Art. 53 — Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16

I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze. I decreti Reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle Borse di commercio sono promossi, per i diritti delle Borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle Borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni. I tributi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresi' dei privilegi di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda. I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorita' giudiziaria. Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 507/1988

    Questione infondata
    5 maggio 1988

    Dal contesto della disciplina legislativa dei "diritti" inerenti ai servizi delle borse di commercio" sono desumibili gli elementi sufficienti al rispetto della riserva di legge 'ex' art. 23 Cost., in quanto i soggetti e l'oggetto della prestazione imposta sono individuati mediante riferimento ai vari servizi di borsa e da tale individuazione discendono criteri razionali ed adeguati per la quantificazione dell'onere, ed in quanto l'esigenza di un modulo procedimentale che eviti possibili arbitrii da parte dell'amministrazione è soddisfatta dalla partecipazione di una pluralità di soggetti (Camera di commercio, Ministro del Tesoro, Presidente della Repubblica) al procedimento di determinazione delle tariffe. Spetta invece ai giudici di merito sindacare le eventuali incongruenze imputabili al mancato rispetto dei criteri legislativi, e verificare, altresì, in via interpretativa, se i "diritti" connessi alle quotazioni di listino siano sottratti alle Camere di commercio in conseguenza del trasferimento alla Co.n.so.b. dei relativi servizi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934 n. 2011, sollevate in riferimento all'art. 23 Cost.).

    Art. 53 Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa · Art. 80 Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art53 · fonte del testo

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