Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale

per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il

6 marzo 1991 dal Pretore di Caltagirone sul ricorso proposto da

Napolitano Salvatore ed altri c/INADEL iscritta al n. 351 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Napolitano Salvatore ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Eugenio Merlino per Napolitano Salvatore ed altri e

l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INADEL da

numerosi iscritti, avente per oggetto la determinazione della base di

calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore di

Caltagirone, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, nonché agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella

parte in cui prevede che l'indennità premio di servizio sarà pari a

un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici

mesi per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non di un dodicesimo

come previsto per gli omologhi dipendenti statali".

Secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di

trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali

"non trova ragionevole giustificazione".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori

argomentazioni.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata.

Secondo l'Avvocatura, la quale richiama le sentenze nn. 26 del

1980 e 220 del 1988, la diversità dei sistemi retributivo e

previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni

possibilità di comparazione ai fini dell'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Caltagirone ritiene contrastante col principio

di eguaglianza di cui all'art. 3, nonché con gli artt. 1, 4, 35, 36,

38, 97 e 98 della Costituzione, l'art. 4, primo comma, della legge 8

marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo

dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali

in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno,

anziché in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032, per i dipendenti dello Stato.

2. - L'ordinanza di rimessione tralascia qualsiasi motivazione del

riferimento della questione, oltre che all'art. 3 della Costituzione,

agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98. Sotto questi profili la

questione è, pertanto, manifestamente inammissibile.

3. - In riferimento al principio di eguaglianza, la questione non

è fondata.

Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti

locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono

sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5

marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti

comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i

rispettivi sistemi previdenziali. La comparazione, che deve essere

globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate, mette

in evidenza un trattamento dei dipendenti degli enti locali

complessivamente più favorevole di quello dei dipendenti statali.

Come ha rilevato il rappresentante del Governo durante i lavori

preparatori della legge n. 152 del 1968 (Camera dep., IV leg., II

Comm., seduta del 10 gennaio 1968, pag. 929), il computo

dell'indennità su una base più ristretta (un quindicesimo della

retribuzione dell'ultimo anno, anziché un dodicesimo) è compensato

dalla liquidazione della pensione sulla base del 100 per cento,

mentre per gli statali si effettua sulla base dell'80 per cento. Si

aggiunga che dal 1° gennaio 1974 i dipendenti degli enti locali sono

stati ulteriormente avvantaggiati dall'inclusione - disposta

dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con effetto

retroattivo alla data indicata - nella base di calcolo

dell'indennità premio di servizio anche dell'indennità integrativa

speciale, che invece rimane tuttora esclusa dal calcolo del

trattamento di buonuscita degli statali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove

norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in

riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione,

pure richiamati nella stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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