l'art. 1742 del Codice civile configura il contratto di

agenzia come contratto con cui una parte assume "stabilmente"

l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, la conclusione di

contratti. La stabilità dell'incarico, posta così dalla legge come

essenziale alla struttura del contratto, fa sì che il rapporto trovi

necessariamente attuazione nello svolgimento di una attività

continuativa.

Può soggiungersi che, nella pratica, l'attività dell'agente

assume di solito carattere professionale, il che ha consentito,

mediante gli accordi, una disciplina collettiva del rapporto, diretta

ad assicurare minimi di trattamento agli appartenenti alla categoria.

Inoltre, il rapporto di agenzia presenta il carattere di "rapporto

di collaborazione" che dà luogo a prestazioni d'opera "coordinata",

come richiesto dal citato art. 2 della legge n. 741. Il coordinamento

in cui si concreta la collaborazione tra preponente e agente è,

infatti, richiesto e disciplinato dalla norma di legge che fa obbligo

all'agente di agire in conformità delle istruzioni ricevute dal

preponente e di fornirgli le informazioni riguardanti le condizioni del

mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per

valutare la convenienza del singoli affari (art. 1746 Codice civile).

Tale norma, mentre limita l'autonomia funzionale dell'agente,

configura la sua opera come attività ausiliaria di quella del

preponente.

In tal senso giurisprudenza e dottrina sono concordi nel

considerare il rapporto di agenzia come caratterizzato dallo

svolgimento di una attività vincolata al preponente da uno stabile

rapporto di collaborazione.

Non valgono ad escludere il rapporto di agenzia dall'ambito della

legge n. 741 gli elementi a cui si richiama l'ordinanza, indottavi dal

considerare la legge stessa nella limitata prospettiva del rapporto di

lavoro subordinato.

La libertà di itinerario, che per altro è limitata alla zona

assegnata in esclusiva; la libertà di impiego del tempo; il compenso a

provvigione, sono elementi che dimostrano che il rapporto non è di

lavoro subordinato, non già che non rientri tra i rapporti di

collaborazione di cui all'art. 2 della legge.

Né vale, ad escludere il rapporto dalle previsioni della legge, la

considerazione che l'agenzia può essere, ed è di solito, organizzata

ad impresa, giacché è proprio degli accordi economici collettivi

poter avere per oggetto la disciplina di rapporti tra imprenditori. Lo

stesso art. 2, col comprendere gli accordi riguardanti rapporti di

associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto, conferma come

intento della legge fosse di assicurare i minimi di trattamento ai

lavoratori, anche se titolari di impresa; nei casi predetti, di impresa

agricola.

Del resto, che quella innanzi indicata fosse la portata della

delega legislativa risulta, oltre che dagli espressi termini di essa,

dai lavori preparatori, ricordati nella stessa ordinanza, nei quali è

fatta esplicita menzione del rapporto di agenzia.

2. - Con l'ordinanza si deduce, inoltre, l'illegittimità

costituzionale del decreto presidenziale 16 gennaio 1961 per la parte

in cui rende obbligatorio il disposto degli artt. 9 - 12 dell'Accordo

economico collettivo 20 giugno 1956 e degli artt. 1, nn. 2 e 3, e 8,

ultimo comma, dell'Accordo 17 luglio 1957, i quali pongono a totale

carico delle aziende industriali l'indennità di risoluzione del

rapporto e prevedono l'istituzione del fondi di "indennità per la

risoluzione del rapporto" e di "assistenza" presso l'E.N.A.S.A.R.C.O.,

perché in contrasto con gli artt. 39 e 76 della Costituzione, in

riferimento agli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 741 del 1959.

Anche tali motivi non possono essere accolti.

Non ha fondamento l'affermazione che il decreto presidenziale abbia

violato i limiti della delega, col rendere obbligatori i menzionati

articoli degli Accordi del 1956 e del 1957, i quali avrebbero spostato,

a carico delle imprese industriali, l'onere del pagamento

dell'indennità di risoluzione del rapporto.

Un accordo collettivo del 30 giugno 1938, ricordato nell'ordinanza,

aveva posto a carico del preponente (della "ditta", secondo il

linguaggio dell'accordo) l'indennità di risoluzione, nella misura del

3 per cento sulle provvigioni liquidate (art. 8-9); aveva inoltre

previsto un trattamento previdenziale, da attuarsi mediante il

versamento del contributo del 3 per cento da parte della ditta,

assorbente del trattamento dovuto per l'indennità di risoluzione, e di

un pari contributo da parte dell'agente.

L'Accordo del 1956, sostitutivo del precedente, e l'Accordo del

1957, contenente le disposizioni regolamentari previste dal primo,

regolarono separatamente l'indennità di risoluzione, dovuta

dall'impresa ai sensi dell'art. 1751 dell'intervenuto nuovo Codice

civile (art. 9 accordo 1956), e il trattamento di previdenza (art. 11),

da attuare mediante il versamento di contributi (del 3 per cento) a

carico rispettivamente dell'impresa e dell'agente.

L'art. 9 del detto accordo, pertanto, con lo stabilire la misura

dell'indennità, non fece che uniformarsi all'art. 1751 del Codice

civile, che aveva posto a carico del preponente tale indennità e aveva

rinviato alle norme corporative (o, in mancanza, agli usi o

all'equità) la determinazione della misura di essa.

La distinzione del due trattamenti (di risoluzione del rapporto e

previdenziale) non spostava l'onere del pagamento dell'indennità, che

era sempre stata a carico del preponente (art. 9 cit.), ma faceva solo

venir meno il sistema per cui l'adempimento di tale obbligo era

assorbito dal versamento del contributo per il trattamento

previdenziale.

Comunque, la modifica dell'accordo del 1938, quale che fosse stata,

non potrebbe dar luogo a vizio di legittimità costituzionale del

decreto di recezione, perché le norme dell'accordo del 1938 non

costituivano un limite della delega legislativa, e la previsione

dell'indennità a carico del preponente, a norma del Codice civile,

rientrava in quel minimo di trattamento economico, che la legge di

delega era diretta ad assicurare.

Né si vede in che cosa consista l'asserita violazione dell'art. 5

di tale legge, giacché la detta previsione, non soltanto non contrasta

con alcuna norma imperativa di legge, ma è rivolta all'attuazione di

una norma imperativa, qual'è quella dell'art. 1751 del Codice civile.

Fuori luogo è il richiamo all'art. 39 della Costituzione,

contenuto nell'ordinanza sotto il riflesso che nel sistema instaurato

dagli accordi collettivi non si ravvisano i caratteri della

eccezionalità e della transitorietà. Questa Corte ha avuto occasione

di affermare il carattere eccezionale e transitorio della legge n. 741,

nel senso che la delega legislativa non poteva essere rinnovata per

contratti e accordi collettivi successivamente stipulati (sentenza n.

106 del 1962), non già nel senso che dovesse essere dichiarata

l'obbligatorietà erga omnes solo di contratti ed accordi collettivi di

portata eccezionale e transitoria.

3. - La questione di illegittimità costituzionale del decreto

presidenziale viene, infine, proposta in relazione agli articoli degli

Accordi collettivi che impongono l'accantonamento presso

l'E.N.A.S.A.R.C.O. dell'indennità per la risoluzione del rapporto. Le

norme relative, secondo l'assunto fatto proprio dall'ordinanza,

sarebbero fuori del campo del minimi di trattamento economi e

normativo, che costituiscono il limite della delegazione legislativa.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 129

del 1963) che i detti minimi non sono soltanto quelli valutabili

quantitativamente e che è legittimo il sistema del preventivo

accantonamento di somme presso un soggetto estraneo al rapporto stesso,

come un istituto bancario, quando ciò corrisponde alle esigenze del

contratto. La ragione della legge n. 741 non era, infatti, soltanto

quella di garantire la imisura minima del trattamento, ma di assicurare

l'osservanza di esso.

La previsione dell'accantonamento, che è il mezzo per assicurare

la liquidazione dell'indennità, non è pertanto estranea alla

disciplina del rapporto e rientra nei limiti della delega, sussistendo

quella correlazione tra mezzo e fine che questa Corte, in precedenti

decisioni, ha indicato come condizione di legittimità dei decreti

previsti dalla legge n. 741.

Né è al di fuori dei limiti della delega la norma che affida

all'E.N.A.S.A.R.C.O. la gestione del Fondo indennità di risoluzione.

È da tener presente che l'E.N.A.S.A.R.C.O. non fu istituito con

gli accordi collettivi resi obbligatori dal decreto presidenziale, ma

preesisteva ad essi come ente di diritto pubblico, soggetto alla

vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza. Anche se

originariamente sorto con l'accordo del 1938, esso, come esattamente ha

rilevato la difesa del Presidente del Consiglio, si presentava alle

Associazioni stipulanti e conseguentemente al legislatore delegato,

come l'ente qualificato ad assolvere alla gestione del fondo.

Comunque, l'affidamento all'ente di tale gestione non implicava

l'assunzione di obblighi corrispettivi da parte delle associazioni

sindacali, né da esso derivava alcun obbligo, per i preponenti,

diverso da quello di versare l'indennità di risoluzione, obbligo

imperativamente posto dalla legge, e di anticipare tale versamento

rispetto al momento della risoluzione del rapporto, che, come si è

visto, è il mezzo, non estraneo alla disciplina del minimi garantiti,

per assicurare l'adempimento dell'obbligo.

A tale anticipazione corrisponde il diritto agli interessi sulle

somme versate. I rilievi dell'ordinanza sulla misura di essi, a parte

il loro dubbio fondamento nella realtà, implicano valutazioni di

merito estranee al presente giudizio.

Gli eventuali utili di gestione del fondo di risoluzione sono poi

destinati non alle spese per il funzionamento dell'ente, ma al fondo di

assistenza: destinazione anch'essa non estranea al trattamento che la

legge ha voluto garantire, in quanto diretta ad assicurare al

lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignità della persona

umana.

Le esposte ragioni portano ad escludere che il decreto

presidenziale impugnato abbia violato i limiti della delega.

Inconferente è il richiamo agli artt. 39 e 41 della Costituzione.

A parte che non è dimostrato che l'art. 39 si riferisca

esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato, decisiva è la

considerazione che la legge n. 741 del 1959 non è una legge di

attuazione dell'art. 39 e l'ambito di essa è quello segnato dai

rapporti a cui esplicitamente si riferisce.

Quanto all'art. 41, è da rilevare che dal decreto presidenziale e

dagli Accordi con esso resi obbligatori erga omnes non deriva un limite

alla libertà di iniziativa economica, tale non potendosi considerare

l'obbligo dell'indennità per la risoluzione del rapporto: obbligo che

è posto dalla legge per fine di utilità sociale e di tutela del

lavoro, e di cui gli accordi collettivi disciplinano l'attuazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che ha reso

obbligatori gli Accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 17 luglio

1957, riguardanti la disciplina del rapporto di agenzia e

rappresentanza commerciale, proposta con l'ordinanza del pretore di

Bari indicata in epigrafe, in relazione all'intero contenuto

dell'Accordo del 1956 nonché alla parte dei due Accordi riguardanti

l'indennità di risoluzione del rapporto e l'accantonamento di essa

presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. (artt. 9 - 12 dell'Accordo 1956 e 1 - 10 e

norme transitorie dell'Accordo 1957), ed in riferimento agli artt. 39,

76 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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