Corte costituzionale

Sentenza n. 407/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 525 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre

1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la

ditta Alessio Inguanta ed altro e la Multi Express S.a.s. ed altra,

iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di esecuzione mobiliare, il pretore

di Milano, con ordinanza del 30 dicembre 1998 (pervenuta a questa

Corte il 30 agosto 1999), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 525 cod. proc. civ. in riferimento

all'art. 24 della Costituzione.

Osserva il rimettente che la disposizione denunciata non

prevedendo che il ricorso per intervento nella procedura esecutiva,

il cui credito sia fondato su scrittura privata, debba essere

notificato al debitore esecutato, ancorché a conoscenza della

procedura suddetta, rimasto assente all'udienza fissata per

l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione (ex art. 525,

secondo comma, cod. proc. civ.) o a quella fissata per la

dichiarazione del terzo (ex art. 547 cod. proc. civ.) violerebbe il

diritto di difesa. In questa evenienza, infatti, il debitore potrebbe

vedere il ricavato della vendita dei suoi beni o dei suoi crediti,

eventualmente dichiarati dal terzo ex art. 547 cod. proc. civ.,

assegnati in parte o anche per l'intero, se asseritamente

privilegiati, a presunti creditori il cui diritto, sfornito di titolo

esecutivo, sia stato fatto valere sulla base di scritture private al

debitore mai rese note.

Tutto ciò premesso, osserva il giudice a quo che il principio

ispiratore delle pronunce di questa Corte in ordine all'art. 292 cod.

proc. civ. in materia di produzione di scritture private nel giudizio

contumaciale sembra dover trovare spazio in ogni procedimento

giurisdizionale nel quale, pur in assenza dell'istituto della

contumacia, sia consentito l'accesso, in assenza di una parte, a

documenti dei quali questa, ove informata, potrebbe disconoscere

l'autenticità.

In conclusione, quindi, la mancata previsione della notificazione

al debitore esecutato del deposito del ricorso per intervento di un

creditore non munito di titolo esecutivo, ma esclusivamente di

scritture private della cui esistenza il debitore non sia mai stato

in precedenza informato, costituirebbe violazione del diritto di

difesa ex art. 24 Cost.

2. - Nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con riserva di

dedurre, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata. In prossimità della camera di consiglio, la difesa

erariale ha presentato memoria insistendo nelle precedenti

conclusioni; a suo parere non risultano reali lesioni del diritto di

difesa del debitore che può, indipendentemente dalla partecipazione

all'udienza, far valere l'eventuale insussistenza del credito fondato

su scrittura privata della quale non abbia avuto tempestiva

conoscenza. Ed infatti, ciò risulterebbe dall'esame della

giurisprudenza di legittimità secondo cui la posizione del debitore

esecutato, come anche quella degli altri creditori (che possono

subire pregiudizio dall'intervento), resta comunque affidata alla

possibilità di far valere in sede di distribuzione le contestazioni

sull'esistenza o l'ammontare del credito, ex art. 512 cod. proc.

civ., profilandosi in quella sede una situazione di liticonsorzio

necessario ex art 102 cod. proc. civ. tra i soggetti interessati;

ciascuno di essi, perciò, deve essere convenuto in giudizio

indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla

discussione sul progetto di distribuzione.

L'Avvocatura infine sottolinea che le pronunce di questa Corte

n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 afferivano ad una situazione

diversa da quella oggetto della presente questione, in quanto

caratterizzata dal determinarsi di uno specifico effetto processuale:

l'acquisizione di un'efficacia probatoria privilegiata in conseguenza

della contumacia della parte alla quale la scrittura è attribuita o

al mancato disconoscimento della stessa nella prima risposta ad opera

della parte costituita. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 525 cod. proc. civ., nella parte in cui non

prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del

creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore

esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia

rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita

o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del

terzo.

2. - La questione non è fondata.

È opportuno ricordare che il processo esecutivo ha sue

caratteristiche che lo distinguono da quello ordinario di cognizione

in quanto destinato ad assicurare la realizzazione della già

accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo. Dal

che consegue l'impossibilità di giungere ad una assimilazione tra la

situazione che caratterizza la presente questione di legittimità

costituzionale con quella di cui all'art. 292 cod. proc. civ. come

vorrebbe, invece, il giudice a quo.

Occorre anche osservare che l'art. 525 cod. proc civ.,

disciplinante le condizioni ed il tempo dell'intervento dei creditori

nella procedura esecutiva, deve essere interpretato nell'ambito

dell'intero sistema del processo esecutivo, nel quale si rinvengono

diverse disposizioni in cui si sviluppa il contraddittorio tra le

parti con garanzia per il reciproco diritto di difesa. Ed infatti,

nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata in generale,

l'art. 485 cod. proc. civ. attribuisce al giudice il potere di

convocare davanti a sé le parti del processo esecutivo (tra cui il

debitore esecutato) e gli altri soggetti interessati. A

quell'udienza, quindi, il debitore potrà venire a conoscenza di

eventuali interventi di creditori ed esercitare la sua difesa

spiegando anche opposizione.

Inoltre l'art. 530 cod. proc. civ., inserito nel contesto

sull'assegnazione e la vendita nell'ambito dell'espropriazione

mobiliare presso il debitore, prevede un'udienza per l'audizione

delle parti successiva all'istanza di vendita e assegnazione e

anteriore al conseguente provvedimento. In detta udienza le parti

possono fare osservazioni e proporre le opposizioni agli atti

esecutivi nei limiti indicati nel secondo comma della medesima

disposizione.

Da ultimo, e non meno importante, la disposizione dell'art. 512

cod. proc. civ., richiamata dalla difesa erariale, costituisce, in

sede di distribuzione di quanto realizzato esecutivamente, uno

specifico momento di contraddittorio: anche in quella occasione,

invero, può sorgere controversia sulle rispettive posizioni, con la

consequenziale apertura di istruttoria.

Il legislatore ha quindi configurato il processo esecutivo

modulando le esigenze difensive delle parti in relazione alle

caratteristiche di questo rito. D'altronde anche sul debitore

esecutato incombe, ovviamente, come su ogni parte processuale,

l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria

attività difensiva.

Dalle proposizioni che precedono discende l'infondatezza della

presente questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 525 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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