Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2015

    Questione inammissibile
    26 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificati dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel combinato disposto con gli artt. 1829 cod. civ., 32 e 50 del r.d. n. 1736 del 1933, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito. Infatti, in riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il rimettente, in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati, non dedica una puntuale motivazione alla delibazione della non manifesta infondatezza per ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno di essi. Pertanto, la denuncia della loro violazione rimane del tutto generica ed apodittica. - Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, v. le citate pronunce: sentenze nn. 243/2014, 141/2012 e 21/2012; ordinanze nn. 261/2012, 216/2012, 181/2012, 174/2012, 65/2012, 60/2012 e 48/2012.

    Art. 3 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 9-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art3 · fonte del testo

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