Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2,

del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a),

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1994 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Ginocchietti Claudio ed altri,

iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di un procedimento a carico di cinque imputati di

violenza carnale concretatasi in tre episodi commessi nell'arco di

circa un mese in unicità di disegno criminoso, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, premesso che due

degli imputati erano stati già sottoposti a procedimento penale

avanti al Tribunale dei minorenni relativamente al primo episodio,

verificatosi quando essi non avevavo ancora raggiunto i diciotto

anni, e che ora i medesimi dovevano essere giudicati, quali

maggiorenni, relativamente agli altri due episodi, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

costituzionalità dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art.

3, comma 1, lettera a), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

"nella parte in cui non prevedono che, nel caso previsto dall'art.

12, lett. b), cod. proc. pen., la connessione operi tra procedimenti

per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e quando

l'imputato era maggiorenne".

Il giudice remittente osserva che il comma 2 dell'art. 14 cod.

proc. pen., in ossequio alla citata direttiva della legge-delega,

prevede, appunto, la non operatività della connessione tra

procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato quando era

minore e quando era maggiore degli anni diciotto. Tale disposizione,

tuttavia, contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di

ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonché con il diritto di

difesa (art. 24 della Costituzione).

Sotto il primo profilo, si rileva che se si parte dalla

considerazione che il processo a carico di imputati che abbiano

commesso i fatti quando essi erano infradiciottenni ha finalità di

tutela dei diritti del minore, di reinserimento e di recupero, e che

la specificità delle norme processuali e sostanziali applicabili ai

minorenni ha imposto la creazione di un giudice ad hoc e

l'applicazione di istituti centrati sulle particolari condizioni

psicologiche del minore, "non si vede quale ragionevolezza possa

consentire che in relazione a quel medesimo soggetto, le cui esigenze

di tutela e le cui condizioni psicologiche naturalmente non cambiano

a secondo della sede processuale, si applichino poi le norme

ordinarie per fatti commessi da maggiorenni".

Tale considerazione, si precisa, riguarda naturalmente non i casi

di connessione meramente soggettiva ma quello di connessione

derivante da continuazione ex art. 12, comma 1, lettera b), ultima

ipotesi, cod. proc. pen., il solo ad assumere rilevanza nel presente

procedimento: il disegno criminoso unitario che lega i fatti commessi

prima e dopo il compimento dei diciotto anni è maturato nel caso in

esame quando il soggetto era minorenne, sicché la previsione

dell'art. 14, comma 2, appare del tutto irragionevole, in quanto

disancorata dal dato fattuale e dalle effettive esigenze di tutela

del soggetto.

Da ciò consegue che tutto il complesso degli strumenti

processuali e sostanziali previsti per il minorenne viene di fatto

vanificato per il contemporaneo assoggettamento dell'imputato a un

procedimento penale condotto secondo il rito ordinario, e ciò in

palese dissonanza con le Regole minime per l'amministrazione della

giustizia minorile enunciate dall'Assemblea generale dell'O.N.U. nel

1985 (c.d. "Regole di Pechino"), tese ad evitare i pregiudizi che

possono derivare al minore dal contatto con l'apparato della

giustizia e dall'ingresso nel circuito penale.

Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero con l'art. 24 della

Costituzione, per il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato

"cui viene negata una unitaria valutazione dei fatti".

Precisa da ultimo il remittente che, tenuto anche conto della

sentenza della Corte costituzionale n. 22 (recte, n. 222) del 1983,

"la soluzione normativa che si prospetta come praticabile non è

quella dell'attrazione presso il giudice ordinario dei procedimenti

per reati commessi quando l'imputato era minorenne, ma quella

esattamente contraria".

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata.

Nell'atto di intervento si osserva che la sommaria esposizione dei

fatti del procedimento, risultante dall'ordinanza, non consente di

verificare la sussistenza nella fattispecie dell'unitarietà del

disegno criminoso, dal che consegue l'impossibilità per la Corte

costituzionale di controllare la rilevanza della questione.

Nel merito, si nega che l'art. 14, comma 2, cod. proc. pen.

contrasti con l'art. 3 della Costituzione, considerato che al

soggetto minore è assicurata l'applicabilità della particolare

disciplina sul processo minorile, essendo ragionevole che al

maggiorenne, pur se imputato di reati inquadrabili nell'ambito

dell'unitarietà di disegno criminoso insieme ad altri fatti commessi

da minorenne, sia applicata l'ordinaria disciplina: tale unitarietà

di disegno criminoso, infatti, sarebbe "interrotta" proprio dal

raggiungimento della maggiore età.

Né, secondo la difesa del Governo, può essere ravvisato alcun

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che l'imputato,

una volta divenuto maggiorenne, "potrà difendersi con tutti quegli

strumenti che l'assetto normativo mette a disposizione di qualsiasi

soggetto che abbia raggiunto i 18 anni di età". Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Perugia dubita del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione

dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3, comma 1,

lettera a), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte

in cui non prevedono che, nel caso di continuazione di reati (art.

81, secondo comma, cod. pen.), contemplato dall'art. 12, comma 1,

lettera b), cod. proc. pen., la connessione operi fra procedimenti

per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per

reati commessi quando il medesimo era maggiorenne, con devoluzione

alla competenza del Tribunale per i minorenni dei procedimenti in tal

modo connessi.

Secondo il giudice remittente la concomitante competenza del

Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario per i reati in

continuazione, non riducibile nell'ambito di un simultaneus processus

innanzi al primo di tali organi proprio per effetto delle

disposizioni impugnate, può ritenersi contrastare, in primo luogo,

con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo sia del principio

di uguaglianza sia del principio di ragionevolezza, in quanto,

trattandosi di fatti commessi in unitarietà di disegno criminoso,

tutto il complesso degli strumenti processuali e sostanziali previsti

per il minorenne verrebbe a essere di fatto vanificato per il

contemporaneo assoggettamento dell'imputato a un procedimento penale

condotto secondo il rito ordinario.

Sarebbe inoltre leso l'art. 24 della Costituzione, per il

pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, cui verrebbe "negata

una unitaria valutazione dei fatti".

2. - Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il giudice a quo assume che tra i vari episodi di violenza carnale

commessi nell'arco di circa un mese in danno della medesima persona

sia ravvisabile il vincolo della continuazione. E, non rientrando nei

poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione

deve ritenersi rilevante.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

In virtù della previsione legale che collega il raggiungimento

della maggiore età al compimento dei diciotto anni, deve presumersi

che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente

versi in una dimensione psicologica che è quella propria dello status (minorenne o maggiorenne) che la legge, ratione aetatis, gli

riconosce, sicché non è irragionevole né lesivo del principio di

uguaglianza o del diritto di difesa che, delle condotte realizzate

con la maturità del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le

norme sostanziali e processuali proprie degli adulti.

Tale conclusione non è messa in crisi qualora i vari fatti-reato

siano stati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno

criminoso. Anche se si accoglie la concezione più rigorosa secondo

la quale perché sussista il reato continuato occorre che i vari

fatti devono essere stati tutti previsti, programmati e deliberati in

via preliminare dall'autore come elementi costitutivi di un piano

unitario, ciò non toglie che ogni fatto facente parte del programma

criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone

autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei

singoli episodi.

D'altra parte non è in via di principio indifferente che il

soggetto, per una parte degli episodi, sia assoggettato agli istituti

minorili, in quanto il trattamento penale complessivo ben può essere

influenzato dagli istituti di favore (ad esempio, irrilevanza del

fatto, messa alla prova, perdono giudiziale, diminuente ex art. 98

cod.pen.) che caratterizzano il sistema penale minorile. In altri

termini, non può dirsi nemmeno del tutto rispondente al vero

l'affermazione del giudice a quo secondo cui questi istituti

sarebbero completamente "vanificati" dalla contemporanea applicazione

degli istituti processuali e sostanziali previsti per gli adulti.

A ciò va aggiunto che la separazione delle procedure non

impedisce, ovviamente, che, sussistendo i presupposti della

continuazione di reati, si faccia applicazione del criterio del

cumulo giuridico delle pene ex art. 81 cod. pen., eventualmente da

parte del giudice della esecuzione, a norma dell'art. 671 cod. proc.

pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3,

comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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