Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, recante "Istituzione di una

imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso", promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1966 dalla Commissione

distrettuale delle imposte di Torino sui ricorsi riuniti di Bona

Emanuele ed altri contro l'Ufficio delle imposte di Torino, iscritta al

n. 2 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967;

2) ordinanza emessa il 20 aprile 1967 dalla Commissione provinciale

delle imposte di Genova sul ricorso di Garassino Eleonora contro

l'Ufficio delle imposte di Genova, iscritta al n. 187 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica

n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Garassino Eleonora e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e d'intervento dei

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Victor Uckmar, per la Garassino, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 24 maggio 1966, la Commissione distrettuale delle

imposte dirette e indirette di Torino, che doveva decidere i ricorsi di

Bona Emanuele e di altri contro l'Ufficio delle imposte dirette ed

indirette di Torino, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 42, terzo comma, della Costituzione,

nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge in riferimento agli

artt. 3, 24, 113 e 25 della Costituzione. La stessa legge è stata

impugnata con ordinanza del 20 aprile 1967 della Commissione

provinciale delle imposte di Genova, in riferimento all'art. 23 della

Costituzione per violazione della riserva di legge in materia

tributaria.

Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11

febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967.

Nel giudizio dinanzi questa Corte relativo alla prima ordinanza si

è costituita l'Amministrazione delle finanze ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'altro giudizio si è

costituita la signora Eleonora Garassino in Guglieri difesa dagli

avvocati Alberto Grassi e prof. Victor Uckmar ed ha richiesto che, in

riferimento all'art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la

illegittimità della legge in esame. Considerato in diritto :

Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato

che le commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che

provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La

disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di

tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in

sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in contraddittorio

del debito di imposta la tutela giurisdizionale del contribuente è

affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le suindicate

commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.

In mancanza di siffatto requisito le stesse commissioni non sono

legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata

con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla Commissione

distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione provinciale

delle imposte di Genova

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13

marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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