Corte costituzionale

Sentenza n. 534/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 67/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.10, commi terzo e

quarto, della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e l'I.N.P.S.

ed altro, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di Palermo

nel procedimento civile vertente tra Amato

Giuseppe ed altri iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Sciumbata Domenico ed altri, di

Raudi Andrea ad altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Salvatore Orestano per Sciumbata Domenico ed altri e

per Raudi Andrea ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 9 marzo 1989 il Pretore di Roma, nel

procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e I.N.P.S. ed

altro (ord. n. 304/1989), ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53

Cost., dell'art. 10, terzo e quarto comma, l. 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1988).

Viene censurata "l'omissione in subiecta materia di modifiche

radicali da parte del legislatore ordinario".

A sostegno delle ragioni addotte dal giudice a quo si sono

costituiti i ricorrenti Sciumbata Domenico ed altri. È intervenuto

altresì, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità della

sollevata questione (data "la estrema genericità e indeterminatezza

nella prospettazione della questione") ovvero, in subordine, per la

sua infondatezza.

2. - Con altra ordinanza, emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di

Palermo nel procedimento civile tra Raudi Andrea ed altri e I.N.P.S.

ed altro (ord. n. 369/1989), è stata sollevata analoga questione con

riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.

Per il rimettente "con la disposizione citata il legislatore,

lungi dall'introdurre il mutamento strutturale di disciplina del

sistema contributivo auspicato dalla Corte, si sarebbe in realtà

limitato a modificare in ribasso le aliquote di contribuzione ed a

prevedere la riduzione e successiva soppressione dei contributi posti

a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende

autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato, nonché la detrazione su

quanto dovuto per il 1988 o il rimborso dei contributi versati nel

1987 per i soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31".

Da ciò deriverebbe la "implicita conferma di considerare lo

strumento contributivo in questione non un premio assicurativo,

seppure non rapportato al costo ed all'entità delle prestazioni, né

distribuito in modo diverso sugli assicurati in attuazione coattiva

della solidarietà sociale cui in materia ci si ispira, bensì una

sorta di ibrida imposta speciale e di scopo al tempo stesso, con cui

far fronte all'occorrenza ai dissesti di bilancio provocati dalla

incapacità di controllo della spesa nel settore di cui trattasi".

Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S., assumendo l'infondatezza

della questione (essendosi il legislatore comunque mosso, con la

norma impugnata "per realizzare una più equa ripartizione degli

oneri").

Analoghe richieste sono state avanzate nell'intervento

dell'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto

1. - Stante l'identità della questione proposta dai rimettenti, i

giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2.1. - I giudici a quibus, a fronte della norma che riduce

l'aliquota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario

nazionale a carico di talune categorie aventi titolo alle prestazioni

medesime (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4), dubitano

della legittimità di essa, limitata a una mera riduzione

quantitativa, senza incidenza, cioè, nella disciplina del sistema

contributivo in atto, già oggetto di trascorse censure.

2.2. - La genericità e l'indeterminatezza di prospettazione e di

contenuto dell'ordinanza del Pretore di Roma non ne consentono

l'esame, giusta quanto rilevato dall'Avvocatura dello Stato, con

conseguente declaratoria di inammissibilità.

2.3. - Per quanto attiene all'ordinanza del Pretore di Palermo, va

subito ricordato che l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,

su cui continua a incentrarsi - come lo stesso rimettente esattamente

considera - la disciplina contributiva, fu già oggetto di ampia

disamina da parte di questa Corte. Se ne riconobbero (sentenza n. 431

del 1987) le manifeste incongruenze originate da una globale

inadeguatezza del contenuto normativo tenuto conto della pregressa

imponente trasformazione costituzionalmente protetta: non già più,

in negativo, la mera cura delle malattie, bensì la tutela del bene

intangibile della salute. Sicché, della disciplina medesima venne

esclusa, nell'immediato, la illegittimità, sol nella mera

considerazione che il sistema, se così può essere denominata una

congerie di disposizioni contingenti e disperse, veniva a costituire

l'ultimo anello di congiunzione tra il ristretto campo mutualistico

regolamentato nel passato (confr. sentenza n. 89 del 1984) e

l'odierna realtà di civile solidarismo cui il servizio sanitario va

indubbiamente adeguato.

3. - Per le considerazioni che qui precedono può ancora

eccezionalmente consentirsi, se pure in via estremamente contingente,

la vigenza della disposizione venuta ora all'esame: l'art. 10 della

legge n. 67 del 1988, che alla disciplina del menzionato art. 31

legge del 1986 comunque attiene, ma rivela, ancorché su di un piano

di stretta provvisorietà (cfr. ord. n. 403 del 1989), un tentativo,

sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme il prelievo.

4. - La Corte, tuttavia, ribadisce fermamente, in coerenza con

quanto rilevato, che tutta la normativa attuale sulla contribuzione

sanitaria continua ad essere espressione d'interventi meramente

episodici, non plausibili con riguardo specifico alle evidenti

connotazioni d'ordine solidaristico cui deve sottostare la materia in

discussione, nella sua regolamentazione paritaria per tutti i

cittadini in ossequio ai fondamentali precetti contenuti nell'art. 32

Cost.

Conclusivamente, si impongono, in uno alla effettiva puntuale

individuazione dei costi del servizio sanitario, la

razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'effettivo

incremento dell'efficienza di esso per l'intero territorio nazionale,

obiettivi peraltro già previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595

(Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario

triennale 1986-88) e sin qui non attuati.

Nel delineato senso di temporaneità estrema, la questione va

dichiarata non fondata, con la specifica e ribadita avvertenza,

tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia ovvero il perpetuarsi

dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle

garanzie costituzionali, non potrà non essere seguito,

nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della

materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n.

67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3,

35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n.

304/1989;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n.

369/1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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