Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanze

emesse:

1) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Lecce, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di

Maglie contro Macculi Pietro ed altra, iscritta al n. 84 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di

Maglie contro Tondi Daniele ed altra, iscritta al n. 85 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la determinazione

del valore finale del bene ai fini dell'INVIM, la Commissione

tributaria di secondo grado di Lecce, con due ordinanze di identico

contenuto emesse in data 10 giugno 1994, ma pervenute alla Corte

costituzionale il 7 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione proposta

dal solo acquirente dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e

la conseguente decisione dell'autorità giudiziaria ad esso

favorevole, possano essere estese alla determinazione del valore

finale del bene ai fini dell'INVIM.

Premette in fatto il giudice a quo che nei casi di specie solo gli

acquirenti, e non anche i venditori di un bene immobile, avevano

impugnato l'avviso di accertamento di valore ai fini dell'imposta di

registro ottenendo dalla Commissione tributaria adita una decisione

che, in accoglimento al ricorso, determinava il valore del bene ai

fini dell'imposta di registro.

Successivamente, a fronte del mancato pagamento dell'INVIM da parte

dei venditori, l'Ufficio del Registro notificava agli acquirenti atto

di pignoramento immobiliare al quale gli interessati si opponevano

eccependo, tra l'altro, che la decisione della Commissione tributaria

dagli stessi adita e a loro favorevole precludeva all'Ufficio di

chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata al diverso valore finale

resosi definitivo nei confronti dei venditori per la mancata

impugnazione da parte di questi ultimi.

La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e

avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio assumendo che, non

essendovi nell'INVIM solidarietà tributaria tra acquirente e

venditore, ai fini di tale imposta deve farsi riferimento al valore

finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei venditori con

riguardo all'imposta di registro.

La Commissione tributaria di secondo grado, investita dell'appello,

nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.P.R. n. 643 del 1972, ha ritenuto che la mancata previsione

legislativa della estensibilità all'INVIM dell'impugnazione proposta

dall'acquirente avverso l'accertamento di valore del bene ai fini

dell'imposta di registro, verrebbe a porsi in contrasto con il

principio di ragionevolezza in quanto all'acquirente viene preclusa

la possibilità di giovarsi della riduzione di valore già ottenuta a

seguito del ricorso da esso proposto; con l'art. 53 della

Costituzione, in quanto imporrebbe agli acquirenti di corrispondere

una somma da essi non dovuta per aver esperito i mezzi posti a tutela

dei loro diritti ottenendo anche risultati favorevoli; ed infine con

l'art. 97 della Costituzione che impone alla pubblica

amministrazione il dovere di imparzialità.

Conclude pertanto il giudice a quo che la norma impugnata determina

la violazione degli invocati parametri costituzionali apparendo

"stridente con il più elementare senso di giustizia che un medesimo

bene, in un medesimo momento e contesto (costituito dall'identico

atto di trasferimento su cui si fondano entrambe le imposte di cui

qui si tratta), possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi

a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta".

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la

inammissibilità ovvero per la non fondatezza della prospettata

questione.

In particolare, la difesa erariale ha osservato che la questione di

diritto tributario sollevata è stata più volte esaminata dalla

Corte di cassazione la quale ha reso pronunce discordanti

sottolineando, da un lato, che in materia di INVIM non sussiste una

vera e propria solidarietà tributaria in quanto l'acquirente

garantisce solo l'adempimento dell'obbligo tributario come accertato

nei confronti del venditore quale unico debitore d'imposta, d'altro

lato, si è ritenuto che "il collegamento oggettivo tra imponibile

per il tributo di registro e il valore finale per l'INVIM

vanificherebbe la decadenza e in genere le preclusioni formatesi nei

riguardi dell'anzidetto obbligato". Conclude pertanto l'Avvocatura

generale che si è in presenza di una questione di mera

interpretazione, stante l'assenza sul punto di un "diritto vivente",

insuscettibile di una prospettazione in termini di legittimità

costituzionale.

3. - In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura

generale dello Stato ha presentato memoria insistendo per la

infondatezza della questione di legittimità costituzionale

sollevata.

A parere della difesa erariale, insussistente sarebbe la violazione

dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta conseguente al

valore legittimamente accertato dall'Amministrazione è

giuridicamente dovuta ancorché superiore a quella che sarebbe

derivata da un minor imponibile.

Né potrebbe invocarsi una lesione del principio di uguaglianza dal

momento che diverse sono le situazioni poste a raffronto, essendo del

tutto differenti i crediti che si vorrebbero comparare, come autonome

appaiono le rispettive controversie di valutazione.

Non pertinente sarebbe, infine, il riferimento all'art. 97 della

Costituzione, in quanto non può parlarsi di "parzialità" della

pubblica amministrazione per il solo fatto che essa ottempera al

giudicato formatosi limitatamente al caso deciso. Considerato in diritto

1. - La questione che la Commissione tributaria di secondo grado di

Lecce sottopone all'esame di questa Corte è se l'art. 6 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui non

prevede, ai fini della determinazione del valore finale del bene con

riguardo all'INVIM, che l'acquirente possa giovarsi degli effetti

favorevoli conseguenti alla impugnazione da esso solo proposta

avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro,

sia in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene

irragionevolmente precluso all'acquirente di giovarsi della riduzione

di valore del bene già ottenuta ai fini dell'imposta di registro;

con l'art. 53 della Costituzione, imponendosi agli acquirenti di

pagare un'imposta in misura da essi non dovuta in quanto riferentesi

ad un valore finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei

venditori per mancata impugnazione da parte di questi ultimi;

con l'art. 97 della Costituzione in quanto appare collidere con

il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene possa

avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del

contribuente dal quale è dovuta l'imposta.

2. - Data l'identicità delle questioni sollevate, i giudizi devono

essere riuniti per essere decisi con una sola pronuncia.

3. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, deduce anzitutto l'inammissibilità della questione per

carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza,

riservandosi di argomentare in memoria, nella quale osserva che

l'inammissibilità sarebbe ravvisabile sotto due profili: da un lato,

lo stesso giudice a quo riconosce che il dedotto effetto estensivo,

ai sensi dell'art. 1306 del codice civile, della sentenza

pronunziata nei confronti di uno dei condebitori solidali della

imposta di registro non potrebbe realizzarsi nei confronti

dell'acquirente essendo questi estraneo al rapporto obbligatorio

intercorrente tra il Fisco ed il venditore; dall'altro, il remittente

ipotizza una pronuncia additiva, senza soffermarsi sui noti limiti

individuati da questa Corte in ordine ai propri interventi.

Entrambe le deduzioni sono strettamente connesse col merito della

questione di costituzionalità, e quindi occorre passare all'esame

della stessa.

4. - La questione è infondata nei sensi che saranno ora precisati.

Va premesso che questa Corte ha già avuto occasione di

pronunciarsi sul problema, parzialmente attinente a quello in esame,

dell'applicabilità dei principi di cui all'art. 1306 del codice

civile all'obbligazione solidale tributaria, dando ad esso una

soluzione affermativa (ordinanze n. 870 del 1988 e 544 del 1987). Lo

stesso orientamento veniva seguito nel 1991 dalle Sezioni unite della

Corte di cassazione.

Ma nei citati casi si trattava semplicemente di estendere i

predetti principi civilistici all'obbligazione solidale fra più

debitori della stessa imposta di registro.

5. - Anche riguardo alla diversa ipotesi della estensione degli

effetti di un giudicato formatosi nei confronti del debitore

dell'imposta di registro all'acquirente dell'immobile su cui grava -

a garanzia del pagamento dell'INVIM - il privilegio previsto

dall'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, la Corte di cassazione si

è pronunciata più volte, ma con soluzioni contrastanti.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur

riconoscendosi che in detta seconda ipotesi non si tratta di più

debitori della stessa imposta - in quanto l'acquirente dell'immobile

su cui grava il privilegio per l'INVIM non è debitore di questa

imposta - nella regola prevista dall'art. 1306 si ravvisa un

principio di più ampia portata, applicabile alla presente

fattispecie, sia per realizzare il meccanismo contemplato dall'art.

6 della legge sull'INVIM (circa l'identità di valori dell'immobile

sia ai fini del registro che dell'INVIM), sia per il rispetto dei

principi costituzionali contenuti negli artt. 3, 53 e 97 della

Costituzione.

6. - Ed invero, essendo indubbio che il legislatore ha voluto che

l'accertamento del valore del bene trasferito sia lo stesso per

entrambe le imposte, nel caso in cui si verifichi il conflitto fra

due titoli definitivi che nello stesso tempo danno al medesimo bene

valori differenti, quello risultante dal giudicato deve prevalere sul

valore maggiore riportato nell'atto amministrativo.

Questa interpretazione risulta conforme ai principi di cui agli

artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Il principio di uguaglianza impone, infatti, che se il valore dello

stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei

confronti di un debitore d'imposta, esso non può essere diverso ove

si tratti del contribuente di un'altra imposta connessa e nello

stesso contesto, che pur si riferisce al trasferimento dello stesso

bene.

Il principio della capacità contributiva esige che la medesima

situazione di fatto non può che essere rilevatrice della stessa

capacità contributiva e quindi dell'analogo prelievo fiscale.

Infine, quello della imparzialità della pubblica amministrazione

sancisce il dovere per essa di conformarsi al giudicato che ha

riconosciuto la illegittimità oggettiva del valore dato dall'atto

amministrativo ad un immobile.

7. - Questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 18 del 1995

e 526 del 1990) che l'estensione della norma ad un caso non compreso

nella lettera legislativa risulta giustificata da un giudizio di

meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis

indipendentemente dalla identità o dalla somiglianza al caso

previsto. Dal che deriva che la regola contenuta nell'art. 1306 del

codice civile può estendersi ad altri casi, come quello in esame, in

cui sia ravvisabile la stessa ratio.

La Corte ha pure ritenuto costantemente che il giudice rimettente,

nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della

disposizione, deve sempre e costantemente essere guidato

dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove

un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto

- soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad adottare letture

alternative maggiormente aderenti al parametro costituzionale

altrimenti vulnerato (sentenza n. 149 del 1994; ordinanze nn. 226 e

121 del 1994).

I giudici rimettenti avrebbero dovuto, pertanto, seguire quella

interpretazione data dalla citata giurisprudenza della Corte di

cassazione che risulta conforme ai principi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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