Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20,

legge 8 agosto 1977, n. 556 (Semplificazione delle procedure dei

concorsi di accesso alle carriere del personale dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del

personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14

novembre 1967, n. 1095); art. 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577

(Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di

monopolio); art. 16 legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e art. 87 d.P.R.

14 ottobre 1958, n. 1074, promossi con ordinanze emesse il 23 novembre

1977 e il 7 giugno 1978 dal Pretore di Orvieto (n. 5 ord.) e l'8 giugno

1978 dal Pretore di Genova, iscritte ai nn. 270,549,550, 551,552 e 618

del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella G. U. della Repubblica

n. 235 del 1978 e nn. 31 e 45 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con cinque ordinanze di analogo contenuto emesse una il 23

novembre 1977 e le altre il 7 giugno 1978 (R.O. 270, 549, 550, 551 e

552/1978), il Pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento all'art.

32 Cost., questione di costituzionalità dell'art. 20 della legge 8

agosto 1977, n. 556.

Il giudice a quo, visti gli atti a carico degli imputati del reato

di cui all'art. 730, secondo comma, c.p., per "aver posto in vendita

tabacchi, mediante distributori automatici di sigarette", posti

all'esterno dell'esercizio, e quindi accessibili senza controllo ai

minori degli anni quattordici, rileva che la norma denunciata, entrata

successivamente in vigore, ha ammesso l'installazione dei suddetti

distributori da parte dei rivenditori di generi di monopolio

nell'immediata adiacenza della rivendita.

Il Pretore, osservato che in precedenza l'installazione era

autorizzata da una norma regolamentare, che come tale non poteva

derogare all'art. 730 c.p., ritiene rilevante la suddetta questione di

costituzionalità, in quanto, se ritenuta fondata, consentirebbe nella

fattispecie l'applicazione della richiamata norma penale.

Inoltre la questione non sarebbe manifestamente infondata, dato che

la vendita di prodotti di tabacco è vista con cautela dallo stesso

legislatore, che in considerazione delle conseguenze nocive alla salute

(specie se il consumo del tabacco inizi in giovane età) vieta la

pubblicità dei prodotti da esso derivati.

Il Pretore conclude affermando che "la vendita indiscriminata del

tabacco, di fatto consentita dalla norma denunciata, appare motivo di

grave turbamento per la salute dei minori".

2. - Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ritiene

che la censura del Pretore di Orvieto muova da un'errata

interpretazione del sistema normativo in materia. Infatti non sembra

sussistere l'ipotesi contravvenzionale di cui all'ultimo comma

dell'art. 730 c.p. se il tabacco viene solo posto in vendita e non

effettivamente venduto. Infatti la vendita si ha nel momento in cui

l'acquirente fa in modo che il distributore gli consegni le sigarette.

Nella specie la contravvenzione si consuma solo quando

l'apparecchio consegna effettivamente il prodotto da fumo

all'acquirente. Il rivenditore ha tuttavia l'obbligo di fare il

possibile per evitare che il tabacco sia venduto a minori degli anni

quattordici. Spetta al giudice di merito valutare nelle singole

fattispecie il concreto comportamento, attuato in tal senso, dal

rivenditore.

Pur in presenza della norma censurata, la contravvenzione di cui

all'art. 730 c.p. sussiste appunto se risulta in concreto che il

rivenditore non abbia frapposto ostacoli per evitare la vendita di

tabacco ai minori di quattordici anni.

Alla luce delle premesse considerazioni l'Avvocatura ritiene che la

questione sollevata, prima ancora che infondata, sia insussistente.

3. - Con ordinanza emessa l'8 giugno 1978 (R.O. 618/1978), il

Pretore di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di vari

imputati della medesima contravvenzione, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 20 legge n. 556 del 1977, e, per quanto

occorra, degli artt. 112 R.D. 14 giugno 1941, n. 577, 16 legge 22

dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in

riferimento non solo all'art. 32, ma anche agli artt. 3, primo comma, e

31, secondo comma Cost..

In seguito ad esposto-denuncia del Presidente dell'Unione

Consumatori il Pretore, ex art. 219 c.p.p., disponeva in data 8 luglio

1977 il sequestro su tutto il territorio nazionale dei distributori

automatici di sigarette, adducendo la violazione dell'art. 730, secondo

comma, c.p..

Contro l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione,

proposto da 45 rivenditori, gli imputati ricorrevano in Cassazione. La

Suprema Corte cassava senza rinvio, con sentenza dell'11 gennaio 1978,

tanto il decreto di sequestro, quanto l'ordinanza con la quale veniva

respinta l'opposizione al detto decreto. Secondo la Cassazione non

ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'adozione dei citati

provvedimenti, in quanto, in mancanza della prova che i minori di

quattordici anni abbiano fatto uso dei distributori, non è

configurabile la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 730

c.p., e quindi la possibilità del ricorso all'art. 219 c.p.p..

Comunque la Cassazione ha ritenuto nella specie ravvisabile

l'esimente di cui all'art. 51 c.p., e ciò sulla base dell'art. 112

R.D. 14 giugno 1941, n. 577 e appunto del sopravvenuto art. 20 della

legge 8 agosto 1977, n. 556. In base all'entrata in vigore di tale

norma lo stesso Pretore aveva revocato il sequestro con provvedimento

in data 20 dicembre 1977.

La rilevanza della questione di costituzionalità sollevata

discenderebbe da un lato dal fatto che, a differenza di quanto ritenuto

dalla Cassazione, anche la semplice installazione di distributori

automatici in luogo pubblico, o aperto al pubblico, integra la

fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 730 c.p., e dall'altro

lato dalla constatazione dell'effettiva esistenza, ove la norma

censurata sia ritenuta costituzionalmente legittima, dell'esimente di

cui all'art. 51 c.p..

Quanto al primo punto, e cioè al mancato accoglimento

dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, il giudice a quo osserva

che un concetto di somministrazione che implichi comunque la materiale

traditio dell'oggetto, oltre ad essere troppo affine a quello della

vendita, non terrebbe conto della necessità di adeguare i concetti

giuridici alla realtà in evoluzione; andrebbe poi soprattutto

considerato che nella diversa fattispecie criminosa di cui al primo

comma dell'art. 730 si fa uso del verbo "consegnare".

L'interpretazione della Cassazione non risponderebbe neppure alla

nozione di somministrazione acquisita dal codice penale, in base alla

quale si designerebbe come tale ogni forma di messa a disposizione del

pubblico di qualsiasi merce. Ricorda ancora il Pretore che nel codice

civile la somministrazione è definita dall'art. 1559 come esecuzione

di prestazioni periodiche e continuative di cose, dietro corrispettivo

di un prezzo, esecuzione che avviene nelle ipotesi classiche (fornitura

di gas, acqua, elettricità) attraverso l'ausilio di apparecchiature

meccaniche, senza l'intervento materiale del somministratario.

Nel caso dei distributori in questione nessun atto è richiesto al

gestore, ai fini della vendita del prodotto contenuto nelle

apparecchiature. Rileva ancora il giudice a quo che le norme penali che

contemplano l'ipotesi della somministrazione impongono tutte all'agente

un controllo che, nel caso dei distributori in questione, anche a causa

delle loro finalità, è impossibile compiere sempre. Essi infatti

sono installati anche per consentire l'acquisto del prodotto da fumo

quando l'esercizio al quale siano attigui sia chiuso.

Secondo il Pretore, dunque, l'interpretazione della Cassazione si

pone in netto contrasto con la sostanza e la ratio dell'incriminazione.

Ciò premesso sulla rilevanza, quanto al merito il Pretore osserva

che per quanto riguarda l'asserito contrasto con l'art. 3 Cost. esso

sarebbe determinato da una disparità di trattamento "fra rivenditori

di tabacco ed il resto della comunità nazionale". I primi, infatti, in

base alla norma censurata, si sottraggono all'operatività nei loro

confronti della norma penale di cui all'art. 730 c.p., applicabile a

qualunque altro cittadino, anche a chi offra ad un minore una sola

sigaretta. Peraltro la attività dei fruitori di tale presunto

trattamento di favore, lungi dall'essere costituzionalmente tutelabile,

si porrebbe in contrasto con interessi appunto costituzionalmente

protetti, quali quelli alla salute e alla tutela dell'infanzia.

L'attività in questione ha peraltro ad oggetto beni dannosi e la

cui mancanza per breve tempo sul mercato non recherebbe pregiudizi né

agli individui, né alla collettività.

Dalle suddette considerazioni deriverebbe il contrasto dell'art. 20

della legge n. 556 del 1977 anche con gli artt. 31, secondo comma, e

32, primo comma, Cost., contenenti principi la cui precettività ed

importanza sono sottolineate, rileva il Pretore, nella sentenza di

questa Corte n. 27 del 18 febbraio 1975. È ormai fuori dubbio,

infatti, che il fumo arrechi gravi danni alla salute.

4. - Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, alla stregua

della suddetta sentenza della Cassazione, sostiene l'irrilevanza della

presente questione.

Quanto alle argomentazioni del Pretore per confutare le

affermazioni della Suprema Corte, si rileva da parte dell'Avvocatura

che, anzitutto, non può cogliersi in chi installa un distributore di

sigarette la volontà di somministrare tabacco ai minori di quattordici

anni; inoltre, la condotta che, secondo il Pretore, configurerebbe

un'ipotesi di somministrazione, realizzerebbe al massimo un tentativo

di vendita; essendo l'ipotesi di cui all'art. 730 c.p. una

contravvenzione, la suddetta norma non sarebbe in ogni caso

applicabile, in quanto non è previsto il tentativo di contravvenzione.

L'Avvocatura rileva poi che, ferma l'impossibilità, affermata

dalla Cassazione, di configurare nel caso della semplice installazione

di distributori la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 730

c.p., tale norma sarebbe tuttavia applicabile, ove il minore degli anni

quattordici sia sorpreso nell'operazione di acquisto e sussistano gli

elementi soggettivi ed oggettivi del reato. La norma censurata non

precluderebbe la tutela penale della salute dei minori e pertanto non

contrasterebbe con la Costituzione.

5. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La

Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e

precisato le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - Forma oggetto del presente giudizio l'art. 20 della legge 8

agosto 1977, n. 556, la quale detta norme in ordine all'Amministrazione

autonoma dei tabacchi. Detta disposizione è denunziata per la parte in

cui consente che i rivenditori dei generi di monopolio installino

distributori automatici di sigarette all'esterno delle rivendite e

nelle immediate adiacenze. La questione è sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, 32, primo comma, Cost..

dai Pretori di Orvieto e di Genova. Quest'ultimo giudice estende la

censura agli artt. 112 R.D. 14 giugno 1941, n. 577, 16 legge 22

dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, "per

quanto occorre", com'è detto nel dispositivo del provvedimento di

rimessione: e cioè, in quanto la Corte ritenga che tali altre

disposizioni incorrano anch'esse nel medesimo vizio di

incostituzionalità denunciato con riguardo al citato art. 20 della

legge del 1977, che discenderebbe dall'avere la normativa in discorso

permesso la vendita del tabacco, anche al minore degli anni

quattordici, mediante distributore automatico, e quindi senza alcuna

possibilità di verificare l'età dell'acquirente. Più precisamente,

si prospetta alla Corte il seguente problema di costituzionalità:

A) agli imputati nel giudizio a quo è ascritto il reato

configurato nell'art. 730 del codice penale, che vieta e sanziona

penalmente la vendita (o la somministrazione) di tabacco ai minori

degli anni quattordici. Il censurato disposto di legge deroga

espressamente tale divieto - assume il giudice a quo - con il

risultato di escludere dalla previsione incriminatrice del codice la

vendita del prodotto che venga effettuata, senza discriminazioni o

controlli, per mezzo del distributore automatico. Di qui l'asserita

offesa alla statuizione costituzionale che concerne specificamente la

salute (art. 32, primo comma, Cost.);

B) il legislatore ordinario si sarebbe, del resto, adeguato

all'esigenza di tutelare il bene che si assume leso con varie

disposizioni limitatrici della pubblicità dei tabacchi e del relativo

consumo, nonché con lo stesso art. 730 del codice. La deroga a

quest'ultima norma, introdotta per autorizzare la distribuzione

automatica delle sigarette, è pertanto denunciata sull'assunto che la

vendita indiscriminata del tabacco costituisca, alla stregua delle

ormai consolidate risultanze della scienza medica, un evidente

pericolo, specialmente nei confronti del minore: il quale, si dice,

viene agevolato "fin dall'adolescenza e anche prima" nell'assuefazione

ad un prodotto, tanto più nocivo per la salute, in quanto si abbia

riguardo a quella fascia dell'età giovanile;

C) il Pretore di Genova prospetta, altresì, la violazione

dell'art. 31 Cost., posto a tutela della gioventù, nonché del

principio costituzionale di eguaglianza. Tale ultima censura è, in

sostanza, così argomentata: il legislatore non avrebbe razionalmente

valutato, in sede di tutela penale, il bene fondamentale della salute

del minore in rapporto agli altri interessi presi in considerazione

nella specie; e per questo si deduce un'ingiustificata disparità fra

il trattamento disposto, da un canto per il rivenditore di tabacchi, il

quale si giova dell'apparecchio distributore delle sigarette e rimane

sottratto all'operatività della norma contenuta nell'art. 730 del

c.p., dall'altro per tutti i destinatari di tale norma, i quali

soggiacciono alla proibizione ivi posta: proibizione, si soggiunge, che

continua ad operare anche nei riguardi di chi, per esempio, fornisca al

minore una sola sigaretta.

2. - La difesa del Presidente del Consiglio eccepisce la

inammissibilità della questione, prima ancora di dedurne

l'infondatezza. Osserva, infatti, l'Avvocatura - a proposito

dell'ordinanza emessa dal Pretore di Genova: ma il rilievo vale anche

per gli altri provvedimenti introduttivi dell'attuale controversia -

che l'art. 20 della legge n. 556 del 1977 è censurato sulla base di un

erroneo presupposto nell'interpretazione dell'assetto normativo della

materia. Il giudice a quo, si soggiunge, ritiene che, in difetto della

disposizione censurata, la installazione del distributore automatico di

sigarette, in luogo pubblico o aperto al pubblico, basterebbe ad

integrare gli estremi del reato contravvenzionale configurato dall'art.

730 c.p.. Questa norma, ad avviso del Pretore, disegna la fattispecie

penale prevedendo, come ipotesi alternativa alla vendita, la

somministrazione, e cioè la messa a disposizione del pubblico, sotto

qualsiasi forma, di merce nociva alla salute, fermo restando che chi

somministra la merce è tenuto a controllare il rispetto delle

prescrizioni di legge, e così , nel caso in esame, la età

dell'acquirente. Senonché prosegue l'Avvocatura, tale interpretazione

dell'art. 730 è disattesa dalla giurisprudenza della Corte di

Cassazione: la quale ha stabilito che l'evento criminoso previsto da

detta norma si consuma solo quando sia effettivamente intervenuta - non

importa se nella rivendita, o per il tramite dell'apparecchio - la

vendita (o la somministrazione) del prodotto al minore. Anche se il

tabacco fosse da quest'ultimo acquistato mediante distributore, il

reato potrebbe, allora, ugualmente delinearsi, sempre che di esso,

beninteso, ricorrano gli estremi soggettivi ed oggettivi, la cui

sussistenza spetta al giudice, volta a volta, di accertare. La tesi

così accolta dal Supremo Collegio - osserva l'Avvocatura - conduce

alla conclusione che la norma censurata non intacca la tutela penale

accordata alla salute del minore, lasciando sussistere l'illecito

previsto dal ricordato precetto del codice. Di qui, appunto, l'asserita

irrilevanza della questione, che avrebbe per oggetto una disposizione

ininfluente sulla decisione della causa di merito.

3. - Giova all'esame di questo pregiudiziale profilo della

questione ricordare come le ordinanze di rinvio risultino motivate, in

punto di rilevanza. Il Pretore di Genova, afferma, al riguardo, che

l'art. 730 c.p. contempla, sotto l'ipotesi della somministrazione, il

semplice impianto del distributore, con il quale il tabacco è offerto

ad ogni possibile utente dell'apparecchio, incluso il minore; il

Pretore di Orvieto ritiene, dal canto suo, che la norma censurata

deroghi "parzialmente" - e cioè in ordine alla modalità della vendita

o somministrazione - il disposto della norma punitiva del codice; sulla

base delle premesse testé richiamate l'uno e l'altro giudice deducono,

comunque, che la richiesta declaratoria di incostituzionalità verrebbe

a ricondurre la specie sotto le previsioni dell'art. 730 c.p.. Va

aggiunto che, nei procedimenti da cui trae origine la presente

questione, agli imputati è ascritto solo il fatto di aver installato

il distributore fuori dalla rivendita: non risulta che alcun minore

abbia acquistato tabacco, utilizzando l'apparecchio.

Ora, l'Avvocatura correttamente rileva che l'art. 730 incrimina la

vendita o somministrazione effettiva del tabacco al minore degli anni

quattordici, mentre il porre in vendita - con la semplice offerta al

pubblico della merce contenuta nel distributore - non integra gli

estremi né della vendita, né quelli della somministrazione; e neppure

ricorre, è appena il caso di aggiungere, l'ipotesi del tentativo,

giacché ci troviamo di fronte a figure di reato contravvenzionale.

Detto ciò, diviene evidente che con tutte le ordinanze in esame si

chiede alla Corte una pronunzia, dalla quale dovrebbe risultare la

produzione di una nuova fattispecie penale, diversa da quella prevista

nel vigente testo dell'art. 730. Senonché un tale risultato può

esclusivamente conseguire alla scelta discrezionale del legislatore,

come la Corte ha più volte affermato, in forza del fondamentale

precetto dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione: e basta ciò

per concludere che la questione è inammissibile. Del resto, la

conclusione non muterebbe, pur a voler ammettere che la norma censurata

abbia introdotto, come si assume nei provvedimenti di rimessione, una

scriminante del reato tipizzato nell'art. 730 del codice. La questione

rimane inammissibile, anche se si adotta quest'ultimo punto di vista,

in quanto essa è sollevata in relazione a casi di specie, in cui non

si è verificato il fatto - la vendita o la somministrazione del

tabacco al minore - che, punito dal codice, sarebbe, invece,

indebitamente configurato come penalmente lecito dalla disposizione

sottoposta al giudizio della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, sollevata, in

riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Orvieto con le ordinanze

indicate in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, 112 del RD. 14 giugno

1941, n. 577, 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 87 del d.P.R.

14 ottobre 1958, n. 1074, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31,

secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dal Pretore di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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