Corte costituzionale

Sentenza n. 499/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 17 gennaio 1995 dal Pretore di Campobasso, nel procedimento

civile vertente tra l'INAIL e Trentalange Pasquale, iscritta al n.

110 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv. Adriana Pignataro per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dall'INAIL nei

confronti di un datore di lavoro - al quale in sede penale era stata

applicata ex artt. 444 e segg. del codice di procedura penale la

pena della multa per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma,

cod. pen. - per ottenere il rimborso delle prestazioni assicurative

erogate in favore di un dipendente infortunato sul lavoro, il Pretore

di Campobasso, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1995, ha sollevato

- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di

legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), nella parte in cui non consente che, ai fini

dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del

fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche

allorquando sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.

444 cod. proc. pen.

Premette il remittente che, in seguito agli interventi di questa

Corte sulla normativa de qua (con le sentenze n. 22 del 1987 e n.

102 del 1981), allo stato attuale - rispetto all'originaria

previsione legislativa, che consentiva al giudice civile di accertare

la responsabilità per un fatto che avrebbe costituito reato anche in

presenza di una pronuncia penale di rito di non doversi procedere per

morte dell'imputato o per amnistia -, l'INAIL può agire in regresso:

a) avvalendosi direttamente della sentenza affermativa di

responsabilità penale facente stato nel giudizio civile; b)

giovandosi del potere-dovere del giudice civile di accertare

incidentalmente la sussistenza del fatto reato, in caso di sentenza

di condanna sprovvista di efficacia di giudicato in sede civile; c)

in presenza di sentenza di non doversi procedere per morte del reo,

amnistia o prescrizione; d) nel caso di proscioglimento istruttorio o

archiviazione; e) nell'ipotesi di assoluzione del datore di lavoro

nel giudizio penale al quale l'INAIL non abbia potuto partecipare.

Rileva, peraltro, il Pretore a quo che l'avvenuta definizione del

giudizio penale, promosso contro il datore di lavoro convenuto nel

processo civile, con sentenza irrevocabile di applicazione della pena

su richiesta delle parti, non gli consente di valutare il merito

della proposta domanda di regresso. Ciò in quanto, da un lato,

l'art.

445, comma 1, cod. proc. pen. esclude espressamente che il

patteggiamento rivesta efficacia nei giudizi civili ed

amministrativi, mentre, dall'altro lato, la giurisprudenza

costituzionale (sentenza n. 251 del 1991) e di legittimità

(Cassazione, sezioni unite penali, 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto)

ha posto in rilievo come l'applicazione concordata di pena non

rivesta i caratteri di una vera e propria sentenza di condanna, in

assenza di un accertamento pieno dei fatti e di un'affermazione

incondizionata della fondatezza dell'accusa.

Pertanto, l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in quelle

ipotesi di condanna penale, le quali, pur non facendo stato nei

confronti dell'Istituto previdenziale in sede di regresso, tuttavia

consentono l'accertamento del fatto reato da parte del giudice

civile, realizza una situazione irragionevolmente lesiva dei diritti

di azione e di difesa dell'INAIL, garantiti ex art. 24 della

Costituzione, con violazione altresì dell'art. 3 della

Costituzione, stante la disparità di trattamento rispetto ad

analoghi casi in cui, anche in presenza di pronunzie penali che non

entrano nel merito della fondatezza dell'accusa, non è precluso

all'Istituto di coltivare in sede civile l'azione di regresso.

2. - Si è costituito in giudizio l'INAIL, (depositando altresì

una memoria nell'imminenza dell'udienza), il quale ha sostenuto, in

via interpretativa - sulla base della richiamata giurisprudenza

costituzionale che ha affermato la possibilità di agire in regresso

indipendentemente dall'esito del processo penale al quale l'Istituto

non abbia potuto partecipare -, la propria legittimazione a proporre

la relativa domanda civile anche in presenza di un patteggiamento,

equiparabile nel suo contenuto ad una sentenza di condanna.

Ha aggiunto l'Istituto che, solo ragionando in senso contrario -

alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui con il

patteggiamento verrebbe affermata solo implicitamente la

responsabilità dell'imputato -, si verificherebbero effettivamente

le lesioni dei principi costituzionali prospettate dal Pretore a quo,

con conseguente fondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Campobasso dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini

dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del

fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche

allorquando sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.

444 cod. proc. pen.

Secondo il remittente - che prospetta l'impossibilità di

considerare detto provvedimento come una vera e propria sentenza di

condanna penale, la quale, pur non facendo stato nei confronti

dell'Istituto previdenziale in sede di regresso, tuttavia consenta

l'accertamento del fatto reato da parte del giudice civile - la norma

de qua si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

cagionando una lesione dei diritti di azione e di difesa dell'INAIL,

in relazione alla facoltà di agire in regresso nei confronti dei

responsabili civili degli infortuni subiti dai lavoratori assicurati,

e con l'art.

3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento rispetto

agli analoghi casi in cui (in virtù delle sentenze n. 22 del 1967 e

n. 102 del 1981 della Corte costituzionale), anche in presenza di

pronunzie penali che non entrino nel merito della fondatezza

dell'accusa, non è escluso all'Istituto di coltivare in sede civile

l'azione di regresso.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte, nel quadro di una complessiva opera di estensione

dell'originaria previsione legislativa de qua - secondo cui

l'accertamento del fatto reato in sede di regresso, non preceduto

dalla pronuncia di una sentenza penale di condanna facente stato nel

giudizio civile, era possibile nei soli casi di sentenza di non

doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia -, con

sentenza n. 102 del 1981 ebbe già a dichiarare l'illegittimità

costituzionale dell'art.

10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 "nella parte in cui

non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso

dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal

giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale

non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL".

Ebbene, attraverso un'interpretazione logica conforme a

Costituzione della norma in tal modo emendata, è agevole riportare

sotto l'applicabilità di questa anche il caso in esame: così da

escludere che si verifichi la paradossale situazione paventata dal

giudice remittente.

Infatti, alla sentenza prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. non

si può certamente riconoscere natura di vera e propria sentenza di

condanna, stante il profilo negoziale che la caratterizza e la

conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle

prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria

per l'applicazione della pena. Ciò nondimeno, occorre considerare

che il successivo art. 445, comma 1, espressamente la equipara "a

una pronuncia di condanna", tuttavia facendo salve le diverse

disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, fra cui

la stessa "efficacia nei giudizi civili o amministrativi". Appunto

quest'ultima esclusione, disposta dal medesimo art. 445, comma 1 - e

che appare intrinsecamente conforme alla peculiare natura della

sentenza de qua, non fondata sull'accertamento pieno della

responsabilità dell'imputato -, abilita il giudice civile a

conoscere incidentalmente di tale responsabilità, esattamente come

avviene nel caso della vera e propria sentenza di condanna penale che

non faccia stato nel giudizio promosso dall'INAIL in sede di

regresso.

Si viene così ad eliminare il dubbio di illegittimità

costituzionale prospettato dal giudice a quo , il quale - occorre

ancora una volta ribadire - nell'operare la ricognizione del

contenuto normativo della disposizione da applicare, deve

costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto

dei precetti costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si

riveli confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare le

possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro

costituzionale, altrimenti vulnerato (v., da ultimo, sentenza n. 149

del 1994 e ordinanze n. 226 e n. 121 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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