Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto

comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione

dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori

diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 12

agosto 1993 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente

tra Ferrari Giuliano e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 710 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Giuliano e

dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Franco Agostini per Ferrari Giuliano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Giuliano

Ferrari contro l'I.N.P.S. e il Servizio per i contributi agricoli

unificati (SCAU) al fine di ottenere il computo nella ricongiunzione

di vari periodi assicurativi anche di quelli relativi al lavoro

prestato in qualità di colono mezzadro, il Pretore di Modena ha

sollevato, con ordinanza del 12 agosto 1993, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26

ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui prevede che

l'accreditamento dei contributi ad ogni unità attiva del nucleo

familiare debba essere effettuato, secondo certi criteri di

ripartizione, sulla base della composizione della famiglia quale

risulta al 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.

Ad avviso del giudice remittente, la norma contrasta: a) con

l'art. 3 della Costituzione perché, facendo dipendere

l'accreditamento dei contributi dalla circostanza meramente

accidentale della presenza sul fondo al 31 dicembre dell'anno di

riferimento, irragionevolmente discrimina coloro che per ragioni

contingenti risultano assenti dal fondo soltanto nel mese di dicembre

rispetto a coloro che, viceversa, abbiano lavorato solo in questo

mese; b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché

impedisce il computo nell'anzianità contributiva di periodi di

lavoro effettivamente prestati; c) con l'art. 52 della Costituzione,

perché la condizione da cui dipende l'accreditamento potrebbe

mancare, come nella specie, a causa del servizio militare, il cui

adempimento non può pregiudicare la posizione di lavoro del

cittadino.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione

e concludendo per la fondatezza della questione.

Tali argomentazioni sono state sviluppate in una memoria

depositata in prossimità dell'udienza di discussione, dove si

osserva inoltre che l'irragionevole criterio previsto dalla norma

denunciata potrebbe pregiudicare la stessa esistenza, e non solo la

misura, del diritto alla pensione. Quanto all'art. 4- ter aggiunto al

d.-l. 15 gennaio 1993, n. 6, dalla legge di conversione 17 marzo

1993, n. 63, esso si riferisce ai contributi attribuibili, anche per

periodi inferiori all'anno, ai sensi della legge n. 1047/1957, e

pertanto lascia immutate le condizioni per l'accreditamento stabilite

dall'art. 5, quinto comma, della legge medesima.

3. - L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio dichiarando di

rimettersi alla giustizia della Corte. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre

1957, n. 1047, nella parte in cui prevede che l'accreditamento dei

contributi ad ogni unità attiva del nucleo familiare debba essere

effettuato, secondo certi criteri di ripartizione, sulla base della

composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno

cui i contributi si riferiscono.

La norma impugnata, abrogata dall'art. 33 della legge 9 gennaio

1963, n. 9, rimane applicabile nel giudizio a quo, nel quale si

controverte circa il diritto del ricorrente all'accreditamento dei

contributi settimanali per il lavoro da lui prestato nel periodo dal

1 gennaio al 3 marzo 1957. La domanda di accreditamento è stata

respinta dallo SCAU perché, essendo stato il ricorrente chiamato

alle armi il 4 marzo 1957 per l'adempimento dell'obbligo di leva

(protrattosi fino al 9 agosto 1958), al 31 dicembre 1957 egli non

risultava tra i componenti del nucleo familiare addetti alla

coltivazione del fondo.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso precisati.

Il comma impugnato dell'art. 5 della legge n. 1047/1957 dispone

che i contributi previdenziali per il lavoro agricolo, accertati e

riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare a norma

dell'art. 3, sono accreditati agli appartenenti alla famiglia

colonica "sulla base della composizione della famiglia quale risulta

al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono". Esso è interpretato

dal giudice rimettente nel senso che hanno diritto

all'accreditamento, secondo i criteri indicati nei commi precedenti,

esclusivamente i familiari che nell'ultimo giorno dell'anno di

riferimento risultano attivamente presenti sul fondo.

Questa interpretazione restrittiva - che ascrive al testo

normativo un significato collidente con i parametri costituzionali

richiamati nell'ordinanza di rimessione - non è giustificata né

dalla lettera, né dalla ratio della legge. Ai sensi dell'art. 1 sono

assicurati obbligatoriamente contro l'invalidità e la vecchiaia, e

quindi hanno diritto alla copertura assicurativa delle giornate di

lavoro prestate nel corso dell'anno, gli appartenenti al nucleo

familiare del mezzadro o del colono, "i quali esercitino le medesime

attività sui medesimi fondi". L'esercizio abituale delle attività

di coltivazione del fondo o di allevamento e governo del bestiame

attribuisce al familiare la qualità professionale che concorre con

la qualità di coniuge, parente o affine del mezzadro o colono, a

costituirlo nella posizione giuridica di partecipe dell'impresa

coltivatrice del fondo.

Tale posizione e il rapporto giuridico inerente non vengono meno

qualora la prestazione di lavoro del familiare sia temporaneamente

impedita da una sopravvenienza del tipo di quelle previste dagli

artt. 2110 e 2111 cod. civ. In casi del genere vale per i membri

della famiglia colonica un principio di conservazione del posto

analogo a quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato. Ciò

è confermato dall'art. 2142 cod. civ., vigente nel periodo di cui si

controverte, dal quale si evince che la composizione della famiglia

colonica non può essere modificata da fatti involontari, quale

appunto la chiamata alle armi per l'adempimento dell'obbligo di leva.

Fatti di questa natura sono perciò irrilevanti agli effetti

dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 1047/1957.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge

26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per

invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 della

Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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