Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19

aprile 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente

tra Ornella Contini e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio (ENASARCO), iscritta al n. 276 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione dell'ENASARCO nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Bartolo Spallina per l'ENASARCO e l'avvocato

dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ornella Contini

contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti

di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di

somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di

riversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse, il

Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.

88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni

erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico

percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52

stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per queste ultime

non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che

l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in

cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore

di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state

riscosse rate risultanti non dovute.

Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di

trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche

integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della

legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte

dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamente

percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed

ingiustificata, perché per entrambe le categorie di soggetti la

tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della

Costituzione.

Ad avviso del Pretore rimettente la questione non è superata per

effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che,

nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del

1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema. Difatti è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione,

formulata come interpretativa, nella parte in cui è applicabile

anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in

vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso del Pretore di

Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le

fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore

dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere

regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.

2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La

disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore

nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili;

inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed

autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni

erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a

quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversità

di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale

integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non

violerebbe il principio di eguaglianza.

Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati

dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per

l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Perugia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che

dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte

dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di

pensione risultate non dovute a seguito della modifica del

provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della

prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo

dell'interessato. Il Pretore ritiene che questa disposizione sia in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore

disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.

2. - La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una

legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la

ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte

dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il

percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del

codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere

l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi

titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Il giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad

applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la

ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO,

attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare

erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore

rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata

dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola

prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il

parametro di comparazione per affermare la lesione del principio

costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo

quale oggetto del giudizio. Nei termini in cui è formulata,

l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che,

consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche

indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento

per gli assicurati da questo Ente. Così posta, la questione deve

essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari