Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 44r.d.l. 2033/1925

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo

comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di

prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1968 dal

pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Giri Livio,

iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1968 nel corso di un

procedimento penale a carico del signor Livio Giri il pretore di

Recanati ha sollevato una questione di legittimità costituzionale

concernente l'art. 44, secondo comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n.

2033.

Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in quanto

prescrive che, a seguito della denunzia presentata dal capo del

laboratorio che ha proceduto all'analisi di una sostanza di uso agrario

o di un prodotto agrario, l'autorità giudiziaria deve ordinare il

sequestro della merce ovunque questa si trovi, violerebbe tre norme

costituzionali: a) l'art. 3, a causa della mancanza di ogni ratio

giustificatrice della diversità di regime fra il sequestro reso

obbligatorio dalla legge denunziata ed il sequestro penale disciplinato

in via generale dall'art. 337 c.p.p. come facoltativo: b) l'art. 24,

comma secondo, in quanto, nulla potendo fare l'interessato per

scongiurare la adozione del sequestro, non sarebbe salvaguardato il

diritto di difesa in relazione ad un provvedimento che può avere

effetti negativi (ad es. per la distruzione pratica del valore dei

beni) irreversibili in caso di successiva pronunzia assolutoria; c)

l'art. 27; secondo comma, giacché potrebbe prospettarsi il dubbio che

l'obbligatorietà del dequestro, che si risolve in una soggezione del

denunziato ad una sanzione che per le sue conseguenze è sovente assai

più afflittiva della stessa pena edittale, si ispiri ad una

presunzione di colpevolezza.

2. - Innanzi a questa Corte non si è costituita la parte privata e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa,

pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - L'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla

"repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze

di uso agrario e di prodotti agrari" - già da questa Corte (sent. n.

149 del 1969) dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente

all'esclusione dell'intervento della difesa nella fase di revisione

delle analisi - viene impugnato dall'ordinanza in esame nella parte

(comma secondo) in cui si dispone che l'autorità giudiziaria, in base

alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto

all'analisi del campione, "deve ordinare il sequestro della merce

ovunque si trovi". La questione di legittimità costituzionale di tale

norma viene proposta dal pretore di Recanati con esclusivo riferimento

all'obbligatorietà del sequestro: il fatto che nel caso in esame

l'autorità giudiziaria - a differenza di quanto è in generale

previsto dall'art. 337 c.p.p. per il sequestro penale - è privata di

ogni potere discrezionale si risolverebbe in una evidente disparità di

trattamento fra i denunciati per i reati previsti dalla legge speciale

ed i denunciati per altri reati (con violazione dell'art. 3, comma

primo, Cost.); impedirebbe l'esercizio di difesa in occasione

dell'emanazione di un atto di notevole gravità (con violazione

dell'art. 24, comma secondo, Cost.); rivelerebbe, infine, che la

disposizione si ispira ad una non consentita presunzione di

colpevolezza dell'imputato (con violazione dell'art. 27, comma secondo,

Cost.).

2. - La questione non è fondata.

La Corte osserva, in primo luogo, che il sequestro penale svolge,

in generale, una funzione strumentale rispetto al processo ed ai

provvedimenti definitivi demandati alla competenza del giudice, sicché

esso non può in alcun modo essere assimilato ad una sanzione, così

come sanzione non è, di certo, la carcerazione preventiva: manca

perciò del tutto la possibilità di configurare un contrasto fra la

disposizione impugnata ed il principio costituzionale secondo il quale

"l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"

(art. 27, secondo comma, Cost.). Né può sostenersi che il sequestro,

mutando natura secondo che sia discrezionale o necessario, nel secondo

caso assuma funzione sanzionatoria di una responsabilità ancora da

accertare. Ed infatti, come è da escludere che il giudice, allorché

dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro di cose pertinenti

al reato, anticipi in qualche modo la pronunzia sull'imputazione, così

deve negarsi che la legge in esame, col rendere obbligatorio il

sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza

del denunciato.

Tenendo presenti le esigenze che il sequestro deve soddisfare, è

giustificabile che di regola venga affidato al giudice il potere

discrezionale di valutare caso per caso se ne sia necessaria od utile

l'adozione. Ma da ciò non deriva che il legislatore non possa imporne

l'obbligatorietà tutte le volte in cui, in base ad una valutazione

razionalmente valida, gli appaia indispensabile alla tutela del

pubblico interesse che nelle more del processo determinate cose vengano

sottratte alla disponibilità del privato. Nel caso in esame la

divergenza fra la disciplina speciale contenuta nell'impugnato art. 44

del decreto del 1925 (obbligatorietà del sequestro) e la disciplina

generale dettata dall'art. 337 c.p.p. (discrezionalità del sequestro)

non dà luogo ad una disparità di trattamento con conseguente

violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché le due disposizioni

messe a raffronto non regolano diversamente situazioni identiche. La

prima, infatti, valutata nel sistema dei controlli previsti dalla

legge, trova la sua particolarità nella circostanza che alla denunzia

si perviene quando dall'analisi condotta da istituti specializzati ed

inquadrati nella pubblica amministrazione "risulti che le sostanze

analizzate non rispondono, in tutto od in parte, alle condizioni o ai

requisiti richiesti". Non può ritenersi, perciò, che irrazionalmente

il legislatore abbia collegato a tale risultato, ancorché non

definitivo, l'esigenza della salvaguardia di quel pubblico interesse a

tutela del quale l'intera legge è predisposta: interesse che potrebbe

essere compromesso ove le sostanze od i prodotti non venissero

sottoposti a sequestro in attesa della definizione del giudizio e

dell'eventuale adozione del provvedimento di confisca previsto

nell'art. 58 dello stesso decreto.

3. - Altrettanto infondata appare la denunzia di illegittimità

concernente la violazione dell'art. 24 della Costituzione. A questo

proposito deve essere ribadito che, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte, il rispetto della citata norma costituzionale non

esige che il diritto di difesa debba svolgersi in ogni momento

processuale con identico contenuto e con identiche modalità: né può

affermarsi che l'esercizio di tale diritto sia compromesso tutte le

volte in cui, in riferimento a determinati provvedimenti processuali,

al giudice vengano attribuiti poteri non discrezionali. E poiché al

fine della valutazione della conformità di singole disposizioni al

precetto dell'art. 24 della Costituzione sembra necessario tener

presente l'intero sistema nel quale esse si inseriscono, va messo in

rilievo che, trovando il sequestro il suo presupposto non solo nella

denuncia ma anche nell'attività di prelievo e di controllo dei

campioni posta in essere dai competenti pubblici poteri, l'imputato (al

quale, ai sensi del primo comma dello stesso art. 44 del decreto in

esame, vien data immediata notizia dell'esito sfavorevole dell'analisi)

può far valere, sia prima dell'emanazione del provvedimento di

sequestro sia in sede di richiesta di revoca, tutti i vizi di

legittimità che eventualmente abbiano inficiata quella attività:

discende infatti dai principi generali che il giudice debba valutare la

conformità alla legge degli atti amministrativi tutte le volte in cui

questi costituiscano il presupposto dei provvedimenti giurisdizionali a

lui demandati. A ciò si deve aggiungere che l'interessato può

chiedere la revisione dell'analisi (art. 44, terzo comma), può

spiegare in questa fase - a seguito delle statuizioni contenute nella

sentenza n. 149 del 1969 - adeguati interventi difensivi e può, in

definitiva, far valere le sue ragioni e provocare il venir meno, anche

ai fini del sequestro, degli effetti per lui svantaggiosi derivanti dal

primo, sfavorevole accertamento. Si può perciò pervenire alla

conclusione che la disposizione in esame, valutata nel quadro

complessivo della legge e dei rimedi che questa consente, non viola il

diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44, comma secondo, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033

(relativo alla "repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), proposta

dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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