Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1986 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 276/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b,

e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di

personale presso le Amministrazioni dello Stato"), promosso con

ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di La Spezia su ricorso

proposto da Fabbrini Federica ed altri contro Ministero delle Finanze,

iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Assunti per un periodo determinato, con scadenza al 31

dicembre 1977, e riassunti per ulteriori novanta giorni, con scadenza

al 31 marzo 1978, alcuni dipendenti dell'Amministrazione delle finanze

hanno proposto ricorso al Pretore di La Spezia ai sensi dell'art. 700

cod. proc. civ., sostenendo che la nuova assunzione dovesse

considerarsi illegittima e che nei loro confronti trovassero quindi

applicazione le disposizioni della legge n. 230 del 1962, sulla

conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ritenuta la propria competenza, il Pretore ha invece sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. b,

limitatamente alla frase "al compimento dei quali il rapporto è

risolto di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276. Il giudice a

quo rileva infatti che la pretesa dei ricorrenti a veder riconosciuta

l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato troverebbe

ostacolo nelle norme impugnate, le quali dispongono la risoluzione di

diritto dei contratti d'impiego allo scadere di novanta giorni di

servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la nullità delle

assunzioni temporanee effettuate in violazione della diciplina dettata

dagli artt. 1-3 del predetto decreto presidenziale. Tale disciplina

sarebbe sospetta d'illegittimità costituzionale in riferimento

all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto al rapporto

di lavoro a termine di diritto privato, nell'ambito del quale

l'eventuale violazione dei limiti posti dalla legge sulle assunzioni

conduce, invece che alla nullità, alla conversione del contratto in

rapporto di lavoro a tempo indeterminato; in riferimento all'art. 4

Cost., in quanto il principio del diritto al lavoro mal si

concilierebbe con previsioni Così drastiche come quelle in esame; in

riferimento all'art. 35 Cost., perché le previsioni stesse urterebbero

"contro il principio di tutela del lavoro, assunto come valore, in

tutte le sue forme"; ed in riferimento all'art. 97 Cost., giacché "le

esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione contro assunzioni

indiscriminate vanno soddisfatte a monte del contratto a termine e non

possono essere addotte per legittimare una situazione in cui il ricorso

a tale forma di contratto sia divenuto sistematico".

2. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri osserva

anzitutto che la proposta questione non sarebbe rilevante o, quanto

meno, che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato sul

punto. L'eventuale annullamento delle nonne impugnate non renderebbe

applicabile la legge n. 230 del 1962, dal momento che nella fattispecie

non era ancora scaduto il termine del rapporto, prorogato fino al 31

marzo 1978, in virtù di un parere del Consiglio di Stato.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata. La

tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti pubblici

e di quelli privati non escluderebbe, infatti, le innegabili differenze

che ancora intercorrono tra le due forme di impiego (Corte cost.,

sentt. nn. 209/1975, 49/1976, 118/1976, 43/1977). La ratio delle norme

impugnate andrebbe cioè ravvisata nella regola dell'accesso mediante

concorso alle pubbliche amministrazioni: cui non si potrebbe derogare,

nella specie, se non in considerazione di esigenze straordinarie e nei

previsti limiti di durata del rapporto. Considerato in diritto :

1. - Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità

promossa dall'Avvocatura dello Stato in base al rilievo che il Pretore

di La Spezia non potrebbe comunque fare applicazione delle norme

invocate dai ricorrenti, ossia della legge 18 aprile 1962, n. 230,

sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Affinché sussista la rilevanza di una impugnazione incidentale, è

infatti sufficiente che la questione sollevata investa la norma o le

norme applicabili - allo stato attuale dell'ordinamento - per la

risoluzione del giudizio a quo.

Né la conclusione può mutare, d'altra parte, in vista della

circostanza che il Pretore di La Spezia è stato adito ex art. 700

cod. proc. civ., mediante una serie di ricorsi proposti nei confronti

del Ministero delle finanze. Sul punto, infatti, il giudice a quo ha

motivato ampiamente. E la sentenza n. 190 del 1985, con cui questa

Corte ha riconosciuto al giudice amministrativo la potestà di adottare

provvedimenti d'urgenza nelle controversie patrimoniali in materia di

pubblico impiego, non basta a far ritenere inammissibile la questione

in esame, sebbene prospettata ad opera di un giudice civile.

2. - Nondimeno, l'impugnativa non si dimostra fondata, sotto

nessuno degli aspetti sui quali ha insistito l'ordinanza di rimessione.

La giurisprudenza di questa Corte è tuttora costante nel senso che

non vale far richiamo, per ipotizzare illegittime disparità di

trattamento, al solo dato della "tendenziale convergenza" delle

discipline rispettivamente riguardanti il lavoro privato ed il pubblico

impiego. Certo è che tale convergenza s'è ulteriormente accentuata

negli ultimi anni, soprattutto in virtù della "legge quadro" 29 marzo

1983, n. 93. Ma, anche nel periodo successivo all'emissione

dell'ordinanza predetta, la Corte ha messo in luce le "differenze che

tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico" (si

vedano le sentt. nn. 68 del 1980, 193 del 1981, 46 del 1983, 90 del

1984).

Ciò che più conta, nell'ambito del particolare ordinamento

dell'impiego pubblico l'impugnato d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276,

presenta un carattere spiccatamente derogatorio: come risulta sia dal

suo preambolo, là dove si sottolinea la temporaneità delle assunzioni

delle quali si tratta, in quanto destinate a soddisfare "esigenze di

carattere eccezionale", sia dalla lett. a dell'art. 1, con cui si

ribadisce che "le assunzioni temporanee devono essere giustificate da

esigenze indilazionabili e determinate nella durata". Il che rende

ancor meno sostenibile la richiesta del giudice a quo, intesa ad

allargare di molto la portata di tale disciplina, alterando la stessa

natura dei rapporti da essa regolati, in vista di una legge di cui

generalmente la dottrina disconosce la presente adeguatezza, come

quella recante il n. 230 del 1962.

Si consideri ancora che l'invocato art. 97 Cost., non solo non

concorre a sorreggere la proposta censura, ma anzi fornisce argomenti

per respingerla. Da un lato, lo stesso Pretore di La Spezia individua

esattamente la ragion d'essere del contestato art. 1, primo comma lett.

b, sulla risoluzione di diritto del rapporto allo scadere del

prescritto termine, nell'opportunità di porre "un freno ad assunzioni

senza concorso indiscriminante, clientelari, destinate a trasformarsi

in assunzioni a tempo indeterminato con pregiudizio per la Pubblica

Amministrazione e l'Erario". D'altro lato, diversamente ne

deriverebbero situazioni di privilegio e violazioni del principio

d'imparzialità, in netto contrasto con quel sistema di elenchi e di

precedenze dei vari aspiranti, che è stato congegnato dall'art. 3 del

d.P.R. n. 276, ai fini delle nuove assunzioni straordinarie.

Ciò basta ad imporre il rigetto dell'impugnativa. E nulla

aggiunge, a sostegno della conclusione opposta, il generico richiamo

agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo comma lett. b, limitatamente alle parole "al

compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto", e 4 del d.P.R.

31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le

Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal Pretore di La Spezia - in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione - con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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