Corte costituzionale

Sentenza n. 489/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del sistema

previdenziale forense") promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1989

dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Napolitani

Corrado e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e

Procuratori, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza ed

Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di Previdenza

e Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio

D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Corrado

Napolitani contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore degli avvocati e dei procuratori legali per sentire dichiarare

parzialmente prescritti i contributi dovuti in relazione agli anni

1975-1979, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 2 marzo 1989, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge

20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui fa decorrere la

prescrizione dei crediti contributivi della Cassa relativi al periodo

suddetto dalla data di trasmissione all'Ente della dichiarazione

dell'ammontare dei redditi prodotti e dei contributi dovuti prevista

dall'art. 23 della legge citata.

Secondo il giudice remittente la norma impugnata deroga, senza

alcuna giustificazione razionale, a due principi in tema di

prescrizione, il principio di decorrenza dal giorno in cui il diritto

può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) e il principio che

fissa in dieci anni il termine della prescrizione ordinaria (art.

2946). La deroga al primo principio e il conseguente allungamento del

termine prescrizionale oltre i dieci anni sarebbero ingiustificati

perché la comunicazione dei redditi prodotti e l'autoliquidazione

dei contributi dovuti, a norma dell'art. 23 della legge n. 576 del

1980, non sono una condizione di esigibilità del credito della

Cassa.

Oltre che irrazionale in sé, la norma denunciata sarebbe anche

fonte di ingiustificata disparità di trattamento fra gli iscritti

alla Cassa debitori di contributi per gli anni compresi tra il 1975 e

il 1979 (soggetti a termini prescrizionali superiori ai dieci anni) e

i debitori di contributi relativi agli anni successivi (soggetti a

prescrizione decennale), nonché, e ancor più, i debitori di

contributi relativi ad anni precedenti, ai quali, secondo costante

giurisprudenza, si applica la prescrizione quinquennale.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Cassa di

previdenza degli avvocati concludendo per l'inammissibilità o, in

subordine, per l'infondatezza della questione.

La questione sarebbe inammissibile perché mancante del necessario

carattere di pregiudizialità rispetto alla decisione di merito.

Ammesso (ma non concesso, secondo la difesa della Cassa) che il

titolo dell'obbligazione contributiva, cui si riferisce l'art. 23,

quarto comma, sia sempre quello originario costituito dalla legge n.

319 del 1975, la dichiarazione prevista nel primo comma, in quanto

implica riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo ai

sensi dell'art. 2944 cod.civ., ne avrebbe interrotto la prescrizione

determinando l'inizio di un nuovo periodo a partire dal 29 giugno

1981.

Quanto all'infondatezza, la Cassa sostiene in principalità che -

allo scopo di rendere possibile l'applicazione del nuovo sistema di

finanziamento della previdenza forense anche ai redditi prodotti nei

cinque anni precedenti, per i quali gli obblighi contributivi non

erano ancora prescritti - la norma transitoria dell'art. 23 ha

sostituito tali obblighi con una nuova obbligazione avente titolo

nella legge del 1980. Perciò l'art. 19 di questa legge, nella parte

in cui applica il nuovo dies a quo della prescrizione decennale anche

alle obbligazioni contributive di cui all'art. 23, non comporta

alcuna deroga alla regola dell'art. 2935 cod. civ. Comunque, pur se

si dovesse escludere tale effetto novativo, l'allungamento del

termine di prescrizione sarebbe giustificato da esigenze eccezionali

e transitorie inerenti alla fase di prima applicazione della nuova

disciplina.

Si osserva infine che le differenze di trattamento rilevate dal

giudice a quo fra le posizioni debitorie relative ai contributi per

gli anni 1975-1979 e le posizioni debitorie relative agli altri

periodi dipendono dal diverso riferimento temporale, trovando

giustificazione nelle accennate ragioni attinenti alla fase di

transizione dal vecchio al nuovo sistema.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la

manifesta infondatezza della questione, sul riflesso che la

determinazione del dies a quo della prescrizione rientra nella

discrezionalità del legislatore, il quale ben può discostarsi dalla

regola del codice civile; e tanto maggiore è tale discrezionalità

quando si tratti di disciplina transitoria, volta a coordinare col

nuovo regime situazioni pregresse non ancora definite. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Napoli mette in dubbio la conformità all'art.

3 Cost. dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980

sulla riforma della previdenza forense, nella parte in cui fa

decorrere la prescrizione dei crediti della Cassa per i contributi

relativi al periodo 1975-1979 dalla data di trasmissione alla

medesima, da parte dell'obbligato, della dichiarazione dell'ammontare

dei redditi e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23.

L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza,

preliminarmente opposta dalla Cassa sul riflesso che la nuova

decorrenza della prescrizione disposta dalla norma impugnata non

sarebbe che un'applicazione dell'art. 2944 cod.civ., non può essere

accolta. Alla detta dichiarazione del debitore, in quanto atto

dovuto, non è attribuibile il valore di riconoscimento del diritto

ai fini dell'interruzione della prescrizione disposta dal codice

civile.

Nemmeno si può sostenere che la disposizione transitoria

dell'art. 23 ha determinato una novazione ex lege degli obblighi di

contribuzione afferenti al quinquennio precedente. Tale

interpretazione è contraddetta dall'art. 24, secondo comma, a mente

del quale "relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore

all'entrata in vigore della presente legge e in quelli precedenti,

restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione

rispettivamente vigente", salva la riduzione nei limiti del 10% dei

contributi previsti dalla legge n. 319 del 1975 sui redditi superiori

a sei milioni. La retroattività della legge n. 576 del 1980 non

investe la disciplina sostanziale dell'obbligazione contributiva, ma

è limitata ai modi di accertamento dei redditi prodotti e di

liquidazione dei contributi, in ordine ai quali l'art. 19, secondo

comma, rafforza la norma dell'art. 23 disponendo l'interruzione della

prescrizione in guisa che il termine previsto dal primo comma non si

applichi alla prescrizione in corso, ma abbia decorrenza ex novo.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di osservare (cfr. ordinanza

n. 367 del 1987) che nessuna norma costituzionale impedisce al

legislatore di protrarre i termini di prescrizione disponendone la

sospensione, come nel caso dell'art. 2, comma 22, del d.l. n. 463 del

1983, convertito in legge n. 638 del 1983, o anche l'interruzione,

come nel caso in esame, salvo soltanto il vincolo del principio di

razionalità e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La retroattività del nuovo sistema di finanziamento della

previdenza forense (fondato sui principi dell'autodenuncia dei

redditi prodotti e dell'autoliquidazione dei contributi dovuti), in

funzione della quale l'art. 23 della legge del 1980 prevede una fase

di "prima applicazione" relativa ai contributi dovuti per gli anni

precedenti e non ancora prescritti, si giustifica in considerazione

dei gravi difetti della disciplina anteriore, i quali impedivano di

fatto alla Cassa di esercitare tempestivamente i propri diritti nei

confronti degli inadempienti.

Conseguentemente si è posta l'esigenza di omogeneizzare la

disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime,

relativa agli anni successivi al 1980, anche per quanto riguarda la

prescrizione dei contributi, in guisa da assicurare che, ai fini del

controllo delle dichiarazioni di cui all'art. 23, la Cassa potesse

disporre di tutto il tempo assegnato dal nuovo termine prescrizionale

stabilito dall'art. 19, primo comma, che prevede la prescrizione

ordinaria di dieci anni in luogo della precedente prescrizione breve

quinquennale. A tale esigenza ha congruamente risposto il secondo

comma, il quale pertanto non merita censure sotto il profilo della

razionalità.

3. - La norma è ineccepibile anche dal punto di vista del

principio di eguaglianza. Le differenze di durata della prescrizione

dei contributi dovuti per gli anni 1975-1979 comportate dalla detta

operazione omogeneizzatrice (e rilevate sia dal raffronto reciproco

sia dal raffronto con i contributi dovuti per gli anni successivi) si

giustificano in ragione del riferimento del nuovo dies a quo a

crediti della Cassa insorti in momenti diversi del tempo, il fluire

del quale costituisce per se stesso un elemento differenziatore (cfr.

sentenze n. 159 del 1987, n. 238 del 1984, nn. 138 e 65 del 1979).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576

("Riforma del sistema previdenziale forense"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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