Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1970 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,

primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del

lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, limitatamente all'inciso "con

un minimo di lire centomila", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1968 dal pretore di Velletri nel

procedimento penale a carico di Felici Ezio, iscritta al n. 275 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dal pretore di Fondi nel

procedimento penale a carico di Faiola Giovanni ed altri, iscritta al

n. 97 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio penale a carico di Felici Ezio,

imputato della contravvenzione all'art. 3, punibile ai sensi dell'art.

26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver assunto

alle proprie dipendenze un fanciullo di età minore degli anni

quindici, il pretore di Velletri, con ordinanza 15 novembre 1968, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità del citato art. 26, primo comma, di detta legge,

limitatamente all'inciso: "con un minimo di lire 100.000".

Con tale inciso, dopo essersi in via generale comminata l'ammenda

da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno

di lavoro, è stabilita la misura minima edittale della pena.

Ritenutane la rilevanza per la definizione del giudizio, il pretore

ha affermato che la questione non appare manifestamente infondata, sul

riflesso che la norma in esame equiparerebbe, ai fini della irrogazione

del minimo della pena, violazioni di diversa gravità. Sarebbe cioè

violato il principio di uguaglianza per il fatto che la detta ammenda

minima di lire 100.000, non graduabile in proporzione del numero dei

lavoratori e delle giornate lavorative di effettiva occupazione,

dovrebbe essere applicata, in definitiva, sia nei confronti di chi

abbia assunto alle proprie dipendenze un solo minore per un unico

giorno, sia a carico di chi abbia adibito al lavoro diversi minori o un

solo di essi per molti giorni'.

Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, con atto d'intervento 4 marzo 1969, l'Avvocatura ha sostenuto

che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione e

ha dedotto che l'elevato minimo edittale trova giustificazione

nell'interesse sociale perseguito dal legislatore, circa la repressione

del deprecato fenomeno della occupazione minorile abusiva. Sarebbe,

però, da escludere una equiparazione tra violazioni di diversa

gravità, sia perché resterebbe consentita al giudice la valutazione

di ciascuna fattispecie ai fini della concessione di eventuali

circostanze attenuanti, sia perché, d'altro lato, la gravità dei

singoli casi non dipenderebbe esclusivamente dal numero dei minori

occupati e delle giornate di occupazione, ma da diversi elementi, quali

l'età, la natura e l'effettiva durata della prestazione di lavoro, cui

siano stati adibiti i minori stessi.

La determinazione delle pene edittali rispecchierebbe, d'altra

parte, apprezzamenti di merito legislativo non sindacabili in sede di

legittimità costituzionale.

2. - Con ordinanza in data 29 gennaio 1969 la stessa questione, con

motivazione del tutto simile a quella sopra ricordata, è stata

proposta anche dal pretore di Fondi, in analoghi procedimenti penali a

carico di varie persone, imputate della contravvenzione al divieto di

assunzione al lavoro di fanciulli di età inferiore ai quindici anni.

Nel giudizio relativo a questa seconda ordinanza non si è

costituita alcuna delle parti, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - Attesa l'identità dell'oggetto delle questioni sollevate con

le due ordinanze dei pretori di Velletri e di Fondi, va disposta la

riunione dei giudizi.

2. - L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977,

stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 3,

riguardante l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro,

come di quelle analoghe di cui all'art. 4 e delle altre, di cui

all'art. 5, concernenti limiti e divieti circa l'impiego di minori in

lavori faticosi, insalubri o pericolosi, è punita con l'ammenda da

lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di

lavoro, con un minimo di lire 100.000.

Esso prevede, cioè, una ipotesi di sanzione pecuniaria

proporzionale (ai sensi dell'art. 27 C.P.), la cui elevata misura del

minimo edittale, non consentirebbe, secondo quanto si assume nelle

ordinanze di rinvio, di irrogare, in concreto, ammende commisurate, al

di sotto di tale limite, alla gravità di ciascuna violazione. Donde la

asserita equiparazione, quoad poenam, di fattispecie diverse è il

denunziato contrasto della norma in esame con il principio di

uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

La questione non è fondata.

3. - La determinazione di un elevato minimo edittale, a

temperamento del criterio di proporzionalità dell'ammenda adottato

nell'art. 26 della citata legge n. 977 del 1967, è giustificata

dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse

sociale a che il lavoro dei minori venga protetto. E ciò tanto in

relazione alla grave esigenza di garantire, in ossequio anche ad

impegni di carattere internazionale assunti dal nostro Paese, un sano

sviluppo psico-fisico dei fanciulli e degli adolescenti, con

particolare riguardo alla sicurezza, salubrità ed igiene delle

condizioni e dell'ambiente di lavoro, quanto, sotto l'aspetto morale,

ai fini della pratica attuazione del diritto alla istruzione, affinché

esso non risulti violato da un precoce avviamento dei minori ad

attività lavorative.

La relativa rigidezza che, nei limiti della misura minima della

pena, si vorrebbe far derivare dalla disposizione predetta, non importa

violazione del principio di uguaglianza. Si deve, infatti, scorgere nel

rigore della sanzione il riflesso della valutazione politica

legislativa della gravità del reato, con apprezzamenti di esclusiva

competenza del legislatore e non suscettibili di sindacato da parte di

questa Corte. A buon conto può rilevarsi che la gravità del reato non

è necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come

il numero delle persone che ne subiscono detrimento e la durata della

condotta antigiuridica, ma rimane legata altresì a considerazioni di

ordine sociale.

Tali considerazioni, esposte nella relazione ministeriale al

progetto della legge in esame, e nelle relazioni parlamentari compilate

nel corso dell'iter formativo della legge stessa, valgono a spiegare

perché, attese le condizioni psico-fisiche dei minori e la

pericolosità ed onerosità delle prestazioni ad essi imposte, si è,

nella previsione legislativa, ritenuta la gravità della violazione

delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, anche

quando essa riguardi un solo fanciullo e per un tempo relativamente

breve.

È tuttavia da osservare, analogamente a quanto da questa Corte fu

affermato nella sentenza n. 67 del 1963 con riguardo a sanzioni

determinate in misura fissa senza limiti minimi e massimi, che anche

nella ipotesi prospettata nelle ordinanze di rinvio, non manca, nel

sistema, la possibilità di adeguare la pena pecuniaria al caso

concreto.

Fu opportunamente ricordato nella suddetta sentenza che, anche in

caso di sanzioni prevedute in misura fissa, non è escluso che il

giudice, nel pronunziare condanna, le applichi tenendo conto di

eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste

ultime, in particolare, di quelle. generiche di cui all'art. 62 bis del

codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela

del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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