Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c),

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3

marzo 1992 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico

di De Carolis Primo Pietro, iscritta al n. 333 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Viterbo dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale "nella parte

in cui prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per

il soggetto formalmente presente come responsabile civile nel

processo penale e non anche per quello che in un processo civile

possa essere ritenuto tale";

2. - Il giudice remittente premette che l'art. 197, lett. c), del

codice di procedura penale, il quale dichiara l'incompatibilità del

responsabile civile con l'ufficio di testimone, deve essere

interpretato come riferito alla sola ipotesi di responsabile civile

che sia parte nel processo penale: ciò sia perché nei lavori

preparatori la limitazione è giustificata dalla possibilità di

sottoporre il responsabile civile ad esame, sia perché le regole di

incompatibilità dei testimoni non consentono, per loro natura,

interpretazioni estensive.

Ciò posto, il Tribunale di Viterbo ritiene che la norma così

interpretata ponga un problema di legittimità costituzionale in

quanto colloca su piani diversi due soggetti che, in prospettiva,

sono entrambi esposti a responsabilità patrimoniale personale,

laddove:

a) il non partecipante al processo penale è, come testimone,

soggetto a tutti i relativi doveri, mentre il partecipante, potendo

soltanto essere sottoposto ad esame, non è soggetto agli stessi

obblighi;

b) l'imputato - e, quindi, di riflesso il responsabile civile -

potrebbe trarre vantaggio da una sentenza di assoluzione, basata su

quella testimonianza, nel giudizio civile di danno.

A suo avviso, inoltre, occorrerebbe considerare che l'alternativa

tra la partecipazione o meno al dibattimento non dipende da scelta

del responsabile civile, giacché questi può costituirsi come parte

solo se citato dalla parte civile o, secondo i casi, dal pubblico

ministero (artt. 83 e 84 del codice di procedura penale) ovvero può

intervenire volontariamente solo se c'è costituzione di parte civile

ovvero esercizio di azione civile ex art. 77, quarto comma, del

codice di procedura penale da parte del pubblico ministero (art. 85

del codice di procedura penale).

3. - Infine, conclude il remittente, ove la questione fosse

riconosciuta fondata, e quindi qualora il soggetto che anche

astrattamente può assumere la qualità di responsabile civile fosse

ritenuto incompatibile con l'ufficio di testimone, l'unica via per

dare ingresso nel procedimento penale alle sue dichiarazioni sarebbe

quella di estendere le regole contemplate dagli artt. 83 e segg. del

codice di procedura penale (per renderne concretamente possibile la

partecipazione al processo) e, sul piano operativo, le regole di cui

agli artt. 208 e segg. del codice di procedura penale sull'esame.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

La difesa del governo ritiene che non si frapponga nessun ostacolo

ad interpretare la norma nel senso che l'incompatibilità a

testimoniare ivi prevista si estenda anche al caso in cui il

responsabile civile non sia parte nel processo penale. Soprattutto

se, come ritenuto dal Tribunale di Viterbo, tale interpretazione sia

corrispondente ai principi costituzionali.

In ogni caso, conclude l'Avvocatura, anche ammesso che

l'interpretazione restrittiva sia l'unica possibile, la diversità di

trattamento che ne deriva (la incompatibilità con l'ufficio di

testimone limitata al responsabile civile costituito e non anche al

responsabile civile non costituito) sarebbe assolutamente irrilevante

sul piano degli interessi soggettivi e comunque giustificata dal

ruolo di parte che il responsabile civile, costituito o intervenuto,

svolge nel processo penale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta al

giudizio di questa Corte dal Tribunale di Viterbo concerne l'art.

197, lett. c), del codice di procedura penale nella parte in cui

prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per il

soggetto che abbia formalmente assunto la qualità di responsabile

civile nel processo penale e non anche per quello che nel giudizio

civile per le restituzioni e il risarcimento del danno possa essere

ritenuto tale. La mancata previsione di detta incompatibilità

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione dando luogo - ad

avviso del giudice remittente - ad una disparità di trattamento fra

due soggetti egualmente passibili di responsabilità patrimoniale in

conseguenza dei fatti oggetto di giudizio penale.

2. - La questione non è fondata.

Nel disciplinare tassativamente i casi di incompatibilità con

l'ufficio di testimone, il legislatore ha considerato - come recita

la relazione al progetto preliminare - "che l'interesse di un

soggetto in ordine all'oggetto del processo non deve essere di per

sé motivo di esclusione della sua testimonianza, ma può solo

costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si

deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilità della prova". In

coerenza con tale criterio non è stata prevista l'incompatibilità a

testimoniare per la parte civile, ritenendosi che la "rinuncia al

contributo probatorio della parte civile costituisce un sacrificio

troppo grande nella ricerca della verità processuale", e la

questione di legittimità costituzionale sollevata a questo proposito

sull'art. 197, lett. c), è stata dichiarata manifestamente infondata

da questa Corte con ordinanza n. 115 del 1992. La medesima

disposizione del citato art. 197 ha escluso dall'ufficio di testimone

il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena

pecuniaria, dato lo stretto collegamento esistente fra la posizione

di costoro e la sorte dell'imputato. Ma tale legame si realizza nel

processo penale, per quanto attiene il responsabile civile, soltanto

quando questi sia costituito formalmente perché citato dalla parte

civile (art. 83 del codice di procedura penale) o dal pubblico

ministero (art. 84), ovvero intervenga volontariamente nelle ipotesi

di cui all'art. 85 dello stesso codice.

Ben diversa è la posizione di colui che possa, successivamente al

processo penale, esser chiamato a rispondere civilmente per il fatto

dell'imputato. Mentre nel primo caso il soggetto è stato chiamato in

giudizio, o vi è volontariamente intervenuto riconoscendo così la

sua dipendenza dalla posizione dell'imputato, nella seconda ipotesi

si tratta di persona che non è parte nel processo penale, nei cui

confronti l'esercizio di un'azione civile per il risarcimento dei

danni cagionati dall'imputato è soltanto un'ipotesi futura ed

eventuale. Beninteso anche in ordine alla testimonianza di tale

soggetto è applicabile quanto è affermato nella citata ordinanza n.

115 del 1992 a proposito della persona offesa dal reato: "la

deposizione . deve essere valutata dal giudice con prudente

apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare

puramente e semplicemente a quella del testimone immune dal sospetto

di interesse all'esito della causa". Ma vi è di più: a sottolineare

la diversità delle posizioni dei due soggetti vanno considerate le

disposizioni dell'art. 651 del codice di procedura penale

(concernenti l'efficacia della sentenza penale di condanna nel

giudizio civile o amministrativo di danno) in base al quale la

sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nei confronti del

responsabile civile solo se questi abbia avuto la possibilità di

partecipare al processo penale.

Nel caso contrario, colui che sia successivamente chiamato a

rispondere in un giudizio civile non subirà automatico pregiudizio

dall'esito del precedente processo penale, in quanto il giudice

civile potrà apprezzare diversamente i fatti in base alle norme

sostanziali di cui è destinatario, con tutti i limiti di prova

stabiliti dalle leggi civili.

Si tratta dunque di due soggetti in posizione diversa e non

comparabile, per i quali la differenza di regime in ordine alla

incompatibilità con l'ufficio di testimone non integra violazione

alcuna dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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