Corte costituzionale

Sentenza n. 393/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 43legge 448/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 7 e 9,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il

4 maggio 2000 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Messina e il

10 luglio 2000 dal Tribunale di Venezia, rispettivamente iscritte ai

nn. 518, 519, 520 e 587 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Antonino Arena ed altri, di

Ermanno Cesaro' ed altri e delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Paolo Tosi per le Ferrovie dello Stato S.p.a. e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Messina con ordinanza del 4 maggio 2000,

resa nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni ex-dipendenti

delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di quest'ultima, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in

riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione.

1.1. - Il Tribunale rimettente espone in fatto che i ricorrenti,

in possesso dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il

collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, erano stati

collocati a riposo d'ufficio in virtù del d.l. 10 settembre 1998,

n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali

per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.) non

convertito, che prevedeva la sospensione fino al 1 gennaio 2002, nei

confronti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle

disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio

oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio per il

pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro,

dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge, nei casi in

cui il detto mantenimento in servizio avesse già avuto corso. Il

d.l. non era stato convertito, ma la successiva legge 23 dicembre

1998, n. 448, al comma 9 dell'art. 43, aveva espressamente previsto

che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano

fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base del citato d.l. n. 324 del 1998, contestualmente dettando

(al comma 7) una disciplina per il futuro che prevedeva la

concertazione sindacale nella gestione degli esuberi di personale.

I ricorrenti quindi hanno adito il Tribunale rimettente al fine

di sentire dichiarare l'illegittimità della risoluzione del loro

rapporto di lavoro perché in violazione di norme legali e

contrattuali regolatrici della materia.

Secondo il Tribunale rimettente la disposizione censurata si

porrebbe innanzi tutto in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che

risultano previste due diverse discipline, nel settimo e nel nono

comma della citata legge n. 448 del 1998, per un'identica tipologia

di lavoratori, determinando così una ingiustificata disparità di

trattamento.

Il Tribunale ritiene poi leso anche l'art. 39 Cost., che sancisce

la libertà di organizzazione sindacale, atteso che, nella specie,

gli accordi stipulati dalla società con le organizzazioni sindacali

sarebbero stati del tutto disattesi.

Infine il Tribunale ritiene violato l'art. 41 Cost., avendo il

legislatore imposto alla società FF.SS. il collocamento a riposo dei

dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi in luogo del

diverso criterio scelto dallo stesso imprenditore in accordo con le

organizzazioni sindacali.

1.2. - Con due ulteriori ordinanze, emesse nella stessa data

(4 maggio 2000) il Tribunale di Messina, in analoga controversia tra

le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altri suoi ex-dipendenti, ha

sollevato, con le medesime argomentazioni, questione incidentale di

costituzionalità del medesimo art. 43, comma 9, della legge n. 448

del 1998, in riferimento all'art. 3 Cost.

1.3. - In tutti i giudizi si è costituita le Ferrovie dello

Stato S.p.a., concludendo per la manifesta inammissibilità o

infondatezza della questione.

1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha

chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

1.5. Nel giudizio di cui all'ordinanza n.520/2000 si sono

costituiti anche i lavoratori ricorrenti, aderendo alla

prospettazione dell'ordinanza e chiedendo quindi la declaratoria di

incostituzionalità dell'art. 43, comma 9, della legge n. 448 del

1998.

2. - Con ordinanza del 10 luglio 2000, il Tribunale di Venezia,

nel corso di un analogo giudizio civile promosso da alcuni

ex-dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di

quest'ultima società, ha sollevato questione di costituzionalità

del medesimo art. 43, commi 7 e 9, della legge n. 448 del 1998, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Secondo il Tribunale, la normativa censurata differenzia

ingiustificatamente una singola impresa rispetto ad altre del settore

e nello stesso tempo, precludendo solo ai suoi dipendenti di

esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503

del 1992, li differenzia da altri lavoratori, negando solo a loro la

possibilità di migliorare ulteriormente la propria posizione

contributiva, in violazione anche dell'art. 38 Cost.

2.1. - Si sono costituiti i lavoratori ricorrenti aderendo alla

prospettazione dell'ordinanza e chiedendo quindi la declaratoria di

incostituzionalità della disposizione censurata.

2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata.

3. - In prossimità dell'udienza le parti costituite e

l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie. Considerato in diritto

1. - È stata innanzi tutto sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), nella parte in cui prevede che restano salvi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i

rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del d.l. 10 settembre

1998, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di interventi

previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato

S.p.a.), così consolidando la cessazione ex lege del rapporto di

lavoro (e quindi il collocamento a riposo d'ufficio) dei lavoratori

dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., i quali, prima della

data di entrata in vigore di tale decreto-legge, avevano optato per

la prosecuzione del servizio oltre i raggiunti limiti di età per il

pensionamento di vecchiaia.

Deve premettersi che l'art. 1 del d.l. n. 324 del 1998 aveva

introdotto al primo comma la sospensione temporanea (dalla data di

entrata in vigore del d.l. fino al 1 gennaio 2002), per i dipendenti

delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del beneficio, accordato in

generale ai lavoratori subordinati, di optare per la prosecuzione del

rapporto di lavoro oltre il ricordato limite di età, al fine di

incrementare l'anzianità contributiva (art. 6 d.l. 22 dicembre 1981,

n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.54, e successive

modificazioni); e aveva previsto anche, al secondo comma, la

sostanziale neutralizzazione degli effetti delle opzioni già

esercitate, nel senso che, nel caso di mantenimento in servizio per

effetto di opzioni esercitate prima della data di entrata in vigore

del decreto-legge, i rapporti di lavoro erano risolti dalla stessa

data.

Il d.l. non è stato convertito, ma gli effetti prodottisi sono

stati fatti salvi dall'art. 43, comma 9, della legge n. 448 del 1998,

oggi impugnato. Dal suo canto, il comma 7 di questo articolo conferma

la sospensione della facoltà di opzione fino al 1 gennaio 2002, e

però precisa che tale sospensione opera unicamente nei confronti dei

lavoratori in esubero "nel numero che sarà concordato con le

organizzazioni sindacali di categoria dalle Ferrovie dello Stato

S.p.a." così riconoscendo espressa rilevanza alla verifica e alla

concertazione sindacale in materia di esuberi dei lavoratori che

abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Inoltre,

l'ultimo periodo dello stesso comma 7 prevede che, ove il

mantenimento in servizio sia iniziato prima della data di entrata in

vigore della legge, "i rapporti di lavoro sono risolti dalla data

stessa".

I giudici rimettenti ritengono che il comma 9 dell'art. 43 violi:

l'art. 3 Cost., sotto il profilo di una duplice lesione del

principio di eguaglianza: da un lato, il trattamento dei lavoratori

dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in possesso dei

requisiti per il pensionamento di vecchiaia, collocati in quiescenza

in forza del d.l. n. 324 del 1998, sarebbe ingiustificatamente

deteriore rispetto a quello dei dipendenti della stessa società in

possesso dei medesimi requisiti collocati in quiescenza nel vigore

dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, in quanto la risoluzione

del rapporto di lavoro avverrebbe ope legis per i primi, mentre per i

secondi avrebbe come presupposto la previa valutazione della loro

condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali

di categoria; e d'altro lato, la normativa censurata differenzierebbe

ingiustificatamente una singola impresa rispetto ad altre del settore

e, nello stesso tempo, precluderebbe solo ai suoi dipendenti

l'esercizio del diritto di opzione in esame, così differenziandoli

dagli altri lavoratori;

l'art. 38 Cost., perché la normativa censurata preclude ai

soli dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di migliorare

ulteriormente, con l'opzione, la propria posizione contributiva;

l'art. 39 Cost., per violazione della libertà di

organizzazione sindacale, in quanto la normativa censurata non tiene

conto che le organizzazioni sindacali avevano concordato (con le

Ferrovie dello Stato) il collocamento a riposo solo per i dipendenti

che avessero raggiunto i 37 anni di anzianità contributiva;

l'art. 41 Cost., per violazione del principio di libertà di

iniziativa economica privata, in quanto il legislatore ha imposto

alle Ferrovie dello Stato S.p.a. il collocamento a riposo dei

dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi, in luogo del

diverso criterio (raggiungimento di 37 anni di anzianità

contributiva) da essa concordato con le organizzazioni sindacali.

2. - I giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto (almeno

in parte) la medesima disposizione.

3. - La questione non è fondata.

4. - Il quadro normativo risultante dal d.l. n. 324 del 1998 e

dalla legge n. 448 del 1998 deve essere considerato alla luce del

principio sovente affermato da questa Corte (ex plurimis, sentenze

nn. 190 e 520 del 2000), secondo cui il vizio di illegittimità

costituzionale non sussiste ove sia possibile l'interpretazione

conforme a Costituzione, per cui, a fronte di più interpretazioni

della norma della cui legittimità si dubita, occorre seguire quella

conforme ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati.

Orbene, può ritenersi che il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 324

del 1998 - di cui l'impugnato comma 9 dell'art. 43 della legge n. 448

del 1998 ha fatto salvi gli effetti - abbia predisposto, in via

eccezionale e transitoria, un meccanismo risolutorio ad nutum senza

preavviso, che però rimaneva pur sempre nella disponibilità delle

parti (ed essenzialmente della società datrice di lavoro) e quindi

presupponeva l'atto di recesso dal rapporto (non diversamente dalla

fattispecie contemplata, per l'ipotesi del raggiungimento della

massima anzianità contributiva, dall'ultimo comma dell'art. 6 del

citato d.l. n. 791 del 1981, e dall'ultimo comma dell'art. 6 della

legge 29 dicembre 1990, n. 407).

Tale meccanismo - poi reiterato nell'ultimo periodo del comma 7

del medesimo art. 43 della legge n. 448 del 1998 - preserva

l'autonomia delle parti, onde l'esercizio del recesso non esonera la

società datrice di lavoro dalle conseguenze dell'inadempimento di

eventuali obblighi assunti con le organizzazioni sindacali in accordi

aziendali in tema di esuberi di personale.

In realtà, sia il d.l. n. 324 del 1998, non convertito, sia il

comma 9 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, che ne fa salvi gli

effetti, presuppongono un quadro di concertazione sindacale in atto e

ben noto, tant'è che la relazione al disegno di legge di conversione

del decreto ricollegava l'urgenza di provvedere alla "difficoltà di

chiudere la trattativa sindacale sugli esuberi in presenza di una

norma che rendeva possibile la permanenza in servizio a chi ha

maturato il limite di età per il pensionamento di vecchiaia".

L'intento di agevolare la trattativa sindacale spiega quindi tanto la

sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione, che pareva

rappresentasse per le parti una difficoltà di ordine normativo,

quanto la neutralizzazione delle opzioni già esercitate in passato,

con la previsione di una risoluzione immediata del rapporto senza

preavviso. Le due misure infatti consentivano che gli esuberi

potessero essere gestiti dalle parti sociali senza i vincoli

derivanti all'ordinario regime dell'opzione.

Coerente a tale finalità, sottesa alla normativa in esame, è

anche il comma 7 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998 che -

disponendo per il futuro - eleva l'accordo sindacale a presupposto

legale della sospensione della facoltà di opzione, così esprimendo

una decisa scelta a favore della concertazione sindacale.

Del resto, il quadro complessivo di questo particolare intervento

di settore offre elementi di conferma dell'interpretazione della

disposizione censurata: tanto il comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 324

del 1998, che il comma 7, prima parte, dell'art. 43 della legge

n. 448 del 1998 presuppongono chiaramente un atto di recesso; ed

anche il comma 8 del medesimo art. 43, che disciplina taluni aspetti

della risoluzione, implica l'esistenza di un tale atto.

5. - Così ricostruita la disposizione impugnata, le censure di

costituzionalità devono ritenersi infondate.

5.1. - Quanto all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo

della disparità di trattamento interna all'azienda, ravvisata nella

comparazione tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in

possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, che avevano

optato per la prosecuzione del rapporto, considerati dal d.l. n. 324

del 1998, e i dipendenti della stessa società, in possesso di

medesimi requisiti, che avevano esercitato identica opzione,

considerati dalla legge n. 448 del 1998 - deve escludersi che i primi

siano collocati in quiescenza ex lege mentre per i secondi la

risoluzione del rapporto di lavoro sia condizionata alla previa

valutazione della condizione di esubero da concordarsi con le

organizzazioni sindacali di categoria. In entrambe le ipotesi,

infatti, la risoluzione discende dal recesso unilaterale della

società, e gli accordi sindacali sono esterni alla risoluzione

prevista dalla legge, pur se rilevano sul piano dell'inadempimento

contrattuale.

Quanto poi all'altra censura di disparità di trattamento

ravvisata nella comparazione tra i dipendenti delle Ferrovie dello

Stato S.p.a. ed i lavoratori di tutti gli altri settori produttivi,

è sufficiente richiamare le esigenze di risanamento dell'azienda,

risultanti anche dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che ha

all'uopo previsto uno speciale fondo; tali esigenze congiunturali

rappresentano un elemento differenziale sufficiente a giustificare

una disciplina speciale e transitoria dell'opzione per la

prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. anche, in materia di

prepensionamento, la sentenza n. 456 del 1990).

5.2. - Neppure sussiste la violazione dell'art. 39 Cost.

Pur se il riconoscimento dell'autonomia sindacale, contenuto nel

parametro evocato, non implica una riserva in suo favore nella

materia della disciplina dei rapporti di lavoro (cfr. sentenza n. 419

del 2000), la quale rientra pur sempre nella discrezionalità del

legislatore, tuttavia quest'ultimo "non può comprimere la libertà

di azione dei sindacati che certamente comprende anche l'autonomia

negoziale" (sentenza n. 697 del 1988).

Nella fattispecie però la censurata disposizione del d.l. non

comprime affatto gli spazi dell'autonomia sindacale, atteso che -

come già rilevato - il fatto che la società possa giovarsi della

risoluzione immediata del rapporto anche nei confronti di coloro che

abbiano già optato per la sua prosecuzione, non pregiudica

l'ottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali.

5.3. - Parimenti infondata è la censura relativa all'art. 41

Cost., atteso che, nella menzionata prospettiva interpretativa, la

libertà di iniziativa economica è pienamente salvaguardata, essendo

la società datrice di lavoro libera di esercitare o meno il recesso.

6. - Infine infondata, sotto ogni prospettiva interpretativa, è

la censura di violazione dell'art. 38 della Costituzione. Questa

Corte ha infatti più volte ritenuto che non c'è garanzia

costituzionale dell'aspettativa del lavoratore a raggiungere il

massimo dell'anzianità contributiva, in quanto "sul piano

costituzionale il bene protetto è rappresentato dal conseguimento

della pensione al minimo, mentre non gode uguale protezione il

raggiungimento del trattamento pensionistico al massimo" (ex plurimis

ordinanza n. 195 del 2000).

7. - Il Tribunale di Venezia ha anche sollevato la questione di

legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 43 della legge

n. 448 del 1998 (che dispone per l'avvenire, per il periodo che va

dall'entrata in vigore della stessa legge fino al 1 gennaio 2002), in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

La questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza.

Infatti tutti i giudizi a quibus concernono vicende di dipendenti

delle Ferrovie dello Stato S.p.a. collocati a riposo d'ufficio ai

sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 324 del 1998, non convertito,

e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all'entrata in

vigore della norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal

Tribunale di Messina e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze

indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 7, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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