Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 24d.P.R. 332/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del D.P.R.

4 giugno 1966, n. 332 (concessione di amnistia e di indulto), e degli

artt. 592 e 152, secondo comma, del Codice di procedura penale, per

quanto concerne l'amnistia, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno

1966 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Medini

Giuseppe, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato

generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 6 giugno 1966 emessa nel corso di un procedimento

penale instaurato a carico di Giuseppe Medini, imputato del reati di

cui agli artt. 582, 393, 612 e 594 del Codice penale, il pretore di

Padova, d'ufficio, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata

ed ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, relativo

alla concessione di amnistia e di indulto, in riferimento agli artt.

25, comma secondo, 24, comma secondo, 79 e 76 della Costituzione,

nonché degli artt. 592 e 152, comma secondo, del Codice di procedura

penale, per quanto concerne l'amnistia, in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione.

Sul presupposto che l'art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, vada

interpretato nel senso che a seguito della rinuncia dell'imputato

all'amnistia, il beneficio non possa essere più a lui applicato

qualora nel corso del procedimento ne venga accertata la colpevolezza,

secondo il pretore con quella disposizione sarebbe violato il principio

nullum crimen sine lege, sancito dall'art. 25 della Costituzione, in

quanto, in caso di accertamento della colpevolezza, l'imputato verrebbe

punito in forza di una norma sostanzialmente non più in vigore per

effetto dell'intervenuta amnistia. Sarebbe d'altra parte violato il

diritto di difesa, di cui all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, in quanto codesto diritto sarebbe frustrato dalla

ritorsione vendicativa dello Stato quando il ricusante non riuscisse a

convincere il giudice della propria innocenza e perché sarebbe

aprioristicamente limitata nella applicazione e spesso vanificata la

norma che prevede la rinuncia, da un deprimente ricatto ideologico,

riconducibile da un canto alla possibilità, a mezzo della rinuncia, di

difendersi in giudizio e dall'altro al timore di essere condannato e

quindi d'essere trattato peggio di chi non ha rinunciato.

Da tutto ciò - secondo il pretore - deriverebbe l'ulteriore

contrasto della norma impugnata con gli artt. 79 e 76 della

Costituzione. L'art. 79, infatti, recepirebbe il concetto generale di

amnistia e non anche quello anomalo di amnistia rinunciabile, con la

conseguenza che una decretazione in ordine alla rinuncia all'amnistia

potrebbe essere delegata non al Capo dello Stato ex art. 79, ma al

Governo ex art. 76.

Per il pretore di Padova, infine, gli artt. 592 e 152, comma

secondo, del Codice di procedura penale, sarebbero in contrasto con

l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto sarebbe

preclusa all'imputato la possibilità di far valere le prove della sua

innocenza, qualora dette prove non risultassero con evidenza al momento

del suo interrogatorio.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata ed è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri

a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che, con atto depositato

il 4 novembre 1966, ha contestato il fondamento della sollevata

questione rilevando che:

- non esiste contrasto tra l'art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, con

l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto nessuna norma

della Costituzione stessa dispone che l'amnistia debba essere

irrinunciabile e non possa comunque essere subordinata a determinate

condizioni;

- non ricorre l'asserita violazione dell'art. 24, comma secondo,

della Costituzione, in quanto la possibilità di rinuncia all'amnistia

garantisce e comporta una più specifica e concreta attuazione del

diritto di difesa;

- non sarebbe violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto non

ha fondamento la tesi dell'anomalia della rinuncia all'amnistia;

- ed infine, a proposito della dedotta illegittimità

costituzionale degli artt. 592 e 152, comma secondo, del Codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, sempre che della questione relativa si ravvisi la

rilevanza, mancherebbe l'asserito contrasto, in quanto verificandosi le

condizioni di operatività dell'amnistia, si estingue il reato e quindi

non ha ragione di porsi il problema del diritto di difesa.

Le considerazioni sopradette sono state illustrate dall'Avvocatura

generale con memoria depositata il 19 marzo 1968. Considerato in diritto :

1. - L'art. 14 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, relativo alla

concessione di amnistia e di indulto, dispone, in conformità alla

legge di delegazione (art. 14 della legge 3 giugno 1966, n. 331), che

"l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia

pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato

per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire".

Per il pretore di Padova la disposizione sarebbe in contrasto con

gli artt. 25, comma secondo, 24, comma secondo, 79 e 76 della

Costituzione.

Prima di dire circa la dedotta questione di legittimità

costituzionale, è il caso di precisare che, secondo l'ordinanza di

rinvio, con il citato art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, si vuole

dichiarare inapplicabile l'amnistia non soltanto qualora intervenga la

rinuncia, ma anche nel caso in cui, esercitata la relativa facoltà,

sia accertata la colpevolezza dell'imputato. Pur mancando, nel decreto

de quo, l'espressa statuizione (che invece è dato rinvenire negli

artt. 12 del D.Lgt. 29 marzo 1946, n. 132, e 14 del D.P.R. 11 luglio

1959, n. 460) che in caso di rinuncia, ove segua condanna, l'amnistia

non è più applicabile, è da ritenere che, intervenuta la

dichiarazione espressa di rinuncia, la non operatività dell'amnistia

è definitiva. Infatti, non risulta in alcun modo che, con l'adozione

di una formula meno ampia, dal punto di vista letterale, si sia inteso

modificare la volontà manifestata nei due decreti sopra citati ed

appare anzi evidente la determinazione di conformarvisi (esplicitamente

ammessa in precedenza ed identica occasione, nella relazione al D.P. 22

giugno 1946, n. 4).

Va altresì tenuto presente che nella specie l'imputato "ha

dichiarato di avvalersi della facoltà di rinunciare all'amnistia ed ha

chiesto che fosse celebrato il dibattimento".

Ed infine è da considerare che, secondo il pretore di Padova, "non

è in discussione la sussistenza della rinuncia all'amnistia in sé e

per sé considerata, sulla cui legittimità costituzionale non vi è

dubbio alcuno".

2. - Con la stessa ordinanza di rinvio viene prospettata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 592 e 152, comma

secondo, del Codice di procedura penale, limitatamente all'amnistia, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Sarebbe in contrasto con il diritto di difesa, il divieto di

istruzione probatoria dell'art. 592, e parimenti l'art. 152, comma

secondo, sempre che questa disposizione, abolito il detto divieto di

istruzione probatoria, non debba interpretarsi estensivamente.

Esisterebbe tra il ripetuto art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332 e gli

artt. 592 e 152, comma secondo, del Codice di procedura penale una

insanabile antinomia.

Senonché, a fronte dell'asserito collegamento e contrasto sta la

evidente non rilevanza della questione di legittimità costituzionale

del detti articoli del Codice di procedura penale. Può consentirsi che

ricorrano le "ragioni di conseguenzialità logico - giuridica e di

coordinamento sistematico" genericamente invocate dall'ordinanza, ma è

certo che le considerazioni svolte dal pretore di Padova a preteso

fondamento della rilevanza sono affatto estranee alla specie e che nel

procedimento penale a carico dell'imputato Medicini, è escluso che

quegli articoli possano trovare applicazione, dato che il Medini, come

si è sopra constatato, ha dichiarato di avvalersi della facoltà di

rinuncia all'amnistia.

Ne consegue che, a causa della manifesta irrilevanza della

questione sollevata, se ne debba dichiarare l'inammissibilità.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del

D.P.R. 1966, n. 332, è prospettata anzitutto, in riferimento all'art.

25, comma secondo, della Costituzione.

Secondo il pretore di Padova, la norma impugnata attribuirebbe alla

rinuncia l'efficacia e la qualifica di negozio di diritto sostanziale e

ciò comportebbe la violazione della citata norma costituzionale. La

rinuncia, invece, dovrebbe essere considerata come negozio di diritto

processuale, con la semplice funzione di condizione di procedibilità:

l'effetto estintivo dell'amnistia rimarrebbe inalterato, con la

conseguenza dell'applicabilità della stessa, in caso di rinuncia e

dopo il regolare svolgimento del procedimento.

Come è evidente, secondo il giudice a quo, l'art. 14 dovrebbe

essere interpretato diversamente da quanto sopra detto. E quindi si

porrebbe l'alternativa: riconoscere alla rinuncia efficacia anche

sostanziale e in tal caso sarebbe violato l'art. 25, comma secondo,

della Costituzione, o riconoscere alla rinuncia efficacia solo

processuale e allora la Costituzione sarebbe osservata.

La Corte è dell'avviso che non possa, in relazione all'art. 14 del

D.P.R. 1966, n. 332, prospettarsi una doppia e differente

interpretazione della disposizione. Si è in presenza di una chiara ed

univoca manifestazione di volontà legislativa ed è per questo che

solo codesta volontà deve essere valutata, sul terreno della

costituzionalità, in riferimento al citato art. 25, comma secondo,

della Costituzione.

L'asserito contrasto non sussiste. Il principio nullum crimen sine

lege, ha, infatti, una portata che non interferisce con l'amnistia. Da

un lato esso impone che la determinazione di una sanzione criminale sia

precedente alla commissione del fatto: e codesta situazione trova

riscontro nella fattispecie. Dall'altro esso impone che non si

puniscano fatti che non siano prevenuti dalla legge come reato. Al

riguardo, a prescindere dalla circostanza che l'amnistia non ha

efficacia abrogativa della norma incriminatrice, ma incide solo sulla

valutazione del fatto come punibile, va osservato che, in caso di

amnistia rinunciabile, funzionando la mancata rinuncia come presupposto

o coelemento della operatività della amnistia, la disposizione che la

prevede rimane praticamente senza effetto. E non vale rilevare

l'incongruenza di una manifestazione di volontà che si contrapponga ad

una norma avente effetti sulla repressione penale; infatti, se pure

fosse esatta, codesta osservazione non porterebbe alle conseguenze

prospettate dall'ordinanza, in quanto si tratterebbe, in ipotesi, di

una questione di opportunità legislativa e non di legittimità

costituzionale.

4. - Il pretore di Padova denuncia l'illegittimità costituzionale

dell'art. 14 D.P.R. 1966, n. 332, anche in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione.

Pur dovendosi riconoscere che la difesa "è assicurata con lo

svolgimento di una normale fase dibattimentale e con apprezzamento del

mezzi processuali idonei all'adeguato esercizio del diritto

dell'imputato di discolparsi", e sostenere che "il diritto di rinuncia

all'amnistia è una tipica particolarizzazione della regola generale

della difesa dell'imputato", secondo il giudice a quo, con i detti fini

difensivi e con la ratio legis sarebbe contrastante l'irrogazione di

una pena, sia pure condonabile

Fermo restando che la facoltà di rinuncia all'amnistia costituisce

esplicazione del diritto di difesa, è fuor di luogo parlare di

"ritorsione vendicativa dello Stato quando il ricusante non sia

riuscito a convincere il giudice della propria innocenza" perché,

ragionando sul terreno dell'amnistia rinunciabile e presupponendo la

piena legittimità dell'istituto e quindi dei suoi effetti, la

previsione e l'irrogazione della pena, per il reato e per il fatto che

in concreto lo realizzi e di cui sia accertata l'esistenza, rispondono

pienamente alle regole ed ai principi propri dell'esistenza e

dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato.

E per gli stessi motivi è ingiustificato ritenere che la norma che

prevede la rinuncia sia "aprioristicamente limitata nella applicazione

e spesso vanificata" da un "deprimente ricatto ideologico" proposto

all'imputato. L'imputato innocente è solo o tutt'al più posto

davanti ad una scelta: di accettare l'amnistia e subirne le

conseguenze, o di richiedere l'espletamento del processo ed andare

incontro a tutte le possibili definizioni dello stesso in conformità a

legge.

5. - L'art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, sarebbe, infine, in

contrasto con gli artt. 79 e 76 della Costituzione. "La norma che

consente di ricusare il beneficio, togliendogli quel valore cogente

che, derivante dalla sua essenziale natura di publica abolitio, ne era

caratteristica identificatrice, trasforma così radicalmente

l'istituto, da legittimare la affermazione che un'amnistia rinunciabile

non è un'amnistia". E la decretazione, allorché si tratti di

qualcos'altro che di un'amnistia in senso tecnico, può essere "bensì

delegata, non però al Capo dello Stato ex art. 79 della Costituzione,

ma al Governo ex art. 76".

Contro le premesse e l'assunto del giudice a quo è possibile

osservare che l'amnistia prevista dall'art. 79 non è necessariamente

non rinunciabile ed è invece indifferentemente rinunciabile o meno,

perché la rinuncia - come richiesta di giudizio da parte dell'imputato

- non elimina né snatura l'amnistia in relazione alla quale sia

consentita, dato che costituisce un possibile modo di attuarsi del

diritto di difesa ed il suo esercizio rende inoperante l'amnistia in

dipendenza della valutazione degli interessi in contestazione

discrezionalmente operata dal legislatore, e perché l'ipotesi della

rinunciabilità non poteva dall'Assemblea costituente non essere

considerata come naturale, dato che negli anni immediatamente

precedenti l'approvazione della Costituzione erano stati emessi ben

quattro provvedimenti di amnistia rinunciabile.

Ad ogni modo, non è pensabile che l'amnistia rinunciabile sia

qualcosa di sostanzialmente diverso da quella non rinunciabile. E per

ciò come appare inaccettabile la premessa, così lo è la conseguenza

che se ne vorrebbe trarre.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 14 del D.P.R.

4 giugno 1966, n. 332, relativo alla concessione di amnistia e di

indulto, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma

secondo, 79 e 76 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata con la stessa ordinanza, degli artt. 592 e 152, secondo

comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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