Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Parma sul ricorso

proposto da Mezzi Gaia contro l'INPS iscritta al n. 531 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale

promossa per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di

riversibilità per una figlia convivente, studentessa universitaria,

il pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale), in riferimento

agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la figlia della ricorrente, durante

il periodo quadriennale nel quale era regolarmente iscritta al corso

di laurea in lettere e filosofia, aveva svolto per un giorno alla

settimana un'attività lavorativa, percependo un reddito netto di

circa duecentocinquantamila lire mensili. In conseguenza della

titolarità di tale reddito l'INPS non aveva erogato la quota del 20

per cento della pensione di riversibilità spettante alla giovane in

conseguenza della morte del padre, poiché la norma impugnata pone

come condizioni per il godimento di tale prestazione previdenziale

l'essere a carico del genitore al momento del decesso e la mancata

prestazione di un lavoro retribuito.

Ad avviso del rimettente la norma impugnata non consente alcuna

interpretazione diversa da quella che porterebbe, nel caso specifico,

al rigetto del ricorso; tale interpretazione, però, confligge con

gli evocati parametri costituzionali. La rigidità della previsione,

infatti, non consentendo alcun margine di prova in ordine

all'effettiva consistenza del reddito di cui si dispone, viola il

principio di eguaglianza, perché discrimina i possessori di reddito

da lavoro rispetto ai titolari di redditi diversi (per esempio, da

patrimonio), ostacola il diritto agli studi, lede gli artt. 4 e 35

della Costituzione, perché finisce col negare agli studenti il

diritto al lavoro, e viola anche l'art. 38 della Costituzione,

perché non tutela adeguatamente i superstiti che non sono in grado

di procurarsi i mezzi necessari per mantenersi.

Il Pretore, quindi, ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma in esame, quanto meno

nella parte in cui non consente di dimostrare che la percezione del

reddito non ostacola, in realtà, l'effettivo adempimento degli

obblighi di studio.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la

questione venga dichiarata non fondata.

L'ente previdenziale ha osservato, a sostegno delle proprie

conclusioni, che una questione identica a quella odierna è già

stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 926 del 1988; in

quell'occasione si disse che la determinazione dei limiti di reddito

idonei a far venire meno lo stato di bisogno deve essere stabilita

dal legislatore, e una simile motivazione può adattarsi

perfettamente anche nella sede attuale.

In prossimità dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria

modificando, almeno in parte, le conclusioni in precedenza

rassegnate.

Osserva l'ente previdenziale che la norma impugnata richiede, per

il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di

riversibilità, la sussistenza di due requisiti, ossia quello della

vivenza a carico e quello della mancanza di un lavoro retribuito. Nel

caso specifico è necessario interpretare il senso dell'espressione

"lavoro retribuito" utilizzata dal legislatore, e ciò anche alla

luce della sentenza n. 406 del 1994 di questa Corte, secondo la quale

il diritto alla pensione si collega all'impossibilità per l'orfano

di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli

studi. È evidente, quindi, che il riferimento al lavoro retribuito

non può che rivolgersi ad una normale prestazione stabile e

duratura, dovendosi invece ritenere esclusa un'attività lavorativa

saltuaria e precaria, che non pregiudica il compimento degli studi.

Ne consegue che la norma impugnata, ove interpretata in tal modo,

si sottrae alle lamentate censure di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Parma dubita che l'art. 22, terzo comma, della

legge 21 luglio 1965, n. 903 (che ha modificato l'art. 13 del r.d.l.

14 aprile 1939, n. 636, in precedenza già modificato dall'art. 2

della legge 4 aprile 1952, n. 218), nel prevedere per i figli

infraventiseienni iscritti all'università il diritto alla quota di

pensione di riversibilità del genitore defunto subordinatamente alla

mancanza di una lavoro retribuito (oltre al requisito della vivenza a

carico), sia in contrasto con gli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della

Costituzione, e ciò in quanto sarebbero violati:

1) i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché si

discriminano i possessori di reddito da lavoro rispetto ai titolari

di redditi diversi (art. 3 della Costituzione);

2) il diritto agli studi (art. 34 della Costituzione);

3) il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione);

4) gli artt. 36 e 38 della Costituzione, perché non vengono

tutelati adeguatamente i superstiti che non sono in grado di

procurarsi i mezzi necessari per vivere, ed ai genitori non viene

consentito di provvedere al mantenimento dei propri figli anche dopo

la morte.

2. - La questione non è fondata, seguendo l'interpretazione che

verrà ora precisata.

La norma sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale,

nel fissare i requisiti per il godimento della quota di pensione di

riversibilità (che spetta ai figli inabili di qualunque età) per

gli altri orfani dediti agli studi, stabilisce che il relativo

diritto, normalmente destinato a venir meno con il raggiungimento

della maggiore età, si può prolungare fino al ventunesimo o

ventiseiesimo anno del figlio in caso di frequenza, rispettivamente,

di una scuola media professionale o dell'università. Ma tale

prolungamento è soggetto a due condizioni: l'essere a carico del

genitore al momento del decesso di questi e la mancata prestazione di

un "lavoro retribuito". La doglianza del giudice rimettente si

appunta su quest'ultimo requisito, prospettandosi l'illegittimità

costituzionale dell'automatica esclusione del diritto anche in

presenza di un reddito di lavoro in ipotesi assai modesto.

3. - Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni

su questioni che, pur non del tutto coincidenti, riguardavano i

rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilità e

titolarità di redditi da parte degli orfani.

Già con la sentenza n. 145 del 1987, relativa ai figli maggiorenni

inabili al lavoro ed al particolare regime dei dipendenti ENASARCO,

si osservava l'intrinseca irrazionalità derivante dalla

"inesorabile" esclusione della pensione di riversibilità per la mera

titolarità, da parte dell'orfano, di un reddito anche "nummo uno",

poiché la generalizzazione di tale inevitabile collegamento finiva

col rendere inoperante la funzione stessa della pensione di

riversibilità, che è quella di dare garanzia di continuità nel

sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che era onerato

del loro mantenimento. "Una volta esclusa (soggiungeva quella

pronuncia di illegittimità costituzionale) l'operatività di una

condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni

dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un

particolare limite reddituale non rientra nei poteri di questa

Corte", ma spetta agli interpreti o al legislatore.

Riallacciandosi a quest'ultimo rilievo, la successiva sentenza n.

926 del 1988 - nella quale era in esame la stessa norma oggi

impugnata - pur di fronte all'esigenza di doverosa tutela della

situazione degli orfani studenti, perveniva ad una declaratoria di

inammissibilità, osservando che "la determinazione, in via generale,

dei limiti di reddito derivanti dal lavoro che possono essere

ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno spetta al

legislatore, così come l'effettuazione delle possibili scelte"; e lo

stesso dicasi per "la determinazione dei limiti di cumulabilità del

trattamento pensionistico, specie di riversibilità, con i redditi di

lavoro o assimilati".

Chiamata a decidere, dopo cinque anni, un'analoga questione sul

regime pensionistico dell'ENASARCO, la Corte, riportandosi alle

citate pronunce e rimeditando sugli effetti della rigidità della

norma e dell'inerzia del legislatore, con la successiva sentenza n.

274 del 1993, ha evidenziato il parallelismo esistente tra i figli

maggiorenni inabili ed i figli maggiorenni che, a causa della propria

dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi

un reddito proprio. Per questa considerazione e per la riconosciuta

necessità di un'adeguata tutela degli orfani nel loro diritto allo

studio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di illegittimità

costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma,

n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 "nella parte

in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di riversibilità

per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o

università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio,

anziché prevedere che dalla pensione di riversibilità sia decurtata

la misura di tale reddito proprio".

4. - Rispetto alle predette sentenze, la questione oggi in esame si

pone in linea di continuità, poiché denuncia - per il regime

generale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti - un problema simile a quello a suo tempo

affrontato.

Ritiene tuttavia questa Corte che i precedenti sopra richiamati non

siano in grado di offrire, pur nella loro fondamentale importanza

(per la ratio da cui sono animati e per le prospettate soluzioni),

una risposta del tutto appagante in ordine ai principi costituzionali

invocati dall'ordinanza di rimessione.

Nella stessa ottica, la difesa dell'Istituto costituito, traendo

spunto dai rilievi contenuti nella sentenza n. 406 del 1994 di questa

Corte, premesso che il diritto dei predetti studenti ad una quota di

pensione si collega essenzialmente all'impossibilità per gli orfani

a carico di procurarsi un reddito in conseguenza della propria

dedizione agli studi, osserva che il riferimento alla prestazione di

un indistinto "lavoro retribuito" - come motivo di esclusione della

quota di pensione - non può riguardare attività lavorative

precarie, saltuarie e con minimo reddito, ma solo le normali

prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Anche sulla base di tali deduzioni, si ritiene di dover fare

propria una interpretazione della norma in grado di dare una

soluzione maggiormente equilibrata rispetto agli interessi in gioco.

5. - In realtà la questione sollevata dal giudice a quo muove dal

presupposto erroneo che l'espressione "lavoro retribuito" si

riferisca ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di

qualsiasi misura. Nella società odierna, com'è noto, nella quale i

giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare

di accostarsi al mondo del lavoro fin dagli anni dell'università,

non mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice

rimettente, nelle quali viene svolta un'attività di modesto rilievo

e di esigua remunerazione.

Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà

essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un

piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la

situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua

prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o

anche la semplice decurtazione della quota di pensione di

riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto

allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto

coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.

Così interpretata, la norma è immune dalle lamentate censure.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio

1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti

di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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