Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile

1973 dal tribunale di Benevento sull'incidente di esecuzione proposto

da Grimaldi Alberto, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27

giugno 1973.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 20 ottobre 1972 il tribunale di Benevento assolveva

Grimaldi Alberto, Pasolini Pier Paolo e Iannelli Salvatore - il primo

produttore, il secondo regista del film "I racconti di Canterbury" ed

il terzo gestore del cinema - teatro comunale di Benevento ove per la

prima volta era stato proiettato detto film - dal delitto di spettacolo

osceno previsto dall'art. 528 c.p. perché il fatto non costituisce

reato e ordinava "la restituzione del film sequestrato agli aventi

diritto", rilevando, però, nella parte motiva della decisione che il

dissequestro non poteva essere immediato, così come richiesto, essendo

la sentenza impugnabile.

Avverso questa parte della decisione gli interessati proponevano

incidente di esecuzione con istanza del 23 ottobre 1972 insistendo

sull'immediata attuazione dell'ordine di restituzione contenuto nel

dispositivo della sentenza, ma il tribunale, con ordinanza 7 novembre

1972, dichiarava inammissibile l'istanza sul rilievo che la questione

circa l'immediato dissequestro aveva già formato oggetto della

precedente decisione e che sulla stessa - stante il principio del ne

bis in idem - doveva ora pronunciarsi non più il giudice a quo, ma il

giudice di appello dato che la sentenza era stata impugnata sia dagli

imputati, sia dal procuratore generale della Corte di appello di

Napoli.

Contro l'ordinanza suddetta gli imputati proponevano ricorso alla

Corte di cassazione la quale con sentenza 21 dicembre 1972 annullava

l'ordinanza impugnata e rinviava gli atti al tribunale per una nuova

deliberazione osservando che erroneamente era stato richiamato il

principio del ne bis in idem per dichiarare inammissibile l'incidente

di esecuzione poiché sulla questione dell'immediato dissequestro del

film non era stata emessa una decisione irrevocabile.

Con ordinanza 9 gennaio 1973 il tribunale - dopo aver osservato che

il disposto dell'art. 576, terzo comma, c.p.p., ai sensi del quale a

seguito della sentenza di proscioglimento è disposta l'immediata

scarcerazione dell'imputato detenuto, deve trovare applicazione anche

nel caso di sequestro di un film, giacché questo provvedimento

comporta la privazione dei diritti di libertà garantiti dalla

Costituzione - ordinava l'immediato dissequestro del film.

Su ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Benevento

la Corte di cassazione con sentenza 2 aprile 1973 annullava senza

rinvio, per violazione di legge, l'ordinanza 9 gennaio 1973 rilevando

che la norma contenuta nell'art. 576, comma terzo, c.p.p. è

disposizione di eccezione che trova applicazione solo in tema di

provvedimenti restrittivi della libertà personale e che la questione

della restituzione di un film sequestrato per oscenità, va, invece,

risolta in base al coordinamento delle norme contenute negli artt. 240,

primo capoverso, n. 2, c.p., 576, primo e terzo comma, e 622, primo,

quarto e quinto comma, c.p.p., i quali non consentono la restituzione

di cose sequestrate di cui debba ordinarsi la confisca in caso di

condanna.

A seguito di detta decisione il procuratore della Repubblica di

Benevento con proprio decreto del 4 aprile 1973 ordinava nuovamente il

sequestro del film "I racconti di Canterbury" ed il Grimaldi, dal suo

canto, con istanza del 7 aprile successivo, proponeva nuovo incidente

di esecuzione eccependo la illegittimità costituzionale delle norme

del codice di rito che non consentirebbero la restituzione del film

dopo la sentenza di proscioglimento di primo grado.

L'eccezione veniva accolta dal tribunale di Benevento che con

ordinanza 17 aprile 1973 ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 622 c.p.p. in riferimento agli artt. 21, 27 e

33 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

La questione sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 17

aprile 1973, emessa dal tribunale di Benevento nel procedimento

incidentale di esecuzione penale promosso dal produttore del film "I

racconti di Canterbury" con istanza 7 aprile stesso anno, riguarda

l'art. 622 del codice di procedura penale ritenuto costituzionalmente

illegittimo, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost., nella parte

in cui tale norma sembrerebbe richiedere in ogni caso, per il

dissequestro dei corpi di reato, l'esistenza di una sentenza

irrevocabile di proscioglimento senza far salvi i casi in cui il

sequestro si traduca nella privazione o limitazione di fondamentali

diritti di libertà garantiti dalla Costituzione.

Risulta dagli atti che con sentenza 20 ottobre 1972 il tribunale

assolveva il produttore e il regista del film dall'imputazione di

spettacolo osceno ai sensi dell'art.529, comma secondo, del codice

penale.

Con istanza del successivo 23 ottobre gli interessati proponevano

incidente di esecuzione per ottenere l'immediato dissequestro del film

non disposto con la predetta sentenza. Con ordinanza 9 gennaio 1973

l'istanza veniva accolta sul rilievo che, nel caso di specie, dovessero

trovare applicazione le norme contenute negli artt. 576, comma terzo,

c.p.p. e 37 delle disposizioni di attuazione che impongono l'immediata

scarcerazione degli imputati prosciolti con sentenza non definitiva.

Contro l'ordinanza veniva proposto ricorso dal p.m. alla Corte di

cassazione, la quale con sentenza 2 aprile 1973 annullava senza rinvio,

per violazione di legge, la citata ordinanza di dissequestro immediato

9 gennaio 1973 del tribunale rilevando che, in tema di restituzione di

un film sequestrato per oscenità, non potevano essere applicate le

norme di eccezione relative a provvedimenti restrittivi della libertà

personale, bensì le disposizioni di cui agli artt. 240 c.p., 576 e 622

c.p.p. le quali non consentono la restituzione di cose sequestrate di

cui debba ordinarsi la confisca qualora in prosieguo di giudizio

intervenga condanna.

Orbene è di tutta evidenza che, alla stregua delle indicate

vicende processuali, la proposta questione di legittimità

costituzionale non può allo stato trovare ingresso in questa sede.

Nel procedimento incidentale di esecuzione, avente ad oggetto la

conservazione o meno del sequestro di un film prima di una definitiva

sentenza di proscioglimento, è intervenuta una decisione irrevocabile

della suprema Corte di cassazione. Per il principio della preclusione

processuale di cui all'art. 90 c.p.p. - che opera anche in tema di

procedimenti incidentali non poteva essere più riproposta nei medesimi

termini, tra le stesse parti e dinanzi allo stesso giudice la questione

già definitivamente discussa e risolta. L'eccezione di

incostituzionalità, che avrebbe potuto essere correttamente sollevata

dinanzi al tribunale o alla Corte di cassazione prima che sulla

questione del dissequestro o non del film si fosse formato il

giudicato, va perciò dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 622 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 21, 27 e 33 della Costituzione, con ordinanza 17 aprile 1973

del tribunale di Benevento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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