Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 14

aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1996 dal giudice

di pace di Riva del Garda, iscritta al n. 938 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice di pace di Riva del Garda, con "sentenza"

depositata il 30 maggio 1996 in un giudizio di opposizione avverso

un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ente Poste Italiane - filiale di

Trento - a seguito della installazione di un impianto di

telecomunicazioni senza la prescritta autorizzazione, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n.

639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge

relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato),

nella parte in cui attribuisce la competenza, nel giudizio di

opposizione all'ingiunzione di pagamento, al giudice del luogo ove ha

sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'ingiunzione medesima e non

al giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente.

Secondo il giudice rimettente, risulterebbero violati sia il

principio del giudice naturale precostituito per legge, "da

individuarsi in quello del luogo in cui risiede l'ingiunto

opponente", sia il principio di eguaglianza, dal momento che verrebbe

disciplinata in modo difforme la posizione dei cittadini residenti

nei capoluoghi di provincia, ove hanno la sede gli uffici periferici

emittenti, rispetto a quella dei residenti in periferia, esposti, in

conseguenza della individuazione del giudice territorialmente

competente operata dal legislatore, all'onere di affrontare ingenti

quanto ingiuste spese per far valere le proprie ragioni.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile, non solo per la forma con la quale è stata sollevata

("sentenza" in luogo della prevista "ordinanza"), ma anche per

difetto di rilevanza, posto che, in relazione alla infrazione alla

quale si riferisce l'ingiunzione, il giudizio di opposizione non

sarebbe disciplinato dalle disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n.

639, ma da quelle degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe anche infondata:

poiché il principio di precostituzione del giudice deve ritenersi

rispettato allorché l'organo giudicante sia istituito dalla legge

sulla base di criteri fissati in anticipo e non in vista di singole

controversie, dovrebbero ritenersi legittime le disposizioni

derogatorie che, come nella specie, determinino la competenza

territoriale sulla base di una razionale valutazione degli interessi

in gioco. Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio è la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui

attribuisce la competenza, nel giudizio di opposizione

all'ingiunzione di pagamento, al giudice del luogo ove ha sede

l'ufficio dell'ente che ha emesso l'ingiunzione medesima e non al

giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente. Secondo il

giudice di pace di Riva del Garda, questa disposizione contrasterebbe

sia con il principio del giudice naturale, che dovrebbe "individuarsi

in quello del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente", sia con il

principio di eguaglianza, sotto il profilo del diverso trattamento

riservato ai cittadini residenti nei capoluoghi di provincia, dove

normalmente hanno la sede gli uffici periferici emittenti, rispetto

ai cittadini residenti in periferia.

2. - Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di

inammissibilità prospettate dall'Avvocatura dello Stato.

2.1. - La prima eccezione, da considerare ritualmente formulata

anche se solamente enunciata, investe un aspetto formale dell'atto

con il quale è stato introdotto il presente giudizio: il giudice

remittente lo ha qualificato "sentenza" anziché "ordinanza".

La circostanza non comporta inammissibilità della questione, posto

che, come si desume dalla lettura dell'atto, nel promuovere questione

di legittimità costituzionale, il giudice a quo ha disposto la

sospensione del procedimento principale e la trasmissione del

fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, sì che a tale

atto, anche se autoproclamantesi "sentenza", deve essere riconosciuta

natura di "ordinanza", sostanzialmente conforme a quanto previsto

dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

2.2. - La seconda eccezione di inammissibilità concerne l'asserito

difetto di rilevanza della questione, ed è formulata sul rilievo che

nel giudizio principale, nel quale è contestata

un'ordinanza-ingiunzione che, secondo quanto affermato nell'ordinanza

di remissione, sarebbe stata emessa per violazione della legge 9

(recte: 6) agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), non dovrebbero trovare

applicazione le disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, ma, in

virtù del rinvio contenuto nella stessa legge n. 223 del 1990,

quelle di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.

689.

Neppure tale eccezione merita accoglimento. Dalla ordinanza di

remissione risulta che l'ingiunzione è stata emessa dall'Ente Poste

Italiane a seguito della attivazione di un impianto di

telecomunicazione senza la prescritta autorizzazione. Anche a

prescindere dal riferimento contenuto nella medesima ordinanza alla

legge 6 agosto 1990, n. 223, quale fonte indiretta del procedimento

di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

l'applicazione della disposizione censurata discende dal fatto che la

previsione del pagamento del doppio del canone contenuta nell'art.

195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificato dall'art. 30 della legge 6 agosto

1990, n. 223, ha funzione satisfattoria dell'interesse dell'ente

pubblico pregiudicato dalla abusiva utilizzazione degli impianti;

sicché, come ritiene la Corte di cassazione, il procedimento per la

riscossione, integrando questa una entrata patrimoniale dello Stato,

è quello di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

3. - Ancorché ammissibile, la questione è infondata.

Si deve anzitutto dubitare che l'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n.

639, realizzi effettivamente una deroga agli ordinari criteri di

determinazione della competenza. Secondo il diritto vivente,

l'opposizione alle ingiunzioni emesse ai sensi del citato regio

decreto n. 639 del 1910 introduce infatti un ordinario giudizio di

cognizione, nel quale l'opponente ha il ruolo di attore e

l'amministrazione intimante quello di convenuto. Conseguentemente,

l'individuazione del giudice territorialmente competente in quello

del luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione non

comporta una sostanziale modificazione e, tanto meno una deroga, ai

criteri generali sulla competenza. Ma seppure di deroga si trattasse,

questa Corte ha più volte affermato che il principio della

precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25 della Costituzione,

è rispettato purché l'organo giudicante sia stato istituito dalla

legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in

vista di singole controversie (v., tra le pronunce più recenti,

sentenze nn. 143 e 42 del 1996, 460 del 1994, 217 del 1993, 269 del

1992, nonché ordinanza n. 218 del 1996) e che la nozione di giudice

naturale non si cristallizza nella determinazione di una competenza

generale, ma si forma anche a seguito di tutte le disposizioni di

legge che possano derogare a tale competenza in base a criteri che

ragionevolmente valutino i disparati interessi coinvolti nel processo

(sentenze nn. 336 del 1995, 902 del 1988, 641 del 1987, 135 del 1980,

nonché ordinanze nn. 508 del 1989, 463 del 1988 e 139 del 1971). Ne

discende che la previsione che la competenza territoriale debba,

nella specie, radicarsi nel luogo dove ha sede l'ufficio emanante non

costituisce esercizio arbitrario o irragionevole della

discrezionalità che spetta in materia al legislatore, poiché tale

previsione è fondata sulla considerazione della natura dell'ente dal

quale l'ordinanza proviene, della articolazione territoriale di

questo e della qualità dei crediti per il soddisfacimento dei quali

il procedimento di ingiunzione fiscale può essere esperito.

Quanto, poi, alla diversità di condizioni nelle quali vengono a

trovarsi i cittadini in ragione del loro luogo di residenza, che può

essere più o meno vicino alla sede del giudice competente, le

argomentazioni appena svolte rendono evidente che si tratta di

conseguenze di fatto connesse alla scelta del legislatore e non di

una vera e propria disparità di trattamento sulla quale questa Corte

abbia titolo per intervenire, posto che, come detto, la

classificazione legislativa non appare arbitraria o irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Riva del

Garda con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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