Corte costituzionale

Sentenza n. 563/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma

primo, n. 2, legge 10 febbraio 1962 n. 57 (Istituzione dell'Albo dei

costruttori), come modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre

1982 n. 646, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1989 dal

Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla S.a.s. Arturo Cassina,

di Dotti Dorotea, contro il Ministero dei Lavori Pubblici ed altri,

iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della S.a.s. Arturo Cassina nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Celestino Biagini per la S.a.s. Arturo Cassina e

l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 7 luglio 1989 il Consiglio di Stato, Sez. VI,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,

comma 1, n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 (Istituzione

dell'albo dei costruttori) - numero così come modificato dall'art.

23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - con riferimento all'art.

27, comma secondo, della Costituzione.

Riferiva nell'ordinanza il Consiglio di Stato che il Comitato

Centrale per l'albo nazionale dei costruttori, con deliberazione 6

aprile 1989, ha sospeso per un anno l'efficacia della iscrizione

della S.a.s. Arturo Cassina, ai sensi dell'art. 20 sopra citato.

Risulta, infatti, dalla sentenza-ordinanza 16 maggio 1988 del Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Palermo, nonché dalla sentenza 7

ottobre 1988 della Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello

della stessa città, che il legale rappresentante della Società,

Arturo Cassina, è stato rinviato a giudizio per i delitti di

concorso in interesse privato continuato in atti di ufficio

(artt.110, 81, secondo comma, 324 cod. pen.) e di false comunicazioni

sociali (art. 2621 cod. civ.).

Contro tale provvedimento la Società ha proposto ricorso innanzi

al T.A.R. per il Lazio, deducendo vari motivi, e chiedendo altresì,

in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento

impugnato.

Con ordinanza n. 376/89 il T.A.R. respingeva la domanda e la

Società proponeva appello al Consiglio di Stato, rinnovando le

doglianze espresse in primo grado.

Rilevava il Consiglio di Stato che l'Amministrazione ha fondato il

suo provvedimento sulle risultanze degli atti del processo penale e

delle relative sentenze, sicché allo stato i motivi di ricorso non

presentano quel fumus boni juris che quanto meno si esige per le

valutazioni in sede cautelare.

Diverso è, invece, l'apprezzamento per quanto si riferisce alla

questione di legittimità costituzionale sollevata anche in prime

cure, che al Consiglio di Stato appare rilevante e non manifestamente

infondata.

Ritiene, infatti, il giudice rimettente che la sospensione de qua

rappresenterebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria, inflitta

prima che una condanna penale sia stata definitivamente irrogata.

Aggiunge l'ordinanza che l'istituto in esame non è assimilabile

alla sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiego, perché

questa, quando venga a risultare ingiustificata, è revocata, con il

conseguente diritto dell'impiegato al percepimento di tutti gli

assegni non corrisposti a causa della sospensione: sicché la natura

sanzionatoria sarebbe esclusa dalla possibilità di totale

riparazione.

Al contrario i danni derivanti dalla mancata ammissione agli

appalti pubblici, conseguenti alla sospensione dall'Albo, sono

irrimediabili: dal che - secondo l'ordinanza - deriverebbe la natura

sostanzialmente anticipatoria della sanzione portata dal

provvedimento impugnato. Ancor più gravi, anzi, le conseguenze

quando si riconosca l'incidenza del provvedimento sui rapporti in

corso. Il che di fatto si è verificato nella specie, avendo il

Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia risolto

la convenzione che aveva stipulato con la società in parola per la

costruzione della nuova Casa circondariale di Palermo. Tutto questo -

ad avviso dell'ordinanza - sarebbe incompatibile con il principio

secondo cui non è considerato colpevole l'imputato fino alla

sentenza definitiva ai sensi dell'art. 27, secondo comma della

Costituzione.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che, come tutte le misure cautelari, anche

quella in esame è caratterizzata dalla finalità di tutela di

interessi pubblici, il cui essenziale rilievo giustifica il

temporaneo sacrificio dei diritti del singolo, purché sussistano

fatti determinati che impongano misure di immediata salvaguardia.

L'esistenza di un procedimento penale, giunto alla fase del rinvio

a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione e contro la

fedeltà nelle comunicazioni societarie, confermato anche dalla

Sezione istruttoria della Corte d'Appello, non può essere

irrilevante per l'Amministrazione nel momento in cui si accinge a

contrattare con chi è imputato di fatti che incidono sulla moralità

professionale. D'altra parte, proprio in relazione al processo

penale, e in presenza di determinate condizioni, l'ordinamento

giuridico processuale prevede una serie di provvedimenti provvisori

che arrivano fino alla custodia cautelare dell'imputato, e perciò

fino alla privazione, sia pure temporanea, della libertà.

Così come, per altro verso, gli ordinamenti professionali prevedono

misure cautelari sospensive, le quali pure possono arrecare gravi ed

irrimediabili danni al professionista, senza che ciò comporti

violazione di principi costituzionali, come è stato affermato anche

dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Successivamente l'Avvocatura Generale ha presentato ulteriore

memoria nella quale, ribadendo il carattere cautelare e non

sanzionatorio del provvedimento (carattere che mette fuori causa

l'art. 27, secondo comma della Costituzione), risponde anche

all'argomento del pubblico impiegato ripristinato nelle funzioni,

utilizzato, come si è visto, dall'ordinanza.

Rileva in proposito l'Avvocatura che l'art. 92 del T.U. 10 gennaio

1957, n. 3 riguarda ipotesi del tutto particolare, quale quella della

revoca della sospensione cautelare per non essere stato iniziato il

procedimento disciplinare entro il termine di legge.

3. - Si è costituita anche la parte privata, rappresentata dagli

avvocati Giovanni Giordano e Celestino Biagini.

Secondo la difesa, mancherebbe alla sospensione ex art. 20 della

legge impugnata il carattere cautelare tipico, e cioè l'idoneità a

sospendere solo momentaneamente una certa situazione, con

possibilità di pieno ripristino al cessare dei presupposti della

sospensione. Nella specie, invece, gli effetti della misura si

presentano come irreversibili, giacché la mancata partecipazione

alle gare pubbliche comporta che le aggiudicazioni vadano ad altri

partecipanti, e tali restino anche se successivamente la sospensione

viene a cessare per insussistenza della causa che l'aveva

apparentemente legittimata.

Si tratterebbe, perciò, di vera e propria sanzione che,

contrariamente ai principi, viene irrogata senza che vi sia stato un

previo definitivo accertamento e una conseguente dichiarazione di

responsabilità.

Osserva, anzi, la difesa che la determinazione della durata della

sanzione in un anno è illegittima, in quanto la legge la prevede per

altri casi. Nell'ipotesi, invece, della pendenza di un processo

penale la durata è illimitata nel tempo, e tale doveva essere anche

nella specie: il che conferma che la misura sarebbe solo

apparentemente cautelare, ma in realtà sanzionatoria e perciò

anticipata. A tale proposito, fa notare la difesa che l' "incapacità

di contrattare con la pubblica amministrazione" è vera e propria

"pena accessoria", come tale prevista negli artt. 32- ter e quater

del codice penale. Qui, invece, la legge la commina a prescindere da

una condanna penale.

La difesa, poi, valorizza anche la violazione del primo comma

dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la sanzione è stata

irrogata alla società, mentre le imputazioni si riferiscono ad una

persona fisica, la quale, fra l'altro, al momento della sanzione non

era nemmeno più accomandatario: e ciò anche in riferimento ad un

parere del Consiglio di Stato di cui la parte afferma di avere avuto

ufficiosa notizia.

Infine la difesa sollecita la Corte a sollevare eventualmente ex

officio innanzi a se stessa la questione concernente la violazione

dell'art. 3 della Costituzione. E ciò in quanto l'art. 13 della

legge n. 584 del 1977 consente l'esclusione da una singola gara

quando vi sia stata condanna passata in giudicato, mentre la norma

impugnata rende la persona o la società sospese incapaci a

partecipare a qualsiasi gara.

All'udienza odierna tanto la parte privata che l'Avvocatura

Generale dello Stato hanno insistito nelle proprie conclusioni. Considerato in diritto

1. - L'art. 20, n. 2 del comma primo della legge 10 febbraio 1962

n. 57 prevede che il costruttore, inscritto nell'Albo nazionale,

debba essere sottoposto, a cura del Comitato centrale dell'Albo

stesso, a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione quando siano in

corso a suo carico procedimenti penali relativi ai casi contemplati

nel successivo art. 21 n. 2 (nonché per altra ipotesi che non

interessa il caso di specie). Il n. 2 del richiamato art. 21, che

disciplina la cancellazione dall'Albo, si riferisce a "delitto che

per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti

di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo".

Il secondo comma dell'art. 20 precisa poi che, nel caso di cui al

n. 2, il provvedimento di sospensione si adotta allorquando

(correlato al caso di specie) l'ipotesi si riferisce a uno o a più

soci di società in accomandita semplice.

Con deliberazione 6 aprile 1989, il Comitato Centrale predetto ha

sospeso l'efficacia della iscrizione della S.a.s. Arturo Cassina

all'Albo nazionale, essendo risultato che il socio e legale

rappresentante della società, Arturo Cassina, era stato rinviato al

giudizio del Tribunale, con sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore

presso lo stesso Tribunale, confermata dalla sentenza 7 ottobre 1988

della Corte d'Appello, per rispondere dei delitti di concorso in

interesse privato continuato in atti d'ufficio (artt.110-81, secondo

comma, 324, codice penale), nonché di false comunicazioni sociali

(art. 2621 codice civile).

A seguito del ricorso della società, il TAR del Lazio aveva

respinto l'istanza di sospensione, in via cautelare, del

provvedimento impugnato, e la società si era allora appellata al

Consiglio di Stato, innanzi al quale, assieme ai motivi di merito,

aveva anche riproposto la questione di legittimità costituzionale

già eccepita in prime cure.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ritenuto che, allo stato, gli

altri motivi non potessero essere presi in considerazione in sede di

riesame, giudicava invece rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge e,

con ordinanza 7 luglio 1989, rimetteva gli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, la sospensione dall'Albo in questione sarebbe

misura sostanzialmente sanzionatoria, che viene inflitta prima che

una condanna penale sia stata definitivamente pronunziata: essa

sarebbe, perciò, incompatibile con la presunzione di non

colpevolezza contenuta nel principio di cui all'art. 27, secondo

comma della Costituzione. La natura anticipatoria della sanzione

sarebbe comprovata dalla irreversibilità dei danni cagionati dalla

mancata ammissione agli appalti pubblici, conseguente alla

sospensione. Al contrario gli effetti dei provvedimenti cautelari

tipici - come quelli riguardanti, ad esempio, il pubblico impiego -

sono quelli di sospendere temporaneamente una certa situazione, che

viene poi integralmente ripristinata al cessare della misura.

La parte privata si costituiva nel giudizio a sostenere e a

sviluppare con ampi ulteriori riferimenti la tesi dell'ordinanza,

allargando il tema anche a parametri dall'ordinanza non invocati.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

sia dichiarata infondata.

2. - Non sembra che si possano nutrire dubbi sulla natura del

provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo

nazionale dei costruttori, ai sensi dell'art. 20, primo comma, n. 2

della legge epigrafata.

Già il termine stesso usato dal legislatore è in proposito

eloquente. Esso esprime sicuramente il temporaneo arresto di ciò che

è in corso, e non soltanto nell'ormai invalsa terminologia

giuridica, ma anche nella comune significazione, così come

figurativamente derivata dal senso originario del verbo "sospendere",

che vale appunto "tenere appeso in alto, e perciò "pendente".

Ma poi è sufficiente dare uno sguardo comparativo al successivo

articolo 21 della legge, cui il n. 2 dell'art. 20 espressamente si

riferisce, per rendersi conto che le cause fondamentali, che danno

origine ai provvedimenti diversi contemplati nei due articoli, sono

le stesse: la perpetrazione da parte del costruttore di reati di

gravità e natura tale da compromettere i requisiti di carattere

morale per l'iscrizione. Nell'art. 20, n. 2, si prevede l'ipotesi che

l'accertamento dei reati sia in corso mediante procedimento penale,

nell'art. 21 n. 2 che l'accertamento si sia positivamente compiuto

mediante condanna definitiva del costruttore.

È allora evidente che la prima ipotesi corrisponde ad una

situazione provvisoria, nella quale non vi è ancora certezza che i

fatti di reato siano stati commessi, ma vi è certezza della pendenza

di un accertamento da parte dell'autorità giudiziaria penale. Ad una

situazione precaria, non può che corrispondere un provvedimento

provvisorio: la sospensione appunto dell'efficacia dell'iscrizione.

Alla situazione ormai definitiva, di compiuto ed irrevocabile

accertamento dei fatti di reato, corrisponde il provvedimento

definitivo di cancellazione dall'Albo.

Questa diversa natura dei due provvedimenti si riverbera poi nel

differente potere che il legislatore attribuisce alla pubblica

amministrazione. Un potere di atto dovuto, vincolato al definitivo

accertamento, nel caso dell'art.21, espresso dal verbo "sono

cancellati", un potere invece discrezionale nella ipotesi contemplata

nell'art. 20. E si capisce il perché. Nel primo caso è già stato

accertato il venir meno dei requisiti cui la legge subordina

l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, e perciò la

conseguenza è la cancellazione, in quanto l'Albo ha la specifica

funzione di selezionare in via generale l'ammissione agli appalti

pubblici dei costruttori, garantendo l'Amministrazione

dall'imprendere trattative con chi non possieda requisiti di

moralità e serietà.

Nel caso della sospensione, invece, varie potendo essere le

situazioni che legittimano la pendenza di un procedimento penale, il

legislatore ha rimesso ogni decisione al prudente apprezzamento

dell'Amministrazione ("può essere sospeso...").

È fuori dubbio, dunque, che trattasi di un provvedimento

provvisorio, di carattere cautelare, destinato a trasformarsi nel

definitivo provvedimento di cancellazione se dovesse seguire condanna

definitiva, o a caducarsi, se il costruttore dovesse essere assolto,

per il venire meno delle condizioni che l'avevano legittimato.

3. - Ma non meno provvisori - così come giustamente richiedono ad

un provvedimento cautelare giudice rimettente e difesa privata - sono

gli effetti che la sospensione determina. Ovviamente non si deve

equivocare tra gli effetti propri della sospensione e quelli che

possono derivare dalle ulteriori conseguenze di quegli effetti, che

è situazione diversa. L'effetto che deriva dalla "sospensione

dell'efficacia dell'iscrizione all'albo" è uno soltanto:

l'iscrizione che era stata a suo tempo ottenuta non dispiega

temporaneamente alcuna efficacia, e il costruttore, perciò, viene

provvisoriamente a trovarsi nella situazione di colui che non è

stato iscritto. Situazione che dura soltanto per il tempo della

sospensione, perché non appena questa si caduca, l'efficacia

riprende pieno vigore e il costruttore si ritrova con tutte le

facoltà e i diritti che possedeva prima della sospensione. Si

capisce che durante la sospensione egli non possa partecipare alle

gare dei pubblici appalti, ed è intuitivo che, se non partecipa, non

ha alcuna possibilità di vincere, sicché l'appalto sarà assegnato

ad altri ed il costruttore sospeso non potrà mai più sperare di

vedersi attribuire quel certo appalto. Queste ultime, però, sono

conseguenze, certamente irreversibili ma, del tutto indirette ed

eventuali; proprio come si verifica in qualsiasi altra situazione di

provvedimento cautelare sia essa quella dell'impiegato pubblico che

del professionista.

Per entrambi l'effetto diretto della sospensione cautelare è

provvisorio, e riguarda l'impossibilità di esercitare

temporaneamente l'ufficio e, per l'impiegato, anche di riscuotere lo

stipendio se la sospensione riguarda anche quest'ultimo: per il

professionista l'effetto provvisorio diretto è rappresentato dal

temporaneo divieto di esercitare la professione.

Se l'impiegato verrà assolto - a parte l'art. 92 del Testo Unico

10 gennaio 1957, n. 3 che, come ha rilevato l'Avvocatura, riguarda la

particolare ipotesi del mancato esercizio dell'azione disciplinare è

vero che gli dovranno essere corrisposti gli stipendi arretrati

rimasti sospesi, ma ciò dipende dal fatto che fra Amministrazione e

impiegato esisteva un rapporto d'impiego, e l'impiegato era tuttavia

rimasto a disposizione dell'Amministrazione durante la sospensione,

risultata poi non rispondente alla realtà del suo comportamento:

sempre, comunque, con salvezza delle misure disciplinari qualora la

formula assolutoria non le escluda. Ma, com'è ben noto, tutto questo

non riguarda il professionista che, in pendenza di procedimento

penale, può venire assoggettato sia al provvedimento interdittivo

cautelare del giudice penale che al provvedimento cautelare

disciplinare del Consiglio dell'Ordine. Anche qui l'effetto diretto

della sospensione è rappresentato per il professionista dal divieto

temporaneo di esercitare la professione; ed egli verrà ripristinato

nel pieno e libero esercizio quando la sospensione verrà a cessare.

Ma anche per lui si verificherà una temporanea perdita di clientela,

e quindi di cause e consulenze da trattare, senza che per questo si

sia mai ritenuto che il provvedimento di sospensione abbia carattere

di anticipazione di una sanzione, in assenza di accertamento

definitivo.

Il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato,

pertanto, non viene in causa nei provvedimenti cautelari, se non per

la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa

osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge:

l'ordinamento giuridico-processuale ne offre riprova ogni qualvolta

venga cautelarmente limitata o ristretta perfino la libertà

personale del cittadino.

Il vero è che alla base della cautela posta in essere dall'Ente

pubblico vi è un preminente interesse della generalità, a fronte di

comportamenti del singolo suscettibili di essere temporaneamente

assunti come pericolosi per quell'interesse.

4. - Nemmeno può trovare ingresso il tentativo della difesa di

utilizzare il primo comma dell'art. 27 della Costituzione (principio

di personalità della responsabilità penale). Innanzitutto perché

il parametro e il relativo profilo non sono stati dedotti dal

Consiglio di Stato nella sollevata questione: ma anche perché,

comunque, se pur fosse stata proposta, la questione non avrebbe avuto

fondamento.

Nessuno, infatti, ha addebitato alla società una responsabilità

penale, anche perché, oltre tutto, non è stato ancora superato il

principio societas delinquere non potest: e, d'altra parte, è solo

di questa responsabilità che parla l'art. 27, primo comma, della

Costituzione.

La responsabilità della società - che non è penale - sorge ex

art. 20, secondo comma della legge in esame, quando i fatti, di cui

al primo comma, sono stati commessi, in una società in accomandita

semplice, da uno o più dei soci o dal direttore tecnico. Nella

specie, il rinvio a giudizio per i reati sopraindicati riguardava il

socio amministratore, legale rappresentante. È evidente che si

tratta di responsabilità della società per fatti commessi

nell'esercizio di funzioni societarie da chi la rappresenta e

l'amministra. Vero è che alle società a base personale non è

conferita personalità giuridica: esse, tuttavia, come appare da

numerose disposizioni sulle società semplici, in nome collettivo e

in accomandita semplice (artt. 2266, 2271, 2282, 2304, 2305 e 2315

codice civile), sono dotate di autonomia patrimoniale e costituiscono

pur sempre un centro di imputazione di situazioni soggettive, con il

duplice corollario della irrilevanza, nei confronti dei terzi, dei

mutamenti delle persone dei soci, nonché del riconoscimento alla

società, come tale, persino di un'autonoma capacità processuale.

Deriva da siffatti principi, pacifici nella giurisprudenza civile

di legittimità, che la società, come tale, è responsabile dei

comportamenti esterni compiuti dal socio che la rappresenta

nell'esercizio delle sue funzioni, e ne sopporta le conseguenze

civili. Per cui, se alla condotta penalmente rilevante del socio

amministratore nell'esercizio delle funzioni consegue una misura

cautelare concernente la partecipazione alle gare dei pubblici

appalti, essa necessariamente riguarda anche la società come tale.

Ma dagli stessi principi deriva altresì - come si è accennato -

l'irrilevanza delle successive vicende inerenti al mutamento dei soci

nella rappresentanza della società, quando il procedimento penale

riguardi il socio che aveva veste di amministratore e rappresentante

nel momento in cui l'azione penale è stata promossa. Altrimenti,

nonostante le malefatte di soci e amministratori, la società

uscirebbe sempre immune da ogni vicenda nei suoi rapporti con la

pubblica amministrazione.

Che poi il codice penale preveda fra le pene accessorie anche

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.

32- ter) non è argomento che tolga il carattere di misura cautelare

amministrativa a quella in esame. E ciò sia perché quella pena

accessoria non consegue alla condanna per i delitti imputati nel caso

di specie (art. 32-quater), sia perché, già sotto l'impero del

codice processuale precedente, anche la pena accessoria, comunque,

poteva essere applicata in via provvisoria dal giudice

nell'istruzione (art. 140 codice penale), ed in tal caso non poteva

certo essere considerata pena.

Tant'è vero che, molto più correttamente, il codice processuale

in vigore ha collocato la misura fra quelle cosidette "interdittive"

(art. 290) applicabili dal giudice delle indagini preliminari su

richiesta del pubblico ministero (art. 291).

5. - Non ritiene, infine, la Corte di aderire alla richiesta della

difesa di sollevare innanzi a se stessa la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo impugnato con riferimento all'art. 3

della Costituzione. Secondo la difesa, infatti, si verificherebbe

un'irrazionale e ineguale trattamento fra la situazione contemplata

dalla norma impugnata, che prevede l'incapacità della persona o

della società, di cui sia stata sospesa l'efficacia della iscrizione

all'Albo, a partecipare a qualsiasi gara, e la situazione di cui

all'art.13, lettera c), della legge n. 584 del 1977, che consente

all'Amministrazione di escludere un partecipante, soltanto da una

singola gara e a condizione che vi sia stata condanna passata in

giudicato per quegli stessi reati incidenti sulla moralità

professionale.

Ma non c'è alcuna incompatibilità fra le due disposizioni, dato

che si riferiscono a situazioni diverse. Quella degli art.li 20 e 21

della legge impugnata riguarda le condizioni richieste per

l'iscrizione all'Albo, in relazione alle quali il Comitato Centrale

deve vigilare, e cancellare l'iscrizione se le condizioni richieste

sono venute meno, o sospenderne l'efficacia se gravi e seri motivi

fanno dubitare della loro permanenza.

Ma l'iscrizione all'Albo nazionale non ha altra finalità che

quella di garentire di massima l'Amministrazione dell'esistenza e

della permanenza nell'imprenditore dei detti requisiti soggettivi di

moralità. Può, tuttavia, accadere che, nonostante l'iscrizione, il

costruttore, partecipante ad un concorso per un pubblico appalto, sia

venuto a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 13 della

legge n. 584 del 1977 prima che la notizia sia pervenuta al Comitato

Centrale dell'Albo, e perciò prima che questo abbia potuto adottare

i provvedimenti di cui agli artt. 20 o 21 della legge impugnata. In

vista di una siffatta eventualità, il legislatore ha provveduto,

mediante una norma di chiusura del sistema di garenzie, a concedere

all'Amministrazione uno specifico potere, che consente l'esclusione

del concorrente condannato per uno dei reati di cui alla lettera c)

dell'art. 13 citato.

Ed è intuitivo che, trattandosi di provvedimento di esclusione da

una singola gara, che non mette in causa l'iscrizione all'Albo, ed

anzi la presuppone, ma che, in rapporto a quello specifico concorso,

assume necessariamente valore di definitività, la legge limiti il

potere dell'Amministrazione all'ipotesi in cui sia stata raggiunta la

certezza dell'illecito penale mediante sentenza di condanna passata

in giudicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57

(Istituzione dell'Albo dei costruttori) - numero così modificato

dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - con riferimento

all'art. 27, comma secondo, della Costituzione, sollevata dal

Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 7 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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