Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13,

della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per

l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), promosso

con ordinanza emessa il 16 febbraio 1994 dal Pretore di Campobasso

nel procedimento civile vertente tra Capozio Corrado ed I.N.P.S.

iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Capozio Corrado e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Capozio Corrado e Carlo

De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Campobasso, nel corso di un procedimento civile

promosso da Capozio Corrado - titolare di pensione I.N.P.S. di

importo annuo superiore a diciotto milioni - nei confronti

dell'I.N.P.S. medesimo, per ottenere la condanna dell'Istituto al

pagamento della somma trattenuta a titolo contributivo per il

Servizio sanitario nazionale sull'importo di pensione ricompreso

nella fascia sino a lire diciotto milioni, con ordinanza del 16

febbraio 1994 (R.O. n. 226 del 1994), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990,

n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di

finanza pubblica 1991-1993), "nella parte in cui ha introdotto e

stabilito a decorrere dal 1 gennaio 1991 l'applicazione a carico di

coloro che beneficiano di trattamento pensionistico di importo annuo

lordo superiore a diciotto milioni di lire del contributo per le

prestazioni del Servizio sanitario nazionale".

Osserva il giudice remittente che il contributo al Servizio

sanitario nazionale, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986,

n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato), ha natura di prestazione patrimoniale

imposta ex art. 23 della Costituzione, il cui presupposto materiale

è costituito da un fatto avente rilevanza economica - possesso dei

redditi - e non deriva da un semplice meccanismo di forma

mutualistica fondato sulla ripartizione di oneri.

Il giudice a quo rileva che i meccanismi di dichiarazione,

accertamento e riscossione del contributo e le relative sanzioni sono

disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui

redditi ed il contributo, a decorrere dall'anno 1992, è dovuto sulla

base degli imponibili stabiliti dalla legge n. 41 del 1986 per il

medesimo anno, cosicché l'anno di competenza del contributo al

Servizio sanitario nazionale coincide, ai sensi dell'art. 14 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413 (recante disposizioni in materia

fiscale), con quello dell'IRPEF.

Le affinità quasi globali di struttura del contributo al Servizio

sanitario nazionale con il sistema delle imposte, sia in relazione al

presupposto d'imposizione che in merito agli effetti obbligatori che

ne discendono, comporterebbe, a parere del Pretore, la sottoposizione

della normativa in esame ai limiti costituzionali di carattere

sostanziale segnati dall'art. 53 della Costituzione. Limiti che,

sempre secondo il giudice a quo, non sono stati rispettati dalla

norma censurata, la quale ha fissato "l'unico discrimine nella soglia

dei diciotto milioni annui di trattamento pensionistico,

assoggettando all'imposizione, in caso di superamento di tale somma,

l'intero reddito con aliquota fissa senza prevedere né un aumento

dell'aliquota all'aumentare del reddito, né un abbattimento

dell'imponibile pari alla quota esente, né un analogo meccanismo per

fasce di reddito e scaglioni, tali da preservare adeguata

proporzionalità tra il reddito lordo ed il reddito netto dopo

l'applicazione del contributo; specialmente per coloro che

percepiscono pensioni di poco superiori alla soglia dei diciotto

milioni annui". In tale ottica - conclude il Pretore remittente - la

norma impugnata solleva dubbio di conflittualità altresì con l'art.

3 della Costituzione, risultando inserita in un sistema disorganico e

disarticolato, frammentario e caratterizzato dall'irrazionale

imposizione criptotributaria indiscriminata ad aliquota fissa.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito Capozio

Corrado, il quale ha fatto proprie e ribadito le argomentazioni

svolte dal Giudice remittente con l'esposta ordinanza, richiedendo

una pronuncia d'illegittimità costituzionale.

3. - Si è costituito, altresì, l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, che ha concluso per la infondatezza della

questione, ritenendo che il limite di diciotto milioni fissato dal

legislatore rientri nell'a'mbito di una scelta discrezionale e,

comunque, non sia incostituzionale, in quanto "qualunque limite

stabilisce sia vantaggi che svantaggi". La difesa dell'I.N.P.S. ha

escluso la violazione dell'art. 3 della Costituzione, "non potendosi

ravvisare nella fattispecie una disparità di trattamento tra

posizioni eguali ed omogenee, dal momento che i redditi superiori a

diciotto milioni vengono incisi tutti in modo eguale". In ordine poi

alla presunta violazione dell'art. 53 della Costituzione, ha

osservato che, con la sentenza n. 167 del 1986, relativa al

contributo sociale di malattia, la Corte costituzionale ha già

rilevato che "quel che rimane certo, comunque, è l'assenza di

specifica connotazione tributaria nella attuale descritta

disciplina".

5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la infondatezza della questione, ricordando pure che

"la totale assenza di specifica connotazione tributaria del

contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è

stata più volte ribadita dalla Corte con le sentenze nn. 167 del

1986, 431 del 1987, 256 del 1992 e con l'ordinanza n. 437 del 1993". Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990,

n. 407, "nella parte in cui ha introdotto e stabilito a decorrere dal

1 gennaio 1991 l'applicazione a carico di coloro che beneficiano di

trattamento pensionistico di importo annuo lordo superiore a diciotto

milioni di lire del contributo per le prestazioni del Servizio

sanitario nazionale".

Ad avviso del remittente sarebbero violati gli artt. 53 e 3 della

Costituzione, per il mancato rispetto dei principi della capacità

contributiva e della progressività del sistema, conseguente alla

rigida imposizione di un discrimine reddituale che non prevede quota

esente, nonché per il trattamento differenziato di situazioni

omogenee che ne deriverebbe e, infine, per il carattere disarticolato

della normativa.

2. - La questione è inammissibile.

La norma impugnata, lasciando immutato il sistema contributivo

precedente, oltre ad elevare la misura del contributo prevista

dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché

quella posta specificamente a carico del lavoratore dal successivo

comma 15, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, ha disposto che, da tale

data, nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti

il contributo venga applicato a carico dei pensionati sull'intero

trattamento pensionistico che superi l'importo annuo lordo di

diciotto milioni.

Questa Corte, giudicando in ordine al citato art. 31 e al

complesso di disposizioni anteriori sul quale esso ebbe ad

innestarsi, ha ripetutamente escluso che il contributo ivi previsto

abbia "un connotato tributario certo", affermando che in tutta la

sistematica relativa "permangono tuttora pregnanti connotati di

carattere assicurativo" (sentenza n. 431 del 1987; cfr. anche

sentenza n. 167 del 1986 e ordinanza n. 437 del 1993).

Il Pretore remittente non solleva questione sull'art. 31 citato ma

solo sull'art. 5, comma 13, della legge n. 407 del 1990, pur

osservando che la norma impugnata risulta "inserita in un sistema

disorganico e disarticolato, frammentario e caratterizzato

dall'irrazionale imposizione criptotributaria indiscriminata ad

aliquota fissa".

Ora, con riguardo all'imposizione del contributo è il caso di

sottolineare come la non differibilità di una razionalizzazione

complessiva e l'esigenza di un concreto incremento di efficienza del

Servizio sanitario nazionale siano state indicate già da tempo da

questa Corte quali passaggi necessari ai fini dell'attuazione del

precetto di cui all'art. 32 della Costituzione (cfr. sentenza n. 534

del 1989). In tal senso nessun progresso è stato fatto dal

legislatore; anzi la norma impugnata rappresenta un'ulteriore

"espressione di interventi meramente episodici, non plausibili con

riguardo specifico alle evidenti connotazioni d'ordine solidaristico

cui deve sottostare la materia in discussione" (cfr. sentenza da

ultimo citata).

Tuttavia - ripetesi - l'a'mbito del presente giudizio non investe

la ratio del contributo, né il suo rapporto con la situazione del

Servizio sanitario nazionale ed il relativo assetto normativo, ma

resta circoscritto all'asserita discriminazione che la norma

impugnata avrebbe determinato non consentendo l'attuazione del

principio di eguaglianza nell'imposizione tributaria. E rimane allora

agevole osservare che la fissazione di un limite di reddito ad un

determinato livello piuttosto che ad un altro rientra nel

discrezionale apprezzamento compiuto dal legislatore, in modo

certamente non irragionevole, circa l'adeguatezza del reddito stesso.

Né vale richiamare le tecniche impositive tributarie per censurare

l'individuazione di tale limite, visto che non viene contestata la

surrichiamata affermazione di questa Corte circa l'assenza di

specifica connotazione tributaria nel contributo in esame.

3. - La questione è parimenti inammissibile per quanto attiene

alla dedotta più generale violazione dell'art. 3 in sé, non

correlata cioè al parametro di cui all'art. 53 della Costituzione.

Pervero la norma impugnata, nel fissare in diciotto milioni di

lire il livello minimo intangibile dalla disposta imposizione del

contributo, non esclude l'astratta possibilità che in conseguenza

del prelievo il trattamento pensionistico risulti diminuito al di

sotto di quel limite. È infatti ipotizzabile il caso che un

pensionato, il quale superi appena l'indicata misura, venga in

definitiva a percepire ancor meno di chi vi sia appena al di sotto:

così concretizzandosi un'evidente disparità di trattamento e una

intrinseca irragionevolezza dovuta proprio alla contraddizione con la

ratio che postula una soglia minima. Effetto perverso, codesto, che

il legislatore avrebbe ben potuto evitare con una clausola di

salvaguardia in senso correttivo, agevolmente realizzabile attraverso

la preclusione di quel dato prelievo che cagioni la riduzione del

reddito a meno di diciotto milioni.

Ma sotto questo profilo è palese il difetto di rilevanza, posto

che il ricorrente nel giudizio a quo non ha dedotto la descritta

situazione di minima eccedenza rispetto ai diciotto milioni, ma ha

chiesto (ed in tal senso si modula il petitum dell'ordinanza di

remissione) che detto importo sia considerato interamente esente dal

prelievo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407

(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza

pubblica 1991-1993), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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