Corte costituzionale

Sentenza n. 518/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Lazio 3 febbraio 1982, n. 7 (Assistenza negli istituti

psichiatrici privati) e degli artt. 5, secondo comma, lettera a), 11,

secondo comma, 12, e 14, penultimo comma, della legge della Regione

Lazio 14 luglio 1983, n. 49 (Organizzazione del servizio

dipartimentale di salute mentale), promosso con ordinanza emessa il

22 gennaio 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a

carico di Panizzi Gabriele ed altri iscritta al n. 341 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Panizzi Gabriele ed altri, nonché

l'atto di intervento della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Giuseppe Gianzi per Panizzi Gabriele ed altri e

Giorgio Recchia per la Regione Lazio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo penale a carico di taluni membri

della Giunta regionale del Lazio, chiamati a rispondere del reato di

peculato per distrazione ai sensi del previgente art. 314 c.p. (la

cui fattispecie è confluita nel vigente art. 323 c.p., relativa

all'abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla

legge), il Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge della Regione Lazio 3 febbraio 1982, n. 7 (Assistenza

negli istituti psichiatrici privati), e degli artt. 5, secondo comma,

lettera a), 11, secondo comma, 12, e 14, penultimo comma, della legge

della Regione Lazio 14 luglio 1983, n. 49 (Organizzazione del

servizio dipartimentale di salute mentale), nella parte in cui

consentono convenzioni con istituti privati, che svolgano

esclusivamente attività psichiatrica, oltre il termine del 31

dicembre 1981, fissato dagli artt. 64, secondo comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),

e 3 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in

materia di assistenza sanitaria), convertito nella legge 27 giugno

1981, n. 331.

Premesso che la condotta degli imputati dovrebbe esser ritenuta

delittuosa perché in contrasto con il disposto delle leggi statali

da ultimo citate, in forza del quale le convenzioni tra enti pubblici

e istituti di cura privati svolgenti esclusivamente attività

psichiatrica dovevano improrogabilmente risolversi entro il 31

dicembre 1981, il giudice a quo osserva che il contrasto con tali

norme, più volte qualificate da questa Corte come principi

fondamentali, da parte delle leggi regionali prima indicate, le quali

protraggono le predette convenzioni oltre il termine del 31 dicembre

1981, impone che si sollevi questione di costituzionalità delle

menzionate leggi regionali. Tale questione, infatti, non potrebbe

esser considerata priva di rilevanza, continua il giudice a quo,

poiché, in base alla sentenza n. 148 del 1983 di questa Corte sul

controllo di costituzionalità delle norme penali di favore, la

risoluzione della sollevata questione, pur se unitamente a tutti gli

elementi oggettivi e soggettivi dei reati in esame, non potrebbe non

influire sulla decisione del processo a quo, considerato che le leggi

regionali in esame potrebbero essere ritenute derogative della

disciplina statale, così da ampliare la sfera di liceità

nell'attività dei pubblici ufficiali e da incidere, quindi, sul

dispositivo della sentenza penale o, quantomeno, sulla formula di

proscioglimento.

2. - Si sono costituite in giudizio le parti private per chiedere

che la questione di costituzionalità sia dichiarata irrilevante o,

comunque, infondata.

La difesa delle parti private osserva, in punto di rilevanza, che,

qualunque possa essere l'esito del giudizio di costituzionalità,

nessun abuso di ufficio potrebbe essere ritenuto a carico degli

imputati, considerato che costoro hanno esercitato funzioni di membri

della Giunta regionale del Lazio in adempimento e in esecuzione delle

leggi regionali sospettate di incostituzionalità, dando, oltretutto,

a queste ultime l'interpretazione che lo stesso giudice a quo

riconosce come esatta e pertinente. Nessun valore di precedente,

pertanto, potrebbe riconoscersi, sotto questo aspetto, alla sentenza

n. 148 del 1983 di questa Corte.

In ogni caso, continua la predetta difesa, la questione sollevata

è infondata, poiché le leggi regionali, tenuto conto della

particolare realtà del Lazio, caratterizzata dalla presenza di

numerosi ostacoli pratici all'attuazione della riforma delle case di

cura psichiatriche, contengono una disciplina transitoria, dettata

dall'insufficienza delle strutture pubbliche esistenti e diretta al

necessario adeguamento delle finalità di assistenza psichiatrica

presenti nella legge di riforma sanitaria alla reale situazione locale.

3. - La Regione Lazio si è costituita in giudizio solo

formalmente, riservandosi ogni controdeduzione nei successivi atti

difensivi.

In prossimità dell'udienza la Regione ha presentato una ampia

memoria difensiva per chiedere che la questione sia dichiarata non

fondata, sul presupposto che il valore costituzionale dell'assistenza

ai malati, garantito dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione,

verrebbe vulnerato ove i degenti delle case di cura private ne

fossero espulsi senza un sicuro ricovero presso le istituzioni

pubbliche. Ciò dovrebbe indurre a considerare ordinatorio il termine

previsto nell'art. 64, come mostrerebbe anche la prassi di altre

regioni e la stessa legislazione statale. Considerato in diritto

1. - Durante un processo penale a carico di taluni membri della

Giunta regionale del Lazio, imputati di abuso innominato di ufficio

(art. 323 c.p.), il Tribunale di Roma ha sollevato, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

avverso l'art. 1 della legge della Regione Lazio 3 febbraio 1982, n.

7 (Assistenza negli istituti psichiatrici privati), e gli artt. 5,

secondo comma, lettera a), 11, secondo comma, 12, e 14, penultimo

comma, della legge della Regione Lazio 14 luglio 1983, n. 49

(Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale), nella

parte in cui consentono convenzioni con istituti privati, i quali

svolgono esclusivamente attività psichiatrica, oltre il termine del

31 dicembre 1981, contenuto nell'art. 64, secondo comma, della legge

23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario

nazionale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile

1981, n. 168 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria),

convertito dalla legge 27 giugno 1981, n. 331. Le disposizioni

impugnate, secondo il giudice a quo, nel porsi in contrasto con il

predetto art. 64, violerebbero un principio fondamentale della

materia sanitaria, che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,

costituisce un limite alla potestà legislativa concorrente delle

regioni.

2. - La questione è inammissibile perché irrilevante.

Nell'argomentare in punto di rilevanza, il giudice a quo afferma

che la condotta degli imputati dovrebbe essere considerata delittuosa

in quanto si è svolta in contrasto con l'art. 64 della legge n. 833

del 1978, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 168 del

1981, che contiene il principio fondamentale in base al quale le

convenzioni tra enti pubblici e istituti di cura privati svolgenti

esclusivamente attività psichiatrica dovevano risolversi

improrogabilmente entro il 31 dicembre 1981. Ma, aggiunge lo stesso

giudice, in contrasto con ciò si pongono le disposizioni di legge

regionale impugnate, che ammettono proroghe a quel termine. Poiché,

tuttavia, la disciplina ivi prevista violerebbe il limite della

competenza legislativa regionale, costituito dal predetto principio

fondamentale stabilito dalle leggi statali e sarebbe, quindi, viziata

d'illegittimità costituzionale, un'eventuale pronunzia di questa

Corte sulla stessa potrebbe influenzare la risoluzione da dare al

giudizio penale o, quantomeno, potrebbe incidere sulla formula di

proscioglimento da adottare, nel senso che potrebbe avere la

conseguenza di ampliare la sfera di liceità penale relativa alle

attività contestate ovvero di mutare i termini legali sulla base dei

quali occorre valutare il comportamento degli imputati.

Il ragionamento svolto dal giudice a quo non è fondato.

Al fine di accertare se la condotta degli imputati possa essere

configurata come attività penalmente illecita, ascrivibile al reato

di abuso innominato d'ufficio, non ha alcun rilievo l'eventualità

che la legge che questi dovevano applicare potesse essere ritenuta

costituzionalmente illegittima. Dal momento che il dubbio di

costituzionalità sulla legge applicabile non autorizza, né,

tantomeno, obbliga i pubblici amministratori a sospendere

l'applicazione della legge medesima o a disapplicarla, non può

considerarsi penalmente rilevante un comportamento degli stessi

amministratori posto in essere in conformità di una legge che sia

ritenuta, in ipotesi, costituzionalmente illegittima. Nel nostro

ordinamento, infatti, nel caso che una disposizione legislativa sia

sospettata d'illegittimità costituzionale, soltanto il giudice ha il

potere-dovere di sospenderne l'applicazione, proponendo, con

ordinanza, alla Corte costituzionale la risoluzione della relativa

questione, sempreché quest'ultima, a norma dell'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, sia da esso considerata come "non

manifestamente infondata" e "rilevante".

In altri termini, con riferimento al caso di specie, non può

imputarsi agli amministratori regionali di aver commesso un abuso per

il fatto di aver applicato una legge regionale vigente ed efficace,

anche se in ipotesi costituzionalmente illegittima perché in

contrasto con un principio fondamentale stabilito in materia dalla

legislazione statale. Infatti, sulla base dei criteri attinenti alla

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni e al

conseguente rapporto tra le relative fonti normative, è la legge

regionale, di cui il giudice a quo contesta la costituzionalità, a

dover esser considerata la legge applicabile. È, pertanto, nei

confronti di quest'ultima che prende corpo, per gli amministratori

regionali imputati, il dovere costituzionale della loro

incontestabile soggezione alla legge.

Sulla base delle considerazioni svolte, si deve, dunque, escludere

che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia

rilevante. Infatti, poiché ai fini dell'accertamento della

responsabilità penale degli amministratori regionali imputati di

abuso innominato di ufficio non può aver alcun rilievo la presunta

illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge regionale

impugnate, l'eventuale pronunzia di questa Corte non potrebbe

esercitare alcuna influenza sul giudizio a quo, neppure con riguardo

alla formula di proscioglimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 3 febbraio 1982, n. 7

(Assistenza negli istituti psichiatrici privati), e degli artt. 5,

secondo comma, lettera a), 11, secondo comma, 12, e 14, penultimo

comma, della legge della Regione Lazio 14 luglio 1983, n. 49

(Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale), nella

parte in cui consentono convenzioni con istituti privati, che

svolgano esclusivamente attività psichiatrica, oltre il termine del

31 dicembre 1981, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, come attuato dall'art. 64, secondo comma, della legge

23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario

nazionale), e dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168

(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria), convertito dalla

legge 27 giugno 1981, n. 331.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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