Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali

dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 maggio 1964 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e l'impresa

Pastore Vincenzo, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 28

novembre 1964;

2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1964 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la Società Irradio e Casamassima

Gina, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965;

3) ordinanza emessa il 24 novembre 1964 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra la Società Officina elettrica

italiana Martelli e Corrada Luigi, iscritta al n. 19 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 85 del 3 aprile 1965;

4) ordinanza emessa il 3 marzo 1965 dal Pretore di Monza nel

procedimento civile vertente tra il Mobilificio Vergani e Tassinato

Giuseppina, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965;

5) ordinanza emessa il 27 gennaio 1965 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Peri Rosanna e la Società

Tubettificio di Corbetta, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del

10 luglio 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'impresa Pastore, della Società

Irradio, di Perna Vincenzo, Tassinato Giuseppina e Peri Rosanna;

udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1966 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio:

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per l'impresa Pastore, l'avv. Ugo

Cominelli, per la Società Irradio, gli avvocati Vincenzo Mazzei,

Valente Simi e Benedetto Bussi, per Perna Vincenzo e Peri Rosanna, ed

il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1964 nel procedimento tra

Vincenzo Perna e Vincenzo Pastore la Corte di appello di Napoli -

Sezione Magistratura del Lavoro - ha sollevato di ufficio la questione

di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, col

quale, in forza della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n.

741, è stato disposto che per le attività per le quali fu stipulato

l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti

individuali i rapporti di lavoro sono regolati da norme giuridiche

conformi alle clausole di questo.

Secondo l'ordinanza il decreto delegato ha reso obbligatorie erga

omnes disposizioni estranee alla finalità di assicurare minimi di

trattamento economico e normativo, finalità che, indicata dalla legge

di delegazione, acquista il carattere di criterio direttivo per

l'esercizio della delega: l'accordo interconfederale recepito nella

legge delegata si limita, invece, a disciplinare i rapporti fra le

contrapposte associazioni sindacali ed ha un contenuto strumentale e

processuale. Alla conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione si aggiunge, secondo il giudice a quo, un contrasto fra il

decreto presidenziale impugnato e l'art. 102 della Costituzione,

giacché il carattere di arbitrato irrituale o libero vien meno nel

momento in cui la prevista procedura viene imposta ai non iscritti: non

essendo infatti possibile ritenere che alle associazioni ed agli

arbitri sia stata conferita la rappresentanza legale dei datori di

lavoro e dei lavoratori, gli arbitri vengono ad assumere le funzioni di

giudici speciali.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 28 novembre 1964.

Nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Vincenzo Pastore,

rappresentato dall'avv. Ubaldo Prosperetti (atto depositato il 15

dicembre 1964) ed il sig. Vincenzo Perna, rappresentato dagli avvocati

Aurelio Becca, Vincenzo Percopo, Benedetto Bussi e Vincenzo Mazzei

(atto depositato il 16.12.1964): è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato (atto depositato il 17.12.1964).

La difesa del Pastore, dopo aver ricordato la sentenza n. 129 del

1963 di questa Corte e la successiva giurisprudenza, osserva: a) tutte

le clausole dell'accordo interconfederale recepito nel D.P.R. n. 1011

del 1960 esulano dall'oggetto definito nella legge di delega perché

non riguardano i minimi di trattamento economico e normativo, hanno

natura strumentale e processuale, disciplinano i rapporti fra le

associazioni e introducono una procedura conciliativa che presuppone

l'appartenenza dei lavoratori e dei datori di lavoro alle associazioni

stesse; b) il collegio di arbitrato viene ad assumere nel sistema della

legge delegata il carattere di giurisdizione speciale, perché sottrae

la nomina dei componenti alla volontà delle parti, presuppone la

rappresentanza legale dei datori di lavoro e dei lavoratori non

iscritti e sottrae la funzione giurisdizionale alla magistratura; c) il

decreto impugnato viola l'art. 39 della Costituzione, a causa della

stretta connessione della procedura con l'appartenenza alle

associazioni sindacali; d) l'illegittimità costituzionale risulta

implicitamente dalle stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 129

del 1963 di questa Corte. La difesa ricorda infine i numerosi scritti

dottrinali che hanno messo in evidenza i vizi della legge delegata.

La difesa del Perna sostiene, invece, che le norme contenute

nell'accordo interconfederale attengono alla parte normativa del

rapporto di lavoro e, pertanto, rientrano certamente nell'oggetto della

delega; esclude, altresì, che sussista una violazione dell'art. 102

della Costituzione. La giurisprudenza, si osserva, ha ritenuto che

l'accordo interconfederale del 1950 consta di una parte sostanziale,

giacché introduce il principio della sindacabilità dei motivi del

licenziamento, ed una parte procedurale, relativa alla istituzione di

un arbitrato irrituale. La richiesta dell'arbitrato è meramente

facoltativa, perché il lavoratore può rivolgersi direttamente

all'autorità giudiziaria ed il datore di lavoro non è obbligato ad

aderire alla procedura conciliativa: sicché resta inviolata la

competenza del giudice ordinario. Si osserva infine che non può

neppure configurarsi il contrasto delle norme delegate con l'art. 39

della Costituzione proprio perché il datore di lavoro, iscritto o non

iscritto all'associazione stipulante, può non aderire al meccanismo di

conciliazione previsto nell'accordo.

L'Avvocatura dello Stato, dopo aver descritto la disciplina

disposta dall'accordo interconfederale, esclude che nel decreto

delegato possano ravvisarsi i vizi denunziati nell'ordinanza di

rimessione. Quanto al preteso eccesso di delega, si osserva che quando

la legge delegante ha posto come obbiettivo e limite delle norme

delegate la garanzia dei minimi di trattamento economico e normativo ha

avuto di mira anche la disciplina degli istituti che in via strumentale

si riconducono all'oggetto della delega. Dopo aver ricordato la

giurisprudenza della Corte, ed in particolare la sentenza n. 129 del

1963, con la quale venne ritenuta illegittima la ricezione di patti

strumentali quando manchi una inscindibile relazione tra fine

prescritto dalla legge delegante e mezzo prescelto dalla legge

delegata, l'Avvocatura rileva che la immediatezza del nesso di

strumentalità è evidente quando venga in esame il momento della

tutela dei diritti scaturiti dal rapporto di lavoro: la previsione

dell'art. 1 della legge delegante comprende tutti gli strumenti

attinenti alla posizione del lavoratore, primi fra tutti quelli che

mirano a rafforzare la garanzia di conservazione del posto. L'accordo

interconfederale stabilisce un nuovo equilibrio in tema di recesso, e

perciò non può accogliersi l'interpretazione restrittiva prospettata

dal giudice a quo, secondo il quale si tratterebbe esclusivamente di

una disciplina attinente ai rapporti fra le associazioni in ordine alla

procedura di conciliazione e di arbitrato. L'Avvocatura mette in

evidenza come l'accordo si inquadra nella tendenza ad attenuare la

portata dell'art. 2118 del Codice civile, che risponde ad una esigenza

di parità meramente formale nel rapporto di lavoro, laddove ora si

tende a trasformare il potere di recesso da arbitrario in

discrezionale: prospettiva nella quale perfettamente si inquadrano le

clausole dell'accordo, che ha natura sostanziale, dal momento che

l'apprestamento degli strumenti di conciliazione e di arbitrato è un

posterius rispetto al prius costituito dal vincolo del datore di lavoro

al rispetto di determinati criteri nell'esercizio della facoltà di

licenziamento. Circa la questione relativa alla denunziata violazione

dell'art. 102 della Costituzione, l'Avvocatura ne sostiene

preliminarmente l'inammissibilità, perché rientra nei compiti del

giudice trarre le conseguenze dall'accertamento del contrasto fra

determinate clausole dell'accordo e norme imperative di legge o norme

costituzionali. Nel merito l'Avvocatura osserva che la natura di

arbitrato libero o irrituale non si trasforma per il fatto della

ricezione delle clausole nell'ordinamento giuridico statale: il

legislatore, infatti, ha inteso conservare l'assetto predisposto dalle

associazioni stipulanti, che si traduce in una regolamentazione che dà

luogo ad una pronunzia negoziale, la cui inosservanza può essere

portata a cognizione del giudice.

Nella memoria depositata il 17 febbraio 1966 la difesa del Pastore,

dopo aver ricordato i fatti che diedero luogo al giudizio di merito e

le vicende di questo, osserva che le clausole dell'accordo del 1950 non

contengono un diretto regolamento del rapporto individuale fra datore

di lavoro e lavoratore, ma pongono in essere una procedura, attuata

esclusivamente attraverso l'intervento delle associazioni sul

necessario presupposto dell'appartenenza a queste o del conferimento di

un mandato: e in ciò è da ravvisarsi un indubbio eccesso di delega

negli stessi termini di quello accertato in varie sentenze della Corte.

In particolare la difesa richiama la sentenza n. 8 del 1966, osservando

peraltro che nel caso attuale non è possibile distinguere una parte

procedurale e strumentale da una parte sostanziale, giacché la

rilevanza del motivo del licenziamento individuale è strettamente

connessa con il sistema di conciliazione e arbitrato. Si rileva ancora

che non è esatto quanto affermato dalla difesa del Perna, che, cioè,

il lavoratore possa direttamente adire l'autorità giudiziaria e

l'arbitrato non sia obbligatorio. All'Avvocatura dello Stato la memoria

replica che anche la parte degli accordi necessaria a garantire i

minimi non può contrastare con norme costituzionali e che la

violazione dell'art. 102 della Costituzione è incontestabile, dal

momento che fra i criteri individuati per distinguere l'arbitrato

obbligatorio dalla giurisdizione speciale è largamente seguito quello

che si fonda sulla libertà delle parti nella scelta del collegio

giudicante: libertà del tutto negata dal decreto delegato, giacché il

datore di lavoro vien sottoposto al giudizio di un arbitro nominato da

un'associazione alla quale egli non aderisce. In ogni caso si dovrebbe

ravvisare nelle norme impugnate un eccesso di delega per violazione del

principio della libertà sindacale, atteso che l'oggetto della delega

deve ritenersi limitato, oltre che da quanto esplicitamente o

implicitamente indicato dalla legge delegante, anche dalle norme

costituzionali.

2. - Nel corso di un procedimento civile tra la signora Gina

Casamassima e la S.r.l. Irradio il Tribunale di Milano con ordinanza

del 23 dicembre 1964 ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Dopo aver illustrato la rilevanza della questione, l'ordinanza

richiama la giurisprudenza di questa Corte ed osserva che l'oggetto

proprio dei contratti collettivi di lavoro è quello di disciplinare i

vari istituti che attengono ai rapporti fra datori di lavoro e

lavoratori e che, perciò, la legge di delega, riferendosi ai minimi

inderogabili di trattamento normativo, ha inteso individuare il

complesso di norme che regolano la vita del rapporto di lavoro. Ciò

premesso, il Tribunale rileva che il decreto delegato ha recepito la

istituzione di un arbitrato irrituale, il quale non può essere

ricondotto nell'ambito del trattamento normativo inderogabile a cui si

riferisce la legge di delega, come è dimostrato dalla circostanza che

le norme dell'accordo diventano operative dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, ossia in un momento nel quale tutta la disciplina

contrattuale ha esaurito la sua funzione. Il Tribunale, infine, esclude

la sussistenza di dubbi sulla legittimità costituzionale del decreto

impugnato, diversi da quelli innanzi prospettati.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 marzo 1965.

Nel presente giudizio si è costituita la Società Irradio,

rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Cominelli. Nelle deduzioni

depositate il 4 marzo 1965 si osserva che la funzione della delega,

come si evince dall'art. 1 della legge 1959, n. 741, e dai lavori

preparatori era quella di assicurare a tutti i lavoratori di ciascuna

categoria un trattamento minimo retributivo e normativo: nell'accordo

recepito dall'impugnato decreto delegato non vi è, invece, alcuna

disposizione che rientri in tale oggetto, dovendosi escludere che le

sue clausole possano influire sul trattamento normativo, come è

dimostrato dalla circostanza che l'accordo entra in applicazione solo a

rapporto esaurito.

3. - Con altra ordinanza, emessa il 27 gennaio 1965 nel

procedimento tra la signora Rosanna Peri e la S.r.l. Tubettificio

Corbetta, il Tribunale di Milano ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, negli

stessi termini e per gli stessi motivi enunciati nell'ordinanza

pronunziata nel procedimento Casamassima Irradio.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 10 luglio 1965.

Nel presente giudizio si è costituita la signora Rosanna Peri,

rappresentata dall'avv. Benedetto Bussi. Nelle deduzioni depositate il

30 luglio 1965 si osserva che la regolamentazione del licenziamento

individuale contenuta nell'accordo interconfederale del 1950 attiene

alla parte normativa del rapporto di lavoro e che di conseguenza non

sussiste alcun vizio di eccesso di delega. In data 28 febbraio 1966 -

fuori del termine massimo prescritto dalle norme integrative - la

signora Peri ha depositato una memoria illustrativa delle sue tesi.

4. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1964 nel procedimento tra

il sig. Luigi Corrada e la S.p.a. Officina elettrica italiana Martelli

il Pretore di Milano, dopo aver rilevato che l'accordo interconfederale

del 1950, pur contenendo norme che certamente riguardano la disciplina

del rapporto di lavoro, si articola in disposizioni strumentali

relative ai rapporti fra associazioni, ritiene rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art.

77 della Costituzione. L'ordinanza esclude peraltro che vi sia

contrasto fra le norme impugnate e l'art. 39 della Costituzione.

L'ordinanza ritualmente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 3 aprile 1965.

Nelle deduzioni del 23 aprile 1965 l'Avvocatura dello Stato,

costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ha sostenuto la piena legittimità della norma impugnata ed a

sostegno della sua tesi ha addotto gli stessi argomenti già esposti

nell'atto di deduzioni relativo al giudizio promosso dall'ordinanza 5

maggio 1964 della Corte di appello di Napoli.

5. - Nel procedimento civile pendente fra Giuseppina Tassinato e

Mario Vergani il Pretore di Monza con ordinanza 3 marzo 1965, in

accoglimento di una istanza formulata dal convenuto, ha rimesso alla

Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R.

14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza si afferma che il giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale, e questa viene profilata sotto l'aspetto di un dubbio

sulla legittima ricezione nel decreto delegato di patti sindacali a

carattere strumentale, dubbio fondato sul rilievo che la finalità

indicata dal legislatore delegante era quella di rendere operanti erga

omnes solo gli istituti tipici del rapporto di lavoro e non già

particolari procedure.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1965.

Nel presente giudizio si è costituita la signora Giuseppina

Tassinato, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ulgheri. Nelle

deduzioni depositate il 29 marzo 1965 si eccepisce in primo luogo

l'inammissibilità della questione, sia perché questa nel giudizio di

merito era stata sollevata dalla controparte in via del tutto generica,

sia perché il giudice a quo avrebbe dovuto valutarne la rilevanza,

giacché la questione non avrebbe ragion d'essere ove il datore di

lavoro fosse iscritto all'associazione stipulante o avesse comunque

volontariamente accettato di sottoporsi alla procedura del collegio

arbitrale. Nel merito si contesta l'esistenza del vizio denunziato,

facendosi rilevare che il dubbio prospettato dal Pretore di Monza

poggia su una ingiustificata interpretazione restrittiva della legge di

delega: questa, invero, prevede anche la garanzia di un minimo di

trattamento normativo, nel quale non può non rientrare quella

disciplina che dà al lavoratore un minimo di sicurezza per quanto

attiene alla conservazione del posto di lavoro.

6. - Nell'udienza pubblica i cinque giudizi sono stati discussi

congiuntamente e le parti hanno svolto le argomentazioni di cui alle

difese scritte e insistito nelle conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le cause, che hanno tutte ad oggetto questioni di legittimità

costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, possono

essere riunite e decise con unica sentenza.

2. - La difesa della signora Giuseppina Tassinato ha in linea

preliminare sostenuto che la questione sollevata con l'ordinanza 3

marzo 1965 del Pretore di Monza dovrebbe esser dichiarata

"irricevibile" per la genericità con la quale nel giudizio principale

la controparte eccepì l'illegittimità costituzionale delle norme e,

altresì, a causa dell'omesso esame da parte del Pretore di circostanze

che escluderebbero la rilevanza della questione.

L'eccezione è infondata sotto entrambi gli aspetti e va respinta.

Sul primo punto è da osservare che l'oggetto del giudizio devoluto

alla Corte deve trovare la sua configurazione e delimitazione

nell'ordinanza con la quale l'autorità giudiziaria esercita il potere

di iniziativa del processo incidentale di costituzionalità:

iniziativa che, esperibile anche di ufficio, non è condizionata dal

modo in cui sia stata sollecitata da una domanda di parte. Nel caso in

esame l'ordinanza, pur facendo riferimento all'eccezione formulata dal

datore di lavoro, enuncia e specifica direttamente i termini della

questione proposta.

Per quanto riguarda il secondo profilo, è sufficiente richiamare

la giurisprudenza di questa Corte e considerare che nell'esclusiva

competenza del giudice alla individuazione della norma applicabile alla

controversia rientra la valutazione delle circostanze di fatto che su

tale accertamento possano spiegare influenza. L'ordinanza del Pretore

di Monza afferma in modo inequivoco che il giudizio non può essere

definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale, e ciò dimostra che è stato compiuto con

esito positivo l'esame della rilevanza necessario ad una regolare

proposizione del processo costituzionale incidentale.

3. - L'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950, relativo ai

licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese

industriali, stabilisce, nella parte che qui più direttamente

interessa, che il lavoratore il quale ritenga ingiustificato il suo

licenziamento, ove il tentativo di conciliazione esperito dalle

organizzazioni sindacali sia fallito ovvero siano decorsi i termini per

la sua richiesta o espletamento, possa provocare l'intervento di un

"collegio di conciliazione ed arbitrato"; detta norme in ordine alla

composizione, nomina e competenza di tale collegio, al quale si affida

il compito di emanare secondo equità e senza l'obbligo di formalità

procedurali un giudizio sulla validità delle ragioni addotte a

giustificazione del licenziamento; dispone che il datore di lavoro, in

caso di conclusione a lui sfavorevole e se non ottemperi all'invito a

ripristinare il rapporto di lavoro, debba corrispondere al lavoratore a

titolo di penale una somma determinata dal detto collegio con criterio

di equità entro i limiti di minimo e di massimo specificati

dall'accordo.

Il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha recepito il predetto

accordo in base alla delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n.

741, è stato denunziato dalle varie ordinanze di rimessione per

violazione dell'art. 76 della Costituzione sotto l'unico profilo che le

norme impugnate non atterrebbero ai "minimi inderogabili di trattamento

economico e normativo" ed esorbiterebbero, perciò, dai poteri

conferiti al Governo: si tratterebbe, infatti, di disposizioni a

carattere strumentale e processuale, giacché l'accordo

interconfederale nel suo complesso non avrebbe ad oggetto la diretta

disciplina delle condizioni generali di lavoro.

La Corte ritiene che la questione, in questi termini proposta, non

abbia fondamento.

Giova in proposito rilevare che l'accordo qui in esame - a

differenza di quello del 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per

riduzione di personale, il quale, come la Corte ebbe ad accertare (cfr.

sentenza n. 8 del 1966), è direttamente destinato a regolare l'azione

sindacale ed i rapporti fra i sindacati - incide immediatamente sui

rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Ciò si ricava non soltanto

dalla finalità principale che i contraenti si proposero di perseguire,

e che è quella, chiaramente espressa nell'art. 1, di "prevenire i

licenziamenti individuali ingiustificati", ma anche dalla disciplina

che, coerentemente con tale scopo, è stata dettata. Non può esservi

dubbio, infatti, che l'obbligo al pagamento di una penale in caso di

licenziamento riconosciuto non giustificato presuppone, quale che sia

la sua precisa configurazione dommatica, una delimitazione del potere

del datore di lavoro di recedere dal rapporto e l'illegittimità del

recesso arbitrario. Né ha rilievo che a tale illegittimità non si

colleghi la inefficacia del licenziamento, giacché è sufficiente che

una sanzione sia comunque prevista e che essa possa essere evitata

solo, come l'accordo prevede, mediante il ripristino del rapporto di

lavoro.

L'accordo interconfederale, in definitiva, modifica il regime del

recesso stabilito dall'art. 2118 del Codice civile e regola, quindi,

una delle più rilevanti e delicate vicende del rapporto di lavoro. Ed

è davvero incontestabile che nei "minimi di trattamento economico e

normativo", ad assicurare i quali la legge di delegazione si ispirò,

debbano rientrare disposizioni le quali approntino in qualche misura

una garanzia di conservazione del posto di lavoro: ché, anzi, esse,

come la Corte ebbe ad avvertire nella sentenza n. 45 del 1965, si

inquadrano in quell'indirizzo alla progressiva, effettiva realizzazione

del diritto al lavoro che la Costituzione prescrive nell'art. 4. Ed è

perciò da riconoscere che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, sotto il

profilo fin qui considerato, ha rispettato l'oggetto ed i principi

direttivi della delega.

4. - Le osservazioni ora svolte non esauriscono, tuttavia, la

questione proposta dalle ordinanze. Resta infatti da accertare se sia

conforme alla delega anche la recezione di quelle norme dell'accordo

interconfederale che predispongono gli strumenti dalle associazioni

stipulanti reputati idonei a realizzare la tutela della disciplina

sostanziale del recesso.

Tale aspetto della questione va deciso in base al principio,

costantemente affermato da questa Corte e recentemente ribadito nella

sentenza n. 8 del 1966, secondo il quale solo le disposizioni non

strettamente necessarie a garantire i minimi retributivi e normativi

sono da ritenere estranee agli scopi perseguiti dalla legge di delega.

Alla stregua di siffatto criterio non sembra si possa dubitare

della legittimità della recezione delle norme dell'accordo che si

riferiscono al "collegio di conciliazione ed arbitratrato". Le censure

mosse dalle ordinanze sarebbero fondate ove a tale organo fossero stati

conferiti poteri di natura decisoria: in questo caso, infatti,

l'arbitrato, imposto come alternativa al giudizio ordinario, non si

legherebbe in un nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del

rapporto di lavoro. Ma quella premessa è infondata, perché è da

escludere che gli arbitri ai quali l'accordo commette la funzione di

valutare se il licenziamento trovi giustificazione siano arbitri

rituali. A questo risultato la dottrina e la giurisprudenza, oramai

costante, sono pervenute sulla base di molteplici e convergenti motivi

che non è necessario qui riprendere in esame. Va solo rilevato che il

testo stesso dell'accordo dimostra che le parti stipulanti non vollero

conferire al collegio una potestà di decisione: l'art. 10,

disciplinando l'ipotesi di licenziamento con perdita del diritto

all'indennità di preavviso o di anzianità, dispone che la procedura

arbitrale venga sospesa in attesa della pronunzia dell'autorità

giudiziaria sulle cause che a norma dell'art. 2119 del Codice civile

possono giustificare il procedimento, e tale disposizione rivela che

gli stessi contraenti considerano la competenza del giudice e quella

degli arbitri come eterogenee ed operanti su piani nettamente distinti.

L'esame dei caratteri sostanziali della funzione affidata al collegio

di conciliazione e di arbitrato conferma questa conclusione. Giacché

l'accordo non detta una normativa in base alla quale si possa

controllare se il licenziamento sia o meno sorretto da validi motivi,

gli arbitri, i quali pronunziano secondo equità e - ciò va

specialmente sottolineato - nel contemperamento del buon andamento

dell'azienda e della sorte del lavoratore, svolgono in sostanza

un'attività creatrice della norma da valere nel caso concreto e,

quindi, integrativa del contratto di lavoro. Risulta allora evidente

che la parte dell'accordo interconfederale che si riferisce al collegio

ed alla funzione che questo assolve nel quadro generale delle

pattuizioni si trova in un nesso inscindibile con la disciplina

sostanziale del licenziamento, si incorpora in questa e risulta perciò

attratta nell'oggetto della delega, diretta come è a soddisfare

quell'interesse a tutela del quale il legislatore delegante ha

conferito al Governo i necessari poteri.

Altrettanto, invece, non può dirsi del tentativo preliminare di

conciliazione che l'accordo demanda, su istanza del lavoratore, alle

organizzazioni sindacali delle contrapposte categorie. Il fatto stesso

che nessun effetto produce la mancata richiesta del suo espletamento

sta chiaramente a dimostrare che non esiste nessun necessario nesso fra

le disposizioni qui considerate e quelle innanzi prese in esame: per

questa parte, di conseguenza, il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, va

dichiarato illegittimo per eccesso di delega.

5. - È ovvio che le singole norme recepite nel decreto delegato,

oltre che essere indirizzate a soddisfare l'interesse preso in

considerazione dalla legge di delega, devono non contrastare con

specifici precetti costituzionali: ed il relativo controllo, contro

l'assunto preliminare dell'Avvocatura dello Stato, è di competenza

della Corte costituzionale. Va tuttavia precisato che la Corte, dovendo

attenersi all'oggetto del giudizio così come questo è proposto dal

giudice a quo, non può portare il suo esame su questioni che non siano

state sollevate dalle ordinanze di rimessione. E tale è il caso di

quella, sulla quale alcune parti costituite si sono soffermate,

relativa alla interposizione delle organizzazioni sindacali nello

svolgimento delle attività disciplinate dall'accordo interconfederale

(in particolare nella nomina del collegio di conciliazione e di

arbitrato) ed alla conseguente violazione dell'art. 39 della

Costituzione. Va infatti rilevato che nessuna delle cinque ordinanze

pone la questione del contrasto delle norme recepite nel decreto

delegato col principio della libertà sindacale, e ciò né sotto il

profilo di un autonomo motivo di eccesso di delega né sotto quello di

una diretta violazione della citata norma costituzionale.

L'ordinanza 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli solleva,

invece, la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, e

ciò sul presupposto che l'arbitrato, una volta imposto per legge anche

ai non iscritti alle associazioni stipulanti, abbia assunto la

caratteristica di giurisdizione speciale.

La questione è infondata. Le osservazioni già innanzi svolte

hanno dimostrato, infatti, che i poteri demandati al collegio di

conciliazione ed arbitrato non hanno affatto natura decisoria, e vien

meno perciò la premessa che darebbe luogo al problema di una eventuale

violazione dell'art. 102 della Costituzione. Che la legge abbia reso

obbligatorio l'arbitrato, alla cui costituzione provvedono su richiesta

del lavoratore le organizzazioni delle contrapposte categorie, è cosa

innegabile: ma da ciò non deriva che, novandosi dal contratto alla

legge la fonte di legittimazione degli arbitri, il potere di questi

muti natura. Se, infatti, le già esposte ragioni inducono a ritenere

che si tratta di un potere operante sul piano negoziale, l'imposizione

per legge dell'arbitrato, accompagnandosi alla sottrazione della nomina

degli arbitri alla volontà delle parti, può se mai giustificare il

problema se la legge non venga a violare un'eventuale garanzia offerta

dalla Costituzione all'autonomia contrattuale (problema che in questa

sede non può essere affrontato, perché fuori dell'oggetto del

giudizio), ma non legittima certo il dubbio di una lesione della sfera

di giurisdizione che l'art. 102 della Costituzione riserva al giudice

ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i cinque giudizi di cui in epigrafe:

a) dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei

lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in

cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di

categoria;

b) dichiara, per le altre parti dello stesso decreto, non fondata

la questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze

5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli, 24 novembre 1964 del

Pretore di Milano, 23 dicembre 1964 e 27 gennaio 1965 del Tribunale di

Milano e 3 marzo 1965 del Pretore di Monza, in relazione alla legge 14

luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle stesse norme sollevata con ordinanza 5 maggio 1964 della Corte di

appello di Napoli in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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