Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso

negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale,

tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed

esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma

il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato

lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 9, numero 2,

di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre

1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione

staccata di Catania - sui ricorsi riuniti proposti da Smeralda Prinzi

contro l'Istituto tecnico industriale "G. Marconi" di Messina ed

altri, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n.

3, dell'anno 1998;

Visti l'atto di costituzione dell'Archidiocesi di Messina nonché

gli atti di intervento della Conferenza episcopale italiana e del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Franco G. Scoca per l'Archidiocesi di Messina e

per la Conferenza episcopale italiana e l'avvocato dello Stato Paolo

di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante di

religione che chiedeva l'annullamento della mancata conferma

dell'incarico, per l'anno scolastico 1994-95, presso l'Istituto

tecnico industriale "G. Marconi" di Messina e dei provvedimenti di

nomina presso altri istituti di istruzione (Scuola media statale di

Furnari e Istituto magistrale di Castroreale), il tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di

Catania - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale: degli artt.

5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento

religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica,

magistrale, tecnica ed artistica); dell'art. 9, numero 2, della legge

25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con

protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che

apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), esattamente della

legge n. 121 del 1985, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 9,

numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado). Queste disposizioni

sono denunciate laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di

religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia

annuale, senza alcuna possibilità di inserimento nell'organico dei

docenti, e con la possibilità di revoca ad libitum dell'incarico.

La legge n. 824 del 1930 stabilisce che l'insegnamento religioso è

affidato per incarico a persone scelte all'inizio dell'anno

scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano (art.

5, primo comma), e prevede che l'incarico può essere revocato, anche

durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica (art. 6). La

legge n. 121 del 1985 dispone la ratifica ed esecuzione dell'Accordo

che apporta modificazioni al Concordato lateranense, il quale prevede

(all'art. 9, numero 2) che la Repubblica italiana, riconoscendo il

valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,

continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,

l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non

universitarie di ogni ordine e grado.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di

istruzione, approvato con il decreto legislativo n. 297 del 1994,

prevede (all'art. 309) che per l'insegnamento della religione

cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e

grado, il capo dell'istituto conferisce incarichi annuali d'intesa

con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni dell'Accordo tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede e relativo protocollo

addizionale, ratificato con la legge n. 121 del 1985, e delle intese

previste dal punto 5, lettera b) di tale protocollo.

Il giudice rimettente richiama queste disposizioni per denunciare

la norma, che ha trovato applicazione nel caso sottoposto al suo

giudizio, la quale stabilisce l'efficacia annuale della nomina degli

insegnanti di religione.

La mancanza per essi della stabilità, che caratterizzerebbe invece

la posizione degli altri insegnanti e dei pubblici dipendenti in

genere, sarebbe priva di giustificazione e discriminerebbe, in

violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.),

questa categoria di insegnanti, che fanno parte della componente

docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri

degli altri docenti (art. 309, comma 3, del decreto legislativo n.

297 del 1994); né le peculiari caratteristiche della materia

insegnata giustificherebbero un trattamento deteriore.

La designazione annuale da parte dell'ordinario diocesano non

sarebbe diretta ad assicurare il controllo della idoneità dei

docenti, giacché il potere di controllare la permanenza dei

requisiti di idoneità richiesti per l'insegnamento della religione

sarebbe comunque garantito da altre disposizioni. Né viene posto in

discussione questo potere dell'ordinario diocesano, che costituisce

il logico e necessario corollario del potere di designazione, che

caratterizza questo insegnamento.

L'efficacia solo annuale dell'incarico sarebbe anche in contrasto

con l'esigenza di stabilità, considerata uno degli aspetti del

diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni

(artt. 4, primo comma, e 35 Cost.); violerebbe, inoltre, il

principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo

comma, Cost.), che richiede non solo la preparazione dell'insegnante,

ma anche l'esperienza e la continuità didattica, che si conseguono

prestando servizio nella stessa sede; mentre l'annualità

dell'incarico determinerebbe un disagio personale e familiare

dell'insegnante, che si ripercuoterebbe sul suo rendimento e, in

definitiva, sul buon andamento del servizio.

2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito

l'Ordinario diocesano di Messina, che era parte nel giudizio

principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

manifestamente infondata.

L'atto di costituzione recepisce un unito parere pro-veritate nel

quale si osserva che tra le norme denunciate è stato incluso l'art.

9, numero 2, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato

lateranense, che pure non contiene specifiche determinazioni

sull'efficacia annuale della nomina degli insegnanti di religione.

Ciò indurrebbe a ritenere che la questione di legittimità

costituzionale si estenda all'ambito delle relazioni tra lo Stato e

le confessioni religiose, per il quale opera la garanzia della

disciplina pattizia, prevista dagli artt. 7 ed 8 della Costituzione.

Investendo una norma di derivazione concordataria, il parametro del

giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe essere costituito

dai "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale; mentre non

sarebbero tali quelli indicati dal giudice rimettente, i quali, se

pure in astratto possono riferirsi a diritti umani (diritto al

lavoro) o a principi fondamentali (eguaglianza, imparzialità e buon

andamento della amministrazione), in concreto rifletterebbero valori

che non assurgono a "principi supremi". Non si potrebbe confondere,

difatti, con il diritto inviolabile al lavoro, che riguarda i

molteplici modi di esplicare l'attività lavorativa, la pretesa

stabilità nel posto di lavoro, che è sempre relativa e non è lesa

da un regime di mobilità estesamente previsto in ambito scolastico.

Né le differenziazioni di trattamento all'interno di una stessa

categoria, quale è quella degli insegnanti, toccherebbero i valori

fondamentali espressi dal principio di eguaglianza, il quale esclude

discriminazioni basate sugli elementi distintivi indicati dall'art. 3

della Costituzione o che, investendo la tutela di diritti umani

inviolabili, alterino la pari dignità delle persone.

Quanto alle norme interne statali, senza considerare la estensione

ad esse della "copertura" assicurata dall'art. 7 della Costituzione,

i problemi sollevati dall'ordinanza di rimessione riguarderebbero

solo profili amministrativi, attinenti alla organizzazione didattica

della scuola. In ogni caso l'intervento correttivo ed integrativo che

viene richiesto toccherebbe la discrezionalità del legislatore e

comporterebbe una scelta tra molteplici soluzioni.

Queste considerazioni, formulate per sostenere la inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale, sono poi sviluppate

per dimostrarne anche la infondatezza.

Nel merito sarebbe inesatta la stessa premessa dalla quale muove

l'ordinanza di rimessione, che presuppone la stabilità come una

caratteristica del pubblico impiego, della quale rimarrebbero privi i

soli insegnanti di religione.

Difatti, i rapporti di lavoro a tempo determinato non

costituirebbero più una eccezione; anzi, essi sarebbero

espressamente previsti e considerati nell'ambito della scuola (si

veda l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29). Lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro per il

personale scolastico (sottoscritto il 4 agosto 1995, su

autorizzazione del Governo con provvedimento del Presidente del

Consiglio dei Ministri 21 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 207, supplemento ordinario, del 5 settembre 1995) non

farebbe più riferimento al "ruolo" degli insegnanti, ma prevederebbe

per essi, accanto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche

l'assunzione a tempo determinato. Inoltre l'evoluzione del sistema

scolastico avrebbe portato alla generale utilizzazione di procedure

di mobilità nell'impiego dei docenti presso diversi istituti

scolastici.

In questo contesto gli insegnanti di religione non sarebbero

discriminati; vedrebbero, anzi, salvaguardate le loro aspettative di

stabilità, nel rispetto del carattere annuale dell'incarico e del

potere di controllo e di intervento dell'autorità ecclesiastica.

L'annualità dell'incarico sarebbe giustificata sia dalle possibili

variazioni delle esigenze del servizio scolastico, sia dalla

particolare natura e struttura dell'insegnamento della religione,

affidato, tra l'altro, preferibilmente a sacerdoti o religiosi (art.

5, ultimo comma, della legge n. 824 del 1930) o, nelle scuole materne

ed elementari, ad insegnanti di classe disposti a svolgerlo (punto

2.6. dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza

episcopale italiana, cui è stata data esecuzione con il d.P.R. 16

dicembre 1985, n. 751).

L'incarico, inoltre, si considera confermato se permangono le

condizioni ed i requisiti prescritti, sicché lo stato giuridico

degli insegnanti di religione, che pur costituiscono una categoria a

parte, sarebbe quello dell'incaricato annuale stabilizzato, con un

rapporto assimilabile a quello a tempo indeterminato.

L'intervento dell'autorità ecclesiastica nel procedimento di

conferimento dell'incarico costituirebbe una forma di partecipazione

all'organizzazione di un servizio che è reso nella scuola e nel

quadro delle finalità della scuola, ma che non sarebbe interamente

della scuola. La Chiesa, difatti - concorrendo a determinare i

programmi, le modalità di organizzazione, i criteri per la scelta

dei libri di testo, i profili della qualificazione professionale

degli insegnanti, il riconoscimento della idoneità e la loro

designazione (punto 5, lettere a) e b) del protocollo addizionale

all'Accordo di revisione del Concordato) - assumerebbe le

responsabilità connesse ai tratti confessionali di un insegnamento

nei cui riguardi lo Stato rimane aperto e disponibile, giacché

riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i

principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del

popolo italiano (art. 9, numero 2, dell'Accordo che apporta

modificazioni al Concordato), ma mantiene la distanza propria di uno

Stato laico pluralista, che non si identifica con alcuna confessione

religiosa. Ciò comporterebbe il riconoscimento di uno spazio di

autonomia connesso con l'ordine proprio della Chiesa, e non sarebbe

irragionevole, in corrispondenza al legittimo riconoscimento di

questo ordine, attribuire ai competenti organi ecclesiastici una

qualche discrezionalità nell'esercizio della facoltà di

designazione degli insegnanti che da quell'ordine provengono.

Considerati ragionevoli i limiti posti alla stabilità degli

insegnanti, rimarrebbe anche escluso che questi limiti possano

incidere negativamente sui criteri di buon andamento e di

imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.). La questione

sarebbe infondata anche in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.,

giacché l'inviolabile diritto umano al lavoro non potrebbe essere

identificato con il diritto alla stabilità nel posto di lavoro.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata. L'inammissibilità deriverebbe dalla mancanza

di un parametro di riferimento obbligato, che è necessario in una

sentenza manipolativa per addizione, quale è quella richiesta.

Inoltre, essendo la materia disciplinata pattiziamente, sarebbe

pregiudiziale un accordo a livello sovranazionale, o quanto meno una

intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza

episcopale italiana (punto 5 del protocollo addizionale all'Accordo

di revisione del Concordato). Nel merito l'Avvocatura sottolinea che

il giudice rimettente muove da una incompleta ricostruzione del

quadro normativo, che, se non prevede una piena stabilità o la

collocazione in ruolo dell'insegnante di religione, lo pone tuttavia

in una posizione garantita. L'evoluzione normativa ha delineato, sino

al vigente contratto collettivo nazionale della scuola del 4 agosto

1995 (art. 47, comma 6), che ha efficacia normativa generale (in

forza dell'art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993), una

sostanziale equiparazione, quanto al trattamento giuridico ed

economico, degli insegnanti di religione ai docenti assunti a tempo

indeterminato. Anche per quanto riguarda le modalità di assunzione

la situazione sarebbe diversa da quella esposta dal giudice

rimettente. Il capo di istituto determina, nella sua autonomia

organizzativa, le esigenze di servizio e verifica i requisiti

generali di ammissione all'insegnamento, mentre l'ordinario

diocesano, ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla nomina,

attesta l'idoneità dei docenti. Ad avviso dell'Avvocatura, lo

status degli insegnanti di religione sarebbe tutt'altro che

profondamente differenziato rispetto a quello degli altri docenti

"stabili". Essi sono annualmente confermati nell'incarico, salvo

nuove intese tra l'autorità diocesana e quella scolastica, che non

comportano normalmente risoluzione del rapporto di servizio bensì,

come nel caso esaminato dal giudice rimettente, spostamenti di sede o

variazioni di orario anche in relazione al sopravvenire di

circostanze oggettive. Quanto al potere di revoca dell'incarico da

parte del capo d'istituto "di accordo con l'autorità ecclesiastica"

(previsto dall'art. 6 della legge n. 824 del 1930), esso sarebbe da

leggere alla luce delle nuove intese con la Conferenza episcopale

italiana: il riconoscimento della idoneità all'insegnamento ha

effetto permanente (d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, di esecuzione

dell'intesa del 13 giugno 1990) e la revoca presuppone la grave ed

accertata carenza dei requisiti (retta dottrina, testimonianza di

vita cristiana, abilità pedagogica) previsti dal canone 804 del

codice di diritto canonico (delibera della CEI n. 41 del 5 settembre

1986 e n.42-bis del 30 dicembre 1987). Ad avviso dell'Avvocatura, la

questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata anche

sotto ulteriori profili. Le differenze di status tra gli insegnanti

di religione e gli altri insegnanti risponderebbero alla oggettiva

diversità delle situazioni che si vorrebbero comparare, sicché non

vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'insegnamento della religione cattolica presenterebbe, difatti,

caratteristiche oggettivamente e soggettivamente atipiche, che ne

hanno impedito l'inquadramento in classi di concorso e di

abilitazione. Questo insegnamento verrebbe svolto nel sistema

organizzativo dell'istruzione pubblica, del quale condivide finalità

ed obiettivi, ma deriverebbe da una fonte esterna alle istituzioni

scolastiche, collegandosi al regime pattizio-concordatario con la

Chiesa cattolica. Quanto al diritto al lavoro, garantito dagli artt.

4 e 35 della Costituzione, esso non comprenderebbe il diritto alla

stabilità nel posto di lavoro. Rientra, inoltre, nella

discrezionalità del legislatore privilegiare o meno, sia nel

pubblico impiego sia in quello privato, il rapporto a tempo

indeterminato.

Con riferimento al principio di buon andamento dell'amministrazione

(art. 97 Cost.), l'Avvocatura rileva che si deve tener conto, oltre

che della continuità didattica che assicurerebbe la permanenza dello

stesso docente, anche di altri fattori, i quali incidono sul buon

andamento dell'organizzazione scolastica. La scelta tra fattore

soggettivo (continuità didattica e serenità del docente) e quello

oggettivo (organizzazione dell'insegnamento) ai fini del miglior

andamento dell'istruzione apparterrebbe alla insindacabile

discrezionalità politica del legislatore.

4. - Ha depositato una memoria di costituzione la Conferenza

episcopale italiana (CEI), che non era parte nel giudizio principale,

per sostenere la inammissibilità o, comunque, la manifesta

infondatezza della questione.

Pur non ignorando la giurisprudenza che esclude l'ammissibilità,

nel giudizio di legittimità costituzionale, di parti non costituite

nel giudizio principale, la CEI ritiene che in questo caso sussistano

le ragioni che hanno altre volte portato a derogare a questo

principio. Difatti la questione di legittimità costituzionale

metterebbe in discussione l'intesa stipulata tra la Conferenza

episcopale italiana ed il Ministero della pubblica istruzione il 14

dicembre 1985 (eseguita con il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), o

norme statali da essa richiamate o recepite. La soluzione della

questione inciderebbe sull'esercizio delle attribuzioni della CEI,

toccando la sfera di competenza di tale organo per quanto attiene

all'insegnamento della religione cattolica. Una eventuale modifica

della disciplina posta in attuazione del punto 5, lettera b) del

protocollo addizionale all'Accordo sottoscritto il 18 febbraio 1984

tra Repubblica italiana e Santa Sede toccherebbe i poteri di

intervento del vescovo, bilateralmente determinati, ai fini della

conclusione dell'intesa, necessaria per la nomina degli insegnanti.

Il giudizio di legittimità costituzionale, investendo l'intesa tra

Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale,

coinvolgerebbe direttamente la posizione e gli interessi di

quest'ultima. La memoria prospetta, poi, gli argomenti per i quali

la questione di legittimità costituzionale sarebbe, nel merito,

infondata. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda le norme

che disciplinano la nomina annuale degli insegnanti di religione

nelle scuole pubbliche. Il tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia - sezione staccata di Catania - denuncia gli artt. 5, primo

comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso

negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale,

tecnica ed artistica); la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed

esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma

il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato

lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 9, numero 2,

di tale Accordo; l'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado).

Il giudice rimettente ritiene che queste disposizioni possano

essere in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione,

laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su

proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna

possibilità di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con

possibilità di revoca ad libitum dell'incarico.

Lo stesso giudice non pone in discussione il potere di controllo

dell'ordinario diocesano sul permanere dell'idoneità

all'insegnamento, che sarebbe logico e necessario corollario del

potere di designazione, ma ritiene che la annualità della nomina

costituisca una limitazione lesiva del principio di eguaglianza (art.

3 Cost.), perché non sarebbe giustificato escludere questa sola

categoria di insegnanti, che fanno parte come gli altri del corpo

docente ed hanno gli stessi diritti e doveri, dalla stabilità, sia

pure relativa, nel posto d'impiego. L'annualità dell'incarico, con

la possibilità che esso non venga rinnovato, lederebbe, inoltre, sia

il diritto al lavoro, garantito in tutte le sue forme (artt. 4 e 35

Cost.), sia il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 Cost.), cui risponderebbe, nella scuola,

oltre che la preparazione, anche l'esperienza che deriva dalla

continuità didattica e dalla maggiore serenità dell'insegnante, che

la stabilità nella sede assicurerebbe, accrescendone il rendimento.

2. - I dubbi di legittimità costituzionale, investendo la norma

che prevede il conferimento di incarichi annuali da parte del capo

d'istituto per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole

pubbliche - la sola norma che, tra l'altro, trova applicazione nel

giudizio principale - riguardano esclusivamente l'art. 5, primo

comma, della legge n. 824 del 1930 e l'art. 309, comma 2, del decreto

legislativo n. 297 del 1994. Sono queste, difatti, le disposizioni

che stabiliscono il conferimento annuale dell'incarico.

Questa previsione, sia pure adottata nel contesto dell'impegno

concordatario di assicurare l'insegnamento della religione cattolica

nelle scuole pubbliche, riguarda un aspetto dello stato giuridico

degli insegnanti di religione, la cui disciplina è rimessa alla

competenza del legislatore statale, il quale, nel rispetto degli

impegni pattizi, può discrezionalmente stabilire una

regolamentazione coerente con il sistema scolastico e adeguata alle

particolari caratteristiche di questo insegnamento.

Del resto l'intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale

italiana, alla quale ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985,

n. 751, prendendo atto dell'intento dello Stato di dare una nuova

disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione,

implica il riconoscimento che esso sia compreso nell'ambito della

legislazione scolastica di competenza statale.

3. - In relazione all'oggetto del giudizio, così precisato,

l'intervento della Conferenza episcopale italiana (CEI) non è

ammissibile.

Difatti la CEI non era parte nel giudizio principale, nel quale

erano costituiti l'Ordinario diocesano di Messina e l'autorità

scolastica che aveva adottato i provvedimenti impugnati; né la sua

posizione giuridica è suscettibile di essere direttamente incisa

dall'esito del giudizio di costituzionalità della norma statale

denunciata.

4. - Il contesto normativo nel quale si inserisce la norma oggetto

della verifica di legittimità costituzionale riguarda l'insegnamento

della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che lo Stato si è

impegnato ad assicurare, in attuazione della disciplina pattizia, nel

quadro delle finalità della scuola.

In ragione delle peculiarità di tale insegnamento, che, nel

rispetto della libertà di coscienza, è impartito in conformità

alla dottrina della Chiesa, l'idoneità degli insegnanti deve essere

riconosciuta dall'autorità ecclesiastica e la loro nomina disposta

dall'autorità scolastica d'intesa con essa (art. 9, numero 2,

dell'Accordo di revisione del Concordato e punto 5 del protocollo

addizionale). Il riconoscimento dell'idoneità presuppone una

particolare qualificazione professionale degli insegnanti, i quali

devono possedere uno dei titoli considerati adeguati per il livello

scolastico nel quale l'insegnamento deve essere impartito; titoli

che, in attuazione della previsione concordataria (punto 5, lettera

a) e lettera b) numero 4, del protocollo addizionale all'Accordo di

revisione del Concordato), sono stati stabiliti con la prevista

intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana

(sottoscritta il 14 dicembre 1985 ed eseguita con il d.P.R. 16

dicembre 1985, n. 751). Con il medesimo strumento dell'intesa (alla

quale è stata data esecuzione con il d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202)

si è stabilito che il riconoscimento della idoneità

all'insegnamento della religione ha effetto permanente, salvo revoca

da parte dell'ordinario diocesano.

La questione di legittimità costituzionale, pur muovendo in questo

contesto, non riguarda tuttavia, come si è già precisato, la

normativa di derivazione bilaterale, bensì la disciplina statale

che, nell'ambito della discrezionalità propria della legislazione

scolastica, regolamenta lo stato giuridico degli insegnanti di

religione prevedendo la loro nomina con efficacia annuale.

5. - Le eccezioni di inammissibilità, che sono state prospettate,

non hanno fondamento.

In relazione alle norme denunciate l'ordinanza di rimessione indica

correttamente i parametri del giudizio, che non investe norme di

derivazione concordataria o vincolate per l'attuazione di esse,

bensì norme stabilite da una legge ordinaria, la cui legittimità

costituzionale non deve essere necessariamente valutata, come invece

per le prime, in relazione ai soli principi supremi dell'ordinamento

costituzionale (sentenza n. 1 del 1977).

Inoltre la discrezionalità del legislatore non esclude la

possibilità di verificare la ragionevolezza e non arbitrarietà

della disciplina adottata ed il rispetto degli altri principi

costituzionali; mentre la valutazione dell'eventuale carattere di

innovazione legislativa che la pronuncia richiesta dovesse assumere

dipende, nel caso in esame, dall'esito della verifica di legittimità

costituzionale e non impedisce, quindi, un esame della questione nel

merito (sentenze n.310 del 1995 e n.98 del 1997).

6. - Nel merito la questione non è fondata.

6.1. - La lesione del principio di eguaglianza viene denunciata

comparando la condizione degli insegnanti di religione rispetto a

quella dei docenti di altre discipline, sul presupposto che solo per

i primi, nell'ambito del personale docente della scuola, sia prevista

la annualità dell'incarico.

Questa premessa è inesatta sia quanto all'assenza di rapporti di

lavoro a tempo determinato per il personale docente, sia quanto alla

configurazione dell'assoluta precarietà degli insegnanti di

religione.

Sotto il primo aspetto il conferimento dell'insegnamento per

incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo

determinato, sempre previste dalla comune disciplina scolastica (da

ultimo, art. 18 e art. 47 del contratto collettivo nazionale di

lavoro del comparto del personale della scuola di cui al provv.

p.c.m. 21 luglio 1995). Sotto il secondo aspetto proprio tale

disciplina (art. 47, commi 6 e 7) prevede che l'incarico annuale

degli insegnanti di religione si intende confermato qualora

permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando

questo incarico, con le specificità ad esso proprie, al rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione

economica di carriera (art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312).

Né la scelta dell'incarico quale strumento di provvista di questo

personale docente - pur essendo sempre possibili soluzioni diverse

rimesse, nel rispetto degli impegni pattizi, alla discrezionalità

del legislatore - si manifesta arbitraria o palesemente

irragionevole, anche in relazione alle peculiarità di questo

insegnamento, che hanno già portato a ritenere non fondata una

questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata

partecipazione degli insegnanti di religione a sessioni di

abilitazione ed a concorsi riservati (sentenza n. 343 del 1999).

6.2 - Egualmente infondati sono i dubbi di legittimità

costituzionale prospettati in riferimento al diritto al lavoro,

garantito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

L'affermazione costituzionale del diritto al lavoro, tutelato in

tutte le sue forme ed applicazioni, rispecchia il valore riconosciuto

al lavoro, posto tra le basi dell'ordinamento (art. 1 Cost.), nel

quale si manifesta anche la dignità e la libertà di scelta della

persona. Ma gli artt. 4 e 35 della Costituzione, se impongono di

promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro,

non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la

conservazione del posto di lavoro (sentenze n. 419 e n. 219 del 1993

e n. 1 del 1986); né, tanto meno, il diritto al lavoro garantisce la

stabilità nella sede, quale vorrebbe conseguire l'ordinanza di

rimessione.

6.3. - Anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione la

questione non è fondata.

Il principio di buon andamento dell'amministrazione non impone un

modello organizzativo nell'inquadramento del personale e dunque

consente, sempre nei limiti della ragionevolezza e non arbitrarietà,

non superati nel caso in esame, diversità di discipline che

riguardino categorie di dipendenti (sentenze n. 63 del 1998 e n. 217

del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824

(Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica,

scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo

1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta

modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà

esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309,

comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di

Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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