Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 20r.d.l. 1639/1936
  • art. 21r.d.l. 1639/1936

applicata al caso

  • art. 20r.d. 1639/1936
  • art. 21r.d. 1639/1936

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del

R.D. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari,

promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1966 dal Tribunale di

Torino nel provvedimento civile vertente tra la società F.I.M.I. e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 243 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.

Visti gli atti di costituzione della società F.I.M.I. e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; udita nell'udienza

pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Emilio Romagnoli, per la società F.I.M.I., ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,

un'ordinanza del Tribunale di Torino, datata 14 ottobre 1966 ed emessa

in un procedimento per opposizione ad ingiunzione fiscale promossa

dalla società F.I.M.I. contro l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt.

20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli

ordinamenti tributari, in quanto siano interpretati nel senso che,

nell'ipotesi di più pondebitori solidali d'imposta, decada dal diritto

di contestare il valore accertato anche quel contribuente cui non sia

stato notificato il valore venale che l'amministrazione reputa doversi

attribuire ai beni oggetto di un trasferimento sottoposto ad imposta,

sufficiente essendo che quel valore sia notificato ad uno degli altri

condebitori solidali.

Il Tribunale ha rilevato che in tal senso è la interpretazione

ormai costante della Cassazione e che da tale interpretazione esso non

intente discostarsi; ha soggiunto che il sistema che ne risulta viene a

frustrare il diritto del cittadino di fare accertare dalle commissioni

tributarie il valore tassabile e nega al contribuente la tutela

giurisdizionale di un proprio diritto. Assolutamente inutile è

approntare organi ai quali è affidato il compito di apprestare tale

tutela quando al cittadino è impedito di adirli; e tale impedimento

sussiste quando il cittadino non è messo in grado di aver conoscenza

di un provvedimento soggetto a ricorso e del momento da cui inizia il

decorso del termine di decadenza per la presentazione

dell'impugnazione.

L'ordinanza è stata notificata alla parte privata il 21 novembre

1966 ed il giorno successivo all'Avvocatura dello Stato per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, e quindi al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 28 stesso mese. È stata comunicata alle due

camere del Parlamento in data 19 novembre 1966. L'ordinanza è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 gennaio

1967, n. 25.

2. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte il contribuente e

l'Amministrazione delle finanze; non vi è stato intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il contribuente si è limitato a chiedere l'illegittimità delle

norme denunziate.

L'Amministrazione delle finanze ha contrastato tale istanza. Ha

rilevato in primo luogo che le norme suddette non fanno cenno della

solidarietà tributaria e non vietano al contribuente di agire in

giudizio per la tutela del propri diritti né limitano tale azione: la

configurazione giuridica della solidarietà fiscale nel senso indicato

dal Tribunale promana dai principi fondamentali dell'ordinamento

tributario e da norme peculiari ad ogni particolare ordinamento

dell'imposta (nella specie, dall'art. 93 della legge di registro), in

considerazione del carattere pubblicistico della prestazione e della

sua unitarietà, perché è unico ed inscindibile l'oggetto

dell'imposta, quindi il presupposto dell'obbligazione, così da

determinare la nascita di un rapporto giuridico oggettivamente unico, e

da escludere che l'accertamento del tributo sia scomponibile in tanti

parziali accertamenti quanti sono i condebitori. La conseguenza è che

gli atti delle varie fasi del processo di accertamento, svolti nei

confronti di uno solo degli obbligati, debbono ritenersi comunicabili

agli altri. Il potere di riscossione dei tributi riceve nella

Costituzione una sua particolare tutela, e il maggior rigore che

informa il sistema interpretato nel modo suddetto ha una propria ragion

d'essere nell'opportunità di evitare, in una materia intensamente

permeata dall'interesse pubblico, la possibilità che, nella stessa

controversia, si abbiano più pronuncie difformi ovvero una disparità

di trattamento fra più soggetti passivi dell'obbligazione d'imposta.

È prassi degli uffici fiscali di notificare l'accertamento a tutti i

coobbligati perché ciò corrisponde ad una più efficace tutela degli

interessi fiscali; ma se talora la notificazione viene omessa nei

confronti di uno di essi o, come nella specie, non ha potuto eseguirsi,

non ne risulta una lesione della garanzia inerente alla tutela

giurisdizionale, perché i condebitori sanno che l'obbligazione

solidale è sorta nel momento in cui si è verificato il presupposto, e

che la dichiarazione d'imponibile è oggetto di revisione da parte

dell'amministrazione finanziaria; l'inerzia del condebitore, che non

abbia comunicato agli altri la notifica dell'accertamento, non può

essere a rischio dell'amministrazione e determinare un vizio di

incostituzionalità. Tra i condebitori esiste normalmente il diritto di

rivalsa, e il debitore pregiudicato dall'inerzia del condebitore può

far dichiarare la responsabilità di quest'ultimo.

3. - All'udienza del 1 aprile 1968 i difensori delle parti hanno

ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - Senza fondamento si sostiene che il Tribunale di Torino non ha

dato al giudizio odierno un obietto idoneo.

L'assunto si fonda sulla lettera delle norme denunciate (gli artt.

20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, concernente la riforma degli

ordinamenti tributari), che non pone espressi divieti o limitazioni

alla tutela giurisdizionale del diritti del contribuente.

Ma il Tribunale ha interpretato quelle norme nel senso che,

nell'ipotesi di obbligazione tributaria solidale, la notificazione

dell'accertamento di valore fatta ad uno solo del contribuenti fa

decorrere anche contro gli altri il termine per il ricorso alla

commissione distrettuale delle imposte; e in ciò ha ravvisato una

lesione della garanzia inerente alla tutela giurisdizionale. Poiché

tale avviso risulta appoggiato ad una adeguata motivazione sulla

rilevanza della questione e sulla sua non manifesta infondatezza, il

presente giudizio può reputarsi ritualmente provocato.

2. - Circa il merito della questione proposta, questa Corte rileva

che il Tribunale di Torino ha preso l'avvio da un'opinione secondo la

quale l'obbligazione solidale di diritto tributario non riunisce più

vincoli, come l'obbligazione solidale di diritto civile, ma lega in

unico rapporto tutti i debitori, fino al punto che, contestata verso

uno solo di essi, la pretesa fiscale di nuova stima del bene oggetto di

trasferimento svolge i suoi effetti anche verso tutti gli altri,

assorbendo nella difesa di uno la difesa di tutti.

Questa interpretazione del sistema, consolidata da lunghissimo

tempo, ha resistito al dissenso di una parte notevole della dottrina;

ma non riesce a superare il vaglio della norma costituzionale invocata

nell'ordinanza che ha dato origine all'odierno giudizio.

3. - Secondo l'art. 24, primo comma, della Costituzione, la tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi è garantita a "tutti":

la norma ha una formulazione tanto generale da colpire qualsiasi

esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva od oggettiva, e

qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l'esercizio

da parte di uno qualunque degli interessati. Non possono perciò dirsi

coerenti a così larga garanzia, norme come quelle denunciate, per le

quali la tutela giurisdizionale di tutti i condebitori viene consumata

dall'esercizio o dalla disposizione del diritto che ne fa uno solo di

essi.

La norma costituzionale, nella sostanza, dà ad ogni soggetto

protetto dall'ordinamento il diritto di esperire le azioni e le difese

che siano idonee a realizzare la protezione del proprio interesse; la

pluralità del debitori di una medesima prestazione, determinando la

contemporanea incidenza dell'obbligazione nella sfera di più soggetti,

fa sì che ciascuno è abilitato - ad esperire un'azione o una difesa

processualmente autonoma, per la tutela contro le pretese del creditore

che eccedano l'ambito del dovuto. Per quanto, del resto, unitariamente

possa essere costruito il vincolo che lega i condebitori di imposta,

esso mai darebbe luogo a rapporti di reciproca rappresentanza, per le

ragioni altre volte espresse riguardo all'obbligazione solidale di

diritto civile sotto il vigore del Codice del 1865. Con riferimento

particolare all'imposta di registro, rispetto ad essa manca spesso un

interesse comune financo fra gli autori dell'atto che vi soggiace, se

pure alcuni di costoro siano in comunione riguardo al diritto che è

oggetto del negozio documentato: basterà ricordare che l'art. 1475 del

Codice civile, se non vi è patto contrario, pone a carico

dell'acquirente le spese del contratto di vendita e le altre accessorie

(tra le quali si sogliono comprendere quelle inerenti all'imposta di

registro), in modo da porre in contrasto di interessi, rispetto a

questa imposta, venditore e compratore. E un contrasto del genere si

riproduce fra le parti di ogni altro atto, ove questo contenga la

clausola, ritenuta valida fra le parti, che pone l'imposta a carico di

una sola di esse.

Un sistema che toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni

possibilità di difesa autonoma del proprio interesse perché fa

espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti

di altro coobbligato, un sistema che estende a quei condebitori una

preclusione verificatasi nei rapporti di un altro o che comunque

consente di comunicare ad uno solo del coobbligati una pretesa che

riguarda anche tutti gli altri, permette all'amministrazione

finanziaria di notificare la pretesa stessa a quel condebitore che,

essendo nullatenente, o per altre ragioni, possa non avere convenienza

a contrastare l'istanza o ad impugnare la pronunzia sfavorevole,

eventualmente anche per evitare anticipi di spese da lui non

sopportabili; pertanto è un sistema che lascia arbitra

l'amministrazione finanziaria di porre fuori dal diritto di difesa

condebitori interessati ad esplicarla. Il che è contrario alla regola

inderogabile fissata nell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

La notifica del maggior valore di un bene oggetto di un atto

imponibile non lede certamente questa regola se può servire, per un

larghissimo accostamento all'art. 1310 del Codice civile, ad impedire

la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto a far valere

la sua pretesa di nuova stima entro il termine fissato nel secondo

degli articoli denunciati, non si deve avere rilevanza sul decorso del

termine stabilito per ricorrere anche per colui al quale essa non è

stata rivolta; il quale dell'istanza viene ad ignorare l'esistenza, pur

dovendo risentirne gli effetti. Se il contribuente al quale il

condebitore non ha reso nota la pretesa che l'amministrazione fiscale

gli ha notificato potrà anche aver diritto verso di questi al

risarcimento del danno, tale diritto non riceverebbe pratica

soddisfazione ove il condebitore non avesse beni sufficienti a coprire

la propria responsabilità patrimoniale.

Non è persuasivo obiettare che, contestandosi soltanto verso uno

degli obbligati la pretesa fiscale ad una nuova stima, si evitano

contrasti o difformità di giudicati relativamente alla stessa

obbligazione d'imposta, e si evita altresì che l'accertamento venga

scomposto in tanti diversi accertamenti quanti sono i condebitori: se

l'obbligazione d'imposta è inscindibile, come sostiene

l'amministrazione finanziaria, l'accertamento non potrà essere che

unico rispetto a tutti i condebitori, e la decisione sulle opposizioni

non potrà pronunziarsi se non in confronto di tutti gli obbligati,

secondo le norme degli artt. 102 e 331 del Codice di procedura civile,

le quali esprimono regole di ordine generale.

Le norme denunciate non si legittimano nemmeno facendo capo alla

speciale posizione che l'ordinamento costituzionale assicura alla

potestà tributaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte: la

tutela preferenziale non può intendersi apprestata alla pretesa

fiscale fino ad obbligare all'imposta soggetti che non vi sono tenuti,

o a porre l'obbligazione a loro carico in una misura superiore a quella

concretamente dovuta, come potrebbe accadere se, in parte qua,

rimanessero in vita le disposizioni portate dal Tribunale di Torino al

sindacato di questa Corte.

4. - La questione proposta è perciò fondata nei limiti suddetti.

La declaratoria relativa non può limitarsi agli effetti

dell'imposta di registro alla quale si riferisce la causa pendente

innanzi al giudice a quo, data la formulazione delle norme denunciate,

che contemplano genericamente e inscindibilmente tutte le imposte sui

trasferimenti di ricchezza e dato che le ragioni addotte non hanno

carattere esclusivo per l'imposta di registro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del

R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti

tributari, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione

dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo del

coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale

anche nei confronti degli altri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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