Corte costituzionale

Sentenza n. 508/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge

11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della professione di

consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno

1982 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra

Breccia Maria Rita e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del

Lavoro di Perugia, iscritta al n.745 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno

1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n.

745/1982), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

40 della l. 11 gennaio 1979, n.12, nella parte in cui non prevede la

possibilità di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro di

coloro i quali abbiano superato, prima dell'entrata in vigore della

legge, l'esame di abilitazione disciplinato dal regime previgente,

per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 35 primo comma Cost.

La questione è sorta nel corso di un giudizio nel quale la

signora Maria Rita Breccia - che anteriormente all'entrata in vigore

della legge n. 12 del 1979 aveva sostenuto l'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di consulente del lavoro, era stata

autorizzata a tale esercizio dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro

ma non aveva richiesto l'iscrizione all'albo - chiedeva al Tribunale

di riconoscerle il diritto ad iscriversi all'albo istituito -

congiuntamente ad un diverso e più rigoroso esame abilitativo dalla

legge sopravvenuta.

Il Tribunale afferma che tale riconoscimento sarebbe impedito

dall'art. 40 della stessa legge n.12 del 1979, il quale, nel

disciplinare la fase transitoria dell'applicazione del nuovo sistema,

consente tale iscrizione soltanto a chi fosse già iscritto nell'albo

precedentemente previsto oppure a chi avesse in corso l'esame di

abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge,

condizioni non godute dalla signora Breccia.

Di qui l'impugnativa di tale disposizione nella parte in cui

tratterebbe in modo ingiustificatamente differenziato due situazioni

sostanzialmente analoghe, e cioè quella di chi, come l'attrice,

abbia già superato l'esame di abilitazione secondo la vecchia legge

e quella di chi tale esame abbia ancora in corso di svolgimento al

sopravvenire della nuova. La stessa disposizione, oltre a violare per

tale ragione l'art. 3 Cost., confliggerebbe pure, a parere del

giudice a quo: con l'art. 4 Cost., poiché indirettamente inibirebbe

ad una categoria di cittadini la libertà di scelta della propria

attività lavorativa; con l'art. 35 Cost. poiché non appresterebbe

sufficiente tutela all'attività di consulente del lavoro

limitatamente ai soggetti che si trovano in condizioni analoghe a

quelle della signora Breccia.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Non sussisterebbe infatti la lamentata disparità di trattamento

in danno dei soggetti che si trovano nelle condizioni della parte

attrice nel giudizio a quo, in quanto soltanto chi aveva già

conseguito, come quest'ultima, l'autorizzazione all'esercizio della

professione dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro prima

dell'entrata in vigore della nuova legge - a differenza di chi avesse

ancora in corso l'esame di abilitazione - aveva la possibilità di

ottenere l'iscrizione al vecchio albo, titolo sufficiente

all'iscrizione al nuovo, così che soltanto il primo, e non il

secondo, dovrebbe imputare a sé medesimo il non avere

tempestivamente espletato tale adempimento.

Di qui l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., nonché

degli artt. 4 e 35 Cost. essendo il nuovo sistema, più selettivo e

rigoroso, del tutto idoneo a garantire la posizione professionale dei

consulenti del lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982

(r.o. n. 745/82) lamenta che l'art. 40 della legge 11 gennaio 1979,

n. 12 (recante "Norme per l'ordinamento della professione di

consulente del lavoro"), assoggetti a trattamento ingiustificatamente

differenziato chi abbia superato la prova teorico-pratica di

idoneità - prevista dalla l. n. 1081 del 1964 - anteriormente alla

data di entrata in vigore della nuova normativa, rispetto a chi tale

prova abbia ancora, a tale data, in corso di espletamento,

consentendo solo a quest'ultimo, e non al primo - già autorizzato ma

non iscritto al vecchio albo - di iscriversi nel nuovo albo

professionale: ciò in violazione degli artt. 3, primo comma, 4 e 35,

primo comma, Cost.

2. - La questione non è fondata.

La norma impugnata, nel dettare una disciplina transitoria per il

passaggio dal vecchio al nuovo regime, consente, in deroga al

requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione, la

iscrizione nel nuovo albo ai consulenti del lavoro che fossero, o

fossero stati, già iscritti in quello istituito dalla legge del 1964

(primo comma); prevede poi che, ai fini dell'eventuale conseguimento

dell'abilitazione, resti fermo l'espletamento dell'esame già

regolarmente fissato o in corso di svolgimento alla data di entrata

in vigore della nuova legge (secondo comma).

Come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, tale ultimo

precetto, nel far salvi gli esami già disposti secondo il sistema

precedente, intende soltanto regolare la sorte di procedimenti

amministrativi pendenti, accordando tutela alla legittima aspettativa

degli aspiranti al loro regolare esito. A parte la non estensibilità

di una norma derogatoria, diversa è invece, e perciò non meritevole

di eguale tutela, la posizione di coloro che, come la parte attrice

nel giudizio a quo, a quel momento, avevano già superato l'esame e,

pur avendo ottenuto la prevista autorizzazione, avevano però

trascurato di chiedere quella iscrizione nel vecchio albo che,

secondo il primo comma dell'art. 40 della legge n. 12 del 1979,

avrebbe consentito loro di ottenere l'iscrizione in quello nuovo.

Non sussiste dunque una irragionevole disparità di trattamento in

danno dei soggetti da ultimo considerati, né un'arbitraria

limitazione dei diritti loro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per

l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost.,

sollevata dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 25 giugno 1982

(r.o. n. 745/82).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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