Corte costituzionale

Sentenza n. 393/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 59legge 449/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 29

dicembre 1998, dal pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Ripamonti Maria Rosa ed altra e il Fondo pensioni per il

personale Cariplo ed altra, iscritta al n. 158 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Ripamonti Maria Rosa ed altra e

della Cariplo S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Guido Alpa per Ripamonti Maria Rosa ed altra,

Paolo Tosi per la Cariplo S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo

Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dei giudizi, successivamente riuniti, promossi da

due dipendenti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

(Cariplo S.p.a.), onde ottenere l'accertamento del proprio diritto al

conseguimento della "pensione diretta di anzianità", erogata,

"previa rassegnazione delle dimissioni", dal Fondo pensioni per il

personale di detta Cassa in base ai requisiti di 30 anni di

anzianità contributiva e 50 anni di età, il pretore di Milano, con

ordinanza del 29 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella

parte in cui stabilisce che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, per

tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme

pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad

integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese

quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, "il

trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e

con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di

appartenenza".

1.1. - Premette l'ordinanza, in punto di fatto, che le ricorrenti

hanno dedotto, a sostegno della pretesa azionata, l'esistenza di "una

situazione di incertezza sulla possibilità di beneficiare del

trattamento in questione", insorta a seguito dell'entrata in vigore

della legge n. 449 del 1997, la quale, proprio in forza del

menzionato comma 3 dell'art. 59, ha determinato l'innalzamento dei

requisiti di età per il diritto alla pensione di anzianità

stabiliti dallo statuto del Fondo pensioni; pertanto, le medesime

istanti hanno eccepito, in via pregiudiziale all'esame del merito,

l'incostituzionalità della predetta disposizione.

Tanto premesso, il giudice a quo sostiene che la rilevanza della

questione è da ravvisarsi nel fatto che il diritto alla prestazione

pensionistica complementare vantato dalle ricorrenti nel giudizio a

quo "è direttamente condizionato ... dalla rimozione della norma

sospettata di illegittimità".

1.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente

osserva, anzitutto, che la disposizione censurata "si inserisce nelle

linee di intervento in materia previdenziale, dirette, secondo le

indicazioni dei lavori preparatori, ad un generale obiettivo di

riduzione della spesa sociale", nonché di armonizzazione delle forme

previdenziali sostitutive, esonerative ed integrative con la

disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, sì da stabilire

"un legame funzionale diretto tra la previdenza pubblica e la

previdenza privata, fino ad uniformarne il livello di tutela, di

fronte alla riduzione del grado di copertura offerta dal sistema di

base".

Del resto, si argomenta ancora nell'ordinanza, una previsione

analoga a quella contemplata dalla norma denunciata era stata già

introdotta dall'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21

aprile 1993, n. 124, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8

agosto 1995, n. 335. Si trattava, peraltro, di una modifica

(concernente solo i vecchi fondi già esistenti all'entrata in vigore

della legge n. 421 del 1992) che faceva espressamente "salvi i

diritti acquisiti dai lavoratori subordinati che erano iscritti ai

fondi pensione complementari prima dell'entrata in vigore del decreto

legislativo n. 124 del 1993, ai quali continuava ad applicarsi il

precedente regime statutario".

Il giudice a quo rammentato che, avverso il menzionato art. 15

della legge n. 335 del 1995, sono stati prospettati, a suo tempo,

dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della

Costituzione e, "per i pesanti limiti alla libertà contrattuale

delle parti sociali, all'art. 39 ed all'art. 41", ritiene che "i

medesimi sospetti di illegittimità sono ravvisabili per la

disposizione dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997,

laddove l'intervento legislativo ha limitato, in via assoluta e senza

alcuna deroga, i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali

private".

Quanto all'art. 39 della Costituzione, il rimettente assume che

"la contrattazione collettiva ha rappresentato un ineludibile momento

di definizione delle contribuzioni e delle prestazioni del Fondo

pensioni, come elemento rilevante del complessivo trattamento

economico e normativo dei dipendenti Cariplo" (accordo aziendale del

19 aprile 1994); un ruolo, questo, riconosciuto dallo stesso decreto

legislativo n. 124 del 1993 (art. 3), tanto da potersi affermare "che

spetta alle parti sociali, attraverso lo strumento della negoziazione

contrattuale, la valutazione della opportunità di una revisione

delle prestazioni previdenziali a carico del Fondo".

In tale contesto, l'intervento del legislatore avrebbe alterato

"la disciplina e gli equilibri realizzati dall'autonomia collettiva,

invalidando il contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando

per il futuro la libera determinazione dell'autonomia collettiva

riguardo all'aspetto fondamentale della misura e dei requisiti delle

prestazioni".

Donde la "lesione della iniziativa sindacale", non giustificata

da "esigenze eccezionali e temporanee o dalla salvaguardia di

superiori interessi generali", fattori costituenti "il limite di

ammissibilità della compressione legale della libertà sindacale".

Le medesime valutazioni fondano, ad avviso del giudice a quo il

contrasto anche con l'art. 41 della Costituzione, "che tutela il

libero esercizio dell'attività economica", giacché la

"partecipazione della previdenza complementare al sistema di

sicurezza sociale" non è tale da giustificare "la perdita dei

connotati di autonomia organizzativa e gestionale che consentono la

incentivazione ed espansione dei fondi, rese necessarie proprio dalla

riduzione del trattamento pubblico".

Quanto poi all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza sostiene

che la disposizione denunciata, "a differenza del precedente regime,

non prevede alcun esonero dal divieto di anticipata prestazione,

incide sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti per il

conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole del

fondo di appartenenza".

Di qui l'irragionevolezza dell'art. 59, comma 3, della legge

n. 449 del 1997, che compromette, in violazione del principio

dell'affidamento, "situazioni consolidate", senza che il sacrificio

imposto determini benefici per la finanza pubblica, "trattandosi di

prestazioni a finanziamento privato".

1.3. - Il giudice a quo ritiene, invece, manifestamente infondata

l'eccezione di illegittimità costituzionale della medesima

disposizione ulteriormente prospettata dalle ricorrenti nel giudizio

principale, sia per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in

ragione della disparità di trattamento tra gli iscritti ai fondi

pensione prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo

n. 124 del 1993, sia per contrasto con gli artt. 38, quinto comma, e

47 della Costituzione, sotto il profilo della "illegittimità di ogni

forma di intrusione da parte del legislatore che non sia dettata da

ragioni di tutela del lavoratore-risparmiatore".

Quanto alla prima censura, il rimettente osserva che le

situazioni poste in comparazione non sono omogenee, considerato che

soltanto "le forme complementari preesistenti stabiliscono

prestazioni definite".

In riferimento alle altre censure, l'ordinanza sostiene che la

"rigida separazione delle funzioni della previdenza pubblica e

privata" è concezione oramai superata secondo il modello delineato

dalla normativa vigente, avendo il legislatore del 1993 e del 1995

"mostrato di coltivare l'intento di una collocazione della previdenza

complementare all'interno della complessiva struttura diretta ad

attuare la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione".

In tal senso, la "funzione di concorso della previdenza privata

alla realizzazione del principio di adeguatezza della prestazione ed

il principio solidaristico che ad essa inerisce", hanno mutato il

"modello organizzativo della sicurezza sociale", laddove il

potenziamento e l'incentivazione della previdenza complementare,

"anche con vantaggi fiscali e contributivi, vengono visti come misure

necessarie per far fronte alla crisi del welfare state".

Di qui la conclusione che "la disciplina limitativa e di

coordinamento, che persegua gli obiettivi previsti dall'art. 38 della

Costituzione", non costituisce "di per sé diretta lesione della

libertà della previdenza privata, fatta salva la valutazione,

affidata alla Corte costituzionale, e nei termini espressi, dei

limiti della discrezionalità del legislatore".

2. - Si sono costituite in giudizio le ricorrenti nel giudizio a

quo per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma

denunciata, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 38, 39 e 41

della Costituzione.

2.1.- Nella memoria congiuntamente depositata, le predette parti

private, muovendo dalla ricostruzione del sistema di previdenza

sociale, evidenziano il ruolo della "previdenza privata", alla quale

è attribuita "la funzione di soddisfare bisogni diversi rispetto a

quelli di pertinenza dell'ordinamento pubblicistico" (ad es. "il

mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'attività

lavorativa").

Essa, pertanto, è riconosciuta e tutelata come "libera"

dall'art. 38, quinto comma, della Costituzione, secondo una

formulazione "volutamente perentoria", tale da doversi ritenere che

"il diritto che ne scaturisce, a differenza di altre libertà, non

soffre di limitazione alcuna".

Senonché, una siffatta "lettura" dell'art. 38 della

Costituzione, che caratterizza un "sistema previdenziale

pluralistico", è stata messa in "crisi" dal decreto legislativo

n. 124 del 1993 il quale, nel dichiarato obiettivo - ribadito dalla

legge n. 335 del 1995 - di agevolare le "forme pensionistiche

complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di

copertura previdenziale", ha imposto rilevanti vincoli all'erogazione

delle prestazioni, così stabilendo "un nesso funzionale tra la

previdenza pubblica e quella privata".

L'anzidetto sistema pluralistico sarebbe "stato poi

definitivamente cancellato" dalla disposizione denunciata, "che ha

accomunato di fatto la previdenza pubblica a quella privata,

mortificando la garanzia delle libertà previdenziali

costituzionalmente protette".

Richiamato quell'orientamento secondo il quale tale complessivo

disegno legislativo sarebbe volto alla "attrazione della previdenza

complementare all'interno della sfera di applicazione del secondo

comma dell'art. 38 della Costituzione", per la "necessità di porre

rimedio alla crisi finanziaria del sistema della solidarietà

pubblica", la memoria osserva che la "nuova disciplina della

previdenza complementare svuota di contenuto l'autonomia che è

sempre stata riconosciuta alle fonti istitutive", contrastando con

l'art. 38, quinto comma, della Costituzione e con il "principio del

pluralismo previdenziale ivi disegnato".

2.2. - Nel sostenere, altresì, l'irragionevolezza della medesima

disposizione, le parti private osservano che la stessa ha ricondotto

tutti i fondi a prestazioni definite sotto la regola restrittiva di

cui all'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo n. 124 del

1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 335 del 1995;

regola alla quale i fondi integrativi del settore creditizio (di cui

alla legge n. 218 del 1990 ed al decreto legislativo n. 357 del

1990), e tra questi il Fondo Cariplo, erano rimasti estranei,

giacché l'art. 3, comma 19, della citata legge n. 335 consentiva,

comunque, di mantenere inalterato quanto disposto in sede di

contrattazione collettiva e, dunque, l'intera disciplina statutaria.

Invero, si sostiene nella memoria, nell'ottica perequativa

perseguita dal legislatore, i predetti fondi integrativi "sono stati

ingiustamente e immotivatamente valutati dal legislatore come un

privilegio accordato ad un ristretto numero di dipendenti", laddove,

invece, le prestazioni da essi erogate derivano dalla corresponsione

di contributi ben più elevati rispetto alla generalità dei fondi

privati "ed aggiuntivi rispetto a quelli versati all'assicurazione

generale obbligatoria".

Assumono ancora le parti private che il suddetto obiettivo di

perequazione "non può essere qualificato come interesse pubblico di

natura superiore rispetto ai diritti dei lavoratori

costituzionalmente tutelati dagli articoli 38, 39 e 41 della

Costituzione": detta misura, infatti, non arreca vantaggio alcuno

all'"equilibrio della finanza pubblica", incidendo esclusivamente su

un "regolamento di interessi di natura prettamente privata".

Né, del resto, risulta condivisibile il rilievo per cui la

misura restrittiva alle prestazioni pensionistiche private sarebbe

dettata dalla necessità di garantire l'equilibrio dei fondi, atteso

che l'ordinamento previdenziale già dispone "di una serie di

controlli per garantire l'effettività delle prestazioni erogate dai

fondi di previdenza privati".

2.3. - Le parti private, nel ricostruire le vicende relative alla

disciplina dei fondi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990,

della cui natura privata non sarebbe dato dubitare, sostengono che la

disposizione censurata ha "mortificato" la libertà delle parti

sociali di determinare il trattamento previdenziale ed i requisiti

per il suo conseguimento, ponendo le rappresentanze dei lavoratori

"su un piano di oggettiva debolezza contrattuale nei confronti dei

datori di lavoro che ... hanno goduto di un considerevole risparmio

sui contributi versati ai fondi pensione", mentre i lavoratori "si

sono visti limitare le prestazioni senza ricavare alcun beneficio

compensativo".

E questo - si osserva ancora nella memoria - senza che sussista,

come già detto, "un interesse pubblico che possa giustificare il

pregiudizio causato alla libertà sindacale", in presenza,

oltretutto, di una norma che "ha riflessi neutri sul contenimento

della spesa pubblica o comunque di impossibile quantificazione".

Con particolare riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione,

le parti costituite ritengono che il denunciato art. 59, comma 3,

limiti fortemente la "possibilità per il datore di lavoro di

determinare la configurazione delle prestazioni previdenziali

aziendali, impedendo di dar attuazione agli obblighi già assunti in

sede sindacale".

La memoria svolge, infine, argomentazioni analoghe a quelle

addotte dal rimettente in ordine alla prospettata violazione

dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della vanificazione

delle aspettative dei lavoratori per il tempo successivo alla

cessazione della attività.

3. - Si è costituita, altresì, la Cariplo - Cassa di Risparmio

delle Province Lombarde S.p.a., parte intervenuta nel giudizio a quo

la quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione.

Ad avviso della Cassa, gli argomenti utilizzati dal rimettente,

per fugare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle

parti ricorrenti in riferimento all'art. 38 della Costituzione, "sono

proprio, succintamente, quelli che segnano la giustificabilità non

solo alla stregua dell'art. 38, ma anche alla stregua degli artt. 39,

41 e 3 della Carta costituzionale, di una ... disciplina limitativa e

di coordinamento, al servizio degli obiettivi generali di un nuovo

welfare".

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale, nel riservarsi "di illustrare con successiva memoria la

questione", ha chiesto che la stessa sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

5. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie

illustrative sia le parti private costituite, sia l'intervenuto

Presidente del Consiglio dei Ministri.

5.1. - Le ricorrenti nel giudizio a quo nel ribadire, con ampie

argomentazioni, le conclusioni già rassegnate nell'atto di

costituzione, osservano che, con la denunciata disposizione, essendo

stato subordinato, "senza distinzioni di sorta, l'accesso alle

prestazioni per vecchiaia e anzianità assicurate dalle forme

pensionistiche private alla liquidazione del trattamento

pensionistico obbligatorio", si è venuti a pregiudicare le

situazioni giuridiche "di coloro che sono in possesso dei requisiti

previsti dallo statuto per il trattamento di anzianità e di coloro

che, prossimi alla maturazione dei suddetti requisiti, nutrivano

l'aspettativa del tutto legittima di usufruire del trattamento

integrativo".

Né può ritenersi, ad avviso delle medesime parti, che la ratio

della norma sia rinvenibile nella necessità di salvaguardia

dell'equilibrio dei fondi pensione integrativi a prestazione

definita, giacché un siffatto postulato prescinde dalla

considerazione che non tutti i predetti fondi sono "strutturati con

un meccanismo di ripartizione del finanziamento tra lavoratori in

attivo e pensionati", come, appunto, il Fondo pensioni Cariplo, il

quale "è dotato di un patrimonio adeguato all'adempimento degli

obblighi statutari".

È, comunque, "inammissibile che le parti interessate siano state

private della possibilità di valutare l'esistenza o la potenziale

minaccia dello squilibrio finanziario, in relazione al concreto

meccanismo di alimentazione finanziaria e di erogazioni

pensionistiche di ogni singolo fondo".

La memoria contesta, inoltre, la tesi che valorizza il nesso

funzionale tra previdenza complementare e previdenza pubblica in

vista della realizzazione dell'obiettivo posto dall'art. 38, secondo

comma, della Costituzione e che interpreta il quinto comma dello

stesso art. 38 come volto alla tutela costituzionale del risparmio

privato ("he ha il suo emblema nella classica polizza vita").

Si tratta, infatti, di tesi che porta, oltretutto, a concludere,

contrariamente a quanto risulta dalla disciplina attuale, per la

necessaria "obbligatorietà della partecipazione dei lavoratori ai

piani di previdenza complementare".

Quanto al contrasto con l'art. 39 della Costituzione, le parti

private - dopo aver rammentato che la norma denunciata, laddove

riconosce alla contrattazione collettiva "il potere di derogare agli

ordinamenti dei regimi aziendali" nelle ipotesi di

ristrutturazione-riorganizzazione aziendale che determinino esuberi

di personale, suscita dubbi di legittimità costituzionale se

interpretata nel senso che detto potere di deroga abbia "efficacia

erga omnes pregiudicando situazioni soggettive consolidate" -

evidenziano che "la necessità astratta (e tutta da dimostrare) di

salvaguardia dei patrimoni, anziché essere il fondamento e la

giustificazione delle limitazioni ai requisiti di accesso,

rappresenta proprio la violazione della libertà e della autonomia

delle parti sociali, private della possibilità di verificare nel

concreto la necessità di procedere alla rideterminazione della

disciplina delle prestazioni e del finanziamento in presenza, ad

esempio, di innovazioni del regime di base".

In riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione, la memoria,

nel ritenere i fondi pensione espressione della libertà di

iniziativa economica delle imprese, esclude che siffatta libertà

possa soggiacere a limiti per effetto della previsione di cui al

secondo comma del medesimo art. 41, atteso che "la collettività trae

un beneficio rilevante dall'esistenza dei fondi pensione, in quanto

gli stessi hanno lo scopo di garantire un maggior benessere materiale

per gli iscritti"; né, del resto, può invocarsi la riserva di legge

prevista dal terzo comma dello stesso articolo, giacché le

restrizioni al conseguimento delle prestazioni previdenziali private

contrastano, "in realtà, con le finalità sociali della stessa

previdenza privata, il cui scopo è quello di assicurare più elevati

livelli di copertura previdenziale".

Infine, quanto all'art. 3 della Costituzione, le parti private

ribadiscono "l'inammissibilità della lesione di situazioni

giuridiche soggettive consolidate" e cioè sia quelle di coloro "che

alla data di entrata in vigore della norma avevano maturato i

requisiti biologici, contributivi e di anzianità considerati dalla

disciplina del Fondo ma che non hanno presentato domanda di pensione"

(o meglio, "non hanno avuto il tempo materiale per farlo"), sia

quelle di coloro che vantano "aspettative prossime a diventare

diritti".

5.2. - La Cariplo S.p.a., nell'insistere per l'infondatezza della

sollevata questione, sostiene, anzitutto, che la norma denunciata

"costituisce un tassello qualificante nella evoluzione e

nell'assestamento complessivo del sistema pensionistico, ove

previdenza pubblica e previdenza privata sono andate componendosi in

un quadro unitario diretto ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita quando termina il loro tempo lavorativo".

In questo quadro, osserva la memoria, il legislatore ha dovuto

contenere i costi della previdenza pubblica, corrispondentemente

favorendo l'espansione delle prestazioni della previdenza privata,

"ma in correlazione/ combinazione di queste con quelle": sicché,

nella prospettiva dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

trovano giustificazione sia le misure di sostegno alla previdenza

complementare, "sia il suo assoggettamento a vincoli di varia

natura".

Ad avviso della Cassa, l'importanza qualificante della norma

censurata è da rinvenirsi, per tutte le forme pensionistiche che non

siano a contribuzione definita, proprio nell'"aggancio" delle

prestazioni della previdenza complementare all'accesso alle

prestazioni del regime dell'assicurazione generale obbligatoria,

quale espressione "paradigmatica della complementarietà di

previdenza pubblica e privata".

Del resto, soggiunge la memoria, a riprova di ciò rileva il

fatto che il legislatore "ha statuito anche per le nuove forme

previdenziali a contribuzione definita" delle "limitazioni di

identica valenza"; e questo conferma che la disposizione denunciata

deve essere considerata "nel contesto complessivo del sistema

previdenziale e delle politiche legislative di attuazione degli

obiettivi costituzionali".

Proprio per questo, secondo quanto "rimarcato" anche dalla

sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995, il legislatore

avrebbe, da un lato, agevolato fiscalmente la previdenza

complementare (tanto che tali agevolazioni costituiscono "il

presupposto stesso della convenienza e praticabilità della scelta

istitutiva di un fondo di previdenza complementare"), e, dall'altro,

avrebbe "prefigurato un programma di ingerenze di vario genere",

sulle quali non è dato porre questioni di ordine costituzionale "in

sé per sé", ma soltanto sotto l'"angolazione della coerenza di

siffatte ingerenze con la ratio della legislazione di sostegno".

Secondo la memoria, nel ricordato "aggancio" al trattamento

pensionistico di base, "la previdenza complementare vede esaltata la

sua stessa funzione propriamente integrativa" che, nella prospettiva

della riforma pensionistica, è quella "che consente al lavoratore,

quando giunge al pensionamento, di conservare una apprezzabile

continuità di livello di reddito ... malgrado l'ineluttabile

progressivo smagrimento delle prestazioni" dell'assicurazione

generale obbligatoria.

Ad avviso della Cariplo, i dubbi sul contrasto della norma

denunciata con gli artt. 39 e 41 della Costituzione sono, pertanto,

destinati a dissolversi, collocandosi "al di là della tutela

apprestata da tali articoli la pretesa che la autonomia privata

(individuale e collettiva) fruisca di vantaggi e al tempo stesso sia

avulsa da vincoli". Sicché, dalle menzionate norme costituzionali,

"si può estrarre solo la garanzia che contrattazione individuale e

contrattazione collettiva rimangano libere di prevedere forme di

assicurazione, anche finanziate dal datore di lavoro (sul modello

delle c.d. polizze vita), sottratte ai vincoli stabiliti per le forme

di previdenza complementare, ma anche prive dei vantaggi per esse

previsti".

5.3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri,

nell'insistere per l'infondatezza della sollevata questione,

sostiene, anzitutto, che la disposizione denunciata si inserisce

coerentemente in quell'articolato intervento normativo che, nel

ridefinire "l'assetto della complessiva copertura previdenziale", ha

attribuito alla previdenza complementare un "ruolo fondamentale",

accordando alla stessa "benefici fiscali e contributivi per favorirne

lo sviluppo" e ponendola, al tempo stesso, in "stretta correlazione

alla struttura del regime obbligatorio".

Quanto alle specifiche censure mosse dal rimettente, la memoria

osserva che la libertà e l'autonomia sindacale, tutelate

dall'art. 39 della Costituzione, trovano preminente rilievo nella

fase di costituzione del fondo complementare, "aspetto questo che non

viene minimamente riguardato dalla norma impugnata" e che, in ogni

caso, non investe "i soggetti iscritti a gestioni integrative del

trattamento obbligatorio istituite per legge o atto normativo e

caratterizzate dall'obbligatorietà dell'iscrizione".

Nel dubitare, poi, di una competenza esclusiva delle parti in

relazione all'eventuale riequilibrio finanziario dei fondi, la parte

pubblica intervenuta respinge la tesi secondo la quale la

disposizione denunciata comprometterebbe gli equilibri che

l'autonomia sindacale ha contribuito a determinare nel concordare

"misura e requisiti della prestazione", giacché, così opinando, si

verrebbe a configurare una garanzia costituzionale di ogni accordo

sindacale, "non suscettibile di limitazioni ad opera del

legislatore".

Quanto all'art. 41 della Costituzione, la difesa erariale rileva

che la stessa norma costituzionale stabilisce "che sia la legge a

determinare programmi e controlli opportuni perché l'attività

economica pubblica (e privata) possa essere indirizzata e coordinata

a fini sociali".

La norma denunciata, lungi dal limitare l'autonomia organizzativa

e gestionale che consente l'incentivazione dei fondi, risulta,

quindi, "funzionale proprio alla realizzazione di quell'equilibrio

tra trattamento pubblico e privato cui è ispirato l'intero sistema

previdenziale".

Infine, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la memoria

rileva che l'art. 59, comma 3, si sottrae alla censura di

irragionevolezza, tutelando, piuttosto, il lavoratore, attraverso

misure che assicurano l'equilibrio non solo delle gestioni

previdenziali integrative, ma anche della finanza pubblica, "la cui

stabilità potrebbe essere compromessa dagli effetti di induzione che

una previdenza complementare non delimitata in ordine all'accesso

alle prestazioni comporterebbe".

Pertanto, la temporanea limitazione delle "aspettative" di alcuni

lavoratori ("non ancora assurte a diritti quesiti") avviene soltanto

"a tutela del superiore interesse di tutta la categoria al corretto

funzionamento del sistema previdenziale nella sua articolazione tra

assicurazione generale obbligatoria e fondi complementari".

Inoltre, argomenta ancora l'Avvocatura, le agevolazioni fiscali

di cui godono le forme di previdenza complementare non costituiscono

"una mera forma di incentivazione", ma un vero e proprio "spostamento

di risorse economiche dalla finanza pubblica ai fondi, che sono

dunque uno strumento previdenziale da inserire nel sistema misto

pubblico-privato", soggetto alle modificazioni dettate dalle

"esigenze di assestamento che si vanno delineando in materia".

Talché non risulta irragionevole che il legislatore, nel ridurre il

fenomeno del pensionamento anticipato "in relazione ai costi

intollerabili che esso comporta per la collettività", agisca anche

sui fondi privati, "adeguando la loro decorrenza a quella

dell'assicurazione generale obbligatoria" ed estendendo anche ai

relativi iscritti "l'indirizzo generale di slittamento dei tempi di

fruizione" del trattamento pensionistico obbligatorio.

Si osserva, poi, nella memoria che l'anticipata maturazione del

diritto alla prestazione complementare rispetto al "trattamento

previdenziale ordinario" determina il venir meno delle contribuzioni,

alterando, quindi, l'equilibrio della spesa previdenziale, che si

fonda "sulle previsioni di durata delle contribuzioni rapportata alla

vita lavorativa".

Sicché, conclude la parte pubblica intervenuta, non può

condividersi la tesi "suggestiva", sostenuta dalle parti private,

"secondo cui la normativa censurata avrebbe riflessi neutri sul

contenimento della spesa pubblica", atteso che "essa va considerata

in relazione agli effetti indiretti della manovra che non si possono

agevolmente prevedere né tanto meno quantificare". Considerato in diritto

1. - Il pretore di Milano dubita, con l'ordinanza in epigrafe,

della legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui tale disposizione stabilisce che, con

decorrenza dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui

confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che

garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del

trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al

decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, "il trattamento si

consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza

previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza".

Nel denunciare il contrasto della menzionata disposizione,

anzitutto, con l'art. 39 della Costituzione, sotto il profilo della

"lesione della iniziativa e ... della libertà sindacale", il

rimettente sostiene che la stessa altera "la disciplina e gli

equilibri realizzati dall'autonomia collettiva, invalidando il

contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando per il futuro la

libera determinazione dell'autonomia collettiva riguardo all'aspetto

fondamentale della misura e dei requisiti delle prestazioni".

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 41

della Costituzione, "che tutela il libero esercizio dell'attività

economica", giacché la "partecipazione della previdenza

complementare al sistema di sicurezza sociale" non sarebbe tale da

giustificare "la perdita dei connotati di autonomia organizzativa e

gestionale che consentono la incentivazione ed espansione dei fondi,

rese necessarie proprio dalla riduzione del trattamento pubblico".

Il giudice a quo ravvisa, infine, un vulnus anche all'art. 3

della Costituzione, in quanto, "a differenza del precedente regime",

non è previsto "alcun esonero dal divieto di anticipata

prestazione", venendosi ad incidere, in difetto di "benefici per la

finanza pubblica, trattandosi di prestazioni a finanziamento

privato", "sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti

per il conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole

del fondo di appartenenza", sì da essere irragionevolmente

compromesse, "in violazione del principio dell'affidamento",

situazioni ormai consolidate.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, denunciato

nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il trattamento

integrativo assicurato da un fondo pensionistico (Fondo Cariplo)

rientrante fra quelli disciplinati dal decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 357, non può essere letto disgiuntamente dalla

complessa opera riformatrice del sistema previdenziale, a cui il

legislatore ha posto mano sin dalla legge delega 23 ottobre 1992,

n. 421, con la quale (art. 3), avendo di mira la stabilizzazione del

rapporto tra la spesa previdenziale ed il prodotto interno lordo,

unitamente alla garanzia, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione,

di trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, ha inteso favorire

anche la costituzione di forme di previdenza per l'erogazione di

trattamenti complementari del sistema obbligatorio pubblico, volti a

realizzare in conformità delle indicazioni contenute nell'art. 3,

comma 1, lettera v), della stessa legge n. 421 del 1992 "più elevati

livelli di copertura previdenziali".

In vista del riordino del sistema previdenziale dei lavoratori

privati e pubblici così perseguito, veniva emanato, anzitutto, il

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, tra le varie

misure adottate, rendeva più rigorosi, elevando i relativi minimi,

gli allora vigenti requisiti di età e contribuzione per il

conseguimento delle pensioni di vecchiaia ed anzianità, secondo una

scelta confermata, dapprima, con l'art. 11 della legge 23

dicembre 1994, n. 724, e poi definitivamente affermata con la riforma

generale del sistema pensionistico (art. 1, commi da 25 a 28, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 e, da ultimo, comma 6 dello stesso

art. 59 della legge n. 449 del 1997); scelta alla quale si ricollega

anche la sospensione, a suo tempo prevista, dei pensionamenti

anticipati (decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; art. 13 della

citata legge n. 724 del 1994).

2.1. - Il disposto innalzamento, seppur graduale e modulato,

dell'età pensionabile e della contribuzione utile ai fini del

pensionamento nel regime di assicurazione generale obbligatoria e

delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è venuto ad

investire, giusta quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo

n. 503 del 1992, anche le posizioni degli iscritti alla gestione

speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e

cioè alla gestione costituita presso l'INPS a seguito della

soppressione dei regimi c.d. esclusivi o esonerativi degli istituti

di credito pubblici soggetti alla privatizzazione in base alla legge

30 luglio 1990, n. 218.

A questo proposito giova rammentare che, in base alla delega

conferita al Governo da quest'ultima legge (art. 3, comma 3) per

l'emanazione di disposizioni dirette a disciplinare, secondo le norme

dell'assicurazione generale obbligatoria, il trattamento

previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza dei

menzionati enti pubblici creditizi il citato decreto legislativo

n. 357 del 1990 aveva, a suo tempo, stabilito, per un verso,

l'iscrizione all'INPS, con decorrenza dal periodo di paga in corso al

1° gennaio 1991, dei dipendenti dei medesimi enti (art. 1) e

previsto, per altro verso, la contestuale trasformazione (art. 5) dei

relativi fondi pensionistici (tra i quali va annoverato anche il

Fondo Cariplo) in fondi integrativi dell'assicurazione generale

obbligatoria, restando affidata a questi ultimi la funzione di

garantire il trattamento previdenziale complessivo di miglior favore

già goduto (art. 4, comma 1), attraverso l'erogazione della

differenza rispetto alla pensione, o quota di pensione, a carico

della gestione speciale (art. 4, comma 2).

Il criterio, desumibile dalla normativa testé ricordata, di

ricondurre il personale in parola nell'ambito delle disposizioni

dell'assicurazione generale obbligatoria, sia pure attraverso

l'iscrizione ad una gestione speciale, è stato, poi, confermato

dalle successive norme intervenute in materia (artt. 9 del decreto

legislativo n. 503 del 1992 e 3, comma 19, della legge n. 335 del

1995), le quali hanno anche provveduto ad individuare le disposizioni

della disciplina generale applicabili ai fondi aziendali integrativi,

con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato

decreto legislativo n. 357 del 1990, facendo, però, salva la

facoltà, per la contrattazione collettiva, di disporre diversamente

e cioè, in definitiva, la facoltà di rinegoziare e ripristinare il

regime di miglior favore.

2.2. - Nel delineato contesto ha trovato attuazione, con il

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (e le "disposizioni

correttive" ad esso immediatamente apportate dal decreto legislativo

30 dicembre 1993, n. 585), anche il disposto dell'art. 3, comma 1,

lettera v), della citata legge n. 421 del 1992, dettandosi, da un

lato, la complessiva disciplina delle nuove forme pensionistiche

complementari e, segnatamente, le regole per la scelta del regime dei

fondi (a contribuzione definita o a prestazione definita: art. 2),

per l'istituzione dei fondi medesimi (art. 3), per i requisiti di

accesso alle prestazioni pensionistiche (art. 7), per il

finanziamento dei fondi (art. 8) e per il regime di agevolazioni

tributarie (artt. 13 e 14) e, dall'altro, provvedendosi a regolare

(art. 18) quelle stesse forme pensionistiche che risultavano già

istituite alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421

del 1992.

In occasione delle ulteriori disposizioni modificatrici contenute

nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (artt. 3, comma 25, e da 4 a 16),

il legislatore ha introdotto anche la norma che, per le forme

complementari già istituite alla data di entrata in vigore della

legge n. 421 del 1992, le quali garantiscono prestazioni definite ad

integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, subordina

l'accesso alle prestazioni integrative alla liquidazione del

trattamento obbligatorio (art. 15, comma 5, che ha aggiunto il comma

8-quinquies al citato art. 18 del decreto legislativo n. 124 del

1993).

2.3. - In linea con tale tendenza limitativa si è venuto a

porre, infine, il denunciato art. 59, comma 3, della legge n. 449 del

1997, nel prevedere che "a decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i

soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme

pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento

pensionistico obbligatorio... il trattamento si consegue

esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti

dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria di appartenenza".

Giova, peraltro, precisare che l'enunciato divieto di conseguire

il trattamento integrativo, prima della maturazione dei requisiti e

della decorrenza della pensione in regime obbligatorio, non riveste

carattere assoluto, giacché lo stesso comma 3 dell'art. 59 consente,

proprio in riferimento ai regimi aziendali integrativi di cui al

decreto legislativo n. 357 del 1990, di discostarsene, abilitando la

contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o

riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, a

"diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei

menzionati regimi aziendali".

Così come ad accordi sindacali è rimessa, da parte della

medesima disposizione in esame, la determinazione di trasformare le

forme pensionistiche a prestazione definita in forme pensionistiche a

contribuzione definita.

3. - Alla stregua dell'evidenziato quadro normativo non può

essere posta in dubbio la scelta del legislatore, enunciata sin dalla

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, via via, confermata nei successivi

interventi, di istituire - così come, del resto, non sfugge allo

stesso rimettente - un collegamento funzionale tra previdenza

obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest'ultima nel

sistema dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

E ciò secondo una tendenza riformatrice la cui portata è stata

già colta, anche per quanto attiene alle implicazioni di carattere

costituzionale, dalla giurisprudenza di questa Corte, quando, proprio

in virtù dell'accennato collegamento funzionale, ha avuto modo di

affermare che, a seguito della legge delega n. 421 del 1992, così

come attuata dal decreto legislativo n. 124 del 1993, la definizione

legislativa dei fondi complementari, come "fondi di previdenza ... al

fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale",

ha inserito gli stessi nel sistema dell'art. 38, tanto che, dopo

queste leggi, le contribuzioni degli imprenditori al loro

finanziamento non possono più definirsi "emolumenti retributivi con

funzione previdenziale", ma costituiscono, strutturalmente,

contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione

di retribuzione imponibile agli effetti dell'assicurazione INPS

(sentenza n. 421 del 1995).

Né a tale conclusione contraddice il contributo di solidarietà,

imposto dalla legge, sulle somme versate dai datori di lavoro a detti

fondi, trattandosi, come la Corte stessa ha precisato, di una

contropartita necessaria di tale estraneità, in esplicazione del

"principio di razionalità-equità (art. 3 della Costituzione)

coordinato col principio di solidarietà, con il quale deve

integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione". E questo onde far sì che la tutela dell'interesse

individuale dei lavoratori ad usufruire di forme di previdenza

complementare non vada disgiunta, in misura proporzionata, da un

"dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le

prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai

soggetti economicamente più deboli" (sentenze n. 421 del 1995,

n. 292 del 1997, n. 178 del 2000).

3.1. - Alla luce anche dei chiarimenti addotti dalla

giurisprudenza costituzionale, è da ritenere, dunque, che la

disposizione denunciata si collochi nel delineato disegno normativo,

quale coerente espressione, essa stessa, del ricordato legame

funzionale. E ciò, con l'intento, per un verso, di accomunare sotto

la medesima disciplina fondi integrativi e aggiuntivi, quale che sia

la loro fonte istitutiva (legale o contrattuale, obbligatoria o

facoltativa) ed il settore interessato (dipendenti pubblici o

privati), sì da conferire omogeneità al complessivo ambito della

previdenza complementare, e, per altro verso, di precisare e

generalizzare, per quanto potesse occorrere, il divieto di conseguire

il relativo trattamento a prescindere dalle regole vigenti per

l'assicurazione generale obbligatoria, secondo un criterio, per il

vero, al quale si rifà anche la già ricordata precedente previsione

del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 335 del 1995.

Nell'accennata ottica di armonizzazione, resa ancor più evidente

dalla uniforme disciplina dettata, per tutte le forme pensionistiche,

in tema di capitalizzazione (art. 59, comma 2, della legge n. 449 del

1997) e perequazione delle relative prestazioni (art. 59, comma 4,

della citata legge), nonché di regime di cumulo tra prestazioni

stesse e redditi da lavoro dipendente ed autonomo (ancora il

menzionato comma 4), il censurato comma 3 dell'art. 59 opera, dunque,

in funzione riequilibratrice del sensibile scostamento che,

altrimenti, si sarebbe determinato tra disciplina dei fondi

integrativi e disciplina del regime obbligatorio, dopo quelle scelte

legislative di riforma che hanno reso più restrittivo, attraverso

l'innalzamento dell'età pensionabile e del requisito contributivo,

l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità previsto nel

regime generale.

Uno scostamento, quello appena ricordato, che, in proiezione

futura, avrebbe, da un lato, sensibilmente inciso sul gettito della

contribuzione al sistema obbligatorio di base, e, dall'altro,

determinato un onere insostenibile a carico dei fondi integrativi

erogatori di prestazioni definite, in quanto tenuti a sopportare, per

un più lungo periodo, l'obbligo di erogazione del trattamento di

integrazione rispetto a quello dell'assicurazione generale. E ciò a

tacere della ben più gravosa eventualità dell'assunzione, da parte

dei medesimi, di detto onere in via definitiva, nelle ipotesi in cui

a fronte di prestazioni integrative destinate ad assolvere anche una

funzione sosti tutiva - per essere le medesime comunque assicurate

nel caso di accesso anticipato rispetto al trattamento di base (così

come previsto per i regimi integrativi di cui al decreto legislativo

n. 357 del 1990, e tra questi il Fondo Cariplo) - si fosse

determinata l'impossibilità per l'iscritto di accedere, per difetto

del requisito di contribuzione, al trattamento del regime

obbligatorio.

Si può, pertanto, concludere nel senso che, nel rammentato

contesto normativo, in cui il nesso strutturale tra previdenza

obbligatoria e previdenza complementare è stato voluto dal

legislatore quale momento essenziale della complessiva riforma della

materia, la disciplina censurata concorre ad assicurare funzionalità

ed equilibrio all'intero sistema pensionistico, in corrispondenza

dell'obiettivo perseguito dal legislatore di coniugare l'entità

della spesa pensionistica, da ricondurre a parametri sostenibili, con

un più adeguato livello di copertura previdenziale. Giova

considerare, per altro verso, che la disciplina di cui trattasi,

benché non incida in via diretta ed immediata sulla spesa pubblica,

non risulta, contrariamente a quanto sembrerebbe assumere

l'ordinanza, del tutto indifferente per quest'ultima, se non altro

perché concorre ad escludere quelle distonie tra previdenza pubblica

e previdenza complementare, entrambe ormai componenti del sistema

stesso, che potrebbero indurre ripercussioni negative, anche d'ordine

finanziario, sui rispettivi ambiti (come, ad esempio, la minore

contribuzione all'INPS, da un lato, e i maggiori oneri a carico dei

fondi integrativi, dall'altro) e, in definitiva, sulla tenuta

complessiva del sistema delle assicurazioni sociali.

4. - Tanto premesso, deve reputarsi privo di fondamento,

anzitutto, il dubbio di costituzionalità che il rimettente solleva

nei confronti del censurato art. 59, comma 3, sotto il profilo del

contrasto con l'art. 39 della Costituzione, a causa della lesione che

esso recherebbe alla iniziativa e alla libertà sindacale.

Come la Corte ha più volte rammentato, l'autonomia collettiva

non esclude la configurabilità di limiti legali, potendo essa venire

compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti, non solo

quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto

dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di

superiori interessi generali (sentenze n. 143 del 1998, n. 124 del

1991 e n. 34 del 1985). E ciò tanto più se la cura e la

regolamentazione di tali interessi costituiscano attuazione di

precetti costituzionali (sentenze n. 697 del 1988 e n. 120 del 1963).

Talché, una volta riconosciuto - come, del resto, non manca di

ammettere lo stesso giudice a quo - che la norma denunciata si pone

come espressione della tendenza, ormai radicata nell'ordinamento, ad

assegnare alla previdenza integrativa il compito di concorrere, in

collegamento con quella obbligatoria, alla realizzazione degli scopi

enunciati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, non

possono non trovare giustificazione i limiti ed i vincoli addotti

all'autonomia collettiva, per quanto attiene, segnatamente, alla

disciplina dell'accesso ai relativi trattamenti.

Va, del resto, aggiunto che la peculiare conformazione data dal

legislatore agli assetti pensionistici integrativi non è priva di

contropartite, rinvenibili segnatamente nella normativa di favore di

cui i fondi godono dal punto di vista tributario, in virtù di ampie

agevolazioni, volte a sostenere e favorire la crescita dell'intero

sistema della previdenza complementare (tra le varie disposizioni, si

rammentano: artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993,

come modificati dagli artt. 11 e 12 della legge n. 335 del 1995;

art. 18, commi 1 e 7, del medesimo decreto legislativo n. 124 del

1993, come modificato dall'art. 15 della citata legge n. 335 del

1995; art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 314 del

1997; art. 8 del decreto legislativo n. 299 del 1999 e, da ultimo, il

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma, in

vigore dal prossimo 1° giugno 2001, della disciplina fiscale della

previdenza complementare, emanato in attuazione della delega

conferita al Governo dall'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Agevolazioni che, risolvendosi, tra l'altro, in un onere per la

fiscalità generale, in tanto si giustificano in quanto si tenga

conto anche dei limiti apportati all'esercizio dell'autonomia

collettiva.

E questo a tacere, comunque, del fatto che non risulta trascurato

dal legislatore un opportuno contemperamento degli interessi che

vengono in rilievo nello specifico ambito, ove si consideri che,

proprio con riferimento ai regimi aziendali integrativi di cui al

decreto legislativo n. 357 del 1990, i vincoli introdotti dalla

denunciata disposizione - quanto ai modi e tempi di conseguimento del

relativo trattamento pensionistico (e comunque non già alla misura

dello stesso, contrariamente a quanto ipotizzato dal rimettente) -

sono suscettibili di deroga, ad opera della contrattazione

collettiva, nei casi in cui emerga la necessità di interventi di

ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, dai quali derivi un

esubero di personale (art. 59, comma 3).

Una circostanza, questa, che evidenzia - in contrasto con la

assolutezza del postulato dal quale sembra muovere il giudice a quo -

il recupero della piena competenza sulla materia da parte

dell'autonomia collettiva in momenti in cui si pone l'esigenza della

concreta ponderazione degli effetti complessivi, non ultimi quelli

finanziari, dell'esubero di personale sul fondo pensionistico che

dovrà sopportare i relativi costi.

Sullo stesso piano non può, del pari, ignorarsi la riserva

all'iniziativa sindacale della facoltà, prevista dalla stessa norma

denunciata, di operare la trasformazione delle forme pensionistiche a

prestazione definita in forme pensionistiche a contribuzione

definita.

5. - Non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 41

della Costituzione, parametro evocato dal giudice a quo per lamentare

la compromissione che il principio di libera iniziativa economica

subirebbe a causa dei condizionamenti recati, all'autonomia

organizzativa e gestionale dei fondi di previdenza complementare, dai

vincoli di allineamento alle prestazioni pensionistiche del regime di

base.

A questo proposito, è da ricordare, in linea di principio, che

la libertà di iniziativa economica, cui il precetto costituzionale

si riferisce, è quella che, come questa Corte ha avuto occasione di

chiarire, trova il suo normale svolgimento nell'esercizio

dell'impresa (sentenza n. 268 del 1994), giovandosi di una tutela

assicurata, indirettamente, anche all'autonomia negoziale, nei limiti

in cui questa costituisca strumento, per l'appunto, di tale esercizio

(vedi la già citata sentenza n. 268 del 1994, nonché, tra le altre,

sentenze n. 241 del 1990 e n. 159 del 1988).

Ciò posto, pur ammettendo che un fondo pensionistico di

previsione legale, quale quello Cariplo, destinato, in forza del

decreto legislativo n. 357 del 1990, alla garanzia del trattamento

previdenziale di miglior favore degli iscritti (art. 5, comma 2, del

citato decreto legislativo), possa rientrare nell'ambito di tutela

del menzionato art. 41 della Costituzione, resterebbe pur sempre da

considerare che la lamentata compressione dell'autonomia

organizzativa e gestionale dei fondi null'altro sarebbe che un

effetto riflesso della sostituzione della fonte eteronoma a quella di

matrice collettiva; sostituzione nella quale il rimettente ravvisa,

come già detto, un attentato all'autonomia sindacale quale

"ineludibile momento di definizione delle contribuzioni e delle

prestazioni" del Fondo Cariplo (come, in effetti, si è avuto per

tramite, in particolare, dell'accordo aziendale dell'aprile 1994,

richiamato dall'ordinanza di rimessione).

In questi termini è evidente che la doglianza non assume

autonomo rilievo rispetto all'altra di violazione dell'art. 39 della

Costituzione, nella quale resta, pertanto, assorbita.

In ogni caso, pur a prescindere da quanto testé osservato, non

potrebbe qui non valere l'orientamento già altre volte da questa

Corte espresso, nel senso che anche l'autonomia negoziale e la

libertà di iniziativa privata devono comunque cedere di fronte a

interessi di ordine superiore, economici e sociali, che assumono

rilievo a livello costituzionale.

6. - Le finalità ed i criteri ai quali, secondo quanto sopra

detto, si ispira la norma denunciata consentono di superare anche la

residua censura concernente la lamentata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, dovuta, secondo l'ordinanza, ad una disciplina che non

contemplerebbe, diversamente dal regime precedente, "alcun esonero

dal divieto di anticipata prestazione", e che, violando il "principio

dell'affidamento", comprometterebbe situazioni ormai consolidate,

senza che il sacrificio imposto comporti benefici per la finanza

pubblica.

Proprio sul piano della verifica di quella congrua ponderazione

dei vari interessi che l'ordinanza parrebbe sollecitare, occorre,

anzitutto, ricordare che l'affidamento del cittadino nella sicurezza

giuridica non impedisce al legislatore di emanare norme modificatrici

della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i

beneficiari, quando tali disposizioni non trasmodino in un

regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi

precedenti.

Nel caso oggetto di scrutinio, la censurata disposizione, nel

fissare al 1° gennaio 1998 il momento dal quale viene a trovare

applicazione (anche per le prestazioni che qui interessano, e cioè

quelle dei fondi disciplinati dal decreto legislativo n. 357 del

1990) la regola che non consente il conseguimento delle prestazioni

dei fondi se non in concomitanza con quelle proprie del trattamento

obbligatorio, non può non riguardare, come è ovvio, che quelle

fattispecie pensionistiche, afferenti alla previdenza complementare,

che, all'epoca, non erano ancora giunte a compimento.

Ciò posto, le finalità di raccordo delle varie forme di

previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base,

sulle quali si è già avuta occasione di indugiare, dimostrano non

solo che la norma non si può reputare irragionevole, ma che essa non

prescinde, nemmeno, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo

da considerazioni relative alle esigenze di equilibrio del quadro

complessivo della finanza pubblica. Al tempo stesso, non può neppure

dirsi che la disciplina introdotta escluda ogni ipotesi di esonero

dal divieto di anticipata prestazione, trovando ciò smentita,

infatti, nella circostanza che, seppure a fronte di significative

congiunture, il vincolo imposto al conseguimento delle prestazioni

integrative del trattamento di base risulta, per le forme

pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, non

solo sensibilmente attenuato, ma, in definitiva, rimesso alla

disponibilità delle parti sociali, con adeguato opportuno

apprezzamento, dunque, delle aspettative dei destinatari delle

prestazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure

per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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