Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30, 31 e

234, terzo comma, del codice penale militare di pace, promosso con

ordinanza emessa il 16 maggio 1996 dal tribunale militare di Padova

nel procedimento penale a carico di Mariani Carletti Giuseppe,

iscritta al n. 1181 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento penale per truffa militare

pluriaggravata e continuata, il tribunale militare di Padova ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nonché

degli artt. 30 e 31, in relazione soltanto all'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e i

graduati di truppa un trattamento diverso da quello assicurato agli

ufficiali, con riguardo alla privazione temporanea del grado.

Secondo il giudice a quo la pena della rimozione - che consegue

automaticamente alla condanna per il reato di truffa militare (artt.

29 e 234, terzo comma, citati) - dovrebbe essere irrogata nei

confronti di qualsiasi militare e invece, con lesione del principio

di eguaglianza, è statuita, ai sensi dell'art. 29, per i militari

che rivestano un grado o appartengano a una classe superiore

all'ultima. Non vale obiettare che la rimozione concerne i militari

graduati, perché solo costoro violano i doveri sanciti

dall'ordinamento: la pena, prosegue il Collegio, si applica infatti

al militare, il quale riveste un grado al momento della condanna, e

non rileva che la qualifica sia presente, o manchi, al momento della

commissione del reato.

Il tribunale invoca anche il principio di "umanità della pena"

(art. 27, terzo comma, della Costituzione) per contestare

l'applicazione automatica di una sanzione, come la rimozione, che

viene in essere anche in seguito a reati non particolarmente gravi,

mentre il grado maturato dovrebbe sempre essere salvaguardato, fatta

eccezione per i casi che danno luogo all'applicazione delle pene

accessorie della degradazione (artt. 28 e 33 del codice penale

militare di pace) o dell'interdizione dai pubblici uffici (artt. 28 e

29 del codice penale). In proposito si richiama la giurisprudenza

costituzionale sull'illegittimità della destituzione di diritto e la

legge 7 febbraio 1990, n. 19, che vi ha dato attuazione, senza

peraltro incidere sul sistema delle pene accessorie, ma determinando

qualche incertezza interpretativa.

1.2. - Il rimettente solleva altresì, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, denunciando la

disparità fra sottufficiali e graduati di truppa, privati

temporaneamente del grado durante l'espiazione della pena principale,

e gli ufficiali, che - sebbene sospesi dall'impiego - mantengono

nell'ambiente carcerario le attribuzioni del grado. Il rispetto della

persona umana - conclude l'ordinanza - non consente che il condannato

sia privato del grado, pur in via provvisoria, quando dalla sentenza

di condanna non discenda la perdita definitiva di esso. Considerato in diritto

1. - Il tribunale militare di Padova dubita della legittimità

costituzionale degli articoli 29 e 234, terzo comma, del codice

penale militare di pace, perché l'applicazione automatica della

rimozione, anche a seguito di reati non particolarmente gravi, si

porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione; secondo il giudice a quo, il grado dovrebbe essere

salvaguardato, fatta eccezione per i casi che impongono la

degradazione (artt. 28 e 33 del codice penale militare di pace) o

l'interdizione dai pubblici uffici.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 29,

citato, consisterebbe nel fatto che la rimozione è prevista, in

violazione del principio di eguaglianza, esclusivamente per coloro

che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore

all'ultima, e non per qualsiasi militare.

Il tribunale solleva altresì, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

30 e 31 di detto codice, denunciando la disparità che sussiste fra

sottufficiali e graduati di truppa, privati temporaneamente del grado

durante l'espiazione della pena principale, e gli ufficiali, che -

sebbene sospesi dall'impiego - mantengono nell'ambiente carcerario le

attribuzioni del grado.

2. - È infondata la questione di legittimità costituzionale che

concerne gli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare

di pace, con riguardo all'automatica applicazione della rimozione.

Non è corretto il richiamo alla giurisprudenza sulla "destituzione

di diritto", avendo questa Corte già messo in luce la distinzione

fra tale tematica e quella delle pene accessorie (sentenza n. 363 del

1996; ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, sentenza n. 197 del 1993, di

cui v. in particolare il n. 4 del Considerato in diritto). Mentre

nella sede disciplinare è possibile commisurare la sanzione

all'entità del fatto, nell'applicazione delle pene accessorie non è

dato analogo apprezzamento; ad esse è estranea, dunque, la

statuizione contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19,

senza che da ciò scaturisca alcuna incertezza interpretativa cui

invece accenna l'ordinanza.

Contestando l'automatismo vigente, il Collegio rimettente vorrebbe

ponderare le circostanze del fatto e la personalità dell'agente non

soltanto per determinare la pena principale, ma per decidere

sull'applicazione di quella accessoria; non si interroga, però, sui

rischi di irragionevolezza che la differenziazione comporterebbe, una

volta riconosciuta una discrezionalità giudiziaria sull'an senza

indicazioni di criteri. In altri passaggi, l'ordinanza sollecita una

pronuncia che modifichi il sistema attuale, ma un intervento di tipo

additivo invaderebbe l'ambito riservato alle autonome scelte del

legislatore, al quale spetta riesaminare la disciplina delle pene

accessorie, soprattutto a carattere interdittivo, nell'ambito della

complessiva, e auspicabile, revisione del codice penale militare di

pace (sentenza n. 490 del 1989). In quella sede si potrà valutare se

introdurre pene accessorie temporanee e se rivedere il lamentato

automatismo, senza creare comunque disparità. Già oggi, d'altronde,

la sospensione condizionale della pena si estende alle pene

accessorie (art. 4 della citata legge n. 19 del 1990), il che mitiga

in parte il sistema.

Il giudice a quo sottolinea che la rimozione viene in essere anche

a seguito di reati non particolarmente gravi; ma affronta tale

profilo circa l'applicazione automatica della pena accessoria, e non

in relazione all'asserita sproporzione rispetto al reato per il quale

è inflitta la condanna, con specifico riguardo al reato di truffa

militare (art. 234 del codice penale militare di pace, ov'è

prevista la pena fino a cinque anni).

3. - Il tribunale militare di Padova si duole, poi, del diverso

regime tra ufficiali e sottufficiali, con riguardo all'applicazione

della pena accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 29 del

codice penale militare di pace, e alla sospensione dall'impiego e

dal grado di cui agli artt. 30 e 31. Entrambe le censure sono

manifestamente inammissibili.

3.1. - Il Collegio rimettente ravvisa un distinto motivo di

illegittimità costituzionale dell'art. 29, perché la rimozione è

stabilita esclusivamente per i militari che rivestono un grado, e non

per tutti. Ma in questo modo si contesta la conformazione

dell'istituto, come risulta dalla valutazione discrezionale del

legislatore, che questa Corte non può sindacare nel merito, fatti

salvi eventuali profili di irragionevolezza, peraltro non dedotti.

Onde, la manifesta inammissibilità della questione.

3.2. - Ulteriore doglianza è indirizzata all'art. 31 del codice in

esame, perché soltanto gli ufficiali, quantunque sospesi

dall'impiego, mantengono nell'ambiente carcerario le attribuzioni del

grado (l'ordinanza menziona pure l'art. 30, ma esso concerne la

sospensione dall'impiego, ed è dunque evocato impropriamente).

Anche tale questione è inammissibile, per difetto di rilevanza,

dal momento che la condanna per truffa militare implica, quale pena

militare accessoria, non la mera sospensione dal grado, bensì la

rimozione (art. 234, ultimo comma, del codice citato); e in proposito

mette conto ricordare che, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile

1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica), il grado è indipendente dall'impiego: sì che

solo per gli ufficiali è possibile disporre la sospensione

dall'impiego e non dal grado.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di

pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della

pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di

Padova con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in

cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un

grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e degli artt.

30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con

la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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