Corte costituzionale

Sentenza n. 507/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del

r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del testo unico delle

leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli

uffici provinciali dell'economia corporativa"), promossi con

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1983 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento civile vertente tra la Camera di commercio di

Bologna e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità,

iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 24 settembre 1984 dal Tribunale di Genova

nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di credito per le

opere pubbliche e la Camera di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura di Genova, iscritta al n. 1329 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119

bis dell'anno 1985;

3) n. 3 ordinanze emesse il 17 giugno 1986 della Corte d'appello

di Milano nei procedimenti civili vertenti tra a s.p.a. Dalmine, la

s.p.a. Italsider, la s.p.a. Finsider e la Camera di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di Milano, iscritte ai nn. 710,

711 e 712 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 58 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di credito per le

opere pubbliche, della Camera di commercio di Genova, delle s.p.a.

Dalmine, Italsider e Finsider, della Camera di commercio di Milano e

della s.p.a. Nuova Italsider;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Franco G. Scoca per il Consorzio di credito per le

opere pubbliche, gli avvocati Fabrizio Lemme e Michele Savarese per

le s.p.a. Dalmine, Italsider e Finsider, gli avvocati Ezio Antonini e

Valerio Onida per la Camera di commercio di Milano e l'avv. Fabrizio

Lemme per la s.p.a. Nuova Italsider;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,

emesso su ricorso della Camera di commercio di Bologna per la mancata

corresponsione di diritti inerenti ai servizi di borsa, il Tribunale

di Bologna, con ordinanza in data 15 febbraio 1983, ha impugnato

dinanzi a questa Corte la norma - art. 53 t.u. 20 settembre 1934, n.

2011 - che si limita a prevedere tali diritti, demandandone la

determinazione a provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Ritiene il Tribunale remittente che gli stessi presentino i

caratteri propri della prestazione patrimoniale imposta, ed infatti:

sia le modalità di determinazione del loro ammontare,

unilateralmente fissato dall'amministrazione in base a criteri

predeterminati (nel caso di specie L.10.000 quale diritto fisso, e

L.1.000 quale diritto proporzionale per ogni miliardo di capitale in

circolazione), sia la conseguente impossibilità di commisurare la

prestazione pecuniaria alla quantità e qualità del servizio reso

dall'ente gestore, sia infine la necessità, per accedere alla

quotazione ufficiale, di rivolgersi esclusivamente ad un soggeto

pubblico, impedirebbero di qualificarli come corrispettivi di natura

privata. In altri termini, l'utente, qualora decida di richiedere

l'ammissione dei propri titoli in borsa, deve sottostare ad un

rapporto interamente imposto, corrispondendo diritti

obbligatoriamente dovuti ed autoritativamente fissati.

Così qualificatane la natura, la norma che si limita a prevederne

l'istituzione, demandandone poi la concreta attuazione all'autorità,

si porrebbe in contrasto con la riserva di legge, seppur relativa, di

cui all'art. 23 Cost., la cui osservanza richiede, ad avviso del

giudice a quo, che siano almeno predeterminati, in via legislativa,

criteri idonei a quantificare la misura della prestazione

patrimoniale imposta.

2. - Nell'ambito di un analogo giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo, il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 24

settembre 1984, ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53 r.d. 20 settembre 1934, n. 2011,

ritenendola, anche in questo caso, rilevante in relazione agli

effetti che un'eventuale caducazione della norma produrrebbe sul

decreto presidenziale (1° giugno 1978, n. 318) posto a fondamento

della pretesa creditoria.

Il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata,

nella parte in cui difetta di una qualsiasi previsione di criteri

idonei a determinare la misura della prestazione, o a circoscrivere

comunque la discrezionalità dell'ente impositore, non potrebbe poi

essere superato, ad avviso del giudice a quo, dalla possibilità di

ragguagliare l'imposizione alla spesa effettiva che l'ente è tenuto

a sostenere per l'erogazione del servizio, in quanto di tale criterio

non vi sarebbe alcuna traccia nelle norme che disciplinano la

prestazione imposta.

3. - La stessa questione, infine è stata sollevata anche dalla

Corte di appello di Milano con tre ordinanze di identico contenuto

emesse, in data 17 giugno 1986, nel corso di altrettanti giudizi,

sempre concernenti la mancata corresponsione di diritti inerenti ai

servizi di borsa.

Nell'escludere che le prestazioni in oggetto costituiscano il mero

corrispettivo di un servizio gestito in forma imprenditoriale da un

soggetto pubblico, la Corte remittente impugna, insieme all'art. 53

del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, anche l'art. 80 dello stesso

testo unico, nella parte in cui richiamando il r.d. 4 gennaio 1925,

n. 29, prevede l'istituzione dei diritti inerenti ai servizi di borsa

senza però individuare alcun criterio di determinazione

dell'ammontare del diritto o almeno del suo limite massimo.

4. - Si sono costituiti, dinanzi a questa Corte, gli enti e le

società debitrici dei diritti di quotazione, chiedendo che la

questione venisse dichiarata fondata.

In particolare, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica

utilità (I.C.I.P.U., ora Consorzio di credito per le opere

pubbliche, C.R.E.D.I.O.P.), ribadendo ed ampliando, le argomentazioni

svolte dai giudici a quibus circa la natura giuridica dei diritti di

quotazione, la loro sottoposizione alla riserva di legge di cui

all'art. 23 Cost., e l'ambito di tale riserva, ha osservato che il

testo unico approvato con r.d. n. 2011 del 1934, non risultando

emanato in forza di una norma delega, costituirebbe una fonte

meramente ricognitiva, e, pertanto, le disposizioni in esso contenute

avrebbero il valore e la forza di legge solo in quanto riproduttive

di precedenti norme di eguale forza e valore. Di conseguenza, quella

parte dell'art. 53 che si riferisce ai diritti delle borse valori,

non trovando alcuna rispondenza nelle disposizioni previste come

oggetto di coordinamento (artt. 19 Legge 18 aprile 1926, n. 731, e 3,

quarto comma, Legge 3 gennaio 1929, n. 16), risulterebbe priva di

fondamento legislativo.

Nell'ipotesi in cui venisse invece riconosciuto alla norma

impugnata il valore di fonte giuridica, allora, la disciplina in essa

contenuta, non prevedendo, nemmeno indirettamente, il presupposto dal

quale sorge l'obbligo della prestazione, si porrebbe in contrasto con

il principio della riserva di legge costituzionalmente garantito.

In riferimento poi alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene

rispettato tale principio anche in assenza di un'espressa indicazione

legislativa dei criteri, limiti o controlli sufficienti a delimitare

l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi

siano ricavabili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla

composizione e dal funzionamento degli organi competenti a

determinarne la misura, (sentt. nn. 4 del 1957, 55 del 1963, 67 del

1973, 51 del 1960 e 21 del 1969), la parte osserva che, benché si

possa ritenere che i diritti di quotazione, destinati a coprire le

spese di un servizio reso dalle camere di commercio, possano trovare

nel costo di tale servizio un sufficiente limite all'eventuale

arbitrio dell'amministrazione, tuttavia non risulterebbe chiaramente

individuato il servizio del quale la prestazione imposta intende

bilanciare il costo, ne tantomeno il criterio per commisurare la

prima al secondo. Inoltre, il d.P.R. 31 marzo 1975 n. 138,

trasferendo alla Consob la titolarità della maggior parte dei

servizi di borsa, avrebbe profondamente modificato il sistema dei

rapporti tra camere di commercio e borse, sistema nel quale i diritti

di quotazione trovavano la loro ragion d'essere quanto meno sul piano

sostanziale. In relazione, infine, alla composizione e al

funzionamento dell'organo competente a stabilire la misura della

prestazione, né il Presidente della Repubblica, né il Ministro del

tesoro proponente assicurerebbero, di fatto, nell'esercizio della

loro funzione (non assistita da garanzie procedimentali) il

soddisfacimento di esigenze esclusivamente tecniche.

Ad eccezione della Italsider s.p.a., tardivamente costituitasi, le

altre società, parti nei giudizi pendenti presso la Corte d'appello

di Milano, hanno osservato come sia ormai consolidata in

giurisprudenza l'opinione che i diritti di quotazione spettanti alle

camere di commercio debbano considerarsi tasse in senso tecnico, in

conformità al concetto di "prestazione patrimoniale imposta" accolto

da questa Corte, ogni qualvolta si tratti di prestazioni istituite

con atto dell'autorità, e a prescindere dalla circostanza che

l'erogazione del servizio sia rimessa o meno alla volontà del

privato.

Le società osservano poi che la norma impugnata non esaurisce

certo quelle esigenze di specificità più volte sottolineate dalla

giurisprudenza di questa Corte in relazione ai limiti che dovrebbero

essere imposti alla discrezionalità dell'amministrazione

nell'individuare i soggetti passivi e l'ammontare del tributo. Né

d'altra parte, tale carenza legislativa (che potrebbe comportare

anche l'individuazione della base imponibile negli importi negoziati,

e dei soggetti passivi negli azionisti in sede di negoziazione dei

titoli) può essere superata - come ritenuto dal giudice di primo

grado - da una "supposizione" logica, e cioè che avendo avuto le

camere di commercio il potere di ammettere i titoli societari,

soggetto passivo dell'imposizione debba considerarsi la società nel

suo complesso, ed oggetto di essa la quotazione in borsa dei titoli

rappresentativi del capitale nella sua interezza. La tesi, infatti,

oltre che priva di fondamento, in quanto venuto meno il potere di

ammissione, trasferito dal 1974 alla Consob, risulterebbe

costituzionalmente inaccettabile, dal momento che affiderebbe ad uno

strumento diverso da quello legislativo il potere di delimitare la

discrezionalità dell'amministrazione, privando altresì il

legislatore della possibilità di commisurare il carico tributario in

modo uniforme nei confronti dei soggetti passivi, con conseguente

violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

5. - Delle varie camere di commercio si è costituita nei termini

solo quella di Milano chiedendo che la questione venisse dichiarata

infondata.

L'ente ha in proposito rilevato come, in base alla giurisprudenza

di questa Corte concernente l'art. 23 Cost., i limiti alla

discrezionalità dell'amministrazione possano anche non essere

previsti con lo strumento legislativo, a condizione però che siano

desumibili dal contesto della disciplina in cui la norma primaria si

inserisce ovvero da altri elementi.

In tal senso, la camera di commercio sostiene che il sistema

normativo conterrebbe una disciplina del tutto sufficiente ad

individuare l'oggetto ed i presupposti della prestazione. In

particolare, l'elemento oggettivo di riferimento, per la

commisurazione dei diritti non potrebbe che essere l'intero capitale

della società, dal momento che la quotazione riguarda i titoli nel

loro insieme e prescinde del tutto dall'effettiva negoziazione in

borsa di una parte o meno dei medesimi.

Inoltre, poiché i diritti di quotazione sarebbero stati

configurati dalla legge, fin dall'inizio, come entrate volte a

finanziare i servizi di borsa, (art. 7 r.d. n. 29 del 1925 e artt.

nn. 52 e 32, e 4 t.u. n. 2011 del 1934), la determinazione della loro

misura sarebbe circoscritta dal perseguimento di tale scopo, che,

costituendo un elemento di carattere essenzialmente tecnico, risulta

senz'altro idoneo a delimitare adeguatamente la discrezionalità

dell'amministrazione.

Altri limiti idonei ad escludere la possibilità che la

discrezionalità amministrativa possa trasmodare in arbitrio vengono

infine ravvisati nell'esistenza di garanzie procedimentali (delibera

della Giunta camerale, proposta dal Ministero del tesoro, decreto del

Presidente della Repubblica), nonché nella fissazione dei diritti

mediante l'adozione di un atto a carattere generale.

6. - Con memorie depositate nell'imminenza della discussione, le

parti hanno ribadito, ampliandole e precisandole, le argomentazioni

già svolte negli atti di costituzione. Considerato in diritto

1. - Con cinque ordinanze di autorità giudiziarie diverse è

sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 23 Cost., dell'art. 53 del t.u. 20 settembre 1934, n. 2011,

il quale prevede al secondo comma le modalità per la istituzione dei

diritti inerenti ai servizi delle borse di commercio.

In una delle ordinanze è sollevata questione, sempre in

riferimento all'art. 23 Cost., anche dell'art. 80 della stessa legge,

il quale dispone che restano in vigore, fra gli altri, il r.d. 4

gennaio 1925, n. 29, che all'art. 7, terzo comma, elenca i diritti in

questione.

Ad avviso dei giudici a quibus, dette norme, prevedendo

l'istituzione dei diritti inerenti ai servizi di borsa, non

indicherebbero alcun criterio per la determinazione in concreto di

tale prestazione patrimoniale imposta, dal che si deduce l'esistenza

di un contrasto con il parametro costituzionale invocato.

2. - I giudizi possono essere per connessione riuniti e definiti

con unica sentenza.

3. - In relazione al profilo sulla rilevanza della questione,

prospettato - pur senza formularsi in proposito espressa eccezione di

inammissibilità - da una delle parti costituite e cioè dal

Consorzio di credito delle opere pubbliche e relativo all'aspetto

della probabile esenzione di detto istituto dai diritti in parola,

esenzione che discenderebbe dal r.d.-l. n. 1627 del 1919 convertito

nella legge n. 488 del 1921, va osservato che una delle ordinanze di

rimessione (reg. ord. n.1329 del 1984) ha espressamente motivato sul

punto, con esauriente argomentazione, concludendo per la rilevanza

della questione, nell'assunto che l'esenzione tributaria non si

applica ai diritti di borsa, onde, di fronte a così precisa

motivazione del giudice a quo non può più farsi questione in questa

sede di tale profilo che attiene alla rilevanza.

4. - In relazione ad altro eventuale profilo di inammissibilità

attinente alla natura di una delle norme impugnate, (art. 53, secondo

comma, t.u. 1934, n. 2011) la difesa del Consorzio di credito per

ultimo citato, esprime il dubbio che tale norma potrebbe non avere

forza di legge, in quanto inserita in un testo unico di carattere

compilativo che non troverebbe, sul punto, riscontro in norme

legislative preesistenti, onde il sindacato su detta norma potrebbe

non spettare a questa Corte.

Al riguardo va però osservato che, come è stato anche di recente

affermato dalla Corte di cassazione, i diritti in parola, aventi

carattere non tributario ma, comunque, di prestazione patrimoniale

imposta, trovano oggi il loro fondamento in norme di rango

legislativo.

Difatti, se è vero che la norma che introdusse tali diritti di

borsa e cioè l'art. 7 del r.d. n. 29 del 4 gennaio 1925, era

contenuta originariamente in un testo di natura regolamentare,

tuttavia tale norma fu elevata al rango di legge per effetto

dell'espresso richiamo fattone nell'art. 80 del t.u. del 1934, n.

2011, per cui, anche il secondo profilo di eventuale inammissibilità

è in realtà inconsistente. Che tale richiamo abbia potuto imprimere

forza di legge alle norme richiamate, discende dalla constatazione

della natura non meramente compilativa del cennato testo unico,

perché questo fu adottato sulla base dell'art. 16 della legge 18

giugno 1931, n. 875, che aveva appunto autorizzato il Governo a

riunire in testo unico le norme preesistenti, con la facoltà di

emanare quelle necessarie a disciplinare organicamente la materia,

integrando, modificando e sopprimendo le precedenti disposizioni.

5.1. - Nel merito le questioni non sono fondate.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio della

riserva di legge, previsto dall'art. 23 Cost., sia rispettato anche

in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri,

limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di

discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano

desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla

composizione e dal funzionamento degli organi competenti a

determinarne la misura (sentt. nn. 4 del 1957, 55 del 1963, 67 del

1973, 51 del 1960 e 21 del 1969). Si esclude altresì da questa Corte

(sent. n. 34 del 1986) la violazione della norma costituzionale

citata quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti

amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a

mezzo del quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine

di evitare eventuali arbitrii dell'amministrazione.

Osserva la Corte che la normativa oggetto della questione di

costituzionalità risponde ai requisiti indicati dalla richiamata

giurisprudenza costituzionale.

Poiché, come si è detto, la norma istitutiva della prestazione

in parola è l'art. 7 del regolamento approvato con il R.D. 4 gennaio

1925, n. 29 - il cui contenuto, come si è rilevato, ha assunto rango

di legge ordinaria, per effetto del richiamo di cui all'art. 80 del

R.D. 20 settembre 1934 - è a tale norma che bisogna riferirsi per

individuare gli elementi di detta prestazione patrimoniale imposta.

Orbene, detta norma stabilisce che la Camera di commercio e

industria provvede ai locali ed a quanto altro occorre per il

funzionamento delle Borse di commercio alle proprie dipendenze e dei

relativi uffici fornendo anche tutto il personale necessario sia per

le riunioni che per il funzionamento di detti uffici. Stabilisce

altresì che le spese relative alla pubblicazione del listino di

borsa sono a carico della Camera di commercio e che le entrate sono,

fra l'altro, costituite dai diritti di borsa che vengono ivi

elencati, come si vedrà in prosieguo.

Quanto all'organo competente alla determinazione di quei diritti,

la stessa norma prevede che le tariffe siano deliberate dalla Camera

di commercio e che siano approvate con decreto del Capo dello Stato.

Quanto alla portata del secondo comma dell'art. 53 del t.u. del

1934, n. 2011 (che è la norma denunciata in tutte le ordinanze di

rinvio) va rilevato che in realtà si è in presenza di una

disposizione dal contenuto meramente procedimentale, in quanto essa

si limita a stabilire che l'indicato decreto del Capo dello Stato,

per l'istituzione dei "diritti inerenti ai servizi delle borse di

commercio, è promosso, per i diritti delle borse valori, dal

Ministro delle finanze e per i diritti delle borse merci, dal

Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro

dell'industria".

Da quanto precede risulta dunque che, dal contesto in cui gli

artt. 53 e 80 del t.u. del 1934 si collocano, è certamente possibile

desumere la presenza di quegli elementi che la giurisprudenza di

questa Corte (in particolare da ultimo v. sul punto la sentenza n. 34

del 1986) ritiene sufficienti ai fini della rispondenza all'art. 23

Cost. dei tributi o comunque delle prestazioni imposte in genere.

Tali elementi sono: i soggetti, tenuti alla prestazione e l'oggetto

della stessa, razionali ed adeguati criteri per la concreta

individuazione dell'onere, e, infine, il modulo procedimentale che,

come è stato precisato da questa Corte nella sentenza per ultima

richiamata, concorre ad escludere l'eventualità di arbitrii da parte

dell'Amministrazione.

5.2 - Per quel che riguarda i soggetti, dal contenuto delle norme

denunciate è possibile individuarli in coloro che abbiano interesse

rispetto "ai servizi delle borse di commercio", dovendosi rilevare

che l'art. 7 del R.D. del 4 gennaio 1925, n. 29, diversifica i

diritti relativi a tali servizi: a) in quelli per la quotazione dei

titoli sul listino di borsa; b) in quelli per il rilascio delle

tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati; c) in quelli

per l'uso dei telefoni, di tavoli, cabine e per ogni servizio a

disposizione delle borse.

Da queste indicazioni risultano dunque ben individuabili i

soggetti tenuti a tali prestazioni, così per i diritti di quotazione

nel listino, tali soggetti possono ravvisarsi nelle persone fisiche o

società, aventi appunto interesse alla quotazione dei titoli nel

listino di borsa.

5.3 - Parimenti, dalle stesse indicazioni, è chiaramente

individuabile l'oggetto della prestazione patrimoniale imposta che

ha, come punto di riferimento, gli elencati servizi di borsa, onde le

prestazioni in parola devono avere attinenza con quei servizi e

gravare perciò sui soggetti che rispettivamente si avvalgono di tali

servizi.

Dalla individuazione di tali elementi discende, come automatica

conseguenza, anche il requisito della desumibilità di criteri

tecnici per la quantificazione delle tariffe, relative a ciascuno dei

diritti di borsa indicati. Difatti i provvedimenti amministrativi,

determinativi di tali tariffe, debbono prendere in considerazione il

complesso delle spese sostenute dalle borse, ripartendo di

conseguenza i diritti (rectius le prestazioni patrimoniali imposte)

indicate sub a,) b) e c), in misura ovviamente proporzionale

all'incidenza di ciascuna voce sul complesso di tali spese,

attribuendo l'onere alle categorie di soggetti rispettivamente

interessate e, facendolo infine gravare, nell'ambito di ciascuna

categoria di destinatari dei servizi, sui singoli soggetti, secondo

criteri ispirati a principi di ragionevolezza che esplicitamente o

implicitamente siano desumibili dai decreti del Presidente della

Repubblica che approvano le tariffe.

Dalle elencate indicazioni risulta perciò soddisfatta l'esigenza,

posta in risalto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte

(sentenza n. 34 del 1986) in tema di prestazioni patrimoniali

imposte, secondo cui "la delimitazione della potestà amministrativa

non deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa,

ma ben può risultare da tutto il contesto della disciplina relativa

alla materia di cui essa fa parte".

5.4. - Anche l'esigenza di un modulo procedimentale, che metta al

riparo dalla eventualità di arbitrii dell'amministrazione, rendendo

possibile l'indagine sulle varie fasi del procedimento, appare nella

specie soddisfatto. Basta al riguardo considerare che, secondo la

normativa indicata, è previsto, per i diritti sub a) e sub b) - che

sono quelli aventi la maggiore rilevanza - una delibera della Camera

di commercio nonché l'approvazione con decreto del Presidente della

Repubblica (art. 7, comma quarto, R.D. n. 29 del 4 gennaio 1925), su

proposta del Ministro competente (art. 53, comma secondo, t.u. 20

settembre 1934, n. 2011).

Si è dunque in presenza di un procedimento ben articolato che

consente un adeguato controllo nel loro susseguirsi, delle varie fasi

del procedimento per verificare la ragionevolezza delle

determinazioni adottate.

Quanto infine ai diritti indicati sub c), per i quali è solo

prevista la delibera della Camera di commercio, questa

semplificazione procedimentale è giustificata dalla natura dei

servizi cui i diritti in parola si riferiscono, perché essi

concernono l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni

altro servizio (chiaramente affine a quelli testé elencati), cioè

di un complesso di prestazioni di carattere meramente materiale,

rispetto alle quali la garanzia procedimentale può già ritenersi

soddisfatta, con la previsione della sola delibera della Camera di

commercio.

6. - Negli scritti difensivi e nella discussione orale, allo scopo

di sottolineare il denunciato contrasto con l'art. 23 Cost., sono

state poste in evidenza una serie di incongruenze che sarebbero

riscontrabili in concreto nel contenuto dei decreti presidenziali

determinativi delle tariffe in parola.

Al riguardo è agevole rilevare che gli aspetti evidenziati (come

ad esempio l'identità della misura dei diritti di borsa, qualunque

sia la dimensione di questa, oppure l'ancoraggio dei diritti per la

quotazione nei listini al capitale delle società, etc.), ove

dovessero essere reputati irragionevoli sarebbero se mai da

attribuirsi ad una cattiva applicazione della norma denunciata e non

ad una irrazionale previsione di questa. In tal caso spetterebbe al

giudice di merito il compito di verificare se, nella determinazione

della misura di quelle tariffe e nella individuazione dei soggetti

tenuti agli oneri in questione, i decreti presidenziali abbiano o

meno rispettato i criteri desumibili dall'intero contesto normativo

che regola la materia, potendosi così trarre le naturali conseguenze

nella sede giudiziaria appropriata.

7. - Inconferente, ai fini del presente giudizio, è infine la

circostanza, posta in evidenza in qualcuna delle ordinanze di rinvio

e negli scritti difensivi delle parti private, secondo cui

attualmente non spetterebbero più alle Camere di commercio i diritti

connessi alle quotazioni di listino, essendo state le relative

funzioni attribuite alla Consob dalla legge 1974, n. 216 e dalle

successive norme che disciplinano detta Commissione. Trattasi di

tutta evidenza di un problema che non riguarda il giudizio di

legittimità costituzionale, perché si è in presenza di una

questione d'ordine interpretativo che deve essere risolta dal giudice

di merito, allo scopo di verificare se, nella determinazione concreta

delle tariffe dei diritti di borsa, si sia tenuto conto

dell'eventuale venir meno di compiti già attribuiti alle Borse, come

conseguenza dell'avvenuto trasferimento alla Consob. Difatti, sulla

base dei criteri desumibili dall'intero complesso normativo testé

descritto, la prestazione patrimoniale dovrebbe necessariamente avere

come parametro di riferimento solo i servizi effettivamente resi

dalle Borse e non anche quelli che, in ipotesi, in base a norme

successive, fossero stati loro sottratti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Previa riunione dei giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui

in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del

testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia

corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa"),

sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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