Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 601/1973
  • art. 11d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 del

D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la

cooperazione) e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina

delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 19

gennaio 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, sul

ricorso proposto dalla Compagnia unica lavoratori portuali coop. a

r.l. (ex Compagnia Domenico Picca) contro l'Ufficio distrettuale

imposte dirette di Bari, iscritta al n. 831 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio iniziato dalla Compagnia unica

lavoratori portuali coop a r.l. (ex Compagnia Domenico Picca) - con

ricorso proposto avverso sei avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed

ILOR notificati dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Bari, relativamente agli anni 1986-1991 - la Commissione tributaria

di primo grado di Bari, con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13

del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la

cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie).

L'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, appare al

collegio rimettente in contrasto con i menzionati parametri

costituzionali nella parte in cui non prevede la possibilità di

iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di organismi

cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quali, ad esempio,

il codice della navigazione; l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 601, appare al collegio rimettente in contrasto con i medesimi

parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede

l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni in esso previste alle

compagnie portuali disciplinate dall'abrogato art. 110 cod. nav.

La rilevanza della questione risiede, ad avviso della Commissione

tributaria rimettente, nella circostanza che il suo accoglimento

comporterebbe la cessazione della materia del contendere

relativamente agli accertamenti impugnati.

L'esclusione delle compagnie portuali "a forma cooperativa"

dall'esenzione e dalle agevolazioni di cui all'impugnata disposizione

del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973

(derivante anche dall'art. 14 del medesimo decreto del Presidente

della Repubblica, il quale, al primo comma, dispone che "le

agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società

cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi

della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritte

nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione") è

ritenuta dalla Commissione tributaria di Bari "discriminatoria" ed in

contrasto con le menzionate disposizioni costituzionali, giacché le

compagnie portuali disciplinate dal codice della navigazione "sono

organismi costituiti dagli stessi lavoratori che garantiscono ed

espletano le operazioni di carico e scarico nell'a'mbito dei porti,

realizzando quella riserva pubblica ad imprese dichiarata

costituzionalmente possibile dall'art. 43 della Costituzione". Si

tratterebbe, ad avviso del collegio rimettente, di organismi

pressoché "identici" alle cooperative di lavoro, basati sulla

mutualità tra i lavoratori che vi partecipano.

2. - Non si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la

Compagnia ricorrente nel giudizio a quo, né ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Bari dubita, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre

1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie), nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, la

possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative

"di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale

il codice della navigazione", e l'applicazione dell'esenzione

dall'IRPEG e dall'ILOR alle Compagnie portuali disciplinate

dall'abrogato art. 110 cod. nav., concessa alle società cooperative

iscritte nel registro prefettizio. Ad avviso del collegio rimettente,

il contrasto con i menzionati parametri costituzionali si profila

giacché le compagnie portuali disciplinate dal codice della

navigazione sarebbero organismi pressoché identici alle cooperative

di lavoro, basate sulla mutualità tra i lavoratori che vi

partecipano.

2. - La questione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'estensione di

agevolazioni tributarie a categorie di contribuenti non contemplate

dalla disciplina di favore che prevede tali benefici può ritenersi

costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena

omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio

della disciplina invocata quale tertium comparationis (v. sentenze n.

86 del 1985 e n. 108 del 1983).

La disciplina del codice della navigazione e del relativo

regolamento di esecuzione, abrogata dall'art. 27, comma 8, della

legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia

portuale), cui erano soggette le compagnie portuali, differenzia

queste ultime dalle società cooperative disciplinate dal codice

civile - al di là di alcune indubbie analogie sotto il profilo di

una comune funzione mutualistica - sotto molteplici profili, a

cominciare da quelli attinenti alla loro costituzione, fusione e

soppressione con decreto del direttore marittimo (emanato su proposta

del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del

lavoro portuale).

La disciplina di cui si chiede l'estensione assume, quali requisiti

di mutualità rilevanti a fini fiscali, ulteriori aspetti sicuramente

estranei alle compagnie portuali.

Una differenza tra cooperative di lavoro e compagnie portuali,

individuabile al di là di una generica componente mutualistica

comune e significativa dal punto di vista del legislatore tributario,

emerge dal raffronto, da un lato, dell'art. 26, lettera c), decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 -

richiamato dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - a

norma del quale, agli effetti tributari, si presume la sussistenza

dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative sia

prevista la devoluzione, in caso di scioglimento della società,

dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi

allo spirito mutualistico e, dall'altro, dell'art. 163 del

Regolamento della navigazione marittima, il quale prevedeva che, nel

caso di soppressione di una compagnia portuale, il patrimonio sociale

netto - riserve patrimoniali e patrimonio residuo - fosse devoluto in

parti uguali ai lavoratori.

Estranea al regime delle compagnie portuali delineato dal codice

della navigazione e dal relativo regolamento è altresì la

previsione dell'art. 2536, secondo comma, cod. civ., come modificato

dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di

società cooperative), a norma del quale una quota degli utili netti

annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione.

D'altro canto, la disciplina di cui si chiede l'estensione, più

che vere e proprie agevolazioni, prevede misure di esclusione dirette

ad evitare doppie imposizioni con riguardo, specialmente, alle

retribuzioni dei soci delle cooperative di lavoro, autonomamente

assoggettate ad imposta. Analoghi fenomeni di doppia imposizione

risultano peraltro evitati anche per le compagnie portuali, in virtù

della struttura del loro bilancio, che tra i costi include gli

emolumenti corrisposti ai lavoratori portuali ed i contributi versati

agli enti di previdenza ed assistenza.

Al di là della natura dei benefici fiscali di cui si chiede

l'estensione - agevolazioni ovvero misure di esclusione volte ad

evitare doppie imposizioni - va ribadito il costante indirizzo di

questa Corte, secondo il quale le disposizioni legislative che

prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie,

quali che ne siano le finalità, hanno di norma carattere derogatorio

e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al

controllo di costituzionalità nei limiti della palese arbitrarietà

od irrazionalità (v., ex plurimis, sentenze n. 113 del 1996, n. 108

del 1983, n. 151 del 1982; ordinanze n. 475 del 1994, n. 113 del

1989, n. 52 del 1988), che, nella specie, non sussistono, attesa la

eterogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Quanto precede priva di consistenza i dubbi prospettati dal

Collegio rimettente in riferimento non solo all'art. 3, ma anche agli

artt. 4, 35 e 45 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti

per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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