Corte costituzionale

Sentenza n. 409/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,

e dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265

(Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del

personale di magistratura ed equiparato), promossi con quattro

ordinanze emesse il 2 febbraio 1994 e il 21 ottobre 1993 dalla Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il 14

febbraio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio e il 27 aprile 1994 dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte rispettivamente ai

nn. 359, 360, 710 e 722 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 49 e 50, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Sergio Pochettino e di Vincenzo

Biagini, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Giovanni Vanin per Sergio Pochettino, Tommaso

Palermo per Vincenzo Biagini e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Siciliana, con ordinanza 2 febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994), ha

sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 8

agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico

e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato).

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da

Matteo Ferrante, magistrato in pensione e Maria Manganaro, vedova del

dott. Calabrò, anch'egli magistrato in pensione, che chiedevano il

riconoscimento del trattamento pensionistico sulla base della

retribuzione spettante a magistrati, procuratori ed avvocati dello

Stato in servizio, assumendo come parametro non già lo stipendio

vigente nel 1983, ma lo stipendio tabellare con tutti gli adeguamenti

intervenuti sino al 1° gennaio 1988, data della riliquidazione della

loro pensione; con richiesta, altresì, da parte di uno dei

ricorrenti, dell'adeguamento anche per gli anni successivi al 1988.

Il remittente rammenta, anzitutto, che la Corte costituzionale,

con sentenza n. 501 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità degli

artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141,

nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati

collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione

della pensione sulla base del trattamento economico derivante

dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n.

425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Rileva, altresì, che, in applicazione della sentenza stessa, la

Corte dei conti, con molteplici pronunzie, ha riconosciuto in favore

dei ricorrenti il diritto alla riliquidazione delle pensioni, con la

detta decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento

stipendiale conseguente all'applicazione delle tabelle della legge n.

27 del 1981 e degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della

stessa legge, con i benefici degli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del

1984 e con il diritto alle successive riliquidazioni automatiche

(c.d. "proiezione nel futuro" del meccanismo di adeguamento delle

pensioni).

Nel frattempo, tuttavia, è entrata in vigore la legge 8 agosto

1991, n. 265, la quale, all'art. 2, comma 1, esclude dalla

riliquidazione, al 1° gennaio 1988, delle pensioni spettanti ai

magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, gli

adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge n. 27 del 1981.

Rilevata la discriminazione che ne consegue fra quei ricorrenti per i

quali il giudice di merito si era già pronunciato e quelli per i

quali la causa non era ancora stata posta in decisione, l'ordinanza

rammenta che la Corte, con sentenza n. 42 del 1993, ha già

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 265 del 1991, sollevata in

relazione agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione.

Ciò nonostante, il remittente ritiene di riproporre la questione

di costituzionalità del predetto comma 1 dell'art. 2, segnatamente

sotto il profilo della violazione dell'art. 136 della Costituzione,

"non avendo la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 42 del

1993 trattato direttamente detto profilo ritenendolo verosimilmente

assorbito nella più generale affermazione di esercizio della

discrezionalità da parte del legislatore nella materia de qua".

Secondo il giudice a quo, l'applicazione al caso concreto della

sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale consegue ad una

attività interpretativa che l'ordinamento giuridico demanda

esclusivamente al giudice di merito, non consentendo l'art. 136 della

Costituzione un qualsiasi intervento del legislatore, la cui

attività sarebbe viziata da carenza assoluta di competenza

legislativa.

Il contrasto della norma denunciata con l'art. 136 sarebbe

maggiormente significativo nel caso di specie, dal momento che la

stessa norma "si pone in conflitto sia con la pronuncia di

incostituzionalità, sia con la costante interpretazione del giudice

di merito attraverso una sostanziale riproduzione della disciplina

dichiarata costituzionalmente illegittima, avente efficacia per il

periodo già trascorso".

2. - La stessa Sezione giurisdizionale - nel corso di un giudizio

instaurato da Giuseppe Tristano, magistrato della Corte dei conti,

che aveva impugnato l'atto amministrativo con il quale si era

proceduto alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico - ha,

con ordinanza 21 ottobre 1993 (r.o. n. 360 del 1994), sollevato, in

riferimento, rispettivamente, agli artt. 136 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 1,

comma 6, della legge n. 265 del 1991.

Il giudice remittente premette che, con precedenti pronunce della

Corte dei conti, era stato riconosciuto all'interessato, cessato dal

servizio in data 13 gennaio 1985, il diritto al computo, nella base

pensionabile, degli importi per classi di stipendio e aumenti

biennali comunque maturati nella posizione di provenienza, ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984 e il diritto alla

riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

secondo le misure stipendiali vigenti a tale data per il personale in

servizio, nonché il diritto a conseguire in futuro gli adeguamenti

triennali previsti per tale personale dall'art. 2 della legge n. 27

del 1981. Per effetto delle disposizioni censurate il predetto

trattamento viene trasformato in assegno personale, destinato a

precludere al pensionato l'attribuzione dei futuri miglioramenti

economici fino al riassorbimento.

Il remittente è, peraltro, dell'avviso che le disposizioni di cui

all'art. 2, comma 1, e all'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto

1991, n. 265, siano in contrasto, rispettivamente, con gli artt. 136

e 24 della Costituzione.

Quanto alla prima disposizione, rilevato che essa è diretta a

disciplinare soltanto gli effetti già prodottisi nella sfera

giuridica degli interessati (tant'è che è destinata al personale

cessato prima del 1° luglio 1983) a seguito della sentenza della

Corte costituzionale n. 501 del 1988, l'ordinanza rileva che la

stessa Sezione aveva posto nel corso di altro giudizio la medesima

questione "in relazione, però, anche all'assetto futuro e non solo

passato del rapporto pensionistico" e che la Corte non ha affrontato

"direttamente" quest'ultima questione ritenendola probabilmente

assorbita nell'ambito dell'affermazione di carattere generale circa

la sussistenza nella materia della discrezionalità del legislatore.

Il remittente ritiene che, se rientra nel potere del legislatore

dettare una diversa disciplina per il tempo posteriore a quello cui

fa riferimento la sentenza della Corte costituzionale, non spetta "al

legislatore interpretare o comunque disporre, anche con norme

formalmente autonome e indipendenti dalla pronuncia costituzionale,

in ordine agli effetti che derivano direttamente dalle decisioni del

giudice delle leggi", dal momento che questo compito è "riservato al

giudice di merito".

Perciò, "la norma denunciata, anche quando dovesse essere

perfettamente in linea con il contenuto della sentenza" che pretende

di interpretare o applicare, sarebbe "viziata da assoluta carenza di

competenza legislativa".

A proposito, poi, dell'art. 1, comma 6, il giudice remittente

premette che la legge n. 265 del 1991 è intervenuta quando si era

ormai formata sulla materia una serie di pronunce giudiziali passate

in giudicato e quando la norma autenticamente interpretata - ci si

riferisce, in particolare, all'art. 5 della legge n. 425 del 1984,

ma, precisa l'ordinanza, lo stesso discorso vale anche per la

sentenza n. 501 del 1988 - aveva ricevuto attuazione da parte delle

competenti amministrazioni.

Sarebbe perciò evidente che il legislatore ha inteso togliere

effetti, almeno parziali, ed efficacia alle decisioni già

definitivamente assunte tanto in sede giudiziaria che amministrativa,

impedendo al ricorrente, in violazione dell'art. 24 della

Costituzione, di fruire a titolo di trattamento di quiescenza delle

maggiori somme attribuitegli con decisione della stessa Corte dei

conti, passata in giudicato.

3. - Nel corso di un giudizio, promosso da Sergio Pochettino ed

altri - tutti magistrati che richiedevano la "perequazione del

trattamento di quiescenza in godimento sulla base del trattamento

economico dei magistrati di pari qualifica in servizio" - la Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con

ordinanza del 14 febbraio 1994 (r.o. n. 710 del 1994), ha anch'essa

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n.

265 del 1991.

La Corte remittente - nel rammentare che la sentenza n. 42 del

1993 non ha escluso un nuovo intervento del giudice costituzionale in

caso di rinnovata divergenza fra le pensioni dei magistrati e

l'andamento delle retribuzioni, che superasse un ragionevole rapporto

di corrispondenza, sia pure tendenziale ed imperfetto - ritiene che

la attuale situazione delle posizioni pensionistiche dei magistrati

ricorrenti debba essere sottoposta al vaglio della Corte

costituzionale, "proprio per il pesante divario" che ormai separa il

trattamento oggi fruito dai magistrati in servizio di pari qualifica

dalle pensioni di quelli collocati in quiescenza da alcuni anni ed

anche per la rilevante disparità di situazioni che si è venuta a

creare tra magistrati in posizioni analoghe.

Nel riportare i dati quantitativi che comproverebbero la lamentata

divaricazione, dovuta al più rapido dinamismo economico, in favore

del solo personale in servizio, provocato dalle disposizioni della

legge n. 425 del 1984, che, peraltro, non hanno introdotto modifiche

negli elementi del rapporto di impiego dei magistrati, l'ordinanza

osserva che, avendo la legge n. 265 del 1991 escluso che, nella

riliquidazione delle pensioni al primo gennaio 1988, si possa tener

conto degli aumenti conseguiti fino a tale data dal personale in

servizio, "i magistrati in pensione sono oggi privi di un

qualsivoglia meccanismo di adeguamento delle pensioni nel corso del

tempo", essendo stati travolti "i principi dell'adeguamento costante

delle pensioni al trattamento di attività e dell'eguaglianza del

trattamento di quiescenza a parità di servizi prestati e funzioni

esercitate". Nella presente situazione delle pensioni dei magistrati,

non sarebbe dato perciò "individuare più l'esercizio di una

discrezionalità legislativa nell'attuare - sia pur variamente -

l'adeguamento costante tra i due tronconi del trattamento

retributivo", bensì "una completa negazione di quel principio e di

quella 'solidarietà' tra lavoratori e pensionati, cui si deve

affiancare una solidarietà più ampia dell'intera collettività".

Il notevole divario attualmente sussistente tra il trattamento di

attività e il trattamento di pensione, quest'ultimo così come è

regolato dalla legge n. 265 del 1991, renderebbe perciò, rilevante,

secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

4. - Infine, con un'altra ordinanza del 27 aprile 1994 (r.o. n.

722 del 1994), emessa nel corso di un giudizio instaurato da Vincenzo

Faraci, magistrato collocato in quiescenza dal 23 agosto 1985 che

richiedeva la riliquidazione del suo trattamento pensionistico,

assumendo come parametro non già lo stipendio vigente nel 1983, ma

quello tabellare con tutti gli adeguamenti fino al 1° gennaio 1988,

come pure per gli anni successivi, la Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento

all'art. 136 della Costituzione, questione di costituzionalità

dell'art. 2, comma 2, della legge n. 265 del 1991, riproponendo le

argomentazioni esposte nella precedente ordinanza del 2 febbraio 1994

(r.o. n. 359 del 1994).

5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate

infondate.

Negli atti di intervento, aventi tutti analogo contenuto,

depositati per i giudizi di cui alle ordinanze della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana del 25

febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994) e del 21 ottobre 1993 (r.o. n.

360 del 1994) nonché all'ordinanza della Sezione giurisdizionale

della stessa Corte per la Regione Lazio del 14 febbraio 1994 (r.o. n.

710 del 1994), l'Avvocatura, richiamata la sentenza n. 501 del 1988,

osserva che la Corte costituzionale, se, da un lato, ha affermato la

garanzia dell'adeguamento del trattamento pensionistico al

trattamento economico del personale in servizio, dall'altro ha

riconosciuto il potere del legislatore di graduare le misure di

adeguamento secondo propri parametri di ragionevolezza e quindi di

discrezionalità. Richiamando anche l'ordinanza n. 95 del 1991 e la

sentenza n. 42 del 1993, l'Avvocatura sostiene che da tali pronunce

deriva la infondatezza della questione di legittimità dell'art. 2

della legge n. 265 del 1991, che può ben ritenersi una misura di

parziale implementazione del trattamento nei sensi sopra illustrati,

da parte del legislatore "in capo al quale sussisterebbe, in forza

della sentenza n. 501 del 1988 un mero vincolo 'di principio'".

Nell'atto di intervento depositato per il giudizio di cui

all'ordinanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

del 27 aprile 1994 (r.o. n. 722 del 1994), nonché in altre due

memorie del 7 luglio del 1994 e dell'8 luglio 1994 (depositate per i

già richiamati giudizi di cui al r.o. n. 359 del 1994 e al r.o. n.

360 del 1994), l'Avvocatura ribadisce la tesi dell'infondatezza della

questione di legittimità del predetto art. 2, in riferimento

all'art. 136 della Costituzione, non essendo dato, infatti, ravvisare

"eccesso di potere legislativo là dove si dettino norme meramente

esecutive o comunque in linea con l'orientamento manifestato dal

giudice costituzionale". Quanto all'art. 24 della Costituzione,

invocato in rapporto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 6,

della legge n. 265 del 1991, si rammenta che la giurisprudenza della

Corte ha affermato la legittimità di norme retroattive, anche

indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo, nei

limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e purché non si

pongano in contrasto con principi o valori costituzionali

specificamente protetti ovvero con precedenti giudicati.

6. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti

private Vincenzo Biagini e Sergio Pochettino, ricorrenti nel giudizio

pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della

Corte dei conti.

Nella memoria depositata, la difesa del Biagini, dopo aver

sottolineato il divario sussistente tra il trattamento economico dei

magistrati in servizio e di quelli collocati in quiescenza, osserva

che la sentenza n. 42 del 1993 della Corte costituzionale "ha

ritenuto censurabile il potere discrezionale del legislatore, in

presenza di una non ragionevole divaricazione tra pensione e

retribuzione, contrastante con gli artt. 3 e 36 della Costituzione".

La parte rammenta anche che, in sede di approvazione della legge

n. 265 del 1991, le Commissioni riunite giustizia e affari

costituzionali della Camera rilevarono l'insufficienza della legge

medesima, ai fini della risoluzione delle questioni poste dalla

disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in

pensione.

Infine, nel ribadire le censure prospettate nell'ordinanza di

rimessione, afferma che la disposizione impugnata impedisce

l'applicazione della sentenza n. 501 del 1988 della Corte

costituzionale, "ripristinando una normativa con cui vengono

perseguiti esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della

Costituzione", atteso che, con detta decisione, fu espressa

l'esigenza, in conformità agli artt. 3 e 36 della Costituzione, del

"costante adeguamento del trattamento di quiescenza dei magistrati e

categorie assimilate alle retribuzioni del personale in attività di

servizio".

Rilevato, poi, che "la mancata inclusione dell'art. 2 della legge

n. 27 del 1981, nel meccanismo di riliquidazione, nonché la

limitazione della sua applicazione ai magistrati collocati a riposo

anteriormente al 1° luglio 1983" ostacola ogni raccordo tra

evoluzione degli stipendi ed evoluzione delle pensioni, si assume

che, a parità di qualifica ed anzianità tra magistrati e categorie

assimilate, deve essere corrisposta la stessa pensione,

indipendentemente dall'anno di collocamento in pensione.

Nella memoria depositata dalla difesa di Sergio Pochettino, pur

riconoscendosi che la questione sollevata è la medesima che è stata

già decisa dalla Corte con la sentenza n. 42 del 1993, si insiste

sul rilevante aggravamento della divaricazione tra i trattamenti

economici dei magistrati in servizio e in quiescenza e si ribadiscono

le censure prospettate nell'ordinanza. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe investono sotto vari profili la

legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento

economico e di quiescenza del personale di magistratura ed

equiparato), chiamando la Corte a stabilire:

a) se l'art. 2, commi 1 e 2, della legge stessa, nell'escludere

dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie

equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio

dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, violi l'art. 136

della Costituzione, per aver disatteso il giudicato di cui alla

sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (ordinanze della

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di

cui al r.o. nn. 359, 360 e 722 del 1994);

b) se l'art. 1, comma 6, della medesima legge, nel trasformare

in assegno personale riassorbibile i benefici pensionistici

conseguiti in applicazione dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984 e

dell'art. 2 della legge n. 27 del 1981, contrasti con l'art. 24 della

Costituzione, togliendo effetti, almeno parziali, a decisioni

definitivamente assunte tanto in sede giudiziaria che amministrativa

e vanificando persino il giudicato (ordinanza della Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di cui al r.o. n.

360 del 1994);

c) se il predetto art. 2 contrasti con gli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione, per il divario che si riscontra fra il

trattamento di attività fruito dai magistrati in servizio e quello

di pensione dei magistrati collocati in quiescenza da alcuni anni

(ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, di cui al r.o. n. 710 del 1994).

2. - Poiché le questioni sollevate dalle varie ordinanze, in

ordine al medesimo testo di legge, sono identiche o quantomeno

connesse, i giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica

sentenza.

3. - La prima di esse concerne l'art. 2, commi 1 e 2, della legge

n. 265 del 1991, il quale esclude le pensioni spettanti a magistrati,

procuratori ed avvocati dello Stato dagli adeguamenti periodici di

cui all'art. 2 della legge n. 27 del 1981.

I giudici remittenti, nell'assumere che tale esclusione contrasta

con il decisum della precedente sentenza della Corte costituzionale

n. 501 del 1988, rammentano, essi stessi, che la questione ha già

formato oggetto di esame da parte della Corte medesima, con la

sentenza n. 42 del 1993. Ritengono, nondimeno, di poterla riproporre,

non avendo, a loro avviso, la Corte affrontato, in quest'ultima

pronunzia, "direttamente detto profilo ritenendolo verosimilmente

assorbito nella più generale affermazione di esercizio della

discrezionalità del legislatore nella materia de qua".

Una delle ordinanze in particolare (r.o. n. 360 del 1994) adombra

una lettura di detta ultima pronunzia, nel senso che la questione,

sia pur concernendo l'assetto futuro e passato del rapporto

pensionistico, non sarebbe stata "direttamente" affrontata con

riguardo a questo secondo profilo.

Osserva al riguardo la Corte che la questione, così come

prospettata, fa leva non tanto sui risultati ai quali la predetta

sentenza è pervenuta, quanto sulla linea argomentativa seguita dalla

medesima per affrontare la tematica della presunta violazione

dell'art. 136 della Costituzione. Ma non pare che questo possa essere

elemento idoneo a far ritenere che la Corte non abbia affrontato il

problema oggi riproposto. Infatti, al di là delle distinzioni

adombrate dal remittente, la richiamata sentenza n. 42 del 1993,

nell'evidenziare l'impossibilità di far derivare dalla precedente

sentenza n. 501 del 1988 "un'immediata e completa estensione - anche

per il futuro - dell'adeguamento a tutti i pensionati", non manca di

richiamare anche l'ordinanza n. 95 del 1991, alle cui motivazioni

mostra chiaramente di aderire là dove rileva, con affermazione del

tutto generale, che il legislatore, nell'escludere dalla

riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva

esercitato una discrezionalità sua propria, onde esulava dai limiti

del controllo di legittimità costituzionale l'operazione additiva

consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento

automatico nel settore pensionistico.

I passaggi della motivazione della sentenza n. 42 del 1993 testé

ricordati confermano, dunque, che il profilo della dedotta

illegittimità, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, della

disposizione censurata forma parte integrante della ratio decidendi

allora adottata. Le stesse ragioni di allora portano, perciò, a

ritenere la questione, così come oggi riproposta, manifestamente

infondata.

4. - Del pari infondata è la seconda questione, concernente la

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della medesima

legge n. 265 del 1991, che, ad avviso del giudice a quo, togliendo

effetti, almeno parziali, a decisioni definitivamente assunte tanto

nella sede giudiziaria che amministrativa e vanificando i giudicati,

confliggerebbe con l'art. 24 della Costituzione.

Occorre considerare che il predetto art. 1 della legge n. 265 del

1991, nel fornire, al comma 4, l'interpretazione autentica della

precedente normativa sull'inquadramento economico dei magistrati

contenuta nell'art. 5 della legge n. 425 del 1984, ha stabilito, con

la disposizione censurata (comma 6), che i maggiori trattamenti

spettanti o in godimento per effetto di interpretazioni difformi,

sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione

economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul

trattamento di quiescenza.

A parte l'improprietà del parametro invocato dal giudice

remittente, vale a dire l'art. 24 della Costituzione, che concerne il

diritto alla tutela giurisdizionale, ma non i rapporti fra esercizio

della funzione legislativa ed esercizio della funzione

giurisdizionale o amministrativa, è evidente che, con la norma

denunciata, il legislatore dispone solo per l'avvenire, prevedendo un

riassorbimento di quanto conseguito, senza incidere su quanto già

corrisposto per effetto della sentenza, bensì eliminando, con il

meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento

nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento

economico. In questi limiti, come la Corte ha già avuto occasione di

affermare in consimili fattispecie (sentenza n. 413 del 1988), non è

configurabile nella norma impugnata - a meno che non si voglia

ipotizzare una intangibilità de futuro ed in perpetuo di quanto

conseguito per effetto del giudicato stesso - né lo svuotamento del

contenuto del giudicato né l'impiego della funzione legislativa per

invadere l'ambito riservato dalla Costituzione alle altre funzioni.

E questo tanto più che, nel nostro sistema costituzionale, non è

interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di

disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei

rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da

diritti soggettivi perfetti.

5. - Resta da esaminare la questione sollevata dalla Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (r.o. n. 710 del

1994), che denuncia l'art. 2 della legge n. 265 del 1991, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, lamentando il

divario cui la disposizione darebbe luogo fra trattamento in

attività di servizio e trattamento di pensione.

Anche quest'ultima questione va ritenuta non fondata.

Lo svolgimento della legislazione in materia consente, infatti, di

rilevare che i modi attraverso i quali perseguire l'obiettivo

dell'aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti possono

essere, in via di principio, due e cioè la c.d. riliquidazione,

consistente nell'allineare le pensioni al trattamento di attività di

servizio di volta in volta disposto con apposita legge, e la c.d.

perequazione automatica, consistente in un meccanismo normativamente

predeterminato, che adegui periodicamente i trattamenti di quiescenza

agli aumenti retributivi intervenuti mediamente nell'ambito delle

categorie del lavoro dipendente.

E questo è tanto vero che il trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili dello Stato, mentre è sempre stato ancorato, al

momento della cessazione dal servizio, al trattamento economico di

attività (art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e successive

modificazioni ed integrazioni), ha avuto invece diverse soluzioni

quanto al problema dell'adeguamento nel tempo. Il legislatore, dopo

aver, in un primo momento, seguito il criterio di estendere i

miglioramenti economici concessi al personale in servizio anche a

quello in quiescenza, attraverso il meccanismo della riliquidazione

della pensione, operata con apposito provvedimento legislativo, ha

ritenuto, poi, di dover individuare, per ragioni alle quali non

risultano estranei anche i ritardi con i quali intervenivano le leggi

di riliquidazione, un meccanismo di perequazione volto ad agganciare

in via permanente, senza deroghe e ritardi, le pensioni alla dinamica

salariale.

Pertanto, la legge 29 aprile 1976, n. 177 ha istituito per le

pensioni dei dipendenti statali e delle altre categorie indicate

dalla legge stessa (art. 1) un collegamento annuale fra le pensioni e

la dinamica delle retribuzioni, per la cui realizzazione - dopo una

breve fase transitoria (non oltre il 1978) durante la quale sarebbe

stato utilizzato l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica

salariale del settore privato - era prevista (art. 2) una

determinazione concordata fra Governo e parti sindacali degli

incrementi medi dei trattamenti economici fondamentali ed accessori,

fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per tutte

le categorie del personale in attività di servizio, incrementi da

quantificarsi in un indice utilizzabile per la perequazione dei

trattamenti di quiescenza.

Sia pure attraverso alterne vicende che hanno indotto, talora, il

legislatore a fare ancora ricorso al sistema della riliquidazione e

sia pure attraverso modalità che sono venute a risultare diverse da

quelle come sopra previste, il sistema della perequazione ha

funzionato in questi anni, ponendo così in atto, nell'ordinamento

delle pensioni dei pubblici dipendenti, meccanismi di rivalutazione

secondo regole che, anche per effetto della norma interpretativa di

cui all'art. 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, hanno, come questa

Corte ha avuto occasione di rilevare nella sentenza n. 501 del 1988,

per destinatari anche i magistrati.

È certo, comunque, che solo in casi particolari il legislatore,

per tener conto delle esigenze di determinate categorie, ha ritenuto

invece di agganciare automaticamente la pensione allo stipendio

dettando apposite disposizioni (art. 2, secondo comma, della legge 27

ottobre 1973, n. 629, recante "Nuove disposizioni per le pensioni

privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti

nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia") che

rappresentano vere e proprie norme speciali.

Aggiungasi, inoltre, che a garantire il mantenimento, nel tempo,

del potere d'acquisto delle pensioni dello Stato, il regime di

adeguamento delle pensioni stesse è stato perfezionato (art. 21

della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e art. 24 della legge 28

febbraio 1986, n. 41), attraverso l'aggancio agli indici reali di

svalutazione.

Tale disciplina ha fatto sì, pertanto, che i magistrati e le

categorie ad essi assimilate, così come altri dipendenti di

pubbliche amministrazioni, abbiano goduto, nella misura e nelle forme

stabilite dal legislatore, dell'aggancio delle loro pensioni alla

dinamica salariale e della rivalutazione delle pensioni stesse

secondo gli appositi indici determinati dall'ISTAT, fruendo

periodicamente, attraverso detti istituti, della possibilità di

mantenere sostanzialmente fermo il potere di acquisto della pensione

originariamente liquidata, e di garantire così alla stessa la

proporzione rispetto alla retribuzione esistente al momento

dell'originaria liquidazione.

6. - Il giudice remittente, attraverso la denuncia dell'art. 2

della legge n. 265 del 1991 - il quale ha escluso che alle pensioni

dei magistrati, riliquidate in conformità alla sentenza della Corte

n. 501 del 1988, accedano anche gli adeguamenti periodici di cui alla

legge 19 febbraio 1981, n. 27 - tende ad ottenere una pronunzia che

prenda in considerazione "il pesante divario" che, ad avviso

dell'ordinanza, ormai separa il trattamento di attività oggi fruito

dai magistrati in servizio di pari qualifica dalle pensioni di quelli

collocati in quiescenza da alcuni anni, all'uopo invocando i precetti

degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Va, anzitutto, ricordato che questa Corte, pur affermando

(sentenza n. 26 del 1980) che la proporzionalità e l'adeguatezza

della pensione devono essere assicurate anche in prosieguo rispetto

all'epoca del collocamento a riposo, in relazione ai mutamenti del

potere d'acquisto della moneta, ha ripetutamente escluso che la

Costituzione garantisca al pensionato un'automatica estensione dei

miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio.

Vero è che la sentenza n. 501 del 1988 si mostra incline a

collocare il problema dell'aggiornamento delle pensioni nel filone

della riliquidazione, anziché in quello della perequazione; ma ciò,

lungi dal consentire di desumere, dalla via seguita, l'indicazione di

una regola inderogabile, si spiega, a rettamente intendere la portata

di detta pronunzia, con la peculiare contingente situazione che la

stessa ha preso in considerazione e cioè la modifica della struttura

delle retribuzioni dei magistrati con effetto retroattivo, vale a

dire dal 1° luglio 1983, a seguito della legge n. 425 del 1984, che

veniva a porre la necessità di un corrispondente riallineamento

delle pensioni in essere alla stessa data. E, del resto, la stessa

sentenza non manca di sottolineare che "appartiene alle valutazioni

del legislatore ordinario" disporre i mezzi per attuare il principio

dell'adeguamento delle pensioni, così confermando che le diverse

leggi che, nel tempo e con riferimento alle varie categorie, hanno

proceduto alla riliquidazione, sono espressione di scelte

discrezionali motivate sempre in ragione della peculiarità dei casi

e delle situazioni, ma non certo adempimento satisfattivo, di per sé

e a prescindere dalle specifiche esigenze, di aspettative

costituzionalmente rilevanti. In sostanza, come questa Corte ha già

avuto occasione di osservare (sentenza n. 226 del 1993), non

rappresenta vulnerazione di alcun canone costituzionale il fatto che

il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle

retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente

esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della

medesima categoria.

E questo tanto più quando tale meccanismo appaia elemento

intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, con la

peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale

dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche

rivendicazioni nei confronti di altri poteri (sentenza n. 42 del

1993). Un elemento, dunque, di cui non si può considerare

necessitata la trasposizione anche al settore pensionistico,

trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore,

non più sussistendo in tale momento l'esigenza che ne aveva

giustificato l'attribuzione nella vigenza del rapporto di servizio.

7. - In conclusione, riaffermato il principio costituzionale di

proporzionalità e adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo

con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in

prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della

moneta, e rilevato che, all'attualità, tutto ciò appare assicurato

dai meccanismi perequativi e rivalutativi esistenti, può dirsi che

spetta al legislatore ragionevolmente soddisfare nel tempo detta

esigenza, escludendo, peraltro, che questo comporti,

inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni

al corrispondente trattamento di attività di servizio.

Naturalmente, e soltanto in mancanza di modificazioni strutturali

e funzionali della prestazione lavorativa, il verificarsi di un

irrazionale discostamento fra i due dati di riferimento può

costituire uno degli indici sintomatici della non idoneità del

meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza

della pensione, in modo da assicurare al lavoratore e alla sua

famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza

libera e dignitosa (sentenza n. 226 del 1993 già citata).

Peraltro, la situazione per il momento esistente, sul cui livello

hanno nel tempo inciso vari interventi perequativi e riliquidativi,

non è tale da concretare violazione degli invocati parametri

costituzionali e il problema può soltanto porsi per l'avvenire nel

caso di variazioni significative della proporzionalità, nel più

ampio contesto della generale politica economica e avuto riguardo

soprattutto alle risorse disponibili, come elemento di prudente

attenzione affidata alla discrezionalità del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991,

n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di

quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata,

in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con ordinanze

in data 2 febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994), 21 ottobre 1993 (r.o.

n. 360 del 1994) e 27 aprile 1994 (r.o. n. 722 del 1994);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 6, della stessa legge, sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 21

ottobre 1993 (r.o. n. 360 del 1994);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge medesima, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Lazio, con ordinanza in data 14

febbraio 1994 (r.o. n. 710 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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