Corte costituzionale

Sentenza n. 500/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18r.d. 148/1931

citata

  • art. 9r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione) e dell'art. 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30

(Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici

servizi di trasporto), promossi con ordinanze emesse il 28 luglio

1986 e il 16 febbraio 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa nei

procedimenti civili vertenti tra Sartor Renzo, Sassano Giacomo e

Pietrolini Danio e l'A.C.I.T., iscritte al n. 780 del registro

ordinanze 1986 e ai nn. 192 e 216 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 22 e 24,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'A.C.I.T. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento promosso da Sartor Renzo, dipendente

dell'A.C.I.T. di Pisa, inquadrato nel sesto livello, per il

riconoscimento del proprio diritto alla promozione automatica alla

qualifica di quinto livello (capo-deposito), in relazione alle

corrispondenti superiori mansioni, di fatto svolte, il Pretore di

Pisa (con ordinanza in data 28 luglio 1986; r.o. n. 780/86) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

reg. all. A al r.d. 8 gennaio 1931,

n. 148 e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978 n. 30, nella parte

in cui, in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., escludono la suddetta

progressione automatica, subordinando il riconoscimento della

qualifica superiore, corrispondente alle mansioni svolte, alla

sussistenza di determinati requisiti formali di attribuzione di

queste ultime.

Il giudice a quo si è dato carico della sentenza n. 257 del 1984

con la quale questa Corte ha dichiarato l'infondatezza di analoga

questione, ma ha ritenuto di dovere, comunque, sollecitare un nuovo

esame della Corte medesima in relazione alla modificazione delle

situazioni di riferimento che si sarebbe, a suo avviso, prodotta per

effetto dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210,

sull'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato.

Ha, invero, osservato che, per effetto di tale ultima legge, il

rapporto di lavoro con l'Ente di nuova istituzione è certamente

configurabile quale rapporto di lavoro di diritto privato. In

particolare, ai sensi dell'art. 14, se è vero che fino al

sopravvenire della prima contrattazione collettiva di settore e fino

all'emanazione di appositi regolamenti permane per il personale

dell'ente stesso la preclusione della progressione automatica nella

qualifica per esercizio di fatto delle mansioni superiori (art. 80

della legge 26 marzo 1958 n. 425 e art. 12 della legge 6 febbraio

1979 n. 42), è vero altresì che tale preclusione è destinata a

cadere nel momento in cui si realizzeranno i suddetti previsti

adempimenti.

Da questo momento, infatti, stante il disposto dell'art. 21 della

legge n. 210/85, la precedente normativa è da ritenere abrogata con

conseguente sopravvenire dell'applicabilità, in subjecta materia,

dell'art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 13 della

legge 20 maggio 1970 n. 300.

Di qui la manifesta disparità di trattamento che viene a

realizzarsi fra i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e quelli

delle aziende autoferrotramviarie: per i primi, infatti, troverà

applicazione la norma da ultimo citata, inoperante, invece, per i

secondi (alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di

cassazione e dei princip/ espressi anche da questa Corte con la

citata sentenza n. 257 del 1984), per i quali, quindi, resta

irrilevante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori.

Siffatta disparità di trattamento non trova alcuna

giustificazione, neanche in considerazione della specialità del

servizio pubblico reso dalle menzionate aziende, posto che questa

deve a maggior ragione ritenersi tipica anche del servizio reso

dall'Ente Ferrovie dello Stato.

2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore di

Pisa con altre due ordinanze, entrambe in data 16 febbraio 1987 ed

iscritte rispettivamente ai nn. 192 e 216 del registro ordinanze

dell'anno 1987.

3. - Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono

state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

4. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è

costituita l'A.C.I.T. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

La difesa dell'azienda ha concluso nel senso della manifesta

infondatezza della questione rilevando innanzitutto che le norme,

alla stregua delle quali dovrebbe, secondo il giudice a quo, essere

innovato il trattamento normativo dei dipendenti dell'Ente delle

Ferrovie dello Stato in materia di promozione automatica, non sono

norme di legge o altre di pari efficacia formale, talché non possono

servire come tertium comparationis rispetto al giudizio di

legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Ha poi

rilevato che, comunque, fino a quando tali norme non saranno emanate,

non possono essere assunte a confronto nei sensi pretesi dal giudice

a quo.

La stessa difesa ha, inoltre, rilevato che il rapporto di lavoro

dei dipendenti dell'Ente Ferrovie non è parificabile a quello del

personale delle aziende speciali: detto Ente, infatti, può

qualificarsi come un ente pubblico economico, sia pure improprio ed

atipico, mentre le seconde, quali imprese esercitate da enti

pubblici, godono soltanto di autonomia operativa ma non strutturale o

funzionale. Esse, invero, in quanto create in applicazione del Capo I

del T.U. sulla municipalizzazione, di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n.

2578, sono soggette ai vincoli e ai limiti di cui al Capo III del

medesimo T.U., nei confronti degli enti dei quali costituiscono

emanazione, in tutte le loro attività. Viceversa, l'Ente ferroviario

è assoggettato al controllo governativo solo nelle sue competenze,

strutture e funzioni generali (art. 3, legge n. 210/85).

Inoltre, proprio la circostanza che il futuro assetto normativo

del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie risulterà

sostanzialmente improntato al regime privatistico, è quella in

relazione alla quale esso va distinto dal rapporto di lavoro del

personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto, il

quale, per singolarità di trattamento, per carattere intermedio fra

quello pubblico e quello privato e per compiutezza di

regolamentazione specifica, si configura, come riconosciuto da

costante giurisprudenza, con caratteristiche del tutto peculiari che

lo rendono non assimilabile ad un ordinario rapporto di natura

privatistica.

La difesa dell'autorità intervenuta conclude preliminarmente nel

senso della inammissibilità della questione rilevando che, a tutto

concedere, la censurata disparità di trattamento si verificherebbe

soltanto de futuro, facendo tutt'ora difetto le norme destinate a

produrla, come riconosce lo stesso giudice remittente.

Nel merito, dopo avere rilevato che le proposte censure, sebbene

prospettate in termini diversi, non divergono da quelle già

dichiarate infondate con la sentenza n. 257/84, osserva che gli artt.

14 e 21 della legge n. 210/85 non comportano, neanche in prospettiva,

una necessaria espansione della disposizione di cui all'art. 2103

cod. civ.: l'art. 14, quarto comma, invero, stabilisce una esplicita

"riserva di regolamento" (con correlata esclusione della fonte

contrattuale collettiva) sui "criteri di conferimento della

titolarità degli organi ed uffici" e sulle "modalità di

reclutamento del personale stabile" e fissa il principio per cui il

reclutamento stesso "deve sempre avvenire mediante procedure

concorsuali pubbliche" avendo riguardo al "grado di professionalità

necessario alla qualifica cui si riferiscono". Detta norma, dunque,

pone in tal modo vincoli precisi alla normazione regolamentare ed, a

fortiori, anche a quella collettiva. Il collegamento fra reclutamento

e qualifica, il riferimento a posizioni "stabili", il richiamo al

conferimento della titolarità non solo degli organi ma anche dei

semplici "uffici" costituiscono, infatti, precisi elementi di

valutazione per negare che il legislatore, sia pure nella generica

prospettiva dell'assoggettamento del rapporto al regime civilistico,

abbia inteso attribuire rilevanza a situazioni di mero fatto quali

sono quelle che, nel sistema dell'art. 2103 cod. civ., consentono la

promozione c.d. automatica.

D'altra parte, in un ente pubblico, quale continua ad essere

l'Ente Ferrovie, la consistenza delle dotazioni organiche di ciascuna

qualifica e l'accesso stesso a ciascuna qualifica costituiscono

aspetti organizzativi esorbitanti dall'ambito proprio della

contrattazione collettiva o individuale e da valutare alla stregua

del parametro costituzionale di cui all'art. 97, primo comma. In

considerazione di tutto ciò, la comparazione che nell'ordinanza di

rimessione si fa fra i sopra menzionati rapporti di lavoro, nel senso

della loro reciproca assimilabilità, appare erronea anche nella

prospettiva della futura emanazione delle disposizioni inesistenti al

momento della pronunzia dell'ordinanza stessa. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

1.1 - Il Pretore di Pisa, con le ordinanze di rimessione, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento all. A

al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e dell'art.9 della legge 2 febbraio

1978, n. 30, nella parte in cui escludono il diritto alla promozione

automatica del personale dipendente di aziende esercenti il pubblico

servizio di trasporto, i quali, di fatto, abbiano svolto mansioni

superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento perché,

in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., in danno del detto personale

risulterebbe limitata la tutela del lavoro ed effettuata una

discriminazione rispetto ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello

Stato, titolari di rapporti di analoga natura, i quali possono fruire

della c.d. promozione automatica.

2. - La questione è inammissibile.

Si è già ritenuto (sentt. nn. 257 del 1984 e 300 del 1985) che

le norme che disciplinano il rapporto di lavoro degli

autoferrotramvieri (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento

allegato, e successive modificazioni succedutesi nel tempo)

costituisce un corpus normativo completo e particolare - avente forza

di legge - e che il personale gode di uno status speciale ed ha una

posizione intermedia tra l'impiegato pubblico e l'impiegato privato,

per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano il

rapporto di lavoro privato, come l'art. 2103 cod. civ., modificato

dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori),

che prevede la promozione automatica per l'esercizio, per la durata

di tre mesi, di mansioni superiori a quelle della qualifica

attribuitagli.

La questione è riproposta dal giudice remittente ponendo come

nuovo tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di

lavoro dei ferrovieri a seguito e per effetto della legge n. 210 del

1985, che ha operato una riforma radicale sia dell'Azienda Autonoma

delle Ferrovie dello Stato, sia del rapporto di lavoro del personale.

Esso, da rapporto di lavoro pubblico regolato da leggi (leggi 6 marzo

1958, n. 425; 27 luglio 1975, n. 382; 6 febbraio 1979, n. 42), tra

cui la legge-quadro (legge 29 marzo 1983, n. 93), che aveva già

previsto accordi sindacali per ampi settori e una limitata

applicazione dello Statuto dei lavoratori, si è trasformato in

rapporto di diritto privato, interamente disciplinato da regolamenti

e da contratti collettivi e individuali. E la privatizzazione del

rapporto è stata riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n.

268 del 1987).

In relazione alla nuova normativa, sono stati emanati già vari

regolamenti di organizzazione (il n. 25 del 9 luglio 1986; il n. 26

del 16 luglio 1986; il n. 32 del 24 settembre 1986) e in data 5

febbraio 1988 è stato stipulato un contratto collettivo il quale,

tra l'altro, prevede (art. 41) la promozione automatica del

lavoratore per l'esercizio, per tre mesi, di mansioni superiori a

quelle della qualifica spettantegli, così come stabilito, in via

generale, dal cit. art. 2103 cod. civ., modificato dall'art. 13 dello

Statuto dei lavoratori.

3. - La disciplina vigente del rapporto degli autoferrotramvieri,

quindi, differisce dalla citata regolamentazione del rapporto di

lavoro dei ferrovieri, che pure svolgono attività lavorativa

pressoché identica e, naturalmente, anche da quella degli impiegati

pubblici, sebbene anche per questi ultimi la legge-quadro preveda la

possibilità di stipulare accordi sindacali.

Ma l'ammodernamento della disciplina e il suo adeguamento a quella

prevista per i ferrovieri, che costituisce certamente una conquista

sociale e garantisce una più intensa tutela delle aspettative e dei

diritti dei lavoratori interessati, spetta al legislatore. La nuova

normativa, invero, deve essere completa ed integrale e non può

essere settoriale: non si possono riformare solo alcuni aspetti e

parti del rapporto, quale può essere quello della promozione

automatica per l'esercizio di mansioni superiori, e lasciare immutata

la restante sconnessa regolamentazione.

La Corte, quindi, sottopone all'attenzione del legislatore

l'opportunità e la necessità di siffatta riforma, con l'auspicio

che il suo intervento sia sollecito.

Pertanto, la questione sollevata, al momento, va dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell' art. 18, reg. all. A al r.d. 8

gennaio 1931 n. 148, e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978 n. 30,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dal Pretore di

Pisa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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