Corte costituzionale

Sentenza n. 459/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/11/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 maggio

1999 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra

Checchetto Teresa ed altra e la FIAT Auto S.p.a., iscritta al n. 480

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e il

29 settembre 1999 dal tribunale di Trani nel procedimento civile

vertente tra Delvecchio Francesco e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 678 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Delvecchio Francesco, della

FIAT Auto S.p.a. e dell'INPS nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Domenico Carpagnano per Delvecchio Francesco,

Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Olivieri per la FIAT Auto S.p.a.,

Vincenzo Morielli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Michele Dipace

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto il pagamento

della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per la

ritardata corresponsione dell'indennità di fine rapporto maturata

successivamente al 31 dicembre 1994, il pretore di Torino ed il

tribunale di Trani, con ordinanze emesse il 21 maggio ed il

29 settembre 1999, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 3 e

36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui "l'articolo

16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, (che esclude il

cumulo di interessi e rivalutazione) si applica anche agli emolumenti

di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali

non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre

1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di

servizio o in quiescenza".

Evidenziano i rimettenti come la Corte di cassazione, innovando

all'orientamento giurisprudenziale prevalente, abbia di recente

affermato che l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione

monetaria, sancito dalla norma impugnata, ricomprenderebbe, nel suo

ambito applicativo, anche i crediti dei lavoratori alle dipendenze

dei privati.

La norma avrebbe, pertanto, abrogato l'art. 429 del codice di

procedura civile che, nell'interpretazione della giurisprudenza

consolidata, aveva stabilito, invece, per l'ipotesi di condanna al

pagamento di somme di denaro, l'opposta regola della cumulabilità di

interessi e rivalutazione monetaria.

Ritengono i rimettenti che la giurisprudenza della Corte di

cassazione costituisca ormai diritto vivente e valga, quindi, a

superare la pronuncia con cui questa Corte ebbe a dichiarare

manifestamente inammissibile una questione di legittimità

costituzionale identica a quella ora in discussione in base alla

considerazione che il giudice a quo aveva sollevato la questione sul

presupposto dell'applicabilità della norma impugnata ai crediti

retributivi dei dipendenti privati senza prima verificare, avuto

riguardo all'incertezza interpretativa sul punto, la ammissibilità

di una lettura alternativa a siffatta premessa e senza nemmeno

motivare la soluzione prescelta.

Ferma, dunque, l'ammissibilità della questione, la norma

impugnata sarebbe, ad avviso dei rimettenti, in contrasto con il

principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparità di

trattamento che comporterebbe in danno dei dipendenti pubblici e

privati rispetto agli altri lavoratori, non dipendenti, ricompresi

nell'elencazione di cui all'art. 409, numeri 2 e 3, cod. proc. civ.

ed ai quali continuerebbe ad applicarsi, diversamente dai primi, il

più vantaggioso regime di cui all'art. 429, comma terzo, cod. proc.

civ.

Inoltre, ad avviso del tribunale di Trani, in base alla stessa

norma, si determinerebbe una diversa ed irragionevole disparità di

trattamento tra i dipendenti pubblici e privati ed i soci delle

cooperative di lavoro i quali, ai sensi dell'art. 24 della legge

24 giugno 1997, n. 196, per il caso di insolvenza della cooperativa,

hanno il diritto di richiedere al fondo di garanzia costituito presso

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il trattamento

di fine rapporto ed i relativi accessori.

Tali soci, infatti, essendo l'esclusione del cumulo di interessi

e rivalutazione limitata ai dipendenti pubblici e privati, potrebbero

continuare a giovarsi della più favorevole disciplina di cui

all'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.

Una ulteriore disparità di trattamento si verificherebbe, poi,

in relazione al pagamento da parte del fondo di garanzia dei crediti

dei soci delle cooperative di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del

rapporto di lavoro per i quali l'art. 2, comma 5, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti,

diversamente dai crediti dei dipendenti, gli interessi e la

rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda.

La norma impugnata sarebbe, poi, lesiva del criterio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto

l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, in

essa sancita, riguarderebbe i soli emolumenti di natura retributiva

senza ricomprendere quei crediti, pur nascenti dal rapporto di

lavoro, ma privi di natura retributiva in senso proprio, quali, ad

esempio, risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi.

Con la conseguenza che i crediti direttamente remunerativi della

prestazione di lavoro risulterebbero irragionevolmente assoggettati

ad una disciplina meno favorevole di quella riguardante i crediti di

diversa natura.

La stessa norma contrasterebbe con l'art. 3 anche sotto il

profilo della "razionalità delle scelte legislative", in quanto il

trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro

dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. è stato giustificato

dalla giurisprudenza di questa Corte in base ad una molteplicità di

ragioni connesse alla qualità stessa del credito di lavoro e non

potrebbe, pertanto, essere abrogato in presenza di quelle stesse

ragioni che varrebbero a giustificarlo.

Da ultimo, i rimettenti deducono la violazione dell'art. 36 della

Costituzione in quanto - secondo la giurisprudenza stessa di questa

Corte - il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria

risponderebbe ad una duplice funzione: difendere il potere di

acquisto della retribuzione consentendo in tal modo di soddisfare le

esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia e compensare il

lavoratore del ritardo nell'adempimento della prestazione e varrebbe,

sotto entrambi tali profili, ad attuare lo stesso art. 36 Cost.

1.1 - Nel giudizio promosso dal pretore di Torino si è

costituita la FIAT Auto S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati

Raffaele De Luca Tamajo, Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti,

concludendo per l'inammissibilità della questione in quanto

irrilevante nel giudizio a quo e comunque per la sua infondatezza,

atteso che la scelta legislativa censurata dal pretore risulterebbe

pienamente conforme al dettato costituzionale avendo ricondotto la

disciplina dei crediti di lavoro nell'ambito della norma generale di

cui all'art. 1224 cod. civ., nonostante il permanere di tratti di

specialità quali la liquidabilità d'ufficio e la automatica

qualificazione come maggior danno della svalutazione monetaria che

eccede il tasso legale degli interessi.

1.2 - In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed

infondatezza della questione, con riserva di motivare più

diffusamente nel prosieguo.

2. - Nel giudizio promosso dal tribunale di Trani si è

costituito Francesco Delvecchio, rappresentato e difeso dagli

avvocati Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione, il quale - pur

ampiamente argomentando riguardo alla possibilità di una diversa

interpretazione della norma denunciata, tuttavia preclusa oramai

dall'orientamento consolidato del giudice di legittimità - ha

concluso per l'accoglimento della questione di costituzionalità.

La parte privata, dopo aver richiamato le considerazioni tutte

svolte dal giudice rimettente, osserva che ulteriori elementi a

sostegno del dubbio di legittimità costituzionale possono trarsi

dalla disciplina stessa del trattamento di fine rapporto.

Il quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come modificato

dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede, infatti, che

il trattamento di cui al primo comma sia incrementato, su base

composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con l'applicazione di un

tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per

cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese

di dicembre dell'anno precedente.

Norma questa la cui ratio è evidentemente quella di impedire che

tale trattamento possa perdere il proprio potere di acquisto per

effetto di fenomeni inflattivi legati al decorso del tempo.

Ora, ad avviso della stessa parte, sarebbe irragionevole che il

legislatore, mentre si preoccupa, attraverso tale meccanismo di

indicizzazione, di preservare il potere di acquisto del trattamento

di fine rapporto in costanza del rapporto di lavoro, escluda poi

l'automatica rivalutazione di tale credito una volta che questo sia

divenuto esigibile.

Osserva, inoltre, sempre la medesima parte, che con il decreto

legislativo n. 80 del 1992 sono state poste a carico del Fondo di

garanzia, per il caso di insolvenza del datore di lavoro, oltre alle

ultime tre mensilità di retribuzione, anche gli interessi e la

rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda

(art. 2).

Disposizione che, attesa la natura previdenziale della

prestazione a carico del fondo di garanzia, da un lato sarebbe

speciale rispetto a quella, precedentemente entrata in vigore, di cui

all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che aveva in via

generale stabilito l'esclusione del cumulo di interessi e

rivalutazione per le prestazioni di natura previdenziale, e

dall'altro non sarebbe derogata né abrogata dall'art. 22, comma 36,

della legge n. 724 del 1994 relativo ai soli crediti di natura

retributiva.

Ne conseguirebbe perciò che l'obbligazione a carico dell'INPS,

nell'ipotesi riguardata dalla precitata norma, verrebbe ad essere

addirittura più ampia, in quanto comprensiva sia degli interessi che

della rivalutazione monetaria, di quella posta a carico del debitore

principale.

2.1 - Si è altresì costituito in tale giudizio l'INPS,

rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio

Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, eccependo in via

preliminare l'inammissibilità della questione in quanto identica a

quella già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile

con l'ordinanza n. 147 del 1998.

Nel merito l'INPS deduce comunque l'infondatezza della questione

in riferimento ad entrambi i parametri evocati.

Quanto all'art. 3 della Costituzione - premesso che la disparità

di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri lavoratori di

cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. non sarebbe

comunque lesiva del principio di eguaglianza, per la non

equiparabilità delle situazioni poste a confronto - l'INPS prospetta

la possibilità di una interpretazione adeguatrice dell'art. 429,

comma terzo, cod. proc. civ. "che omogeneizzi ancora di più quella

regola, introdotta dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991

e allargata dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, che,

come ha osservato Cass. 12523/1999, si colloca ormai all'interno di

un medesimo sistema, quello della generale regola sulla

responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1224), valevole

per tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali)".

Inconferente - ad avviso della stessa parte - sarebbe poi il

raffronto dei dipendenti con i soci delle cooperative di lavoro, in

quanto la diversa natura del rispettivo rapporto giustificherebbe la

diversità di trattamento legislativo, mentre risulterebbe

addirittura incomprensibile il riferimento effettuato dal rimettente

all'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, atteso che i

crediti ivi considerati, per la loro natura retributiva, sarebbero

comunque soggetti alla disciplina della norma denunciata.

Dovrebbe, infine, escludersi l'asserita violazione dell'art. 36

della Costituzione la cui tutela, attenendo alla giusta e sufficiente

retribuzione, non sarebbe esclusa dalla diversa regolamentazione

degli accessori.

2.2 - In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed

infondatezza della questione e riservandosi di meglio illustrare in

seguito le proprie ragioni.

2.3 - In prossimità dell'udienza pubblica hanno presentato

memorie illustrative il Presidente del Consiglio dei Ministri, la

FIAT Auto S.p.a. e la FIAT Auto Partecipazioni S.p.a.

Secondo la parte pubblica, la questione dovrebbe essere

dichiarata inammissibile in quanto sollevata negli stessi termini e

con le stesse motivazioni di quella già dichiarata da questa Corte

manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 147 del 1998.

La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito in quanto la

scelta effettuata dal legislatore con la norma impugnata non sarebbe

né ingiustificata né irragionevole non sussistendo nel momento

attuale alcun motivo per mantenere una disciplina dei crediti

retributivi e previdenziali diversa da quella di cui agli artt. 1282

e 1224 cod. civ.

L'art. 22 della legge n. 724 del 1994 non avrebbe, poi, eliminato

la possibilità della liquidazione dell'eventuale maggior danno ove

esistente e provato secondo la disciplina generale.

La disposizione impugnata non violerebbe, comunque, né il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per

l'evidente diversità delle fattispecie poste a raffronto né

l'art. 36 della Costituzione essendo prevista la corresponsione degli

interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento della

retribuzione e sussistendo comunque, come si è detto, la

possibilità del ristoro del maggior danno.

La FIAT Auto S.p.a. e la FIAT Auto Partecipazioni S.p.a., la

prima in quanto successore a titolo particolare nel diritto

controverso e la seconda in quanto parte originaria con l'assunzione

di una nuova denominazione, in una articolata e diffusa memoria

esaminano, per confutarli, tutti i profili di incostituzionalità

sollevati dal pretore di Torino, concludendo per l'inammissibilità

e/o l'infondatezza della questione.

Meritevole di particolare menzione è l'assunto, svolto dalle

suddette parti private con dovizia di argomenti, secondo cui "è

certamente possibile interpretare il dettato normativo (rendendolo

così conforme all'art. 3 Cost.) nel senso che il citato art. 22

della legge n. 724 del 1994 si deve intendere riferito anche ai

crediti dei lavoratori parasubordinati ed a quelli derivanti dai

rapporti agrari".

Secondo le stesse parti, le censure di incostituzionalità

dovrebbero, in ogni caso, riguardare non già la disciplina generale

di cui alla norma impugnata, ma l'esclusione da essa delle asserite

previsioni derogatorie riguardanti, secondo quanto dal rimettente

ritenuto, i rapporti parasubordinati, i rapporti agrari e gli

elementi non retributivi.

La scelta effettuata dal legislatore con la norma impugnata

sarebbe, poi, discrezionale e, comunque, non irragionevole essendo

diretta ad evitare che la sommatoria di interessi e rivalutazione

monetaria trasformi in concreto la ritardata percezione di elementi

retributivi in un vero e proprio investimento con rendimento

garantito ed estremamente vantaggioso per il lavoratore; mentre, e

per converso, la stessa sommatoria si tradurrebbe in un esborso

notevolmente gravoso per il datore di lavoro, specie quando i tempi

dell'adempimento risultassero condizionati da quelli ormai dilatati

del processo del lavoro.

Nessun contrasto potrebbe, infine, ipotizzarsi con l'art. 36

della Costituzione in quanto la norma sottoposta a scrutinio di

costituzionalità, modificando il criterio di quantificazione del

danno per ritardato adempimento, non interferirebbe in alcun modo con

l'art. 36 della Costituzione che garantisce i criteri di

quantificazione del credito retributivo.

L'intervento legislativo sull'ammontare degli accessori del

credito retributivo non sarebbe, quindi, attinente all'ambito

precettivo dell'art. 36 della Costituzione che si occupa della misura

e dei parametri della retribuzione e non degli obblighi che

scaturiscono dal ritardato adempimento da parte del datore di lavoro.

Comunque, e sempre ad avviso delle suddette parti, il cumulo di

interessi e rivalutazione monetaria non rappresenterebbe l'unico

mezzo atto a garantire una retribuzione sufficiente, ma solo uno tra

i vari strumenti possibili il cui funzionamento può ben essere

desensibilizzato o rallentato senza causare alcun contrasto con

l'art. 36 Cost.

Da ultimo e conclusivamente, tali parti sottolineano che il

giudice rimettente, ad avviso del quale i dipendenti privati

dovrebbero essere esclusi dall'ambito applicativo della norma

impugnata, avrebbe dovuto, coerentemente, fare propria tale opzione

interpretativa senza sollevare il dubbio di costituzionalità sulla

base della opposta lettura proposta da parte della giurisprudenza.

Sicché, sotto tale aspetto, la questione sarebbe, tra l'altro,

inammissibile. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino ed il tribunale di Trani dubitano, in

riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica).

Tale norma prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva,

pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il

diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai

dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in

quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in

detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior

danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del

valore del suo credito.

La norma impugnata, applicabile, secondo la recente

giurisprudenza della Corte di cassazione, anche ai crediti dei

dipendenti dai privati datori di lavoro, sarebbe, ad avviso dei

rimettenti, lesiva dell'art. 3 della Costituzione sotto molteplici

aspetti e precisamente:

a) per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne

conseguirebbe in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto

agli altri lavoratori di cui all'art. 409, numeri 2 e 3, del codice

di procedura civile, ai quali continuerebbe ad applicarsi la

disciplina più favorevole disposta dal previgente testo

dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ;

b) per la disparità di trattamento che si verrebbe a

determinare in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto ai

soci delle cooperative di lavoro i quali, a differenza dei primi,

potrebbero continuare a giovarsi, in caso di ritardo nella

corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di

garanzia, della più favorevole disciplina di cui al previgente testo

dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ;

c) per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i

dipendenti pubblici e privati ed i soci delle cooperative di lavoro

per quanto riguarda il pagamento da parte del Fondo di garanzia dei

crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in

relazione ai quali l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti gli interessi e la

rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda;

d) per l'irragionevolezza della disciplina denunciata in quanto

l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione riguarderebbe i

soli emolumenti di natura retributiva con esclusione quindi di quelli

non retributivi, pur collegati al rapporto di lavoro, quali ad

esempio risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi;

e) per "l'irrazionalità della scelta legislativa" in quanto il

trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro dalla

previgente disciplina risultante dall'art. 429, comma terzo, cod.

proc. civ. sarebbe giustificata, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte, da una molteplicità di ragioni connesse alla

qualità stessa del credito di lavoro e non potrebbe, dunque, in

presenza di tali ragioni, essere legittimamente abrogata.

La norma impugnata sarebbe, poi, sotto un diverso aspetto,

costituzionalmente illegittima in quanto il cumulo di interessi e

rivalutazione dalla stessa abrogato risponderebbe - in conformità a

quanto affermato da questa Corte - sia alla finalità di difendere il

potere di acquisto della retribuzione in quanto destinata a

soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia

sia alla finalità compensativa del lavoratore per il ritardo nel

pagamento della retribuzione, costituendo, sotto entrambi tali

profili, attuazione dell'art. 36 della Costituzione.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni sostanzialmente

identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. - Va preliminarmente dichiarata l'irricevibilità della

memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dalla FIAT

Auto S.p.a., nella sua veste di successore a titolo particolare nel

diritto controverso. La mancata costituzione di tale società nel

giudizio a quo, attestata nel corso dell'udienza pubblica da uno dei

difensori, porta, infatti, ad escludere la sua qualità di parte non

solo di tale giudizio, ma anche di quello di legittimità

costituzionale che, per la sua incidentalità, non può di norma

avere un ambito soggettivo diverso e più esteso del primo.

4. - Devono, poi, disattendersi le eccezioni di inammissibilità

della questione avanzate dalle parti dei giudizi in oggetto.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) affermano che la

presente questione, essendo identica ad altra già dichiarata da

questa Corte manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 147 del

1998), debba essere decisa negli stessi termini di quest'ultima.

In contrario, è da osservare che nel caso giudicato da questa

Corte era stata ritenuta del tutto apodittica ed immotivata la

premessa da cui muoveva il giudice a quo circa la applicabilità

della norma impugnata ai dipendenti privati.

Formatasi su tale punto una costante giurisprudenza di

legittimità alla quale gli odierni rimettenti dichiarano di aderire

resta con ciò stesso superata la stessa base giustificativa della

citata pronunzia di inammissibilità.

Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità, avanzata

dalla Fiat Auto Partecipazioni S.p.a. sul rilievo che il rimettente

nell'individuare la sfera soggettiva di applicabilità della norma

avrebbe dovuto adottare l'interpretazione restrittiva, dallo stesso

ritenuta più corretta, senza sentirsi vincolato alla diversa e più

lata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

Il rimettente non ha, infatti, dichiarato di ritenere

l'interpretazione restrittiva più corretta di quella accolta dalla

Cassazione, essendosi limitato a dar conto delle ragioni che lo hanno

indotto a modificare la propria scelta al riguardo aderendo, con

opzione di per sé non censurabile, all'indirizzo seguito dalla

costante giurisprudenza di legittimità venutasi a formare sul punto.

5. - Nel merito la questione è fondata.

6. - Va ricordato che questa Corte, in sede di scrutinio di

costituzionalità dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha

avuto modo di affermare che "la prima (e, di per sé, già decisiva)

giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di

lavoro sta [...] nella qualità stessa del credito che trova, nello

sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più

precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3

cpv., 4, 34 e 36". Sulla base di siffatta premessa la Corte ha quindi

ritenuto che il citato art. 429 cod. proc. civ. si collocasse

razionalmente nel contesto di tale peculiare tutela, "apprestando un

meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle

prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque,

ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette

alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la

parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel

contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il

datore di lavoro col ritardato adempimento". Ulteriore ma non

secondaria ragione giustificatrice della norma è stata altresì

rinvenuta nella sua funzione di remora "rispetto [...] al fatto

stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni

destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore" (sentenza

n. 13 del 1977; in senso conforme le sentenze n. 207 del 1994, n. 76

del 1981, n. 161 del 1977).

La citata giurisprudenza, pur riferita all'art. 429, comma terzo,

cod. proc. civ., ha, del resto, rappresentato, sotto altro aspetto,

il presupposto logico delle dichiarazioni di illegittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.,

dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva un

analogo meccanismo di tutela per i crediti previdenziali e per quelli

assistenziali (sentenze n. 196 del 1993 e n. 156 del 1991).

È noto che il legislatore ha nuovamente escluso, con l'art. 16,

comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica), il cumulo di interessi legali e

rivalutazione per i crediti previdenziali e che detta norma ha

superato indenne il vaglio di costituzionalità, con riferimento

ancora ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

Le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo

sono state peraltro individuate dalla Corte, in un "contesto di

progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica",

nella "necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse

collettivo al contenimento della spesa pubblica", necessità

costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge

finanziaria, "ratio autonoma" della norma in quella sede censurata

(sentenza n. 361 del 1996).

7. - La norma impugnata dagli odierni rimettenti estende ai

crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di

rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali

dal citato art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore la maggior somma tra

l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.

Poiché le ragioni di contenimento della spesa pubblica, nelle

quali la Corte ha rinvenuto la giustificazione dal punto di vista

costituzionale della norma richiamata, non sono evidentemente

riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto

privato - rispetto ai quali esclusivamente rileva la questione

sollevata dai rimettenti - ciò che occorre allora valutare, con

riferimento innanzitutto al parametro di cui all'art. 36 Cost., è se

la nuova disciplina degli accessori soddisfi quelle specifiche

esigenze di tutela dei crediti di lavoro già individuate da questa

Corte nella giurisprudenza sopra citata.

Va infatti e preliminarmente ribadito, a tale riguardo, che la

materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei

crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla

garanzia costituzionale della giusta retribuzione, essendo indubbio

che l'idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed

alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa si ponga in

funzione non solo del suo ammontare ma anche della puntualità della

sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al

soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e

dei suoi familiari. Aspetto quest'ultimo che porta necessariamente a

diversificare i crediti di lavoro da quelli comuni e che, perciò

stesso, richiede per i primi una tutela differenziata da quella

accordata ai secondi.

7.1 - La nuova disciplina, pur prevedendo l'automatico

riconoscimento, in favore del lavoratore, dell'intero ammontare della

rivalutazione monetaria, anche se superiore a quello degli interessi

ed a prescindere dalla prova del relativo danno, risulta carente

sotto uno dei profili di giustificazione enunciati dalla

giurisprudenza della Corte.

La regola da essa introdotta, infatti, diversamente dalla

precedente, rende nuovamente conveniente per il debitore, da un punto

di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi

di rischio (quali, ad esempio, i titoli di Stato) le somme destinate

al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro,

lucrando in tal modo l'eventuale differenziale tra il rendimento

dell'investimento ed il tasso della svalutazione. Con evidente

vanificazione di quella funzione di remora all'inadempimento

richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che il meccanismo di cumulo di

interessi e rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, comma

terzo, cod. proc. civ., debba intendersi costituzionalizzato.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, resta, infatti,

libero di sostituire il precedente meccanismo con altro, con il

limite però rappresentato dalla necessità di riconoscere ai crediti

di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva

specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti

prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale

indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso

l'inadempimento.

Ed è proprio siffatta tutela che viene a mancare nella specie,

limitandosi la norma impugnata - a parte alcuni aspetti procedurali

di scarsa significatività - a ricondurre, come afferma lo stesso

giudice di legittimità, la disciplina dei crediti di lavoro

all'interno della disciplina generale di cui all'art. 1224 cod. civ.

sulla responsabilità contrattuale da inadempimento.

La norma stessa risulta, in tal modo, in evidente contrasto con

l'art. 36 della Costituzione e va, pertanto, dichiarata

incostituzionale, limitatamente alle parole "e privati", venendo in

tal modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rapporti di

lavoro di diritto privato che, come si è detto, vengono in esclusiva

considerazione nei giudizi a quibus.

Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità dedotto dai

rimettenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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