Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/11/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 710 del

codice di procedura civile, anche nel testo novellato dalla legge 29

luglio 1988, n. 331, richiamato dall'articolo 711, ultimo comma,

dello stesso codice promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991

dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente

tra Rubin Marck Stephen e Ferrari Tiziana iscritta al n. 205 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di

Modena, che, adito ai sensi degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ.

(con citazione notificata il 25 maggio 1987), aveva pronunciato in

ordine alla revisione delle condizioni della separazione

(consensuale) tra i coniugi Mark Stephen Rubin e Ferrari Tiziana, la

Corte d'appello di Bologna - procedendo al preliminare esame

dell'eccezione di nullità della sentenza sotto il profilo che,

riguardando la controversia (anche) l'affidamento ed il mantenimento

del figlio minore, alla stessa avrebbe dovuto necessariamente

partecipare il pubblico ministero che invece non era stato posto in

condizione di intervenire essendo mancata la trasmissione degli atti

al suo ufficio - ha sollevato (con ordinanza del 23 dicembre 1991)

questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 710 cod. proc. civ. (anche

nel testo novellato dalla legge 29 luglio 1988 n. 331), richiamato

dall'art. 711, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non

prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei

procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli

minori di coniugi separati.

La Corte rimettente - rilevato che, secondo l'orientamento della

Corte di cassazione, l'intervento del pubblico ministero nei giudizi

di modificazione delle condizioni della separazione personale dei

coniugi non è obbligatorio anche se la controversia abbia ad oggetto

l'affidamento di minori attesa la tassatività dell'elencazione

contenuta nell'art. 70 cod. proc. civ. - osserva che viceversa

l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nei

procedimenti di revisione dei provvedimenti sull'affidamento dei

minori in caso di divorzio risulta prevista dall'art. 13 della legge

6 marzo 1987 n. 74, che ha così sostituito l'art. 9 della legge 1°

dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1°

agosto 1978 n. 436. Tale modifica - entrata in vigore il 12 marzo

1987 e pertanto prima dell'inizio del giudizio de quo - evidenzia il

ruolo attivo a garanzia degli interessi dei minori svolto dal

pubblico ministero nelle cause in cui è previsto il suo intervento

obbligatorio. Quindi - secondo la Corte rimettente - risulta illogico

ed irrazionale (ex art. 3 della Costituzione) che la presenza del

pubblico ministero non sia invece necessaria nei procedimenti di

modificazione delle disposizioni concernenti i minori in caso di

separazione personale dei coniugi, quando spesso la conflittualità

in relazione ai figli è maggiore.

Tale disparità di trattamento nella tutela dei minori risulta

ancor più marcata - ritiene la Corte rimettente - se si tiene conto

che il legislatore, negli ultimi interventi (v. art. 23 legge n. 74

del 1987 e legge n. 331 del 1988), ha mostrato una decisa propensione

a parificare la disciplina processuale dei procedimenti in materia di

separazione e di divorzio.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile

(per il carattere manipolativo della pronuncia additiva invocata

dalla Corte rimettente) od infondata. Osserva in particolare

l'Avvocatura che l'intervento del Pubblico Ministero non costituisce

un'inderogabile esigenza la cui mancata soddisfazione risulti lesiva

di alcun canone costituzionale. D'altra parte la struttura del

procedimento è rimessa alle opzioni di merito del legislatore, che

nella fattispecie non sono censurabili per irragionevolezza in

considerazione dell'ampiezza dei mezzi istruttori di cui può

disporre il giudice adito ex art. 710 cod. proc. civ. (anche) al fine

di individuare la soluzione di maggior tutela per i minori. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 710 cod. proc. civ. (anche nel testo

novellato dalla legge 29 luglio 1988 n. 331), in quanto richiamato

dall'art. 711, ultimo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non

prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei

procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli

minori in caso di separazione personale tra coniugi per sospetta

violazione del principio di ragionevolezza e di disparità di

trattamento (art. 3 della Costituzione), essendo invece tale

intervento prescritto nei procedimenti di modificazione dei

provvedimenti riguardanti i figli minori in caso di divorzio.

2. - Va premesso che l'art. 710 cod. proc. civ., nel testo

originario, prevedeva al primo comma la possibilità per le parti di

chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei

provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella

sentenza di separazione.

Tale disposizione è stata riformulata dall'art. 1 della legge 29

luglio 1988 n. 331 che ha introdotto il procedimento in camera di

consiglio in luogo del giudizio ordinario.

Né nel testo originario, né in quello novellato è prescritto

l'intervento del pubblico ministero; e in mancanza di tale testuale

indicazione la giurisprudenza conforme della Corte di cassazione -

che sul punto costituisce diritto vivente - ha ritenuto che per

l'adozione dei provvedimenti modificativi suddetti, ancorché

riguardanti la prole, non sia necessario l'intervento del pubblico

ministero.

Questo principio è condiviso anche dal giudice rimettente e

quindi costituisce la premessa interpretativa dell'esame della

censura di costituzionalità.

3. - Diversa disposizione processuale vige invece per la modifica

dei provvedimenti riguardanti la prole nel caso di divorzio.

Infatti l'art. 9 legge 1° dicembre 1970 n. 898 - nel prevedere la

possibilità di revisione delle disposizioni concernenti

l'affidamento dei figli per giustificati motivi sopravvenuti alla

sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti

civili del matrimonio - prescrive, oltre al procedimento in camera di

consiglio, che debba essere sentito il pubblico ministero;

prescrizione, questa, eliminata dalla successiva novella del 1978

(art. 2 legge 1° agosto 1978 n. 436) ma poi, in parte, ripristinata

dalla riforma del 1987 (art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74). Tale norma

infatti, nel confermare il rito camerale, ha specificamente

prescritto la partecipazione del pubblico ministero per i

provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i

figli, sicché risultano in tal modo valorizzate le speciali esigenze

di tutela della prole.

4. - Questa separatezza di discipline (rispettivamente del

procedimento di modificazione delle condizioni di separazione e di

quello di revisione delle condizioni di divorzio) trova un

significativo arresto nell'art. 23 che estende ai (nuovi) giudizi di

separazione personale dei coniugi le prescrizioni (di natura

processuale) del (solo) art. 4 legge n. 898 del 1970 (come modificato

dall'art. 8 legge n. 74 del 1987).

Un'ulteriore assimilazione di disciplina si ha con la successiva

cit. legge n. 331 del 1988 che ha introdotto il rito camerale anche

per il procedimento di modificazione delle condizioni di separazione.

Dagli atti parlamentari emerge chiaramente l'intento del legislatore

di "parificare, nel nuovo spirito della riforma del diritto di

famiglia, le norme procedurali di modifica sia delle condizioni della

separazione che di quelle del divorzio" (Relazione al disegno di

legge n. 378, comunicato alla Presidenza del Senato il 5 agosto

1987).

5. - Pur dopo tali innovazioni, è rimasta ancora la disciplina

differenziata dell'intervento del pubblico ministero;

differenziazione questa che però - se pur ascrivibile alla

discrezionalità del legislatore fin quando innestata nel contesto di

due procedimenti (di separazione e di divorzio) ancora sotto vari

aspetti disomogeni - si appalesa invece ingiustificata allorché lo

stesso legislatore, nel por mano nel 1987 alla riforma della

normativa sul divorzio, ha optato per l'assimilazione delle discipline (v. art. 23 cit.). In questo sopravvenuto quadro normativo la

pur ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale non

impedisce di verificare se il permanere di un residuale trattamento

differenziato nell'art. 710 cod. proc. civ. trovi, o meno,

giustificazione. La quale nella specie è carente atteso che, se

l'intervento del pubblico ministero nel caso di modifica dei

provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati

risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi (come

già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 185 del 1986 con

riguardo più in generale ai giudizi per lo scioglimento del

matrimonio e per la separazione fra coniugi), analogo (se non ancor

più pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti

modificativi delle condizioni della separazione riguardanti la prole,

come rende evidente l'art. 155 cod. civ., che nel prevedere

(all'ultimo comma) la facoltà dei coniugi di chiedere in ogni tempo

la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,

prescrive in via generale (al primo comma) che i provvedimenti

relativi alla prole siano adottati con esclusivo riferimento

all'interesse morale e materiale di essa.

Tale prevalente "esigenza di tutelare l'interesse dei figli" è

già stata da questa Corte (sent. 144 del 1983) posta a fondamento

della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 156,

sesto comma, cod. civ. nella parte in cui la garanzia patrimoniale

ivi prevista per l'ipotesi della separazione giudiziale non si

estendeva anche all'ipotesi della separazione consensuale.

6. - Questo processo di graduale assimilazione trova d'altra parte

ulteriore riscontro nella giurisprudenza della Corte.

Ed infatti, proprio valutando comparativamente i giudizi di

separazione e quelli di divorzio con riferimento allo specifico tema

della assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei

figli minori, questa Corte nella sentenza n. 454 del 1989 ha

riscontrato che in entrambe le ipotesi la ratio ispiratrice della

assegnazione stessa è "l'esclusivo riferimento all'interesse morale

e materiale della prole" ed ha ritenuto "del tutto priva di

ragionevole giustificazione", e quindi costituzionalmente

illegittima, la mancata estensione al caso della separazione della

opponibilità ai terzi, prevista invece nel caso di divorzio, la

stessa risolvendosi in una "diversità di trattamento rispetto alla

prole".

Più recentemente la Corte, nella sentenza n. 176 del 1992, con

riguardo al più favorevole trattamento tributario delle ipoteche

iscritte a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge

divorziato, ha sottolineato "il parallelismo, le profonde analogie e

la complementarità funzionale" dei procedimenti di separazione e di

divorzio, pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non

estende il beneficio fiscale suddetto anche alle iscrizioni di

ipoteca in favore del coniuge separato.

7. - Identiche ragioni di parallelismo, di omologia e di

complementarità sussistono ora anche con riguardo ai procedimenti

relativi alla modificazione e revisione delle condizioni di

separazione e di divorzio concernenti l'affidamento della prole.

Una volta prevista la partecipazione del pubblico ministero nei

giudizi di modificazione delle condizioni di divorzio, la mancata

estensione anche ai giudizi di modificazione delle condizioni di

separazione di siffatta prescrizione, volta alla salvaguardia

dell'interesse dei minori, si rivela priva di razionale

giustificazione di fronte alla esigenza di assicurare identità di

tutela ad identici interessi.

Consegue che - con riferimento ai giudizi per la modifica delle

condizioni di separazione instaurati dopo la data di entrata in

vigore della citata legge n. 74 del 1987 - va dichiarata

l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12

marzo 1987), dell'art. 710 cod. proc. civ. (testo originario) nella

parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non

prevede l'intervento del pubblico ministero.

Analogo vizio - ancor più evidente se si considera che l'art. 38

disp. att. cod. civ., nel fissare la demarcazione tra competenza del

tribunale per i minorenni e competenza del tribunale ordinario,

prescrive che il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il

pubblico ministero - presenta la medesima norma nel testo novellato

dall'art. 1 della citata legge n. 331 del 1988, che - modificando il

rito ed introducendo il procedimento in camera di consiglio - si è

limitata a prevedere, anche in riferimento ai provvedimenti

riguardanti la prole che le parti (e quindi soltanto le parti)

debbano essere sentite prima che il Tribunale provveda.

La medesima dichiarazione di incostituzionalità va pertanto

estesa in via conseguenziale (ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87)

all'art. 710 cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della

legge n. 331 del 1988 nella parte in cui non prevede la

partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei

provvedimenti riguardanti la prole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12

marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo

precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n.

331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico

ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole;

2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 codice procedura

civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331,

nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico

ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari