Corte costituzionale

Sentenza n. 480/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi

secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia

di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei

lavoratori dell'edilizia ed affini), promosso con ordinanza emessa il

25 novembre 1986 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento

civile vertente tra Federici Severino ed altri e l'Impresa

Costruzioni Don Giuseppe, iscritta al n. 26 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1°

serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Tione di Trento, con ordinanza emessa il 25

novembre 1986 (R.O. n. 26/1987), ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, legge 6 agosto

1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di

disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed

affini), per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , un gruppo di lavoratori edili

chiedeva al datore di lavoro le retribuzioni dovute dal 24 dicembre

1985 al 20 marzo 1986, esponendo che: la società convenuta aveva

chiesto nei termini, e comunque in coincidenza con la sospensione

dell'attività lavorativa per la stagione invernale, di essere

ammessa al godimento della Cassa Integrazione Guadagni ai sensi della

legge 6 agosto 1975, n. 427; che con lettera raccomandata in data 20

marzo 1986 essi erano stati licenziati a far data dal 24 dicembre

1985, giorno di sospensione dell'attività lavorativa; che nel

medesimo periodo essi avevano, a loro richiesta, percepito dall'INPS

il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 9, legge

n. 427/1975; che essi, sulla base del presupposto che il rapporto di

lavoro rimane operante anche nel periodo di sospensione durante il

quale scatta la C.I.G., e il datore di lavoro è obbligato a

corrispondere le intere retribuzioni anche nel caso in cui la

richiesta di ammissione alla C.I.G. venga respinta (Cass. n.

3005/1984), avevano diritto alla retribuzione per il periodo 24

dicembre 1985 - 20 marzo 1986, e al trattamento di disoccupazione nei

90 giorni successivi.

Osserva il Pretore che il comportamento del datore di lavoro è

stato improntato al rispetto dell'art. 11, legge

n. 427/1975, norma che prospetta un caso eccezionale: quello, cioè,

in cui, respinta dall'INPS la richiesta di C.I.G., per motivi diversi

dalla tardiva presentazione della domanda, il licenziamento avvenga

entro tre mesi dall'inizio della sospensione del lavoro; in simili

ipotesi, il trattamento speciale di disoccupazione vien fatto

decorrere dalla data di inizio della sospensione dal lavoro.

Rileva il Pretore come tale meccanismo abbia indubbiamente

carattere eccezionale, in quanto, mentre di regola l'indennità

speciale di disoccupazione viene pagata dall'INPS al lavoratore

disoccupato, a seguito di sua richiesta e di iscrizione nelle liste

di collocamento, in questo caso il trattamento decorre prima del

momento del licenziamento (e cioè dal giorno della sospensione dal

lavoro) e previa presentazione da parte del datore di lavoro

dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi.

Secondo il giudice a quo, la richiesta dei lavoratori ricorrenti

di ottenere sia la retribuzione (sino al momento del licenziamento),

sia l'indennità di disoccupazione (per i 90 giorni successivi),

oppure una ulteriore indennità di disoccupazione che si cumuli a

quella normale, è infondata: il legislatore, invero, ha preso atto

che "il rapporto di lavoro, benché giuridicamente in vita, ha

tuttavia, durante la sospensione dell'attività produttiva, una

valenza di gran lunga minore, risultando privo della sua

caratteristica più importante, ed ha voluto allora ricorrere ad una

fictio juris, anticipando l'effetto del licenziamento proprio

all'inizio della sospensione dal lavoro; in tal caso, allora, il

lavoratore, da ritenersi disoccupato proprio da quel momento, viene

ad avere diritto al trattamento speciale di disoccupazione

indipendentemente dalla sua iscrizione nelle liste di collocamento.

Il trattamento speciale di disoccupazione, poi, sarà usufruito dal

lavoratore per un massimo di 90 giornate (art. 11 u.c.) e quindi

coprirà sia il periodo di sospensione anteriore al licenziamento

(intervenuto necessariamente entro tre mesi), sia quello posteriore

ad esso".

La normativa esaminata, così interpretata, desta tuttavia dubbi

di costituzionalità, riservando ai lavoratori che si trovano in tale

situazione un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni pur

simili.

Al di là dei casi in cui il licenziamento avvenga dopo il periodo

di sospensione di tre mesi con conseguente corresponsione del

trattamento speciale di indennità, deve ricordarsi che il

trattamento speciale in questione vuole proteggere per i primi mesi

il lavoratore che sia stato licenziato, consentendogli una indiretta

retribuzione anche per il periodo in cui egli, disoccupato, cerca una

nuova occupazione. Facendo retroagire il licenziamento, e quindi il

trattamento di disoccupazione, il lavoratore, come nel caso dei

ricorrenti, rimane non adeguatamente protetto: durante il periodo di

sospensione, infatti, non si attiva per cercare altri lavori; al

momento del licenziamento (che retroagisce) rimane non solo senza

lavoro, ma anche senza quella copertura finanziaria ritenuta

necessaria per tutelarlo nella fase di ricerca di un nuovo lavoro.

In ciò il giudice a quo vede una violazione degli artt. 3 e 4

Cost. invece, "logica vorrebbe che il datore di lavoro versi, in

simili casi, la retribuzione normale come sempre avviene in caso di

reiezione della domanda di C.I.G. e che l'INPS paghi l'indennità di

disoccupazione relativamente al periodo successivo al licenziamento".

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata.

Non si sono costituite parti private. È intervenuto in giudizio,

a mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

Rilevato che la normativa impugnata costituisce un'ulteriore

previsione favorevole per i lavoratori del settore edilizio, campo

nel quale è più sensibile l'effetto delle alterne vicende

economiche e stagionali, della domanda e dell'offerta di lavoro,

sostiene l'Avvocatura che la questione dovrebbe essere dichiarata

inammissibile in quanto non è possibile comprendere con chiarezza se

si dubiti della legittimità della norma nella parte in cui essa non

impone al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per il

periodo di sospensione, ovvero perché non prevede, per lo stesso

periodo, il cumulo del trattamento di integrazione ordinario e del

trattamento speciale, ovvero perché non consente la corresponsione

del trattamento ordinario dopo l'esaurimento del periodo di

trattamento speciale.

La questione è comunque infondata: la norma impugnata, infatti,

è dettata sostanzialmente a favore del lavoratore, sotto un duplice

profilo.

Da un lato, in situazioni che integrerebbero un giustificato

motivo obiettivo di licenziamento, la norma de qua consente una mera

sospensione del rapporto, il quale potrà riprendere, senza soluzione

di continuità, quando la causa della sospensione venga meno. D'altro

lato, una volta che la sospensione sia sfociata in un licenziamento,

è riconosciuto al lavoratore il trattamento integrativo anche per un

periodo in cui, come già rilevato, non è ancora intervenuta la

definitiva interruzione del rapporto. Considerato in diritto

1. - È impugnato davanti a questa Corte, in riferimento agli

artt. 3 e 4 Cost., l'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 6

agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di

disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e

affini).

La suindicata disposizione prevede, per i lavoratori edili che

abbiano determinati requisiti assicurativi, l'applicazione del

trattamento speciale di disoccupazione anche per il periodo di

sospensione dal lavoro verificatasi immediatamente prima del

licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia presentato richiesta

di integrazione salariale, ma questa sia stata respinta per motivi

diversi da quello della tardiva presentazione, ed il licenziamento

sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della

sospensione.

In tal caso il trattamento speciale di disoccupazione decorre,

anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla

data di inizio della sospensione del lavoro, previa presentazione da

parte del datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori sospesi ai

quali si riferiva la domanda di integrazione salariale.

2. In particolare, la violazione dell'art.3 Cost. dipenderebbe dal

fatto che la normativa impugnata discrimina la posizione del

lavoratore sospeso e successivamente licenziato, nell'ipotesi di

rigetto dell'istanza di integrazione salariale, a seconda che il

licenziamento avvenga entro il termine di tre mesi dall'inizio della

sospensione (con diritto, in tal caso, al solo trattamento speciale

di disoccupazione per il periodo massimo di novanta giorni a far data

dall'inizio della sospensione) ovvero oltre il suddetto termine (con

diritto, in tal caso, alla retribuzione normale per il periodo di

sospensione, come sempre avviene in caso di reiezione della domanda

di integrazione salariale, ed inoltre al trattamento speciale di

disoccupazione per i novanta giorni successivi al licenziamento). La

censura non è fondata.

Scopo della legge n. 427 del 1975 - come emerge dai lavori

preparatori - è quello di garantire i livelli retributivi dei

lavoratori dell'edilizia, esposti, per le peculiarità del settore di

attività, a ricorrenti licenziamenti ed a frequenti sospensioni del

lavoro.

A tal fine, per un verso sono state apportate modifiche

migliorative al trattamento di integrazione salariale, applicabile

nella eventualità di brevi sospensioni del lavoro, dovute ad

intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili (art. 1 legge 3

febbraio 1963, n. 77), e destinate quindi presumibilmente a

risolversi favorevolmente, con la ripresa dell'attività produttiva.

Per altro verso è stato istituito, in relazione alla più grave

eventualità della radicale estinzione del rapporto di lavoro, dovuta

a licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, ultimazione

del cantiere o completamento di singole fasi lavorative (art. 9,

primo comma), il trattamento speciale di disoccupazione, trattamento

riconosciuto, nella concorrenza di determinati requisiti assicurativi

(art. 9, secondo e terzo comma), per la durata di giorni novanta

(art. 11, quarto comma), nella misura di due terzi della retribuzione

media giornaliera (art. 10).

Nel quadro complessivo della disciplina dettata dalla legge n. 427

del 1975 i due istituti appaiono in certo qual modo complementari, in

quanto il secondo è destinato a coprire ipotesi (sospensioni non

dovute a cause integrabili e suscettive di esser seguite da

licenziamento), non coperte dal primo, ed è concepito coniugandosi

l'istituto previdenziale del trattamento di disoccupazione con quello

di integrazione salariale (ciò spiega l'esigenza che il datore di

lavoro presenti la richiesta relativa a quest'ultima).

Il congegno in argomento prevede la concessione del trattamento

speciale di disoccupazione per lavoratori sospesi in presenza della

possibilità, anzi della probabilità di una cessazione

dell'attività aziendale presumibilmente legata a una congiuntura

sfavorevole del settore.

In relazione alla detta situazione, l'istituto agevola il

differimento della relativa decisione da parte del datore di lavoro -

in vista di una evoluzione favorevole della congiuntura stessa e

della continuazione dell'attività aziendale (con il vantaggio sia

della conservazione delle maestranze che dell'esonero dalla

corresponsione immediata dei trattamenti di fine lavoro) - ponendosi

l'onere del differimento, sotto forma appunto di trattamento speciale

di disoccupazione, a carico degli enti erogatori del medesimo.

È chiaro che la dilazione è limitata al periodo di mesi tre,

perché ciò è imposto dalla struttura stessa del trattamento di

disoccupazione, che qui riceve una speciale applicazione. Se quella

suindicata è, come deve ritenersi, la finalità del congegno

considerato, impropri appaiono i termini di comparazione assunti

nell'ordinanza di rimessione.

La posizione del lavoratore che venga in tal modo sospeso deve

invero essere raffrontata con quella che gli deriverebbe dal

licenziamento immediato, rispetto alla quale la prima è certamente

più favorevole, perché, pari nei contenuti patrimoniali (il

trattamento di disoccupazione è identico nella misura e nella

durata, anche se la sua decorrenza è anticipata, per il sospeso, al

momento della sospensione), agevola l'avverarsi della possibilità

che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui.

Per converso, artificiosa appare la comparazione, delineata dal

giudice a quo, tra il sospeso licenziato entro i tre mesi e quello

licenziato oltre il suddetto termine, poiché la seconda ipotesi si

risolve nella mancata operatività dell'istituto, per inosservanza

del termine (assai improbabile per gli oneri conseguenziali) da parte

del datore di lavoro, sicché la asserita miglior condizione dei

lavoratori che in essa rientrino non è riferibile ad una

discriminazione derivante dalla norma impugnata, bensì

all'operatività di diversi istituti e princi'pi (la responsabilità

del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto).

3. La violazione dell'art. 4 Cost. è prospettata sotto il profilo

della non rispondenza del congegno alle finalità attuative di tale

precetto come perseguite dal trattamento speciale di disoccupazione

(sostegno del dipendente licenziato nella ricerca di una nuova

occupazione), finalità che postulano l'esigenza della sua

corresponsione solo dal giorno dell'acquisita certezza della

cessazione del rapporto, e quindi dal giorno dell'intervenuto

licenziamento. Ma al riguardo è sufficiente osservare che alla

suddetta certezza ben può assimilarsi, agli effetti che qui contano,

il ragionevole timore che la cessazione del rapporto di lavoro

intervenga entro un termine ravvicinato, timore indotto, nella

situazione cui si riferisce la normativa censurata, dalla messa in

istato di sospensione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n.

427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione

speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dal Pretore di Tione di Trento

con ordinanza emessa il 25 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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