Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/01/1977 · relatore Edoardo Volterra

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8, 12,

13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa)

e degli artt. 57 e 595 del codice penale, promosso con ordinanza emessa

il 24 settembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a

carico di Francesco Rinaldini, iscritta al n. 489 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Francesco Rinaldini e di Willy De

Luca;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Egidio Tosato, per il

Rinaldini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico del giornalista

Francesco Rinaldini, perseguito per aver trasmesso nel telegiornale una

notizia diffamatoria, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24

settembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 8, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e

degli artt. 57 e 595 del codice penale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Rilevava il pretore che le norme denunciate, applicabili alle

diffamazioni commesse a mezzo stampa, non sono estensibili, per unanime

dottrina e giurisprudenza, al caso di notizie diffuse attraverso il

telegiornale, e che pertanto gli autori di una diffamazione commessa

attraverso tale mezzo non sono soggetti all'obbligo di rettifica (art.

8), a quello di pubblicazione della sentenza (art. 9, alla riparazione

pecuniaria (articolo 12), alla maggior pena per il reato di

diffamazione (art. 13) alla competenza del Tribunale ed al giudizio

direttissimo (art. 21), alla responsabilità a titolo di colpa del

direttore (art. 57 cod. pen.).

La risultante disparità di trattamento non sarebbe sorretta da

nessuna ragionevole giustificazione, poiché se la ratio della speciale

disciplina per i reati commessi a mezzo stampa sta nella ritenuta

necessità di dare una congrua risposta al danno che deriva

dall'elevato grado di diffusione delle notizie, tale ragione deve

sussistere, a fortiori, per un mezzo come il telegiornale.

L'applicabilità della disciplina comune della diffamazione (art.

595 cod. pen.) realizzerebbe dunque un'ingiustificata disparità di

trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Venendo quindi al problema del come eliminare tale disparità,

secondo il pretore si aprono alla Corte due vie: o ricondurre i reati a

mezzo stampa alla disciplina comune, ovvero estendere, mediante una

sentenza "additiva", la disciplina dei reati a mezzo stampa al

telegiornale.

Secondo il pretore, che pure dichiara di non avere un onere di

scelta, la soluzione corretta sarebbe la prima in quanto ispirata al

favor libertatis.

Occupandosi poi delle possibili obiezioni d'irrilevanza della

questione per come prospettata, il pretore crede di superarle

osservando che con l'eliminazione della disciplina più sfavorevole per

i reati commessi a mezzo stampa la sua pronuncia non verrebbe a

realizzare una disparità di trattamento a favore delle radiodiffusioni

lesiva dell'art. 3, altrimenti sussistente nell'ambito

dell'ordinamento.

Ove invece si ritenesse di accogliere la questione nel senso di

estendere alle radiodiffusioni la disciplina dei reati di stampa, un

problema di rilevanza non si dovrebbe porre, a meno di non accedere

all'opinione per cui le norme penali favorevoli non sarebbero in

ipotesi soggette a sindacato della Corte costituzionale, non potendo

mai una pronuncia della Corte retroagire in senso negativo sulla

posizione dell'inquisito.

In ogni modo parte delle norme denunziate è di natura processuale

e per esse non dovrebbe sorgere alcun dubbio di rilevanza. Così dicesi

in relazione all'art. 21 della legge sulla stampa, e anche in relazione

agli artt. 9, 12 e 13, che pur non essendo norme processuali non sono

nemmeno norme incriminatrici.

La questione invece potrebbe porsi in relazione all'art. 57

cod.pen., che, in quanto norma incriminatrice, sarebbe soggetta al

principio di irretroattività sancito dall'art. 25, 2 comma, della

Costituzione. Ad avviso del pretore tuttavia altro è la successione

delle leggi penali nel tempo, altro sono le pronunce della Corte

costituzionale che, riguardando la preesistente situazione normativa,

non costituiscono di per sé autonoma fonte legislativa ma, più

propriamente, condizioni di applicabilità di norme altrimenti non

applicabili.

Richiama in proposito la sentenza n. 49 del 1970 nonché la

sentenza n. 17 del 1974 che avrebbe eliminato una disparità di

trattamento in materia di carcerazione preventiva attraverso

l'inasprimento del relativo regime (ritenuto da dottrina e

giurisprudenza più appartenente al diritto sostanziale che a quello

processuale).

Osserva infine che, così intesa l'efficacia della pronuncia della

Corte, essa potrebbe condurre a risultati illiberali, ma ciò non è

certo più grave dell'immutato principio dell'inescusabilità

dell'errore di diritto (art. 5 cod.pen.) sicché non sembra ingiusto

eliminare ingiustificati privilegi attraverso un peggioramento della

disciplina relativa alle libertà personali.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Si sono costituiti dinanzi alla Corte costituzionale Francesco

Rinaldini e Willy De Luca, rappresentati e difesi dagli avvocati

Giuliano Vassalli, Egidio Tosato e Giuseppe Gianzi per chiedere che la

questione venga ritenuta non fondata o comunque inammissibile perché

irrilevante.

La particolare natura delle trasmissioni radiotelevisive, vigilate

e controllate da organi pubblici, la pressoché totale mancanza di

commenti ed opinioni che accompagnano le notizie diffuse attraverso il

telegiornale, costituiscono gli elementi in base ai quali il

legislatore ha ritenuto di non estendere a dette trasmissioni le norme

della legge sulla stampa. Tanto più che mentre gli stampati sono

destinati a durare nel tempo, ponendosi quali strumenti "di

obiettivazione permanente dell'idea delittuosa", il giornale

radiofonico o televisivo esaurisce i suoi effetti nell'azione della

diffusione della notizia.

La materia comunque rientrerebbe nell'ampia discrezionalità del

legislatore, non sindacabile dalla Corte costituzionale.

Venendo quindi alla rilevanza, positivamente apprezzata dalla

dottrina dominante quale filtro che consente la remissione alla Corte

solo di questioni serie e non pretestuose, concrete e non accademiche,

le parti costituite accedono all'opinione per cui essa manca quando è

possibile escludere ogni influenza della decisione della Corte sul

giudizio a quo nel frattempo sospeso.

Nel caso di specie, se la legge sulla stampa fosse dichiarata

incostituzionale, il processo dovrebbe essere comunque definito secondo

le norme comuni, già allo stato applicabili. Se la legge medesima

fosse confermata ed ampliata, tale ampliamento, ai sensi dell'art. 25

Cost., non potrebbe essere esteso al giudizio a quo, che dovrebbe

essere definito sempre in base a norme già applicabili. In ogni modo

la decisione della Corte non avrebbe nessuna influenza nel caso

concreto. Né vale distinguere tra norme penali sostanziali e norme

processuali, poiché tale distinzione non si potrebbe porre in

relazione all'art. 25 della Costituzione.

Delle due alternative proposte dal pretore, la prima (soluzione

ispirata al favor libertatis) potrebbe avere rilevanza solo sotto il

profilo "sociale o ambientale" per le ripercussioni sull'opinione

pubblica dell'ingiustificata disparità di trattamento tra i

giornalisti della Rai-TV e gli altri: ma tale concetto è sicuramente

inammissibile.

La seconda alternativa (soluzione più sfavorevole) sembra nascere

da un travisamento del concetto di sentenze additive, con le quali la

Corte non avrebbe mai esteso norme penali e in ogni caso l'inasprimento

di pene o la previsione di nuove sanzioni non potrebbe mai trovare

applicazione a fatti commessi durante il vigore della legge

preesistente senza violare il principio costituzionale della

irretroattività della legge penale. Tanto dicasi anche per le norme

processuali, e per il diritto di rettifica (che tra l'altro non appare

essere stata richiesta nel corso del procedimento). Considerato in diritto :

1. - Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la costituzione

nel presente giudizio del dott. Willy De Luca, che risulta estraneo al

procedimento penale instaurato avanti il pretore di Roma a carico di

Francesco Rinaldini, nel corso del quale è stata sollevata avanti

questa Corte la questione di legittimità costituzionale.

2. - Il giudice a quo, partendo dalla constatazione che l'art. 1

della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, fa riferimento

esclusivamente a stampe e stampati, cioè alla riproduzione di più

esemplari di un medesimo scritto, che il complesso delle disposizioni

della legge stessa appare diretto a regolare la stampa in senso

tradizionale, mancando in essa qualunque riferimento alla diffusione di

notizie con mezzi diversi da questa, afferma la non applicabilità agli

autori di un telegiornale delle norme speciali che prevedono per gli

autori dei giornali quotidiani e della stampa in genere l'obbligo di

rettifica (art. 8), l'obbligo della pubblicazione della sentenza (art.

9), l'obbligo della riparazione pecuniaria (articolo 12), la maggior

pena per il reato di diffamazione (articolo 13), la competenza del

tribunale e il giudizio col rito direttissimo (art. 21), la

responsabilità a titolo di colpa del direttore (art. 57 del codice

penale).

Afferma pertanto che la disparità di trattamento conseguente alla

indicata situazione legislativa previsto per gli autori di una

diffamazione commessa a mezzo stampa e quello per gli autori del

medesimo reato commesso a mezzo di diffusione radiofonica, sottoposti

invece al regime comune, non avrebbe ragionevole giustificazione e

contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza.

3. - Per eliminare la segnalata disparità di trattamento, il

giudice a quo, pur affermando di non avere onere di scelta, indica alla

Corte due vie da seguire. La prima, che egli ritiene quella

costituzionalmente corretta "in quanto ispirata al favor libertatis,

che trova nella Costituzione una specifica tutela (art. 21)"

consisterebbe nella dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 9,

12, 13, 21 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 del codice penale

con la conseguente sottoposizione dei reati commessi a mezzo stampa

alla disciplina comune.

È Ovvio però rilevare che la denunzia di incostituzionalità

sotto il profilo esposto dal giudice, cioè che le norme impugnate

pongono in essere una disciplina differenziata e più severa per i soli

reati commessi a mezzo stampa, si appalesa del tutto irrilevante

giacché l'eventuale pronunzia di illegittimità così richiesta non

spiegherebbe effetto sul giudizio penale in corso avente per oggetto

atti commessi con mezzi diversi dalla stampa.

Va aggiunto che irrilevante appare anche la denunzia di

incostituzionalità fatta nell'ordinanza della applicabilità

dell'obbligo della rettifica sancito nell'art. 8 della citata legge 47

del 1948 soltanto alle diffamazioni compiute a mezzo stampa, in quanto

la norma concernente la rettifica non è applicabile nel processo.

4. - Ma inammissibile si palesa anche la questione sollevata nella

seconda prospettazione, di estendere cioè ai reati commessi a mezzo

radiodiffusione la disciplina più grave prevista per i reati commessi

a mezzo stampa.

Anche a ritenere che questa Corte possa eliminare dall'ordinamento

norme penali di favore allo scopo di restaurare il vigore generale

delle norme incriminatrici derogate, restando riservato ai giudici di

merito valutare l'efficacia di una simile pronunzia nei giudizi penali

in corso, è certo che essa, invece, non può, sempre nella materia

penale, sottrarre alcune fattispecie alla disciplina comune per

ricondurle in una disciplina speciale che si ritiene più congruamente

tutelare gli interessi coinvolti e tanto meno quando ciò comporti un

aggravamento di pena. Simile scelta, che deve essere definita

eminentemente politica, è infatti riservata dall'art. 25 della

Costituzione al solo legislatore, restando esclusa ogni possibllità di

intervento attraverso sentenze cosiddette additive.

Ora, nel caso in esame, l'inammissibilità della questione è

palese domandandosi di sottrarre alla disciplina comune della

diffamazione, la diffamazione commessa attraverso la diffusione

radiotelevisiva delle informazioni, per comprenderla nella

regolamentazione della diffamazione a mezzo stampa contenuta nella

legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Ne consegue che la Corte, pur augurando che il legislatore, così

come ha fatto con l'art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103, provveda

sollecitamente a colmare nella sua discrezionalità lacune

eventualmente esistenti, non può sostituirsi ad esso e tanto meno può

estendere norme legislative previste per un'attività determinata ad

altra attività obbiettivamente diversa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 57 e 595 del codice penale e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e

21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa),

promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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