Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto

comma, ultima parte, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano

7 dicembre 1983, n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento),

in relazione all'art. 11, terzo comma, prima parte, n. 6, della legge

29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al

lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),

e all'art. 10, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

(Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), promosso con

ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dal Pretore di Bolzano nel

procedimento civile vertente tra Ditta Giomar e l'Ufficio Provinciale

del Lavoro e della Massima Occupazione di Bolzano, iscritta al n. 533

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia

Autonoma di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La S.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore

di Venezia opposizione all'ingiunzione con la quale il Direttore

dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di

Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000 a

titolo di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione

diretta di un lavoratore residente nella provincia di Trento in

violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di

Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, che prevede anche per le assunzioni

dirette, a favore dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano,

il diritto di precedenza di cui all'art. 10, terzo comma, dello

Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma

in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione, nonché

all'art. 10, primo comma, dello Statuto approvato con d.P.R. n. 670

del 1972.

Ha premesso che è tuttora vigente l'art. 11 della legge n. 264

del 1949, che consente alle aziende con meno di tre dipendenti

l'assunzione diretta di lavoratori e che il diritto di precedenza dei

cittadini residenti nella provincia di Bolzano sussiste anche per le

assunzioni dirette, secondo la disposizione denunciata, interpretata

letteralmente. Ha, quindi, rilevato che la potestà legislativa

provinciale, siccome di natura integrativa della legislazione statale

(art. 10, primo comma, dello Statuto), deve esercitarsi in

conformità del disposto delle leggi statali, improntato al principio

della piena libertà di scelta del lavoratore da assumersi

direttamente. Ed ha osservato, quindi, che la norma censurata,

limitando tale scelta ai soli residenti nella provincia di Bolzano,

violerebbe:

a) l'art. 10, primo comma, dello Statuto, che pone limiti alla

potestà legislativa provinciale, tanto più che il terzo comma dello

stesso articolo regola il collocamento in senso stretto, cioè

l'avviamento al lavoro con richiesta scritta, numerica o nominativa,

del datore di lavoro, e non anche l'assunzione diretta;

b) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per l'arbitraria

discriminazione che si verificherebbe, in ragione del solo fatto

anagrafico, tra lavoratori residenti nella provincia e lavoratori non

residenti, nonché tra imprenditori in ragione della sola circostanza

materiale dello svolgimento dell'attività nell'una o nell'altra

località;

c) l'art. 41, primo comma, della Costituzione per la

compressione che si verifica della facoltà del datore di lavoro di

scegliere liberamente i propri dipendenti specie quando la struttura

organizzativa di cui è titolare sia di quella modestia che la legge

statale considera inidonea alla limitazione;

d) gli artt. 2 e 4 della Costituzione in quanto il

disconoscimento del fondamentale diritto alla libera scelta del posto

di lavoro equivale a lesione ingiustificata della personalità e

dignità sociale del lavoratore e dello stesso diritto al lavoro.

3. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3.1 - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

Provincia di Bolzano concludendo per l'infondatezza della questione.

All'uopo ha osservato che la potestà legislativa provinciale ex

art. 10 dello Statuto, sebbene "integrativa", non è una mera

potestà regolamentare, come pretende il giudice a quo, ma assume

portata complementare rispetto alla legislazione statale, ben potendo

ad essa innovare al fine di adattarla alle particolari esigenze

locali e che non ha alcun fondamento la pretesa di limitare il

diritto di precedenza sancito dall'art. 10, terzo comma, dello

Statuto speciale ai soli casi di collocamento per il tramite

dell'ufficio, trattandosi di disposizione inserita nello stesso

articolo che attribuisce potestà normativa in materia di

collocamento e non essendo a questa estraneo, come riconosce anche il

giudice a quo, il caso dell'assunzione "diretta": la norma censurata

altro non è se non integrazione della disciplina statale, disposta,

in attuazione di specifica previsione statutaria, a tutela delle

minoranze locali.

Ha rilevato, inoltre, che non si possono invocare i principi

costituzionali di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica

per delegittimare disposizioni improntate ai suddetti fini di tutela,

imposti non solo da norme dello Statuto speciale, ma anche dalla

stessa Costituzione e che è insussistente la presunta violazione

degli artt. 2 e 4 della Costituzione perché proprio la disciplina

pubblicistica del lavoro e segnatamente quella del collocamento

dimostrano che non esiste nel nostro ordinamento un'assoluta libertà

di scelta, da parte del lavoratore, del proprio datore di lavoro.

Nell'imminenza dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato

memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni formulate, ha

sottolineato che nella materia del collocamento rientrano anche le

assunzioni dirette, come del resto riconosce lo stesso giudice

remittente, onde non si comprende come ad esse non possa estendersi

anche il diritto di precedenza. Ha aggiunto, poi, che la potestà

legislativa riconosciutale, siccome integrativa, può essere pure

esercitata con contenuti innovativi rispetto alla legislazione

statale (sentenza Corte cost. n. 227 del 1990). Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 9, quarto comma,

della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, prevedendo

una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di assunzione diretta

di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 delle legge 29 aprile 1949,

n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art.

10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, violi gli

articoli:

1) 10, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972, in

quanto il carattere integrativo ivi attribuito alla potestà

legislativa provinciale, rispetto a quella statale in materia di

collocamento, non consentirebbe di disciplinare localmente i casi di

assunzioni dirette limitando il potere del datore di lavoro di

scegliere i propri dipendenti;

2) 3 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una

arbitraria discriminazione fra i lavoratori e fra i datori di lavoro

in base, rispettivamente, al fatto della residenza e del luogo di

svolgimento dell'attività;

3) 41 della Costituzione, perché risulterebbe

ingiustificatamente limitata la libertà di iniziativa economica;

4) 2 e 4 della Costituzione, in quanto la limitazione, in danno

dei lavoratori, della libertà di scegliere il proprio datore di

lavoro, comprometterebbe la personalità e dignità sociale dei primi

e lederebbe lo stesso diritto al lavoro.

2. - La questione è fondata.

L'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7

dicembre 1983, n. 49, dispone che hanno precedenza nel collocamento e

nell'avviamento al lavoro i lavoratori residenti nella provincia di

Bolzano e prevede una sanzione amministrativa a carico di coloro che

assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori

residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di

assunzione diretta di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 della

legge 29 aprile 1949, n. 264.

2.1 - La citata disposizione della legge provinciale risulta in

netto contrasto con il terzo comma dell'art. 10 dello Statuto della

Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1970, n.

670, applicabile anche alla provincia di Bolzano.

Invero, il diritto di precedenza è previsto specificamente solo

per i lavoratori che siano iscritti nelle liste di collocamento e

siano oggetto di una richiesta del datore di lavoro, numerica o

nominativa, a seconda delle varie norme che disciplinano il

collocamento dei lavoratori ed il loro avviamento al lavoro. Non

riguarda affatto l'assunzione diretta di cui beneficiano i datori di

lavoro titolari di aziende con non più di tre dipendenti, secondo il

disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 464, la

quale contiene i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e

di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

In caso di assunzione diretta il datore di lavoro deve solo

comunicare i nominativi degli assunti all'Ufficio di collocamento

della zona, secondo quanto è previsto dall'ultimo comma dello stesso

art. 11 citato.

2.2 - Per i lavoratori assunti direttamente non vi è, quindi,

l'intervento dell'Ufficio di collocamento. La norma statutaria,

interpretata nei suddetti termini anche dal giudice remittente,

importa anzitutto la insussistenza del diritto di preferenza a favore

dei residenti nella provincia nel caso di assunzione diretta.

Il contrasto della disposizione della legge regionale in esame

con la norma statutaria importa la violazione dell'art. 10 dello

Statuto. Ne va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale.

La violazione degli altri precetti costituzionali (artt. 3, primo

comma, 41, 2 e 4) si deve ritenere assorbita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto

comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49

(Disciplina del controllo sul collocamento), nella parte in cui

prevede la sanzione amministrativa anche nei casi di assunzione

diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949,

n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art.

10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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