Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d.l. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27

maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal

tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di

Forgione Giovanni, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo

1971.

Visti gli atti di costituzione di Forgione Giovanni e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Luigi Colella, per il Forgione, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni

Forgione, maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18, imputato di

omicidio colposo, il tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza

emessa nell'udienza del 17 dicembre 1970, ha ritenuto non

manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art.

13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, in relazione agli

artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.

Ad avviso del tribunale per i minorenni di Roma, la disposizione

contenuta nell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n.

1404, in base alla quale per i reati di competenza del tribunale per i

minorenni si procede sempre con il rito sommario, potrebbe costituire

violazione del principio di eguaglianza dei cittadini innanzi alla

legge, sancito nell'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma

denunziata rende possibile che una categoria di cittadini, quelli

maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18, non goda delle garanzie

del rito formale, previsto per i maggiori degli anni 18.

Non sembra, ad avviso del collegio giudicante, che la mancanza di

un ufficio del giudice istruttore presso il tribunale per i minorenni

possa confutare validamente la tesi della incostituzionalità della

norma, poiché tale carenza non è la causa, ma l'effetto della

volontà del legislatore di escludere il rito formale da tutti i

procedimenti riguardanti i minori degli anni 18.

In ordine al riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. lo stesso

collegio ritiene che potrebbe ravvisarsi, nella contestata disciplina,

la violazione del principio della non derogabilità del giudice

naturale precostituito per legge nella fase istruttoria del processo

penale.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'imputato

Giovanni Forgione, rappresentato dal padre Antonio Forgione e difeso

dall'avvocato Luigi Colella, presentando le sue deduzioni il 27

febbraio 1971.

La difesa, in ordine all'asserito contrasto del primo comma

dell'art. 13 del r.d.l. 1934, n. 1404, con l'art. 3 Cost., ha dedotto

che la norma denunziata ingenera, nel prescrivere che "per i reati di

competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con

istruzione sommaria" una discriminazione gratuita, con conseguente

limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, in dipendenza di "un

mero dato anagrafico", che non legittima, tra cittadini sottoposti a

procedimento penale, l'esclusione per una categoria di essi - i

maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18 - dalle garanzie previste

dal rito formale, soprattutto quando l'accusa riguardi reati gravissimi

che richiedono indagini accurate.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della

menzionata legge, appare, a parere della difesa, ancora più evidente

se si tiene conto della irreversibile giurisprudenza della Corte

costituzionale, in forza della quale l'istituto della istruzione

sommaria viene via via ricondotto nei suoi limiti di attività

contingente e privo di poteri decisionali.

Per quanto attiene al contrasto della norma con l'art. 25, primo

comma, Cost., la stessa difesa dell'imputato rileva che il principio

costituzionale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale

precostituito per legge" va esteso anche al "giudice istruttore", quale

organo giurisdizionale posto al di sopra delle parti e munito di quei

poteri, dei quali l'art. 13 del citato r.d.l. rende possibile

"l'usurpazione" da parte del P.M.

Richiamandosi alla sentenza del 4 marzo 1964 n. 25, con la quale la

Corte costituzionale ha dichiarato "non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, in relazione

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione", la stessa difesa

ritiene che tale decisione sarebbe stata superata, nel suo

orientamento, dalla successiva sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, con

la quale veniva dichiarata, sempre in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, la illegittimità dell'art. 392, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono

applicabili", rende possibile la non applicazione alla istruzione

sommaria degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso codice,

riconoscendo implicitamente che i diritti di difesa dell'imputato

minore degli anni 18 e maggiore degli anni 14 non trovano sufficiente

tutela nella prevista istruzione sommaria.

3. - Nel presente giudizio è altresì intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato che ha depositato le sue deduzioni il 15 marzo

1971. Nel richiedere il rigetto della proposta questione di

legittimità costituzionale, l'Avvocatura fa riferimento, per quanto

concerne la violazione del principio di eguaglianza, alla ricordata

sentenza n. 25 del 1964, la quale riconosce legittime ed apprezzabili

le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare il solo rito

istruttorio sommario nel procedimento penale davanti al tribunale per i

minorenni; e, per quanto concerne l'asserita violazione dell'articolo

25, primo comma, della Costituzione, osserva come la locuzione "giudice

naturale" coincide con quella di "giudice precostituito per legge".

Fa rilevare, infine, che la legittimità del rito istruttorio

sommario è stata riconosciuta, in ipotesi particolari e circoscritte,

dalla Corte costituzionale, citando al riguardo la sentenza n. 117 del

1968 concernente la scelta del tipo di istruttoria ex art. 389, terzo

comma, del codice di procedura penale. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma è sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935,

n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), in

riferimento ai principi affermati dall'art. 3, primo comma -

eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - e dall'art. 25, primo

comma - inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge -

della Costituzione. Tale violazione di principi si avrebbe per il

fatto che l'art. 13, primo comma, del ricordato r.d.l. 1404 del 1934

determinerebbe, col prevedere che per i "reati di competenza del

tribunale dei minorenni si procede sempre con istruzione sommaria", non

solo una disparità di trattamento, sul piano della eguaglianza, tra i

minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14 e coloro che hanno

raggiunto la piena capacità penale, per la conseguente esclusione

delle maggiori garanzie che sarebbero proprie della istruzione formale,

ma anche una sottrazione dei primi al giudice naturale dell'istruzione

formale (il giudice istruttore) rappresentando, per il nostro sistema

processuale, l'istruzione sommaria l'eccezione e l'istruzione formale

la regola.

La questione non è fondata.

1. - La Corte ha avuto già occasione di dichiarare non fondata,

sia pure in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., la

questione della legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge istitutiva del tribunale per i minorenni (sent. n. 25 del

1964).

In tale sentenza sono stati approfonditi e sviluppati gli aspetti

particolari che la istruzione sommaria assume nel procedimento penale

davanti al tribunale per i minorenni e sono state ritenute valide ed

apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore,

nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad adottare il solo rito

istruttorio sommario in tale procedimento.

Il legislatore ha introdotto, nel nostro sistema processuale,

accanto alla istruzione formale, anche l'istruzione sommaria,

conferendo a quest'ultima dimensioni e latitudini diverse secondo la

particolare natura del rapporto processuale. Mentre per i giudizi di

competenza del tribunale ordinario e della Corte di assise ha, come

regola, reso obbligatorio il rito formale (art. 295 codice di procedura

penale), consentendo l'adozione del rito sommario in casi

predeterminati (art. 389, primo, secondo e terzo comma, cod. proc.

pen.), per i giudizi di compentenza pretorile (art. 389, ultimo comma,

cod. proc. pen.) e per i giudizi di competenza del tribunale per i

minorenni ha prevista l'adozione del solo rito sommario. I due riti,

per volontà del legislatore, hanno vita autonoma nel vigente sistema

processuale, per cui la legittimità costituzionale del rito sommario,

in sé e per sé considerato, è fuori discussione. La stessa

ordinanza, del resto, non contesta la legittimità del rito sommario,

sotto questo aspetto, ma contesta la legittimità costituzionale

dell'art. 13, primo comma, della legge minorile, in quanto non

affianca, come previsto nei procedimenti davanti al giudice ordinario,

al rito sommario anche il rito formale come regola.

2. - Uno dei motivi a sostegno della incostituzionalità del più

volte ricordato art. 13, primo comma, della legge, s'impernia sulla

considerazione che i minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14 non

godrebbero nella fase istruttoria, in dipendenza di un mero dato

anagrafico, quale è l'età, delle garanzie proprie della istruzione

formale.

L'ordinanza non ha tenuto conto della sentenza della Corte in tema

di diritti della difesa nell'istruzione, sia essa formale o sommaria.

Nella sentenza n. 122 del 1966 la Corte ha statuito che il

"procedimento minorile non è svincolato, se non nei punti

espressamente disciplinati dalla legge speciale, dal rispetto delle

norme dettate dal codice di procedura penale".

In tema di diritti della difesa la Corte ha eliminato ogni

differenza sostanziale tra le due forme di istruzione (sentenze n. 52

del 1965 è - n. 11 del 1965).

Inoltre, in quest'ultima sentenza, la Corte ha, in particolare,

stabilito che l'unica differenza tra le due forme di istruzione è

rappresentata dalla diversità degli organi che vi procedono e non già

dal fatto che l'una - quella sommaria - abbia carattere eccezionale nei

riguardi dell'altra, o sia diversa per sua natura, o in relazione alle

finalità perseguite o in dipendenza del diverso modo con cui si

conclude. Sono modi questi, di considerare e caratterizzare

l'istruzione sommaria che non possono avere influenza alcuna sulle

garanzie costituzionali per la difesa.

D'altra parte, non può disconoscersi che il pubblico ministero

assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto

singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del

tribunale dei minorenni. Esso non è soltanto l'organo titolare

dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale

realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed

è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al

conseguimento del peculiare interesse - dovere dello Stato al ricupero

del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la

realizzazione o meno della pretesa punitiva. Anche sotto questo profilo

la scelta del legislatore corrisponde ad un accettabile criterio di

ragionevolezza, che serve a legittimarla.

3. - Per quanto attiene alla prospettata violazione dell'art. 25,

primo comma, Cost. - non derogabilità del giudice naturale

precostituito per legge - devesi osservare che la questione non ha

ragione d'essere, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale

del rito sommario nelle diverse applicazioni volute dal legislatore, e,

quindi, anche come rito esclusivo, così come previsto per i

procedimenti a carico dei minorenni e, del resto, anche per i

procedimenti di competenza pretorile.

Il tribunale dei minorenni di Roma nello sviluppare l'eccezione

sotto questo aspetto, si è implicitamente richiamato alla sentenza n.

117 del 1968 di questa Corte.

Ben diversa è l'impostazione pertinente a tale decisione. Si è

trattato, infatti, di decidere se il principio della non derogabilità

del giudice naturale trovasse applicazione anche nella fase istruttoria

del processo penale, allorché è dalla legge prescritto che si proceda

con istruzione formale. La Corte ha deciso in senso affermativo, e, in

conseguenza del riconoscimento di una non dubbia natura giurisdizionale

alla attività processuale del giudice istruttore, ha stabilito che

l'imputato veniva distolto dal suo giudice naturale tutte le volte che,

pur non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 398 c.p.p.,

l'istruttoria veniva trattenuta dal pubblico ministero. Tutto ciò,

però, in riferimento alla previsione normativa delle due forme di

istruzione nei procedimenti di competenza del tribunale ordinario e

della Corte di assise e alla loro disciplina giuridico - processuale.

Per quanto riguarda i procedimenti penali a carico dei minori la legge

non prevede alternative di istruttoria che possono dar luogo allo

stesso problema esaminato nella citata sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,

convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento

del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di

Roma con l'ordinanza 17 dicembre 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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