Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 333/1992
  • art. 6d.l. 333/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del

d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n.

359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal Pretore di Torino

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Vittorioso Maria ed

altri e la S.p.a. Fiat Auto, iscritta al n. 15 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 24 dicembre 1992 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Acutis Luigi e la S.p.a.

Microtecnica, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Pisicoli Vincenza, della S.p.a.

Fiat Auto e della S.p.a. Microtecnica nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Massimo D'Antona e Luciano Ventura per Pisicoli

Vincenza, Paolo Tosi e Rosario Flammia per la S.p.a. Fiat Auto, Paolo

Tosi per la S.p.a. Microtecnica e l'Avvocato dello Stato Antonio

Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Maria Vittorioso e altri

contro la S.p.a. Fiat auto per ottenere la condanna al maggior

accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto e al

pagamento di differenze retributive a vario titolo dovute (per

festività, ferie, gratifica natalizia ecc.), computando l'indennità

sostitutiva della mensa per il valore reale del pasto e non soltanto

per quello convenzionale (fissato da un accordo aziendale

nell'importo di lire 172 giornaliere), il Pretore di Torino, con

ordinanza del 23 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio

1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

La norma impugnata fa "salve, a far data dalla loro decorrenza, le

disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche

aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori

convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione

sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio

istituito, a qualsiasi effetto attinente ad istituti legali e

contrattuali del rapporto di lavoro subordinato".

Premesso: a) che a partire dal 1989 la giurisprudenza prevalente,

sul presupposto che il servizio di mensa assume natura retributiva

quando sia prevista una indennità sostitutiva per coloro che non ne

usufruiscono, ha affermato l'incidenza del suo valore reale (e non

solo di quello convenzionale) sugli elementi retributivi indiretti o

differiti; b) che, in contrasto con questa giurisprudenza, l'art. 6,

comma 3, del d.l. n. 333 del 1992 ha introdotto una nuova disciplina

della materia per il futuro, la quale esclude, salvo pattuizioni

collettive in deroga, la computabilità nella retribuzione, ad ogni

effetto, del valore del servizio di mensa e dell'importo della

prestazione pecuniaria sostitutiva di esso; il giudice remittente

ritiene che il successivo comma 4 ha "una portata indubbiamente

retroattiva nella parte in cui sancisce la salvezza delle dette

pattuizioni collettive a far data dalla loro decorrenza". Sarebbe

stata così disposta la sanatoria di clausole collettive colpite,

secondo la giurisprudenza sopra richiamata, da nullità per

contrarietà alle norme imperative di legge che impongono il calcolo

delle voci retributive indirette o differite su tutti gli elementi

della retribuzione.

La deroga al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni

preliminari al codice civile sarebbe: a) irrazionale, perché viola

la certezza del diritto sanando una situazione di nullità negoziale

risalente per un periodo di oltre quarant'anni;

b) invasiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, perché

modifica d'imperio la giurisprudenza prevalente condizionando in

senso opposto la decisione dei giudizi in corso; c) lesiva,

conseguentemente, anche del diritto di difesa dei cittadini.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito uno dei

lavoratori in causa. Premesso che è dubbia la rilevanza della

questione, dovendosi escludere l'intenzione della norma impugnata di

convalidare clausole collettive attributive al servizio di mensa di

valori monetari puramente simbolici, essa conclude in subordine per

una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. - Si è pure costituita la società convenuta chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata e formulando riserva di deduzioni,

alle quali ha provveduto con un'ampia memoria depositata in

prossimità dell'udienza di discussione.

Si osserva anzitutto che i dubbi di costituzionalità prospettati

dall'ordinanza di rimessione sono eliminati in radice dalla sentenza

n. 3888 del 1993 pronunciata dalla Corte di cassazione, a sezioni

unite, nell'esercizio della funzione nomofilattica prevista dall'art.

374, secondo comma, cod. proc. civ. La sentenza nega che il servizio

di mensa, la cui fruizione dipende da una scelta del lavoratore,

abbia per se stesso natura retributiva, mancando il nesso di

corrispettività con la prestazione di lavoro: la qualificazione di

retribuzione può ad esso accedere solo in virtù di un precetto

dell'autonomia collettiva e nei limiti del valore monetario

convenzionalmente fissato dalle clausole che prevedono un'indennità

sostitutiva per i lavoratori che non profittano del servizio.

Pertanto, l'art. 6, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 non è norma di

interpretazione autentica, né retroattivamente innovativa, ma si

limita a confermare, convertendolo in una disposizione esplicita,

quello che fino al 1989 era il diritto pacificamente applicato nella

materia de qua e del quale le Sezioni unite riconoscono ora la

conformità ai principi.

Comunque, soggiunge la società convenuta, anche ammesso - giusta

l'interpretazione seguita dal giudice remittente e respinta dalle

Sezioni unite - che si tratti di norma innovativa munita di efficacia

retroattiva, essa non viola nessuno dei parametri costituzionali

invocati. Non offende il principio di razionalità, perché non

retroagisce "per quasi quarant'anni", come asserisce il giudice a

quo, sanando clausole collettive nulle per contrarietà a norme imperative di legge, bensì impone retroattivamente una disciplina

legale corrispondente alla contrattazione collettiva e

all'interpretazione dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956,

recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, ripetutamente confermata

da accordi aziendali e per quasi quarant'anni applicata senza

contrasti dalla giurisprudenza. Non invade la sfera delle

attribuzioni del potere giudiziario perché non mira a definire

specifici giudizi in corso, ma regola in generale la materia

muovendosi su un piano diverso da quello del giudice. Non contrasta,

infine, col diritto di difesa, perché non preclude al giudice la

decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione

dei giudizi pendenti, ma semplicemente detta una regola per la

decisione del merito.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata con argomenti analoghi a quelli testé

riferiti, senza escludere peraltro una valutazione di irrilevanza sul

riflesso che le disposizioni del citato accordo interconfederale non

contrastano con norme imperative di legge: non con l'art. 2121, testo

del 1942, in tema di indennità di anzianità, perché il servizio di

mensa non è equiparabile alla retribuzione in natura, né con l'art.

5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificato dalla legge n. 90

del 1954, in tema di compenso per festività, perché la "normale

retribuzione globale di fatto", ivi prevista come base del computo,

concerne le sole componenti monetarie del salario.

5. - Nel corso di un giudizio promosso da Luigi Acutis contro la

S.p.a. Microtecnica la questione è stata nuovamente sollevata dallo

stesso Pretore di Torino con ordinanza di identico tenore in data 24

dicembre 1992.

6. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società

Microtecnica chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. In

una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la

Società richiama la più volte citata sentenza n. 3888 del 1993

della Corte di cassazione, la quale, anche a suo avviso, dissolve

ogni questione di costituzionalità e in particolare quella sollevata

dall'ordinanza del Pretore di Torino. Aggiunge una serie di

argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla difesa della Fiat

nell'altro giudizio, sottolineando che le ragioni con cui le Sezioni

unite hanno escluso ogni profilo di incostituzionalità della norma

impugnata, qualificandola come legge confermativa del diritto

vivente, conducono alla medesima conclusione anche se la si considera

come legge introduttiva di una nuova disciplina con efficacia

retroattiva.

7. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata per gli stessi

motivi indicati nell'intervento spiegato nell'altro giudizio. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di identico tenore il Pretore di Torino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8

agosto 1992, n. 359, nella parte in cui attribuisce efficacia

retroattiva alla norma del comma precedente, facendo "salve, a far

data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei

contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono

limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3

e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da

chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto

attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

subordinato".

2. - I giudizi di legittimità costituzionale introdotti dalle due

ordinanze hanno il medesimo oggetto; pertanto è opportuno disporne

la riunione affinché siano definiti con unica sentenza.

3. - La questione non è fondata.

L'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992 esclude il valore del

servizio di mensa e l'importo dell'indennità sostitutiva dalla base

di computo agli effetti degli istituti retributivi legali e

contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, salva diversa

disposizione dell'autonomia collettiva, alla quale è rimesso il

potere di decidere se e in quale misura il servizio debba

considerarsi retribuzione ai detti effetti. A questa norma il

successivo comma 4, cui è limitato l'incidente di costituzionalità,

conferisce efficacia retroattiva.

Riconosciuta tale efficacia, ha scarsa importanza stabilire se i

commi 3 e 4 costituiscano una norma innovativa con clausola di

retroattività oppure una norma interpretativa, per sua natura

retroattiva. Nell'uno e nell'altro caso la legge è soggetta al

controllo di conformità al principio di ragionevolezza secondo

criteri analoghi. La stessa ordinanza di rimessione, che cataloga la

norma come innovativa, richiama poi, ai fini della valutazione alla

stregua dell'art. 3 della Costituzione, la giurisprudenza di questa

Corte in tema di interpretazione autentica.

Non si può invece seguire l'ordinanza là dove ravvisa nella

norma impugnata una "disposizione a sanatoria" di pattuizioni

collettive ritenute nulle dalla giurisprudenza per contrarietà alle

norme imperative di legge che vincolano il parametro di computo delle

voci retributive di cui è causa a una nozione onnicomprensiva di

retribuzione. Sulla base di una falsa analogia con la questione

decisa dalla sentenza di questa Corte n. 155 del 1990, apparentemente

suggerita dalla lettera della legge, che fa "salvi" i disposti della

contrattazione collettiva in ipotesi colpiti da nullità, la

valutazione del giudice a quo ascrive alla norma censurata un

significato autonomo, mentre essa fa corpo col comma precedente e

solo da questa connessione sistematica riceve senso. Il comma 4 non

opera direttamente, sanandone la (pretesa) nullità, sulle clausole

collettive che commisurano la computabilità del servizio di mensa

all'importo convenzionale dell'indennità sostitutiva, bensì

sostituisce (retroattivamente) alla precedente regola di giudizio,

formulata in via interpretativa dalla giurisprudenza, una specifica

regola legale alla stregua della quale le dette clausole devono

considerarsi ab origine validamente stipulate. La retroattività non

determina la reviviscenza di clausole nulle, bensì elimina in radice

la precedente valutazione di nullità.

Così precisata nei suoi contenuti, la volontà del legislatore è

sovrana, sia o meno in contrasto con la giurisprudenza concorde o

quasi concorde, e incontra soltanto il limite dei principi

costituzionali. Ma per dire violato il principio di ragionevolezza

non è sufficiente il rilievo che "la finalità avuta di mira dal

legislatore è stata quella di intervenire per modificare d'imperio

un'interpretazione giurisprudenziale sgradita". La legittimità di un

intervento legislativo con forza retroattiva non è contestabile

nemmeno quando esso sia determinato dall'intento di "rimediare a

un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza in senso

divergente dalla linea di politica del diritto giudicata (dal

legislatore) più opportuna" (ord. n. 480 del 1992). In tal caso

requisito di giustificazione della retroattività è che il diverso

modello di decisione imposto dalla legge sopravvenuta fosse

ragionevolmente prospettabile, in relazione ai rapporti anteriormente

costituiti, in alternativa a quello applicato dalla giurisprudenza.

4.1. - Nell'indirizzo giurisprudenziale contrastato dalla norma

impugnata non sono riscontrabili i caratteri di una situazione di

diritto consolidata al punto da far ritenere improbabile l'ipotesi di

soluzione alternativa, e quindi tale che la retroattività

dell'intervento legislativo possa reputarsi lesiva della certezza dei

rapporti giuridici. L'indirizzo in parola è rappresentato da un

gruppo di sentenze della Sezione lavoro della Corte di cassazione

racchiuso nel periodo 1989-1992 e contrapposto a una precedente

giurisprudenza ultratrentennale che riconosceva pacificamente piena

validità all'accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito nel

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, e ai successivi accordi aziendali in

materia.

Nonostante il mutato orientamento giurisprudenziale, la disciplina

dell'accordo citato è stata confermata dall'art. 11- bis del

contratto collettivo 14 dicembre 1990 per il settore metalmeccanico

privato e successivamente ribadita in una dichiarazione congiunta

delle Segreterie nazionali della FIOM-CGIL, della FIM-CISL, della

UILM-UIL e della FISMIC contestualmente alla firma dell'accordo

aziendale 7 febbraio 1991 sulle mense per gli stabilimenti Fiat. La

reazione unanime delle organizzazioni sindacali - in relazione alle

quali la norma denunciata si pone come legge di sostegno e di

salvaguardia dell'autonomia collettiva - si spiega sul riflesso che

il nuovo corso inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione n.

3483 del 1989, ove si fosse consolidato, avrebbe determinato una

distribuzione di incrementi di reddito, complessivamente di ingente

ammontare, escludendone totalmente i dipendenti delle imprese medio-piccole, che non erogano né servizio di mensa, né indennità

sostitutiva, e con forti sperequazioni anche tra i lavoratori che

usufruiscono del servizio, a cagione delle modalità assai varie di

erogazione e delle differenze di costo da azienda ad azienda e da

luogo a luogo.

4.2. - Il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità

non solo non ha guadagnato il consenso delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori, ma ha trovato opposizione, motivata con sentenze

ampiamente argomentate, anche in una parte dei giudici di merito, e

nemmeno è rimasto immune da divergenze in seno alla stessa Corte di

cassazione. Con una decisione chiaramente in controtendenza la

sentenza n. 7179 del 1991 ha statuito che "l'erogazione dei pasti da

parte del datore di lavoro non costituisce una componente in natura

della retribuzione", né vale a imprimerle tale carattere la semplice

previsione di un'indennità sostitutiva, da considerarsi, in mancanza

di una diversa espressa volontà contrattuale, "mero rimborso spese".

L'art. 6, commi 3 e 4, del d.-l. n. 333 del 1992 altro non è se

non la traduzione in termini normativi di questa massima e del

corollario che ne discende in ordine alla natura dispositiva della

norma: esso comporta l'attribuzione all'autonomia collettiva del

potere di fissare discrezionalmente, senza vincolo di alcun

parametro, la misura dell'incidenza del servizio di mensa sugli

istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro. Tale

corollario esclude che si possa trarre argomento di irrazionalità

della legge dall'esiguità (determinata dai processi inflattivi della

moneta) della somma prevista dai contratti collettivi a titolo di

indennità sostitutiva. Di ciò sembra consapevole lo stesso giudice

remittente, visto che nel dispositivo dell'ordinanza non si fa

questione di rivalutazione della somma.

Giova pure osservare, sempre ai fini del giudizio di

ragionevolezza, che la legge sotto esame ha eliminato l'incongruenza

dell'ultima giurisprudenza col trattamento fiscale del servizio di

mensa. L'art. 48, comma 2, lett. d) del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.

917, esclude in ogni caso le somministrazioni in mense aziendali

dagli elementi concorrenti alla formazione del reddito imponibile,

differenziandole quindi, pur quando sia prevista un'indennità

sostitutiva, dai "compensi in natura" previsti nei commi 1 e 3.

4.3. - Per decidere il presente incidente di costituzionalità non

occorre entrare nel merito delle opposte interpretazioni espresse in

progressione di tempo dalla Corte di cassazione, il cui contrasto è

stato composto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 3888 del 1993.

Entro il limite della ragionevolezza, e sempre che siano rispettati

gli altri precetti costituzionali, la scelta del legislatore è

insindacabile, indipendentemente dall'esattezza dell'interpretazione

sulla quale è caduta.

Perciò la pronuncia dell'organo investito della funzione

nomofilattica, che ha confermato la "tesi interpretativa" dominante

fino al 1989, constatando la "sostanziale convergenza" con essa del

ius superveniens, viene qui in considerazione come indice

rafforzativo del convincimento, già raggiunto aliunde, della non

arbitrarietà dell'efficacia retroattiva attribuita alla legge

sopravvenuta.

5. - Infondata è pure la censura riferita agli artt. 101, 102 e

104 della Costituzione. La legge impugnata non appare mossa

dall'intento di influire su concrete fattispecie sub iudice; essa

stabilisce, in via generale, e retroattivamente, una regola di

giudizio che i giudici, nell'adempimento della loro funzione, hanno

l'obbligo di applicare anche ai rapporti sorti nel passato, ferma

l'intangibilità delle situazioni già definite con sentenza passata

in giudicato o in via transattiva. Tale obbligo non è per se stesso

lesivo della sfera del potere giudiziario (cfr. sentenza n. 118 del

1957): la retroattività non tocca la potestas iudicandi, bensì il

modello di decisione cui l'esercizio della potestà deve attenersi

(sentenze nn. 6 del 1988 e 39 del 1993).

Per la medesima ragione non sussiste l'asserita violazione del

diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione,

dal Pretore di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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